Concordato: proroga dei termini per il deposito della proposta, del piano e della documentazione e calcolo del dies a quo

La Redazione
13 Gennaio 2014

Nella procedura concordataria, la concessione della proroga di 120 giorni, e di ulteriori 60 giorni, dei termini per il deposito della proposta, del piano e della documentazione, ai sensi dell'art. 161, comma 6, l. fall., configura una fattispecie di termine unico prorogato, e nessuna proroga “interna” può computarsi, ex art. 155, comma 5, c.p.c., al fine di determinare la definitiva scadenza del termine.

Nella procedura concordataria, la concessione della proroga di 120 giorni, e di ulteriori 60 giorni, dei termini per il deposito della proposta, del piano e della documentazione, ai sensi dell'art. 161, comma 6, l. fall., configura una fattispecie di termine unico prorogato, e nessuna proroga “interna” può computarsi, ex art. 155, comma 5, c.p.c., al fine di determinare la definitiva scadenza del termine (Nella fattispecie, il termine originariamente fissato cadeva nella giornata di sabato, ma a causa dell'intervenuta proroga, il debitore concordatario non avuto necessità di compiere gli atti processuali originariamente previsti).

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