Opponibilità al fallimento della cessione dei crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione

La Redazione
13 Gennaio 2014

Il mancato deposito di osservazioni al progetto di stato passivo non comporta né acquiescenza, né alcuna decadenza, per cui non preclude la proposizione dell'opposizione allo stato passivo dichiarato esecutivo.

Il mancato deposito di osservazioni al progetto di stato passivo non comporta né acquiescenza, né alcuna decadenza, per cui non preclude la proposizione dell'opposizione allo stato passivo dichiarato esecutivo.

Affinché possa essere opponibile al fallimento la cessione di un credito vantato nei confronti della Pubblica Amministrazione, occorre che la cessione medesima, stipulata a mezzo di atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia stata notificata al debitore ceduto e che esso, conformemente a quanto previsto nel codice dei lavori pubblici, non si sia opposto alla cessione nei quindici giorni successivi.

L'inopponibilità al fallimento di una cessione del credito si estende anche agli accessori di detto credito e dunque agli interessi.

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