Revoca del concordato ex art. 173 l. fall. per mancata autorizzazione del finanziamento interinale

La Redazione
13 Gennaio 2014

Il finanziamento c.d. interinale è soggetto ad autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 182-quinquies l. fall., sicché - in assenza di istanza preventiva - il finanziamento in parola integra fattispecie di atto vietato ex art. 173, ultimo comma, l. fall., dovendo trovare applicazione tale ultima norma in ogni ipotesi in cui un atto soggetto ad autorizzazione venga posto in essere in mancanza di tale condizione legittimante e non potendosi neanche ammettete una sanatoria dell'atto non autorizzato tramite successiva ratifica.

Il finanziamento c.d. interinale, e cioè quello erogato nel corso del procedimento di concordato tra il deposito della domanda e l'omologa, è soggetto ad autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 182-quinquies l. fall., sicché - in assenza di istanza preventiva, con corredo di apposita attestazione in ordine alla funzionalità del finanziamento al miglior soddisfacimento dei creditori, e della consequenziale autorizzazione giudiziale - il finanziamento in parola integra fattispecie di atto vietato ex art. 173, ultimo comma, l. fall., dovendo trovare applicazione tale ultima norma in ogni ipotesi in cui un atto soggetto ad autorizzazione (non solo ai sensi dell'art. 167 l. fall., ma anche in relazione ad ogni altra norma che ne legittimi il compimento previa autorizzazione giudiziale) venga posto in essere in mancanza di tale condizione legittimante e non potendosi neanche ammettete una sanatoria dell'atto non autorizzato tramite successiva ratifica.

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