Effetti del deposito della domanda di concordato sulle procedure esecutive e cautelari pendenti

La Redazione
13 Gennaio 2014

In pendenza del termine per la proposizione della proposta di concordato preventivo, la procedura (esecutiva, cautelare o esecutiva di un provvedimento cautelare) si trova in una fase analoga a quella della sospensione che si verifica ex lege all'atto della pubblicazione della domanda concordato presso il Registro delle Imprese, nonché alla sospensione c.d. “esterna” che si verifica nell'esecuzione forzata ex art. 623 c.p.c. per vicende legate al titolo che apre l'esecuzione.

In pendenza del termine per la proposizione della proposta di concordato preventivo, la procedura (esecutiva, cautelare o esecutiva di un provvedimento cautelare) si trova in una fase analoga a quella della sospensione che si verifica ex lege all'atto della pubblicazione della domanda di concordato presso il Registro delle Imprese, nonché alla sospensione c.d. “esterna” che si verifica nell'esecuzione forzata ex art. 623 c.p.c. per vicende legate al titolo che apre l'esecuzione.

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Tribunale di Verona - 28 marzo 2013, ord.

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