Concordato con continuità aziendale: requisiti del piano e oggetto della relazione di attestazione

La Redazione
13 Gennaio 2014

Il Tribunale, nella valutazione di ammissibilità del concordato con continuità aziendale ex art.186-bis l. fall. deve verificare che il piano preveda, quale modalità esecutiva, la prosecuzione dell'attività d'impresa, che detto piano contenga un'analitica indicazione dei costi e ricavi attesi dalla prosecuzione dell'attività d'impresa, delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità di copertura, e che lo stesso piano sia attestato dal professionista in ordine alla funzionalità della prosecuzione dell'attività al migliore soddisfacimento dei creditori.

Il Tribunale, nella valutazione di ammissibilità del concordato con continuità aziendale ex art.186-bis l. fall. deve verificare che il piano preveda, quale modalità esecutiva, la prosecuzione dell'attività d'impresa, che detto piano contenga un'analitica indicazione dei costi e ricavi attesi dalla prosecuzione dell'attività d'impresa, delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità di copertura, e che lo stesso piano sia attestato dal professionista in ordine alla funzionalità della prosecuzione dell'attività al migliore soddisfacimento dei creditori.

In particolare, la mancanza della valutazione di convenienza da parte dell'attestatore rispetto alla soluzione liquidatoria impedisce che il concordato possa ascriversi al tipo del concordato in continuità aziendale ex art.186-bis l. fall., rimanendo un mero concordato con garanzia.

La relazione dell'esperto deve attestare anche le circostanze di cui alla lettera b) dell'art.186-bis l. fall., in quanto connesse alla valutazione di fattibilità del piano.

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