Concordato e atti autorizzabili ai sensi dell'art. 161, comma 7, l. fall.

La Redazione
13 Gennaio 2014

Non è necessaria l'autorizzazione del tribunale, ai sensi dell'art. 161, 7 comma, l. fall., in relazione alla prosecuzione di contratti di affidamento se gli stessi permangono negli stessi limiti di fido e alle stesse condizioni già applicate anteriormente al deposito della domanda (fatta ferma la non compensabilità dei crediti della banca con i debiti di restituzione se relativi a posizioni anteriori e con salvezza della efficacia di eventuali clausole compensative), costituendo i predetti negozi atti di ordinaria amministrazione. Del pari, deve ritenersi atto di ordinaria amministrazione il conferimento di incarico ex nunc ad un legale se esso si risolve in attività da svolgere a favore dei creditori della società proponente per il buon esito del procedimento.

Non è necessaria l'autorizzazione del tribunale, ai sensi dell'art. 161, 7 comma, l. fall., in relazione alla prosecuzione di contratti di affidamento se gli stessi permangono negli stessi limiti di fido e alle stesse condizioni già applicate anteriormente al deposito della domanda (fatta ferma la non compensabilità dei crediti della banca con i debiti di restituzione se relativi a posizioni anteriori e con salvezza della efficacia di eventuali clausole compensative), costituendo i predetti negozi atti di ordinaria amministrazione. Del pari, deve ritenersi atto di ordinaria amministrazione il conferimento di incarico ex nunc ad un legale se esso si risolve in attività da svolgere a favore dei creditori della società proponente per il buon esito del procedimento.

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