Bilanciamento degli interessi contrapposti nei rapporti tra fallimento e concordato preventivo

La Redazione
19 Settembre 2014

Non sussiste alcuna pregiudizialità tra le procedure di concordato preventivo e fallimento che legittimi la sospensione: spetta al Tribunale il compito di operare un bilanciamento tra l'interesse del ceto creditorio, per la dichiarazione di fallimento, e quello del debitore alla composizione concordataria della crisi.

Non sussiste alcuna pregiudizialità tra le procedure di concordato preventivo e fallimento che legittimi la sospensione: spetta al Tribunale il compito di operare un bilanciamento tra l'interesse del ceto creditorio, per la dichiarazione di fallimento, e quello del debitore alla composizione concordataria della crisi.
Tale bilanciamento, da operarsi in concreto, deve poggiare su un apprezzamento dell'intento sottostante la soluzione concordataria e sulla valutazione dell'azione intrapresa dal debitore quanto a predisposizione degli atti necessari alla formulazione di una proposta di concordato preventivo.

La richiesta di una proroga dei termini di deposito della proposta non è ammissibile, e va pertanto dichiarato il fallimento della società debitrice, quando emerga un quadro economico finanziario preoccupante ed aggravato anche dalle perdite maturate nel periodo concordatario, in assenza di ogni presidio razionale di governo della gestione.

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