Concordato, sospetti di frode e dubbi sulla fattibilità: i limiti delle verifiche dell’attestatore

La Redazione
21 Aprile 2015

Non spetta all'attestatore segnalare l'esistenza di atti in frode ai sensi dell'art. 173 l. fall., questi dovranno essere oggetto di indagine da parte del commissario giudiziale nella relazione di cui all'art. 172 l. fall.

Non spetta all'attestatore segnalare l'esistenza di atti in frode ai sensi dell'art. 173 l. fall., questi dovranno essere oggetto di indagine da parte del commissario giudiziale nella relazione di cui all'art. 172 l. fall.
Infatti, qualora questi risultino effettivamente stati posti in essere potrà applicarsi, anche in corso di esecuzione del concordato l'azione di cui all'art. 2536 c.c. dalla quale deriverebbe un beneficio dato dall'aumento della massa attiva e la conseguente postergazione ex lege degli obbligati alla restituzione ed i soggetti finanziatori “interni” che abbiano ottenuto restituzioni di somme conoscendo l'insolvenza potranno essere puniti come concorrenti estranei nel reato di bancarotta, inoltre, gli organi concorsuali esercitando azione civile contro i responsabili andranno a incrementare l'attivo.

Il tribunale può esprimere giudizio negativo circa ammissione al concordato solo nell'ipotesi in cui vi sia una manifesta ed assoluta inattitudine del piano a realizzare quanto prospettato. Pertanto anche qualora vi siano dei dubbi in merito a tempi e mezzi di realizzazione il concordato è da considerarsi ammissibile, sarà poi nel caso il commissario giudiziale a chiederne la revoca.

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