Concordato preventivo: revoca dell’ammissione ex art. 173 l. fall. e atti in frode

La Redazione
10 Gennaio 2014

Non tutte le condotte fraudolente compiute dal debitore prima della presentazione della domanda di concordato preventivo sono di per sé stesse ostative alla prosecuzione della procedura: la sfera di applicabilità dell'art. 173 l. fall. deve essere circoscritta a quei comportamenti che, per gravità e importanza, rendono illegittimo il ricorso proposto dall'imprenditore. Tale valutazione deve essere compiuta dal giudice tenendo conto dell'impatto che le condotte hanno avuto sulla causazione della crisi.

Non tutte le condotte fraudolente compiute dal debitore prima della presentazione della domanda di concordato preventivo sono di per sé stesse ostative alla prosecuzione della procedura: la sfera di applicabilità dell'art. 173 l. fall. deve essere circoscritta a quei comportamenti che, per gravità e importanza, rendono illegittimo il ricorso proposto dall'imprenditore. Tale valutazione deve essere compiuta dal giudice tenendo conto dell'impatto che le condotte hanno avuto sulla causazione della crisi.

La natura fraudolenta di un negozio giuridico, o di un complesso di negozi tra essi collegati, non può essere sanata da una “clausola di salvaguardia”, che subordini l'efficacia del negozio al mancato accertamento della loro natura fraudolenta da parte degli organi della procedura, quando la frode e la lesività della condotta per i creditori siano indubbie ab origine.

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