Concordato preventivo con riserva e inosservanza degli obblighi posti a carico del debitore dal Tribunale
13 Gennaio 2014
L'omissione, da parte del debitore, degli obblighi posti a suo carico dal decreto che ha ammesso la domanda di concordato preventivo con riserva, costituisce elemento significativo del fatto che l'attività compiuta dal debitore è manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e del piano, e ciò ai fini della abbreviazione del termine fissato con il decreto stesso. |