Concordato: proposta contenente una clausola di esdebitazione; modifiche del piano; attestazione e verifica della fattibilità

La Redazione
12 Febbraio 2014

Le modificazioni in senso migliorativo delle previsioni contenute in un piano concordatario e il più accorto riconoscimento dei valori dell'attivo e del passivo costituiscono mere integrazioni migliorative del piano stesso, che non incidono sulla proposta di concordato preventivo e, in quanto tali, possono essere operate anche dopo l'approvazione da parte dei creditori (nella specie, erano state previste ulteriori garanzie da parte degli azionisti della società debitrice ed un'accelerazione dei tempi di esecuzione).

Le modificazioni in senso migliorativo delle previsioni contenute in un piano concordatario e il più accorto riconoscimento dei valori dell'attivo e del passivo costituiscono mere integrazioni migliorative del piano stesso, che non incidono sulla proposta di concordato preventivo e, in quanto tali, possono essere operate anche dopo l'approvazione da parte dei creditori (nella specie, erano state previste ulteriori garanzie da parte degli azionisti della società debitrice ed un'accelerazione dei tempi di esecuzione).

Qualora venga presentata una proposta migliorativa che non contenga modifiche sostanziali rispetto all'originaria, non è necessaria una nuova relazione di attestazione ai sensi dell'art. 161, comma 3, ultima parte, l. fall.

Il controllo di legittimità operato dal tribunale sul giudizio espresso dal professionista attestatore in ordine alla fattibilità di un piano di concordato preventivo può avere ad oggetto l'inesistenza giuridica dei crediti, in relazione alla mancanza dei loro riscontri documentali, non le effettive e concrete probabilità di incasso degli stessi, attenendo quest'ultimo profilo ad una valutazione economica e di merito della fattibilità del piano, che non è più riconoscibile al giudice a seguito della riforma della legge fallimentare, ove tali giudizi sono rimessi in via esclusiva ai creditori.

Deve ritenersi ammissibile la “clausola di esdebitazione” contenuta nella proposta di concordato, in quanto si limita a ribadire l'effetto normale della procedura di circoscrivere la responsabilità del debitore alle percentuali di soddisfazione contenute nella proposta ed a liberarlo, in caso di adempimento di tali percentuali, per i debiti anteriori al concordato, ferma restando l'eventuale risoluzione per successivo inadempimento o palesata non fattibilità del piano di adempimento della proposta.

Qualora una nuova proposta concordataria presentata successivamente all'adunanza dei creditori sia giudicata inammissibile, poiché contenente modifiche sostanziali rispetto a una precedente proposta già approvata dai creditori, si deve dare comunque seguito alla proposta originaria, non potendosi ritenere quest'ultima come non più esistente in quanto modificata dalla successiva.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.