L’omessa notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza ex art. 99, comma 4, l. fall.

Valentina Cappuzzello
12 Marzo 2013

Non può essere concesso un nuovo termine per provvedere alla notifica (omessa) del ricorso e del relativo decreto, anche perché tale adempimento comporterebbe necessariamente la fissazione di una nuova udienza di discussione, con ingiustificata dilatazione dei tempi del processo, non avendo il reclamante dimostrato, e neppure addotto, i presupposti per una rimessione in termini.
Massima

Non può essere concesso un nuovo termine per provvedere alla notifica (omessa) del ricorso e del relativo decreto, anche perché tale adempimento comporterebbe necessariamente la fissazione di una nuova udienza di discussione, con ingiustificata dilatazione dei tempi del processo, non avendo il reclamante dimostrato, e neppure addotto, i presupposti per una rimessione in termini.

Anche in presenza di un termine meramente ordinatorio, non può ritenersi consentito al giudice - alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cosiddetta ragionevole durata del processo ex art. 111, comma 2, Cost. - di assegnare all'opponente un termine per provvedere ad una nuova notifica dopo lo spirare di quello prima concesso (ex art. 291 c.p.c.).

Il caso

Il Tribunale di Chieti, in entrambe le pronunce in esame, è stato chiamato a decidere la sorte di un'opposizione allo stato passivo proposta con ricorso di cui sia stata omessa la notifica al curatore unitamente al decreto di fissazione dell'udienza.

Questioni di diritto affrontate nella prima decisione

Nel primo caso il Tribunale di Chieti, accertato che il ricorrente aveva omesso di notificare il ricorso proposto ex art. 98 l.fall. ed il relativo decreto di fissazione di udienza al curatore, ha ritenuto di non poter concedere all'opponente un ulteriore termine per provvedere all'adempimento omesso, poiché ciò avrebbe comportato la fissazione di una nuova udienza ed una ingiustificata dilatazione dei tempi processuali. Pertanto ha dichiarato l'improcedibilità del ricorso.
La decisione si fonda, in asserto, su un'interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della durata ragionevole del processo di cui all'art. 111, comma 2, Cost. e dall'art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, come esplicitata dalla richiamata giurisprudenza di legittimità (Cass. 17.05.2010, n. 11992, Cass. S.U. 30.07.2008, n. 20604) con particolare riferimento ai procedimenti di impugnazione che si svolgono con rito camerale e del lavoro caratterizzati da particolari esigenze di speditezza e concentrazione.
Il Tribunale ha ritenuto i suddetti principi applicabili anche al giudizio di opposizione allo stato passivo, il quale ha natura pacificamente impugnatoria ed è modellato sul rito del lavoro, quanto alla fase introduttiva ed alle relative preclusioni, mentre il procedimento in senso stretto si svolge con rito camerale.

Questioni di diritto affrontate nella seconda decisione

La seconda decisione del Tribunale di Chieti riguarda sempre un giudizio di opposizione allo stato passivo ove il ricorrente aveva omesso la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza al curatore. Anche in tal caso il Tribunale dichiara l'improcedibilità del ricorso, ma giunge alla decisione dopo aver preliminarmente chiarito diverse questioni di diritto dalle quali dipende la risoluzione della fattispecie.
Il Giudice affronta, anzitutto, il problema dell'accertamento della natura ordinatoria o perentoria del termine previsto dall'art. 99, comma 4, l. fall. per la notifica del ricorso e del decreto che fissa l'udienza di comparizione, osservando che a tal fine non sarebbe determinante la mancata espressa previsione di perentorietà ex art. 152 c.p.c., dovendosi piuttosto avere riguardo alla funzione che la previsione del termine persegue, come ribadito dalla costante dottrina e giurisprudenza di legittimità ivi richiamata (Cass. s.u. 04.12.2009, n. 25494). Il Tribunale rileva che nel giudizio di opposizione allo stato passivo il termine per la notifica del ricorso e del decreto è funzionale alla instaurazione del contraddittorio, essendo, quindi, sanabile nel caso in cui il curatore compaia all'udienza, svolgendo l'attività cui era preordinata la notifica.
A seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 5/06 e dal D.Lgs. n. 169/07, l'opposizione allo stato passivo, si sostiene, avrebbe natura impugnatoria e sarebbe strutturata analogamente al rito del lavoro; pertanto il Tribunale ritiene che nell'indagine volta ad accertare la natura del termine per la notifica del ricorso e del decreto non si possa prescindere dalle ragioni che nel rito del lavoro hanno indotto la giurisprudenza tradizionale a ritenere ordinatori i termini di cui agli artt. 415, comma 4, e 435, comma 2, c.p.c., non incidendo questi su interessi di ordine pubblico processuale o dell'appellato. Sul punto la Corte costituzionale (ordinanza del 24.02.2010 n. 60) ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità dell'art. 435, comma 2, c.p.c. sul presupposto che l'appello può essere dichiarato improcedibile solo in caso di mancato rispetto del termine minimo a comparire previsto dal comma 3 della stessa disposizione. Il rispetto del termine a comparire consente, infatti, l'utile svolgimento dell'udienza e l'esercizio del diritto di difesa dell'appellato, precludendo la pronuncia di improcedibilità.
Pertanto, anche nel procedimento di opposizione allo stato passivo il mancato rispetto del termine per la notifica del ricorso e del decreto non può comportare una pronuncia di improcedibilità, secondo una lettura sistematica e costituzionalmente orientata imposta dal principio di ragionevole durata del processo, essendo il diritto di difesa dell'opposto garantito dal rispetto del termine a comparire di cui all'art. 99, comma 5, l. fall. e le esigenze di celerità dalla previsione del comma 3, secondo cui l'udienza deve essere fissata entro 30 giorni.
Il Tribunale conclude così per la natura ordinatoria del termine di cui all'art. 99, comma 4, l. fall., dichiarando comunque l'improcedibilità del ricorso poiché nel caso in esame la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza è stata completamente omessa, con conseguente violazione del termine a comparire. Pur in presenza di un termine ordinatorio non ritiene, infatti, consentito al giudice di assegnare un ulteriore termine per provvedere alla notifica omessa, con differimento dell'udienza, poiché ciò contrasterebbe con una interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della durata ragionevole del processo.

Conclusioni

La soluzione del Tribunale di Chieti è controversa, poiché altri interpreti ritengono che a fronte della perentorietà del termine per impugnare, non abbia analoga natura il termine per la notifica, con conseguente possibilità di concedere nuovo termine. Tuttavia la motivazione addotta è innovativa laddove fa perno sulla ragionevole durata del processo e al contempo sul fatto che il diritto di difesa è comunque garantito dal rispetto del termine a comparire, che consente comunque l'utile partecipazione all'udienza.

Riferimenti normativi e giurisprudenziali

Le norme che disciplinano la tematica affrontata sono: artt. 98 e 99 l. fall., art. 152 c.p.c., artt. 415, comma 4, e 435, comma 2 e 3 c.p.c., art. 111, comma 2, Cost. ed art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.
Sull'argomento si rinvengono numerose pronunce giurisprudenziali. Con riferimento al rito del lavoro, il principio dell'improcedibilità dell'appello in difetto di notifica del ricorso e del decreto, alla luce del principio della durata ragionevole del processo, viene affermato da Cass. s.u. 30.07.2008, n. 20604, cit.; conformi Cass. 19.12.2008, n. 29870; Cass. 13.05.2010, n. 11600. In senso contrario, Cass. s.u. 25.10.1996, n. 9331.
Sull'improcedibilità dell'appello a seguito della violazione del termine a comparire: Corte cost. 24.02.2010, n. 60, cit. Con riferimento al rito camerale sull'improcedibilità del ricorso per omessa notifica, ostando alla concessione di un nuovo termine il principio di ragionevole durata del processo, Cass. 17.05.2010, n. 11992, cit.; App. Milano 25.02.2011, Trib. Ragusa 25.09.2012.
Sulla natura impugnatoria del giudizio di opposizione allo stato passivo: Cass. 25.02.2011, n. 4708.
Sulla natura ordinatoria dei termini di cui agli artt. 415, comma 4, c.p.c., e 435, comma 2, c.p.c.: Cass. 19.01.1998, n. 420, e Cass. 15.10.2010, n. 21358.
Sulla natura ordinatoria del termine previsto nel giudizio di opposizione allo stato passivo per la notificazione del ricorso e del decreto: Cass. s.u. 4.12.2009, n. 25494, cit.; in senso contrario, Cass. 08.02.2011, n. 3082.

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