L'esame della proposta di concordato: la relazione del professionista e la fattibilità del piano

Barbara Rovati
18 Febbraio 2013

In sede di ammissione al concordato preventivo, il Tribunale deve verificare che la relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa contenga una dettagliata esposizione della situazione stessa, che lo stato analitico ed estimativo delle attività possa considerarsi tale e che la relazione del professionista attestante la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano sia adeguatamente motivata, indicando le verifiche effettuate nonché la metodologia ed i criteri seguiti per pervenire all'attestazione; non deve, invece, valutare se effettivamente i dati aziendali siano veridici o meno, contrariamente a quanto affermato dal professionista, posto che tale attività spetta al commissario giudiziale dopo l'apertura della procedura, il quale, se riscontra la non veridicità dei dati esaminati, ne informa immediatamente il Tribunale, che d'ufficio procede alla revoca del concordato (massima ufficiale).
Massima

In sede di ammissione al concordato preventivo, il Tribunale deve verificare che la relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa contenga una dettagliata esposizione della situazione stessa, che lo stato analitico ed estimativo delle attività possa considerarsi tale e che la relazione del professionista attestante la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano sia adeguatamente motivata, indicando le verifiche effettuate nonché la metodologia ed i criteri seguiti per pervenire all'attestazione; non deve, invece, valutare se effettivamente i dati aziendali siano veridici o meno, contrariamente a quanto affermato dal professionista, posto che tale attività spetta al commissario giudiziale dopo l'apertura della procedura, il quale, se riscontra la non veridicità dei dati esaminati, ne informa immediatamente il Tribunale, che d'ufficio procede alla revoca del concordato (massima ufficiale).

In sede di ammissione alla procedura di concordato preventivo, al Tribunale non compete il sindacato sulla veridicità dei dati aziendali, essendo tale valutazione, unitamente a quella di fattibilità del piano, riservata al professionista attestatore (massima ufficiale).

Il caso

Nell'ambito di un procedimento per la dichiarazione di fallimento il debitore presentava domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo alla quale erano allegati, tra l'altro: la relazione del professionista attestatore; la relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa; uno stato analitico ed estimativo delle attività nonché l'elenco analitico dei creditori, con indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione.

Con provvedimento del 2 aprile 2012, il Tribunale di Novara, previa riunione dei due procedimenti, anche alla luce dei rilievi mossi e della documentazione prodotta dal creditore istante il fallimento, invitava la società proponente il concordato a fornire chiarimenti in merito all'attività effettuata dal professionista attestatore con riferimento ai crediti della società e, in particolare, ad offrire delucidazioni in ordine a tre specifiche posizioni di credito, assegnando, altresì, termine per il deposito di memoria e convocando le parti in udienza avanti al Collegio.
In forza del provvedimento di cui sopra, il debitore depositava memoria autorizzata e analoga integrazione alla relazione veniva depositata dal professionista attestatore.
All'udienza collegiale, il creditore istante svolgeva articolate e motivate osservazioni in merito all'inidoneità della memoria depositata da controparte a fornire i chiarimenti richiesti dal Tribunale e, comunque, contestava che la relazione del professionista fosse in grado di assolvere alla propria funzione di fornire ai creditori una esatta e completa informazione, onde consentire ai medesimi di esprimersi consapevolmente con il proprio voto circa l'opportunità e la convenienza della proposta. Concludeva, quindi, per l'inammissibilità della proposta e la conseguente dichiarazione di fallimento.
Dal canto suo, il debitore depositava in detta sede ulteriore documentazione a corredo dell'integrazione della relazione del professionista attestatore ed insisteva per l'apertura della procedura di concordato.
A questo punto, il Tribunale dichiarava aperta la procedura, rilevando che la relazione del professionista era sufficientemente articolata e motivata con indicazione delle verifiche effettuate nonché della metodologia e dei criteri seguiti per pervenire all'attestazione di veridicità dei dati aziendali ed al giudizio di fattibilità del piano e che era, quindi, idonea a costituire un appropriato supporto sul quale avrebbero dovuto poi innestarsi i controlli e gli accertamenti di competenza del commissario giudiziale.

Le questioni giuridiche sottese

Sebbene il provvedimento in esame si occupi in via preliminare dei rapporti tra il procedimento per la dichiarazione di fallimento e quello per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, la questione che assume la massima importanza nel caso di specie concerne la controllabilità diretta dal parte del Tribunale del contenuto della relazione del professionista e, quindi, della veridicità dei dati aziendali nonché della fattibilità del piano.
Ed invero, in risposta all'esigenza informativa dei creditori chiamati a votare la proposta di concordato, l'art. 161, comma 3, l. fall. stabilisce che il piano e la relativa documentazione siano accompagnati da una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, comma 3, lett. d), l. fall. , la quale attesti, in un'ottica dinamica e con un giudizio imparziale e trasparente, la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano.
Tale relazione ha il delicato compito di fornire non tanto un'illustrazione delle scelte operate dal debitore quanto, piuttosto, un idoneo chiarimento in ordine alla loro validità, tant'è che la stessa assurge a funzione di visto contabile-finanziario nonché informativa per il ceto creditorio chiamato ad esprimersi sulla convenienza della proposta.
Gli obiettivi che la stessa si pone sono, infatti, molteplici: a titolo esemplificativo, si segnala, da un lato, che la relazione evita al giudice lunghe e complesse indagini le quali richiederebbero non solo specifiche competenze, ma anche un'analisi approfondita e diretta della documentazione contabile allegata dal ricorrente alla proposta e, dall'altro lato, che la stessa offre ai creditori un valido strumento per valutare la convenienza e la serietà del piano ai fini della formazione di un consenso informato.
Per queste ragioni, occorre che il professionista fornisca anche un'adeguata motivazione.
Più precisamente, nel contesto della relazione, il professionista deve rendere manifesto l'iter logico seguito nei riscontri della documentazione analizzata nonché quello argomentativo che ha condotto il medesimo a concludere per la veridicità dei dati contenuti nel piano, evidenziando, nel contempo, i criteri e le metodologie adottate nel procedimento di verifica della contabilità aziendale che lo hanno indotto ad attestare la veridicità dei dati aziendali.
Peraltro, detta attestazione di veridicità risulta del tutto propedeutica a quella in ordine alla fattibilità del piano, rispetto alla quale assume un vero e proprio valore strumentale, essendo impensabile che l'apprezzamento delle previsioni industriali, produttive, economiche e finanziarie contemplate nel suddetto documento possa scaturire da dati non corretti, inveritieri o, comunque, non reali.
Proprio in virtù delle diverse funzioni svolte dalla relazione, il professionista è chiamato a concludere non tanto per la mera possibilità del piano e, quindi, per la realizzabilità giuridico-fattuale delle singole misure richieste, quanto, piuttosto, per la concreta idoneità della proposta a raggiungere gli scopi dalla stessa previsti.
L'esperto dovrà, pertanto, apprezzare le prospettive/probabilità di successo del progetto, sia appurando che il medesimo sia compatibile con le dinamiche del settore in cui opera l'impresa nonché sostenibile e coerente, sia esplicitando gli aspetti critici del piano, soffermandosi, in particolar modo, sulle modalità e i tempi di pagamento dei creditori.
Detto in altri termini, la valutazione di fattibilità dovrà vagliare diversi aspetti, tra i quali la finalizzazione coerente, sotto il profilo tanto industriale quanto finanziario, rispetto alle premesse esplicitate dal debitore nel ricorso di concordato preventivo, la perseguibilità degli obiettivi previsti mediante soluzioni tecniche compatibili con i vincoli imposti dalla legge per la loro concreta attuazione, la coerenza del programma industriale e di quello finanziario rispetto alle risorse disponibili e future, nonché l'indicazione dei fattori esterni ed interni all'impresa la cui variabilità potrebbe richiedere modifiche all'esecuzione del piano, le quali potrebbero, a loro volta, interferire sulla fattibilità.
Tutto ciò implica che un piano non sia fattibile qualora difetti di concreta praticabilità dal punto di vista sia giuridico che economico, vale a dire allorquando possa condurre a risultati così lontani dalle indicazioni fornite da costringere i creditori ad effettuare scelte diverse da quelle che potrebbero fare se i dati fossero realistici.
Alla stregua delle considerazioni circa sia il contenuto della relazione, sia il compito che il professionista è chiamato ad assolvere, parte della dottrina e la giurisprudenza di legittimità più recente hanno ritenuto di consentire al Tribunale, in sede di ammissione della proposta, una mera verifica di tipo “notarile” della documentazione offerta dal debitore, sotto il profilo della completezza e della regolarità della stessa, senza poter valutare né il merito della proposta né le considerazioni contenute nella relazione attestativa.
Ed invero, compito dell'attestatore sarebbe proprio quello di giustificare, sostituendolo, il perduto potere istruttorio del giudice circa la sussistenza dei presupposti per l'ammissione alla procedura di concordato e di assolvere a quella funzione di garanzia – prima svolta dal Tribunale adito – in favore di un voto informato da parte dei creditori.
Pertanto, seguendo questo orientamento, il Tribunale dovrebbe limitarsi a verificare che la relazione provenga da un professionista in possesso dei requisiti di cui al nuovo art. 67, comma 3, lett. d), l. fall., che la stessa sia identificabile come relazione, ossia abbia un minimo di contenuto che la renda qualificabile come tale, e che contenga l'attestazione di veridicità e di fattibilità.
In tale contesto interpretativo, la facoltà riconosciuta al Tribunale di chiedere nuovi documenti ovvero integrazioni al piano ai sensi dell'art. 162 l. fall.viene intesa come mero strumento per consentire una maggiore dialettica tra proponente e giudice, al fine di permettere l'integrazione di una proposta prima facie non ammissibile, ma suscettibile di essere accolta ove rivista alla luce delle integrazioni richieste.
Al contrario, vi è chi sostiene, soprattutto in seguito all'eliminazione dell'inciso di cui all'art. 163 l. fall. secondo il quale il Tribunale, “verificata la completezza e la regolarità della documentazione”, dichiara aperta la procedura, che il Collegio non possa di certo limitarsi ad un accertamento formale di regolarità e completezza della documentazione depositata, ma debba svolgere un controllo anche sostanziale, entrando, sin da questa prima fase, nel merito della fattibilità del piano e dell'attestazione di veridicità dei dati aziendali, sebbene già oggetto di un primo esame da parte del professionista.
Secondo tale impostazione, quindi, si deve riconoscere alla relazione dell'esperto la principale funzione di fornire al Tribunale gli elementi di giudizio sulla veridicità dei dati aziendali posti alla base della proposta concordataria e sulla fattibilità della stessa, ma le conclusioni del professionista devono poter essere sottoposte al vaglio critico del Tribunale, il quale deve sentirsi libero di valutare la sussistenza o meno dei presupposti di ammissibilità costituiti, per l'appunto, dalla veridicità e attendibilità dei dati aziendali esposti nonché dalla concreta fattibilità del piano proposto.
A metà strada tra gli orientamenti sopra richiamati si pongono coloro che ritengono che il tenore del disposto di cui all'art. 163 l. fall. deponga chiaramente nel senso che non spetti al Tribunale, così come sinora sostenuto da una parte della giurisprudenza della Suprema Corte, verificare la fattibilità del piano, giacché tale compito è affidato dall'art. 161 l. fall. al professionista incaricato di predisporre la relativa relazione, il quale, come sopra ampiamente rilevato, deve fornire una valutazione di attendibilità dei dati aziendali, nonché, su tale base, una prognosi motivata circa la fattibilità del piano. Ed è appunto sulla sussistenza di tali elementi che il Tribunale è chiamato ad effettuare il proprio controllo, senza poter svolgere alcun sindacato di merito sulla proposta concordataria. Ciò nondimeno, qualora il Tribunale consideri il piano privo di sufficiente chiarezza ovvero lo ritenga lacunoso in uno o più dei suoi aspetti (a cominciare dalle modalità e dai tempi di pagamento dei creditori) o, ancora, quando giudichi la relazione del professionista inidonea ad assolvere la funzione certificativa cui è diretta, in quanto non fornisce ai creditori elementi di valutazione che rendano possibile l'espressione di un consenso informato e consapevole, la proposta dovrà essere dichiarata inammissibile.

Osservazioni

Il Tribunale di Novara sembra aderire a quell'orientamento della Suprema Corte, in virtù del quale al Collegio sarebbe rimesso un mero controllo di legittimità della proposta concordataria ed, in particolar modo, della relazione dell'esperto attestatore.
Ed invero, quanto alla natura dei controlli che competono al Tribunale nella fase di ammissione della proposta, il provvedimento in esame fa espressamente richiamo a passi della sentenza della Corte di Cassazione n. 21860 del 25 ottobre 2010, la quale, costituendo il leading case in materia, ha messo a punto, come noto, una restrizione della controllabilità diretta del contenuto della relazione, ritenendo che il Tribunale non avrebbe poteri di verifica di merito non solo sulla fattibilità del piano, ma anche sulla attendibilità dei dati contabili, essendo riservata detta verifica alla fase successiva e ai compiti del commissario giudiziale.
A sostegno di questa tesi, il Tribunale di Novara aggiunge che, nel caso in cui si aderisse all'orientamento contrario, i giudici sarebbero necessariamente chiamati all'espletamento di numerose indagini, le quali richiederebbero, già in sede di ammissione alla procedura di concordato preventivo, una complessa e non prevista istruttoria.
Ciò nondimeno, il giudice di prime cure novarese non pare ricordare che detta complessa e non prevista attività istruttoria è stata compiuta proprio nel caso di specie.
Il Tribunale adito, infatti, ha avuto modo di rilevare, probabilmente anche a fronte delle eccezioni sollevate dal creditore istante per il fallimento, varie lacune in merito all'attività effettuata dal professionista attestatore con riferimento ai crediti della società e, in particolare, in ordine a tre specifiche posizioni di credito e ha, di conseguenza, invitato la società proponente nonché l'attestatore a fornire chiarimenti circa l'effettiva esigibilità e la possibilità di recupero degli stessi.
Per l'effetto, non può di certo ritenersi che nella fattispecie il Tribunale si sia limitato a vagliare la regolarità formale della proposta, senza verificare la sussistenza in concreto dei presupposti di ammissibilità, tra cui proprio la veridicità dei dati aziendali riportati nella relazione del professionista e, più precisamente, delle poste di credito.
Tanto è vero che nel provvedimento in esame si legge: “ritiene il Tribunale che la relazione del professionista (e, conseguentemente, la proposta concordataria), sia pure con le criticità di seguito evidenziate [ndr relative, soprattutto, alle posizioni creditorie per le quali erano stati richiesti chiarimenti nella fase istruttoria], sia sufficientemente articolata e motivata con indicazioni delle verifiche effettuate, nonché della metodologia e dei criteri seguiti per pervenire alla attestazione di veridicità dei dati aziendali ed al giudizio di fattibilità del piano e sia quindi idonea a costituire un appropriato supporto sul quale dovranno innestarsi i controlli e gli accertamenti di competenza del commissario giudiziale; che neppure sono ravvisabili elementi rilevatori di una totale ed evidente inadeguatezza del piano che siano sintomatici di forme di abuso del diritto o di utilizzazione impropria dello strumento concordatario ed in relazione ai quali il Tribunale debba procedere a più penetranti controlli o ad ulteriori richieste di integrazioni, anche documentali”, con ciò ammettendo, seppur implicitamente, a parer di chi scrive, di aver già svolto degli accertamenti circa la sussistenza dei presupposti di ammissibilità alla procedura di concordato e di auto-assegnarsi comunque anche il potere di svolgere all'occorrenza più penetranti controlli.
Pertanto, sebbene appaia difficile sostenere che il Tribunale di Novara abbia svolto valutazioni circa la sussistenza nel merito dei requisiti di veridicità dei dati aziendali e di fattibilità del piano, ciò nondimeno appare plausibile ritenere che un accertamento in ordine alla idoneità della relazione a garantire la corretta informazione del ceto creditorio e l'attendibilità delle conclusioni ivi esposte vi sia stato, soprattutto con specifico riferimento alla veridicità delle poste di credito contemplate.

Conclusioni

Anche alla luce di quanto prospettato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 1521/2013 in materia di esercizio del potere di sindacato del Tribunale nel giudizio di omologazione del concordato preventivo, appare di tutta evidenza che il Tribunale non possa essere chiamato a svolgere un mero controllo formale sia sulla relazione sia sugli altri documenti allegati alla domanda di concordato.
Ed invero, al Tribunale è necessariamente demandato il compito di garantire la formazione di un consenso consapevole ed informato dei creditori sulla convenienza della proposta, il che comporta un controllo che avrà ad oggetto quantomeno la completezza, la regolarità e la coerenza logico – argomentativa della relazione redatta dal professionista e, più in generale, la non lacunosità del piano concordatario soprattutto con riguardo agli aspetti relativi alle modalità e ai tempi di pagamento dei creditori.
Ciò nondimeno, non ci si può esimere dal rilevare, come evidenziato anche da diversi interpreti, che, sebbene il giudizio di merito sulla convenienza della proposta sia, in un'ottica prevalentemente contrattuale, riservato al solo ceto creditorio, questo non possa che essere considerato logicamente e/o cronologicamente subordinato al previo accertamento della fattibilità del piano, non essendo possibile accomunare i concetti di fattibilità e di convenienza, delegandoli entrambi al decisivo rilievo della volontà dei creditori.
Tanto è vero che la fattibilità attiene al piano e concerne, come meglio illustrato precedentemente, la concreta idoneità dello stesso a raggiungere gli scopi ivi previsti, mentre la convenienza è inerente alla proposta e comporta una comparazione tra le possibilità satisfattive offerte dalla stessa e quelle alternative realizzabili nel fallimento.
Ma non solo. Occorre, altresì, ricordare che con il correttivo del settembre 2007 il legislatore è intervenuto sugli articoli 162 e 163 l. fall. modificando il primo nel senso che il Tribunale, sentito il debitore, con decreto non soggetto a reclamo, dichiara inammissibile la proposta “se all'esito del procedimento verifica che non ricorrono i presupposti di cui agli artt. 160, commi primo e secondo, e 161”, e modificando il secondo sia eliminando il riferimento alla completezza e regolarità della documentazione, sia prevedendo che il Tribunale, ove non abbia provveduto a norma dell'art. 162, commi 1 e 2, l. fall., con decreto non soggetto a reclamo dichiara aperta la procedura di concordato preventivo.
Dette modifiche sembrano, quindi, portare a ritenere che oggetto del sindacato del Tribunale sia anche la relazione del professionista, così come si ricaverebbe sia dal richiamo alla ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 161 l. fall. contenuto nell'art. 162 l. fall. – giacché, tra la documentazione da allegare alla domanda viene indicata anche la relazione del professionista –, sia dall'eliminazione della circostanza della verifica giudiziale limitata alla completezza e regolarità della documentazione nonché dall'espressa previsione di inammissibilità alla procedura di concordato per mancanza dei requisiti di cui all'art. 161 l. fall., in precedenza non prevista per l'incompletezza ovvero l'irregolarità della documentazione.
Così come attualmente formulati, quindi, gli artt. 162 e 163 l. fall. non contengono alcuna limitazione al sindacato del Tribunale in sede di ammissione alla procedura di concordato.
Peraltro, è bene segnalare che l'art. 162 l. fall. attribuisce al Tribunale la facoltà di concedere al debitore un termine per apportare integrazioni al piano, norma che non si spiegherebbe ove non fosse consentita una valutazione diretta del piano da parte del medesimo.
Infine, pare opportuno mettere in luce che, benché il professionista attestatore per dirsi tale debba essere in possesso dei requisiti per essere nominato curatore, essere iscritto al Registro dei revisori contabili ed essere indipendente, e benché sia civilmente nonché penalmente responsabile del proprio operato, questi resta pur sempre nominato dallo stesso debitore che ha interesse ad accedere alla procedura di concordato preventivo, nonché soggetto che comunque non riveste la qualifica di pubblico ufficiale.
Per l'effetto, dato che molto spesso lo stesso è chiamato ad effettuare valutazioni con riguardo ad imprese di ragguardevoli dimensioni e che, pertanto, sono più che giustificabili, anche per le tempistiche allo stesso spesso concesse per la redazione del proprio elaborato, delle omissioni informative, la sottoposizione della relazione ad un accertamento non solo formale di regolarità e completezza della documentazione depositata, ma anche di merito consentirebbe un controllo pieno ed effettivo del Tribunale circa l'effettiva sussistenza dei presupposti di ammissione alla procedura di concordato preventivo.
Tutte le circostanze sopra evidenziate fanno, dunque, presumere che il legislatore, quando richiede che il Tribunale verifichi la correttezza dei presupposti di cui all'art. 161 l. fall., voglia qualcosa in più del semplice controllo di regolarità e completezza – per quanto non solo formale – della relazione del professionista attestatore, ossia sembra richiedere che il Tribunale entri proprio nel merito della valutazione di fattibilità svolta dallo stesso.

Minimi riferimenti giurisprudenziali e bibliografici

Sugli argomenti trattati, si segnalano, tra le altre, in giurisprudenza: Cass. SS.UU. n. 1521/2013, cit.; Cass. civ., Ord., 15 dicembre 2011, n. 27063; Cass. civ., 16 settembre 2011, n. 18987; Cass. civ., 15 settembre 2011, n. 18864; Cass. civ., 23 giugno 2011, nn. 13817 e 13818; Cass. civ., 14 febbraio 2011, n. 3586; Cass. civ., 10 febbraio 2011, n. 3274; Cass. civ., Ord., 8 febbraio 2011, n. 3059; Cass. civ., 25 ottobre 2010, n. 21860, cit.; App. Napoli, 3 agosto 2009; App. Bologna, 1 giugno 2009; App. Torino, 17 luglio 2008; Trib. Novara, 17 maggio 2012; Trib. Udine, 6 maggio 2011; Trib. Biella, 10 febbraio 2011; Trib. Monza, 30 settembre 2010; Trib. Napoli, 19 maggio 2010, in DeJure; Trib. Aosta, 31 marzo 2010; Trib. Velletri, 9 marzo 2010; Trib. Tivoli, 15 luglio 2009; Trib. Bologna, 17 febbraio 2009; Trib. Roma, 31 luglio 2008, in DeJure; Trib. Piacenza, 3 luglio 2008; Trib. Piacenza, 1 luglio 2008; Trib. Bari, 25 febbraio 2008; Trib. Roma, 20 febbraio 2008; Trib. Milano, 31 ottobre 2007; Trib. Milano, 9 febbraio 2007, in DeJure; Trib. Monza, 17 ottobre 2005.
In dottrina, si segnala: F. LAMANNA, Il controllo giudiziale sulla fattibilità e la convenienza nel giudizio di omologazione del Concordato Preventivo, in ilFallimentarista, 2012; M. FERRO, Ammissione alla procedura, in Il nuovo diritto fallimentare. Commentario diretto da Alberto Jorio, coordinato da Massimo Fabiani, 2010, 2345 ss.; Id. La legge Fallimentare. Commentario teorico-pratico, Padova, ult. ed., 1814 ss.; G. JACHIA, Il Concordato Preventivo e la sua proposta, in Fallimento e altre procedure concorsuali, diretto da G. FAUCEGLIA e L. PANZANI, 2009, 1575 ss; P. G. DEMARCHI, Il Concordato Preventivo alla luce del decreto correttivo, in Le nuove procedure concorsuali, diretto da S. AMBROSOLI, 2009, 87 ss.; M. FABIANI, Per la chiarezza delle idee su proposta, piano e domanda di concordato preventivo e riflessi sulla fattibilità, in Il Fall., 2011, 172 ss.; C. ASCIUTTO, Il sindacato giudiziale nel concordato preventivo, tra autonomia privata e responsabilità del professionista, in Crisi d'impresa ed economia criminale, diretto da G. MINUTOLI, 2011, 263 ss.; S. AMBROSINI, Il sindacato sulla fattibilità del piano concordatario e la nozione “evolutiva” degli atti di frode nella sentenza 15 giugno 2011 della Cassazione, in Ilcaso.it; Id., Contenuti e fattibilità del piano di concordato preventivo alla luce della riforma del 2012, in Ilcaso.it; Id., Il concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione dei debiti, in Trattato di diritto commerciale, diretto da G. COTTINO, Padova, 2008, Vol. XI, 66 ss.; G. B. NARDECCHIA, L'art. 179 l. fall. e le mutate condizioni di fattibilità del piano, in Ilcaso.it; Id., Nuova proposta di concordato, istanza di fallimento e poteri del tribunale in sede di ammissione, ivi, 2011, XII, 1451 ss.; G. BOZZA, Il sindacato del Tribunale sulla fattibilità del concordato preventivo, in Il Fall., II, 2011, 182 ss.; A. TEDOLDI, Il sindacato giudiziale sulla fattibilità del piano e l'art. 173 l. fall. nel Concordato Preventivo: ovvero la Cassazione e il “cigno nero”, in Ilcaso.it; A. DIDONE, La liquidazione nel concordato con cessione dei beni: piano concordatario e decreto di omologa alla luce della l. n. 134/2012, in ilFallimentarista, 2012; L. SALVATO, Puntualizzazioni della Corte di Cassazione sul potere di controllo del Tribunale nel Concordato Preventivo, in Corr. Giur., 2012, I, 42 ss.; P. PAJARDI, Codice del Fallimento, a cura di M. BOCCHIOLA e A. PALUCHOWSKI, Milano, 2009, 1697 ss.; A. DI MAJO, La fattibilità del Concordato Preventivo: legittimità o merito?, in Corr. Giur., 2012, dell'istanza o della richiesta di fallimento, 230 ss.; P. GENOVIVA, Rigetto della proposta di concordato preventivo e dichiarazione di fallimento: questioni di diritto processuale e transitorio, in Fall., 2009, I, 55 ss.; F. MICHELOTTI, La relazione del professionista e i limiti di controllo giudiziale del tribunale in sede di ammissione al concordato preventivo, ivi, 2010, VIII, 964 ss.; V. AMEDOLAGINE, Il controllo del Tribunale sul piano di concordato preventivo: mero riscontro formale dei requisiti o fattibilità del medesimo?, in Corr. mer., 2009, XI, 1091 ss.; M. VACCHIANO, I poteri di controllo del tribunale in sede di ammissione del debitore al concordato preventivo, in Fall., 2007, XI, 1321 ss.; R. RICCO', Giurisprudenza (di legittimità) in tema di Concordato Preventivo, in personaedanno.it, 2011.

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