Abrogazione delle tariffe: ecco le prassi dei Tribunali per la liquidazione giudiziale dei compensi

La Redazione
15 Febbraio 2012

L'art. 9 del Decreto Legge n. 1 del 2012, sulle liberalizzazioni, ha abrogato le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico, prevedendo contestualmente che i compensi dei professionisti vengano determinati sulla base di parametri stabiliti con decreto ministeriale. Mentre l'Avvocatura si è sempre dichiarata contraria a questo intervento normativo, dai Tribunali nazionali arrivano le prime indicazioni operative su come si deve procedere in questa fase transitoria per la liquidazione giudiziale dei compensi, nell'attesa che il Ministero emani il decreto.

L'art. 9 del Decreto Legge n. 1 del 2012, sulle liberalizzazioni, ha abrogato le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico, prevedendo contestualmente che i compensi dei professionisti vengano determinati sulla base di parametri stabiliti con decreto ministeriale. Mentre l'Avvocatura si è sempre dichiarata contraria a questo intervento normativo, dai Tribunali nazionali arrivano le prime indicazioni operative su come si deve procedere in questa fase transitoria per la liquidazione giudiziale dei compensi, nell'attesa che il Ministero emani il decreto.
Il Tribunale di Cosenza ha rimesso alla Consulta la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 nella parte in cui, dopo aver abrogato con effetto immediato le tariffe, non ha previsto una disciplina transitoria: i giudici calabresi paventano, insomma, un illegittimo vacuum legis.
Il Governo, al contrario, ha precisato, con una risposta ad interrogazione parlamentare datata 8 febbraio, che non si è venuto a creare alcun vuoto normativo. L'art. 2233 c.c., infatti, stabilisce che il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe, viene determinato in base agli usi o, in mancanza di usi, dal giudice. Il Governo auspica, quindi, che, in virtù di tale norma, si formi un uso normativo, in ambito nazionale, fondato sulla spontanea applicazione dei criteri di liquidazione del compenso già previsti dalle tariffe abrogate, nella convinzione della loro persistente efficacia sino a quando non saranno adottati i decreti ministeriali.
Lo stesso principio, di ultrattività delle tariffe abrogate in questa fase di transizione, è stato affermato da diversi Tribunali.
Il Foro di Milano, vista l'esigenza di individuare criteri omogenei, indica quali parametri provvisori di riferimento le previgenti tariffe professionali.
In un'ordinanza del 27 gennaio il Tribunale di Udine liquida le spese «sulla base delle abrogate tariffe forensi, integranti un uso normativo».
In parte diverso il percorso motivazionale del Tribunale di Varese, che giunge però ugualmente ad escludere l'esistenza di un vuoto normativo. In un provvedimento del 3 febbraio si richiama l'art. 2225 c.c., quale norma generale che, in assenza di tariffe, consente al giudice di liquidare il compenso in relazione al risultato ottenuto dal professionista e al lavoro normalmente necessario per ottenerlo. In questo modo viene valorizzato il principio di adeguatezza e proporzionalità tra compenso richiesto e opera prestata.

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