Vacanze «tutto compreso»: il consumatore è tutelato anche se l’insolvenza del tour operator è dovuta a una condotta fraudolenta

La Redazione
05 Marzo 2012

Da una parte un viaggiatore che, sognando relax, prenota una vacanza “tutto compreso”, dall'altra un tour operator che, nonostante la situazione di crisi, utilizza in maniera fraudolenta, per altri scopi, il denaro incassato, senza avere mai pianificato l'effettuazione del viaggio.

Da una parte un viaggiatore che, sognando relax, prenota una vacanza “tutto compreso”, dall'altra un tour operator che, nonostante la situazione di crisi, utilizza in maniera fraudolenta, per altri scopi, il denaro incassato, senza avere mai pianificato l'effettuazione del viaggio.

In materia di viaggi, vacanze e circuiti “tutto compreso”, la normativa comunitaria offre ampia tutela al consumatore: l'art. 4 della Direttiva 90/314/CEE, infatti, prevede che se l'organizzatore per qualsiasi motivo annulla il servizio tutto compreso prima della partenza, il consumatore ha diritto, alternativamente, a usufruire di un altro servizio di pari livello, «oppure ad essere rimborsato quanto prima della totalità dell'importo da lui pagato in applicazione del contratto».
E l'art. 7 dispone che l'organizzatore deve dare garanzie sufficienti per assicurare, in caso di insolvenza o fallimento, il rimborso dei fondi depositati e il rimpatrio del consumatore: questione controversa è l'applicabilità di tale ultima norma anche al caso in cui l'annullamento del viaggio dipenda da attività illecite del tour operator fallito, che continua a promettere l'organizzazione di viaggi inesistenti, appropriandosi del denaro.

Con la pronuncia del 16 febbraio scorso, nella causa C-134/11, la Corte di Giustizia ha affermato che rientra nel campo di applicazione dell'art. 7 anche l'ipotesi in cui l'insolvenza dell'organizzatore del viaggio è dovuta ad una sua condotta fraudolenta.
L'obiettivo dell'art. 7, infatti, è quello di proteggere i consumatori contro i rischi economici derivanti dall'insolvenza o dal fallimento dell'organizzatore del viaggio e, in quest'ottica, le cause delle situazioni di crisi devono ritenersi irrilevanti: solo in questo modo la garanzia può considerarsi davvero operativa e consente di tutelare adeguatamente i viaggiatori.

Per i giudici comunitari, dunque, «il comportamento imprudente dell'organizzatore di viaggi o il verificarsi di eventi eccezionali o imprevedibili non possono costituire un ostacolo al rimborso dei fondi depositati e al rimpatrio dei consumatori», ai sensi dell'art. 7 della direttiva Ue.

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