Il decreto Sviluppo approda in Gazzetta Ufficiale

La Redazione
27 Giugno 2012

Il decreto Sviluppo, approvato nella seduta del Consiglio dei Ministri del 15 giugno e ulteriormente modificato nei giorni successivi, approda in Gazzetta Ufficiale: entra immediatamente in vigore il decreto-legge n. 83 del 22 giugno, pubblicato nella G.U. n. 147 del 26 giugno, Supplemento ordinario n. 129.

Il decreto Sviluppo, approvato nella seduta del Consiglio dei Ministri del 15 giugno e ulteriormente modificato nei giorni successivi, approda in Gazzetta Ufficiale: entra immediatamente in vigore il decreto-legge n. 83 del 22 giugno, pubblicato nella G.U. n. 147 del 26 giugno, Supplemento ordinario n. 129.

Il provvedimento, che si articola in un pacchetto di misure urgenti e strutturali, prosegue nell'attuazione dell'Agenda per la crescita sostenibile, obiettivo primario del Governo Monti.
Tra le misure più significative va segnalato un intervento di revisione della legge fallimentare, volto a rendere più efficace la gestione della crisi d'impresa e a favorire soluzioni alternative al fallimento.
Domanda di concordato anticipata. Secondo il disposto del riformato art. 161 l. fall. l'imprenditore potrà depositare un ricorso contenente la semplice domanda di ammissione al concordato preventivo, mentre il piano concordatario e la documentazione attualmente richiesta potranno essere depositati in un momento successivo. Saranno, invece, immediati gli effetti protettivi che la legge fallimentare riconosce al debitore, il quale, inoltre, potrà continuare a compiere gli atti di ordinaria amministrazione e, previa autorizzazione del Tribunale, quelli di straordinaria amministrazione.
Finanziamenti e continuità aziendale. Viene introdotto l'art. 182-quinquies, in base al quale il debitore, presentando una domanda di ammissione al concordato preventivo o di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis, può ottenere l'erogazione di finanziamenti interinali prededucibili e può essere autorizzato a pagare crediti anteriori, che siano relativi a prestazioni di beni o servizi funzionali alla prosecuzione dell'attività di impresa.
Concordato con continuità aziendale. Sempre nell'ottica di privilegiare le soluzioni non liquidatorie, viene introdotta una disciplina di favore (art. 186-bis) per i piani di concordato che prevedano la prosecuzione dell'attività di impresa.
Responsabilità penale del professionista attestatore. Fa il suo ingresso nella legge fallimentare una norma, art. 236-bis, che punisce con la pena della reclusione fino a 5 anni il professionista che «nelle relazioni o attestazioni di cui agli artt. 67, comma 3 lett. d), 161 comma 3, 182-bis, 182-quinquies e 186-bis espone informazioni false ovvero omette di riferire informazioni rilevanti».
Processo civile: novità per l'appello. Nuove regole per l'appello: con l'introduzione degli artt. 348-bis ss. c.p.c., viene previsto un “filtro” di ammissibilità dell'impugnazione. Se l'appello non ha una ragionevole probabilità di essere accolto, lo stesso giudice di secondo grado, preliminarmente alla trattazione della causa, deve dichiararne l'inammissibilità. In questo caso la decisione di primo grado diventa impugnabile per cassazione.
Riforma della Legge Pinto. Il decreto Sviluppo interviene anche sulla Legge Pinto (l. n. 89/2001), dettando nuovi parametri in merito alla ragionevole durata dei processi, con l'obiettivo di contenere gli oneri statali per l'equa riparazione, che nel 2011 hanno superato i 200 milioni di euro.
Il termine di durata ragionevole del processo viene, quindi, individuato in tre anni per il primo grado, in due anni per il secondo grado e in un anno per la fase di legittimità. La procedura concorsuale non può durare più di sei anni.
Si considera comunque rispettato il termine ragionevole se il giudizio viene definito in modo irrevocabile in un tempo non superiore a sei anni.
Quanto all'ammontare dell'indennizzo, il giudice dovrà liquidare una somma tra i 500 e i 1.500 euro per ogni anno, o frazione di anno, che eccede i predetti termini di ragionevole durata del processo.
Il procedimento, che rimane di competenza della Corte d'appello, ricalca quello di ingiunzione: in una prima fase il magistrato designato decide con decreto sulla base della documentazione depositata dalla parte che lamenta l'eccessiva durata del processo. Successivamente si può aprire l'eventuale fase di opposizione.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.