Avvocati, la Cassazione precisa i limiti del privilegio per crediti professionali

La Redazione
08 Marzo 2012

La Corte di Cassazione prosegue nell'opera di definizione dell'ambito applicativo dell'art. 2751 bis, n. 2, c.c., che riconosce un privilegio generale sui mobili ai crediti riguardanti le retribuzioni dei professionisti dovute per gli ultimi due anni di prestazione.

La Corte di Cassazione prosegue nell'opera di definizione dell'ambito applicativo dell'art. 2751 bis, n. 2, c.c., che riconosce un privilegio generale sui mobili ai crediti riguardanti le retribuzioni dei professionisti dovute per gli ultimi due anni di prestazione.

L'ordinanza n. 2446, depositata il 20 febbraio, consente un parziale superamento del limite temporale per l'ammissione con privilegio, nel senso che, da una parte, le prestazioni del professionista vanno valutate nel loro complesso al momento in cui sono chiesti o devono essere determinati gli onorari, ancorché riferibili ad attività svolte oltre il biennio; ma, dall'altra, non è il complessivo rapporto professionale con il cliente che rileva ai fini dell'ammissione al passivo con privilegio, bensì quelle singole prestazioni, al compimento delle quali possa essere compiutamente quantificato il relativo compenso, anche alla luce del risultato raggiunto (come ad esempio, quando si tratti di prestazioni giudiziali, con riferimento ad ogni grado del giudizio).
In precedenza, con la sentenza n. 18455/2011, depositata l'8 settembre, la Cassazione aveva affermato che presupposto per il riconoscimento di tale privilegio è la personalità del rapporto d'opera, per cui la domanda di ammissione in via privilegiata proposta dallo studio professionale, anche se composto da due soli avvocati, non può essere accolta se allo studio si riferisca la prestazione da cui si è originato il diritto al compenso. Può, invece, riconoscersi il privilegio quando lo studio faccia valere un credito cedutogli dal singolo associato che abbia svolto personalmente la prestazione .

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