Concordato San Raffaele: conflitto di interessi tra proponente e finanziatore, poteri del tribunale e proposta di cessione di beni

La Redazione
21 Novembre 2011

La Procura della Repubblica  presso il Tribunale di Milano presentava richiesta di fallimento nei confronti della Fondazione San Raffaele, la quale a sua volta chiedeva con ricorso l'ammissione alla procedura di concordato preventivo.

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano presentava richiesta di fallimento nei confronti della Fondazione San Raffaele, la quale a sua volta chiedeva con ricorso l'ammissione alla procedura di concordato preventivo.

I giudici della sezione fallimentare, con articolata motivazione, dichiaravano aperta la procedura di concordato preventivo, nominando un collegio di Commissari giudiziali.

Le massime - Quando sia pendente un procedimento prefallimentare promosso dal pubblico ministero e nel suo corso il debitore proponga domanda di concordato preventivo, il PM è legittimato a controdedurre su quest'ultima domanda sia perché parte del procedimento concordatario ai sensi dell'art. 161, ultimo comma, l. fall., sia perché parte del procedimento prefallimentare.

L'esame e la decisione della domanda di concordato preventivo si pone con carattere di pregiudizialità rispetto alla richiesta di fallimento presentata dal PM ancorchè quest'ultima sia stata depositata per prima.

Il conflitto d'interessi tra il debitore che presenta la domanda di concordato preventivo e il promissario acquirente di beni concordatari (investitore), ravvisabile quando vi sia parziale identità soggettiva dei relativi organi rappresentativi, non impedisce l'ammissione alla procedura concordataria se non si sia ancora trasformato da conflitto potenziale in conflitto attuale e concreto; può essere invece sanzionato successivamente con il procedimento di revoca dell'ammissione ex art. 173 l. fall. quando, e se, assuma tale carattere.

Alla luce dell'intervenuta abrogazione del previgente secondo comma dell'art. 186 l. fall. (che escludeva la possibilità di risoluzione del concordato preventivo per cessione dei beni in caso di pagamento inferiore a quello minimo del quaranta per cento richiesto per l'ammissione alla procedura), l'esdebitazione del debitore può realizzarsi solo nei limiti di quanto effettivamente ricevuto dai creditori, come stabilito in generale per la figura tipica di cessio bonorum dall'art. 1984 c.c. (norma dispositiva e derogabile solo con patto contrattuale e quindi imperativa ed inderogabile da parte di una proposta concordataria soggetta alla semplice approvazione a maggioranza dei creditori chirografari) a meno che il debitore si impegni, con specifica promessa, al pagamento dei creditori chirografari in una determinata e non irrisoria percentuale, così sottomettendo la proposta concordataria alla comune alea della risoluzione per inadempimento.

Quando - secondo ciò che accade più di frequente - il concordato preventivo per cessione dei beni esiga lo svolgimento di un'attività liquidatoria, compete al tribunale, alla luce delle disposizioni contenute nell'art. 182 l. fall., norma di carattere imperativo, fissare le modalità della liquidazione e provvedere alla nomina dei liquidatori, a prescindere dalle indicazioni provenienti al riguardo dal debitore proponente, che possono avere solo l'efficacia di semplici suggerimenti.

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