In Gazzetta l’aggiornamento dei compensi per i curatori fallimentari

La Redazione
27 Marzo 2012

Entra in vigore, dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 72 del 26 marzo, il Decreto del Ministero della Giustizia 25 gennaio 2012, n. 30, con il quale vengono adeguati in aumento, dopo vent'anni dall'ultima modifica, i compensi spettanti ai curatori fallimentari e ai commissari e liquidatori giudiziali delle procedure di concordato preventivo.

Entra in vigore, dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 72 del 26 marzo, il Decreto del Ministero della Giustizia 25 gennaio 2012, n. 30, con il quale vengono adeguati in aumento, dopo vent'anni dall'ultima modifica, i compensi spettanti ai curatori fallimentari e ai commissari e liquidatori giudiziali delle procedure di concordato preventivo.

Il regolamento precisa i criteri con cui il Tribunale, a norma dell'art. 39 l. fall., deve procedere alla liquidazione: restano fermi i parametri dell'opera prestata, dei risultati ottenuti, dell'importanza del fallimento e della sollecitudine con cui sono state condotte le operazioni. La cifra da corrispondere deve consistere in una percentuale sull'ammontare dell'attivo realizzato non superiore alle misure fissate dall'art. 1:
a) dal 12% al 14% quando l'attivo non superi i 16.227,08 euro;
b) dal 10% al 12% sulle somme eccedenti i 16.227,08 euro fino a 24.340,62 euro;
c) dall'8,50% al 9,50% sulle somme eccedenti i 24.340,62 euro fino a 40.567,68 euro;
d) dal 7% all'8% sulle somme eccedenti i 40.567,68 euro fino a 81.135,38 euro;
e) dal 5,5% al 6,5% sulle somme eccedenti i 81.135,38 euro fino a 405.676,89 euro;
f) dal 4% al 5% sulle somme eccedenti i 405.676,89 euro fino a 811.353,79 euro;
g) dallo 0,90% all'1,80% sulle somme eccedenti i 811.353,79 euro fino a 2.434.061,37 euro;
h) dallo 0,45% allo 0,90% sulle somme che superano i 2.434.061,37 euro.
Un compenso supplementare spetta poi in proporzione al passivo ammesso (dallo 0,19% allo 0,94% sui primi 81.131,38 euro, e dallo 0,06% allo 0,46% sulle somme eccedenti tale cifra).
E' stato innalzato anche il compenso minimo del curatore: l'importo da liquidare non può essere inferiore ad euro 811,35, salvo il caso in cui il curatore cessi dalle funzioni prima della chiusura delle operazioni di fallimento.
Viene inoltre precisato che deve tenersi conto dei risultati ottenuti e dell'attività prestata nel liquidare acconti ai sensi dell'art. 109 l. fall. Tale disposizione darà luogo probabilmente a controversie perché sembra limitare ora la possibilità di erogare acconti al solo caso in cui si debbano distribuire le somme ricavate dalle vendite.
Il compenso viene determinato allo stesso modo, ossia in misura percentuale ex art. 1 del decreto, anche a favore del commissario giudiziale e del liquidatore giudiziale nelle procedure di concordato preventivo. In tal caso esso spetta nella sua interezza ad entrambi tali organi e va ragguagliato all'ammontare dell'attivo e del passivo risultanti dall'inventario redatto ai sensi dell'art. 172 l. fall. Tuttavia, nel caso in cui il concordato preventivo preveda la liquidazione dei beni (come ad es. nel concordato con cessio bonorum) il compenso va ragguagliato, per la parte calcolata sull'attivo, a quanto risulta concretamente realizzato in sede liquidativa.

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