Omologa del concordato preventivo: l’imposta di registro è a misura fissa

La Redazione
29 Marzo 2012

L'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sul corretto regime di tassazione da applicare al decreto di omologa del concordato preventivo: con la Risoluzione n. 27/E del 26 marzo, infatti, il Fisco afferma che le registrazioni di concordati con garanzia o con cessione dei beni devono essere assoggettate a imposta di registro in misura fissa, e non con l'aliquota del 3%, poiché si tratta di ipotesi nelle quali non si verifica un effetto traslativo dei beni.

L'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sul corretto regime di tassazione da applicare al decreto di omologa del concordato preventivo: con la Risoluzione n. 27/E del 26 marzo, infatti, il Fisco afferma che le registrazioni di concordati con garanzia o con cessione dei beni devono essere assoggettate a imposta di registro in misura fissa, e non con l'aliquota del 3%, poiché si tratta di ipotesi nelle quali non si verifica un effetto traslativo dei beni.

Il riferimento normativo è costituito dall'art. 8 della Tariffa, Parte Prima, allegata al TUR (DPR n. 131/1986), in base al quale gli atti dell'autorità giudiziaria sono da tassare con le aliquote proprie degli atti traslativi se recano trasferimento di beni (sub lettera a), con l'aliquota del 3% se recano una condanna al pagamento di somme, ad altre prestazioni o alla consegna di beni (sub lettera b) o, infine, con imposta fissa se si tratta di provvedimenti di omologazione (sub lettera g).

Nuovo orientamento dell'Agenzia delle Entrate. Con la Risoluzione in commento l'Agenzia delle Entrate riforma la tesi sostenuta in precedenza, con un'altra Risoluzione del 2008, anche alla luce dell'intervento della Corte di Cassazione che, con alcune pronunce, ha qualificato il decreto di omologazione del concordato, emesso dal Tribunale, come una mera attività di controllo, rispetto alle clausole espresse nel patto concordatario. Viene, così, superato il precedente orientamento che ravvisava una natura costitutiva del decreto di omologa e che, pertanto, prevedeva una tassazione al 3%.

Il decreto di omologazione non produce effetti traslativi immediati. Secondo la nuova impostazione, invece, il decreto di omologa del concordato con cessione dei beni non produce effetti traslativi, poiché i beni del debitore rimangono di sua proprietà, pur se assoggettati a un vincolo di destinazione. Tale decreto, dunque, va ricondotto all'ipotesi di cui alla citata lettera g) dell'art. 8, e tassato, di conseguenza, con imposta fissa.

Diverso il caso di concordato con cessione di beni al terzo assuntore. Conclusione opposta, invece, per il concordato preventivo con cessione di beni al terzo assuntore: in questo caso l'atto di omologa produce effetti traslativi ed è soggetto alla diversa tassazione secondo le aliquote variabili di cui alla lettera a) dell'art. 8.

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