Interessi endofallimentari: inammissibile la domanda di insinuazione, vanno azionati dopo la chiusura della procedura

Bruno Inzitari
20 Luglio 2012

E' inammissibile la domanda di insinuazione del creditore chirografario per gli interessi maturati nel corso della procedura fallimentare sul capitale, in quanto l'art. 55 l. fall. sospende gli interessi agli effetti del concorso per tutta la durata della procedura e fino alla chiusura della stessa.
Massima

E' inammissibile la domanda di insinuazione del creditore chirografario per gli interessi maturati nel corso della procedura fallimentare sul capitale, in quanto l'art. 55 l. fall. sospende gli interessi agli effetti del concorso per tutta la durata della procedura e fino alla chiusura della stessa.

E' del pari inammissibile la domanda per gli interessi anche nel caso in cui con il ricavato dalla liquidazione dell'attivo sia stato possibile soddisfare integralmente il credito per capitale di tutti i creditori ammessi al passivo. Infatti non è prevista alcuna procedura di accertamento postumo del credito per interessi di tutti i creditori ammessi allo stato passivo, con conseguente inammissibilità delle domande tardive per gli interessi, considerato che il loro accoglimento risulterebbe in contraddizione con il principio della par condicio creditorum in quanto che gli interessi verrebbero riconosciuti non all'intera massa concorsuale dei creditori, ma solo a coloro che hanno fatto valere il credito.

L'eventuale residuo attivo che risulti alla chiusura della procedura spetta al debitore tornato in bonis, nei confronti del quale i creditori, secondo quanto disposto dall'art. 120 l. fall., riacquistano il libero esercizio delle azioni oltre che per il capitale eventualmente risultato insoddisfatto nella procedura, anche per gli interessi maturati e sospesi nella procedura stessa.

Il caso

E' inammissibile la domanda di insinuazione del creditore chirografario per gli interessi maturati nel corso della procedura fallimentare sul capitale, in quanto l'art. 55 l. fall. sospende gli interessi agli effetti del concorso per tutta la durata della procedura e fino alla chiusura della stessa.

E' del pari inammissibile la domanda per gli interessi anche nel caso in cui con il ricavato dalla liquidazione dell'attivo sia stato possibile soddisfare integralmente il credito per capitale di tutti i creditori ammessi al passivo. Infatti non è prevista alcuna procedura di accertamento postumo del credito per interessi di tutti i creditori ammessi allo stato passivo, con conseguente inammissibilità delle domande tardive per gli interessi, considerato che il loro accoglimento risulterebbe in contraddizione con il principio della par condicio creditorum in quanto che gli interessi verrebbero riconosciuti non all'intera massa concorsuale dei creditori, ma solo a coloro che hanno fatto valere il credito. (massima)

L'eventuale residuo attivo che risulti alla chiusura della procedura spetta al debitore tornato in bonis, nei confronti del quale i creditori, secondo quanto disposto dall'art. 120 l. fall., riacquistano il libero esercizio delle azioni oltre che per il capitale eventualmente risultato insoddisfatto nella procedura, anche per gli interessi maturati e sospesi nella procedura stessa. (massima)

La decorrenza postfallimentare degli interessi costituisce un tema che, se pur ha trovato una anche ampia trattazione da parte della dottrina, non ha registrato prese di posizione da parte della giurisprudenza, principalmente perché tutte le liquidazioni fallimentari si chiudono con una soddisfazione non integrale dei creditori.
La presente sentenza ritengo pertanto che costituisca l'unica pronuncia conosciuta sulla tematica della decorrenza postfallimentre degli interessi e si segnala, oltre che per la chiarezza della convincente motivazione, anche per avere con completezza affrontato e risolto delicati profili relativi alla efficacia endofallimentare oppure esterna dell'accertamento del credito per capitale, ed alla compatibilità della domanda per gli interessi nell'ambito e nel corso della procedura concorsuale.
I risultati della decisione risultano del tutto convincenti e le argomentazioni della motivazione chiare ed appaganti.
La sentenza in esame si pronuncia sulla pretesa di un creditore che, dopo aver ottenuto la soddisfazione integrale nel fallimento (il fallimento era stato poi convertito in amministrazione straordinaria), ha richiesto il pagamento anche degli interessi maturati nel corso della procedura.
Dopo aver realizzato la soddisfazione integrale del credito per la parte capitale, il creditore è venuto a conoscenza dell'esistenza di un residuo attivo di consistente ammontare e quindi ha richiesto l'ammissione al passivo in via chirografaria delle somme maturate per interessi decorrenti dalla data della dichiarazione di insolvenza in poi.
Tale domanda veniva poi giustificata sulla base della affermazione che, in presenza di tale più che positivo esito liquidativo caratterizzato da un surplus di attivo rispetto al fabbisogno concorsuale, il principio della sospensione degli interessi di cui all'art. 55 l. fall. non avrebbe più avuto ragione di essere applicato, in quanto lo scopo della procedura sarebbe stato realizzato.
Il creditore ha avanzato tale pretesa nelle forme dell'insinuazione tardiva, trovando l'opposizione della procedura di amministrazione straordinaria, che ha eccepito l'inammissibilità e comunque la prescrizione del diritto, come pure è intervenuto il socio della società debitrice giustificando, a sostegno del suo interesse ad agire, il pregiudizio che avrebbe potuto subire per effetto del riconoscimento di un debito per interessi che avrebbe gravato in misura ingente sul patrimonio della sua partecipata.
Il tribunale ha deciso per la inammissibilità della domanda, rilevando che la sospensione degli interessi disposta dall'art. 55 l. fall. opera agli effetti del concorso, in quanto possono essere ammessi al passivo solo gli interessi prodottisi prima del fallimento, mentre quelli successivi alla dichiarazione di fallimento possono essere fatti valere verso il debitore sulla base del principio dell'art. 120 l. fall., che consente ai creditori di far valere appunto il credito rimasto insoddisfatto nel concorso per capitale e d'interessi .

Le questioni giuridiche e le soluzioni

Va osservato che le norme della sezione II del capo III della legge fallimentare, dedicata agli effetti del fallimento sui creditori, dettano regole che si fondano su principi funzionali alla realizzazione concorsuale del credito nel fallimento.
La regola stabilita dall'art. 55 l. fall, secondo cui “la dichiarazione di fallimento sospende il corso degli interessi convenzionali e legali agli effetti del concorso fino alla chiusura del fallimento”, costituisce uno dei principi che, in modo particolarmente significativo, esprime la profonda modificazione della pretesa del creditore, che nell'ambito della procedura fallimentare non è più volta a realizzare l'adempimento del debitore, bensì piuttosto la ripartizione del ricavato dalla liquidazione dei beni (in questo senso, nel vigore dell'abrogato codice di commercio, muovevano le osservazioni di Bonelli, Il Fallimento, 1938, 605; v. inoltre Inzitari, Gli effetti del fallimento per i creditori, in Commentario alla legge fallimentare, Commentario Scialoja e Branca sub art. 55, Bologna-Roma, 132 e segg. ).
Il principio, comune a tutte le legislazioni fallimentari, è espressione dell'esigenza di stabilizzazione e definitiva fissazione quantitativa del passivo nel corso della procedura fallimentare. Da questo deriva l'esclusione della possibilità per i creditori concorrenti di poter esigere nel concorso gli interessi di qualsiasi tipo (corrispettivi, compensativi, moratori) sui crediti che vengono fatti valere nella procedura.
Con la liquidazione concorsuale e con l'assegnazione del ricavato vengono infatti soddisfatte le pretese creditorie, quali si presentavano all'apertura della procedura e quindi per il capitale e per gli interessi sorti sino a quel momento, restando esclusi gli interessi successivi (se non limitatamente alla decorrenza postfallimentare degli interessi sui crediti assistiti da privilegio generale, pegno, o ipoteca).
La regola della sospensione degli interessi per tutta la durata della procedura concorsuale risulta pertanto funzionale alla più razionale ed efficiente attuazione della realizzazione concorsuale delle pretese creditorie. Va considerato infatti che il decorso del tempo gioca contemporaneamente a sfavore di tutti i creditori concorrenti con la stessa misura ed intensità. Conseguentemente la sospensione degli interessi risulta la necessaria conseguenza per evitare una generale lievitazione di tutti i crediti ammessi al passivo, che porterebbe ad un identico aumento percentuale di tutti i crediti nel corso della procedura.
Ogni credito che viene accertato nel fallimento è infatti la base di calcolo per una soddisfazione concorsuale, secondo la percentuale che può risultare dal peso complessivo di quel credito rispetto alla massa complessiva del passivo, in relazione all'ammontare della liquidazione dei beni.
Questi principi, che governano la liquidazione fallimentare e le modalità di soddisfazione nel concorso, se appaiono del tutto logici quando, come nella stragrande maggioranza dei casi, il ricavato della liquidazione fallimentare consente una copertura solo parziale del complessivo volume dei crediti ammessi al passivo, potrebbero risultare meno plausibili nei casi in cui tutte le pretese creditorie abbiano trovato soddisfazione nel fallimento ma l'esito della procedura sia così favorevole che dopo la soddisfazione di tutti i crediti ammessi al passivo, risulti anche un residuo attivo.
Ai creditori che hanno visto soddisfatto il loro credito per il solo capitale e nei tempi non certo brevi della procedura fallimentare, l'esistenza di un residuo attivo può apparire come l'occasione di far valere anche quel credito per interessi che, a causa della sospensione degli interessi, è rimasto del tutto insoddisfatto nella procedura concorsuale
Tali interessi, osserva la sentenza, potranno essere azionabili solo dopo la chiusura del fallimento e saranno ragguagliati all'entità del credito per sorte capitale che sarà accertata nel corso della procedura.
La stessa sentenza, peraltro, opportunamente rileva che tale accertamento potrà avere efficacia a seconda che sia avvenuto con rito sommario avanti al giudice delegato, con efficacia quindi solo endoconcorsuale, o che sia avvenuto in seguito ad un giudizio a contraddittorio pieno per effetto di una sentenza passata in giudicato emessa dal Tribunale o dalla Corte d'appello o dalla Cassazione, in seguito a giudizi di opposizione, impugnazione, revocazione, o di giudizi di insinuazione tardiva sfociati in fase contenziosa.
In questi ultimi casi il giudicato sull'accertamento del credito fa stato anche al di fuori del concorso tra le parti del rapporto giuridico obbligatorio, con la conseguenza che il creditore disporrà di un titolo definitivo nei confronti del debitore fallito tornato in bonis che potrà far valere per l'eventuale parte del credito rimasta insoddisfatta, come pure per gli interessi.
Gli interessi maturati durante il fallimento, prosegue quindi la sentenza, non potranno essere ammessi al passivo del fallimento, né in sede sommaria, né in sede contenziosa impugnatoria, mentre potranno essere azionati dopo il fallimento sulla base dell'entità del credito determinato alla luce dei criteri appena indicati.
Una conferma indiretta viene ulteriormente argomentata dalle previsioni dell'art. 121 l. fall. sulla riapertura del fallimento e dell'art. 118 l. fall. sulla chiusura del fallimento, dai quali si deduce che, una volta che sia stato chiuso il fallimento per integrale pagamento del passivo ammesso, non è data la possibilità di riaprire il fallimento neanche quando dopo la chiusura sopravvenga nuovo attivo con il quale, in astratto, potrebbe essere possibile pagare gli interessi endofallimentari maturati nel corso della procedura.
Il diritto agli interessi sorti nel corso della procedura potrà essere fatto pertanto valere solo dopo la chiusura del fallimento stesso. Al di fuori del fallimento anche le modalità con cui tale credito potrà essere fatto valere saranno quelle ordinarie e non certo quelle concorsuali, secondo quindi una soddisfazione individuale che prescinde dai principi della par condicio e della contemporaneità e concentrazione della soddisfazione dei creditori.
Ne consegue che ogni ricavo o attivo che residuasse dopo la chiusura del fallimento deve essere restituito al debitore fallito tornato in bonis, il quale risponderà secondo le già accennate regole ordinarie del debito extraconcorsuale degli interessi sorti nel corso della procedura.
In ogni caso l'attribuzione di un surplus attivo non potrebbe mai avvenire attraverso la proposizione e il conseguente accoglimento di domande tardive, in quanto il diritto agli interessi sarebbe riconosciuto singulatim solo ai creditori più intraprendenti e solerti e non alla generalità dei creditori, con inammissibile violazione della par condicio e della concorsualità proprio all'interno della procedura fallimentare e ad opera degli stessi organi fallimentari.
La sentenza affronta poi un profilo di rilevante importanza sollevato dal ricorrente quale argomento giustamente definito per inconveniens nei confronti di una società sottoposta ad amministrazione straordinaria, in quanto la chiusura della procedura determinerebbe, secondo quanto disposto dall'art. 216 l. fall., l'estinzione della società e la sua cancellazione dal registro delle imprese.
Questa affermazione della ricorrente offre l'opportunità di sviluppare importanti argomentazioni nella motivazione della sentenza, in relazione all'interpretazione del citato art. 213, ultimo comma, l. fall.
Il richiamo agli artt. 2495 e 2496 c.c. sulla cancellazione della società dal registro delle imprese è formulato infatti dalla norma in parola solo come eventuale (“se del caso”), con riferimento, dunque, alle sole ipotesi in cui la procedura di amministrazione straordinaria abbia la finalità di eliminare dal mercato imprese responsabili di attività contrarie all'interesse pubblico o ad altre norme del settore, mentre appare difficilmente applicabile quando la liquidazione coatta amministrativa è disposta a causa dell'insolvenza e, comunque non vi sarebbe ragione di procedere all'estinzione ed alla cancellazione in tutti quei casi in cui anche per la presenza di un residuo attivo potrebbe giustificatamente ipotizzarsi un profittevole ritorno in bonis, aprendosi così la possibilità di consentire, ormai fuori della procedura concorsuale e secondo le regole di diritto comune, la soddisfazione del predetto credito per gli interessi.

Osservazioni

La pretesa di creditori per gli interessi maturati nel corso della procedura di fallimento non può essere fatta valere in alcun modo nei confronti della procedura, non solo a causa della sospensione del decorso degli interessi nella stessa, ma anche del fatto che gli unici crediti che possono essere presi in considerazione per la ripartizione ai creditori del ricavato della liquidazione dei beni sono quelli sorti prima dell'apertura della procedura, e non certo quelli postfallimentari che, appunto, non sono suscettibili di essere accertati nel passivo fallimentare.
Ne consegue che, nel caso in cui con il ricavato della liquidazione dei beni sia stato possibile soddisfare tutti i crediti accertati al passivo e siano rimaste, come nel nostro caso, delle somme residue, il curatore fallimentare o il commissario liquidatore (nel caso dell'amministrazione straordinaria), non possono assegnare tali somme ai creditori che ne facessero richiesta: non solo perché per i motivi svolti non è concepibile alcuna soddisfazione di un credito di interessi nel fallimento, ma perché tale credito per interessi non è mai stato accertato, né può essere mai accertato in una procedura concorsuale, e conseguentemente non può essere ripartita dagli organi della procedura alcuna somma per soddisfare pretese creditorie per le quali non sia avvenuto e non sia possibile l'accertamento.
Pertanto, nel caso in cui dai creditori concorsuali fossero avanzate pretese in ordine agli interessi maturati nel corso della procedura, rivolte agli organi della procedura, a questi ultimi sarebbe comunque precluso di soddisfarli con le somme che siano residuate dalla liquidazione dei beni e dopo la soddisfazione di tutti i crediti ammessi al passivo della procedura (cfr. anche per una più ampia trattazione, B. Inzitari Obbligazioni pecuniarie, in Commentario al Codice Civile Scialoja e Branca, Bologna-Roma, sub. a),
È necessario pertanto verificare la sorte degli interessi maturati nel corso della procedura e, a questo riguardo, va osservato che la sospensione degli interessi agli effetti del concorso rileva soltanto ai fini e per la durata della procedura, in quanto in quel lasso di tempo il credito temporaneamente non è esigibile nei confronti del fallito, bensì il creditore ha soltanto una pretesa alla distribuzione del ricavato della liquidazione della massa attiva.
Questo non significa che i crediti pecuniari cessino di produrre interessi con l'apertura della procedura, ma, al contrario, il decorso di tali interessi continua a prodursi nel rapporto tra singolo creditore e debitore fallito, con la conseguenza che, in caso di chiusura o di estinzione del fallimento, ai sensi della regola dettata dall'art. 120, comma 2, l. fall., il creditore, come può agire verso il debitore per il pagamento della parte di credito per capitale non soddisfatta, può altresì far valere il pagamento degli interessi nelle more maturati. In questo senso, letteralmente, l'art. 120 l. fall., il quale, in relazione agli effetti della chiusura del fallimento, stabilisce che, una volta cessati gli effetti del fallimento sul patrimonio del fallito e decaduti gli organi preposti al fallimento, “i creditori riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debitore per la parte non soddisfatta dei loro crediti per capitale e interessi”.
Ne consegue che, completata la liquidazione dell'attivo acquisito dal fallimento, eseguito il riparto finale, le eventuali somme residue, devono essere restituite (al netto di tutte le spese della procedura) al debitore fallito e, quindi, agli organi della società tornata in bonis.
Ad ogni modo, il creditore potrebbe richiedere al fallito soltanto gli interessi compensativi/legali, i quali maturano ex lege sui crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro (art. 1282 c.c.) nella stretta misura del tasso legale, e non anche gli interessi moratori, atteso che nel corso della procedura concorsuale non è configurabile una situazione di mora debendi.
Più precisamente, durante la procedura concorsuale è preclusa al debitore la possibilità di procedere al pagamento dei debiti verso il creditore e, se è vero che la durata del processo non può andare a danno del creditore, è anche vero che, una volta aperta la procedura concorsuale, il debitore non è colpevole della durata della stessa: pertanto, non si tratta di un ritardo imputabile al debitore ex art. 1224 c.c., di conseguenza, non sorge l'obbligazione risarcitoria da ritardo che è alla base dell'obbligazione degli interessi moratori.
Il regime di tale obbligazione per gli interessi è quello di diritto comune. Conseguentemente, hanno effetto le cause di estinzione del credito per prescrizione secondo la disciplina di cui all'art. 2948, n. 4, c.c. Ciò significa che il debitore tornato in bonis, allorquando fosse richiesto del pagamento degli interessi maturati per tutto il tempo della procedura concorsuale fallimentare, potrebbe opporre l'eccezione di prescrizione.
L'efficacia di tale eccezione potrebbe essere messa in dubbio nel caso in cui la prescrizione del credito per interessi fosse sospesa per la durata della procedura fallimentare.
La disciplina del codice civile (che tra l'altro ha carattere tassativo) sulla sospensione della prescrizione, prevista agli artt. 2941 ss., c.c., non contiene principi dai quali è possibile dedurre la sospensione della prescrizione del credito degli interessi postfallimentari per la durata della procedura di fallimento.
Inoltre, non è comunque possibile dedurre la sospensione dall'art. 55 l. fall.. Tale articolo concerne infatti l'esclusione della produzione e maturazione degli interessi agli effetti del concorso, vale a dire l'esclusione della conteggiabilità degli interessi quale parte del credito concorsuale da far valere nel concorso dei creditori, mentre nessun principio può essere dedotto in relazione alla prescrizione del credito degli interessi.
Esclusa, dunque, la possibilità di rinvenire una causa di sospensione della prescrizione, deve essere verificato se non sia possibile dedurre un principio di interruzione della prescrizione.
Il carattere tassativo delle cause di interruzione comporta che solo la costituzione in mora o la domanda giudiziale hanno una efficacia interruttiva. La prima, come è noto, ha carattere istantaneo e, pertanto, il nuovo periodo di prescrizione comincia a decorrere dalla stessa data della costituzione in mora; la seconda ha, invece, carattere permanente per tutta la durata del processo e ricomincia a decorrere dal momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio, in quanto all'effetto interruttivo si collega l'effetto sospensivo della prescrizione (art. 2945, comma 2, c.c.).
Di norma nessun giudizio viene instaurato in relazione al credito per gli interessi postfallimentari, e deve quindi essere piuttosto valutato se l'accertamento del credito al passivo della procedura per il capitale, oltre a determinare l'interruzione della prescrizione per il credito di capitale, lo determini anche per gli interessi (Inzitari, op. ult. cit., 431 e ss.).
L'interruzione della prescrizione per il credito del capitale è specificamente prevista dall'art. 94 l. fall., il quale stabilisce che la domanda di ammissione al passivo produce gli effetti della domanda giudiziale e, pertanto, gli effetti interruttivi dell'art. 2943 c.c.. Deve essere però rilevato che nella domanda di ammissione al passivo o, come avviene nella amministrazione straordinaria, nella formazione da parte dei commissari dell'elenco dei crediti, non è in alcun modo compreso un credito per gli interessi postfallimentari, né d'altro canto sarebbe in alcun modo proponibile nel procedimento di ammissione al passivo un siffatto credito, considerata, per i motivi già esposti, l'estraneità della pretesa per gli interessi alle pretese che possono essere fatte valere nella procedura fallimentare, nell'ambito della quale, tra l'altro, è possibile far valere unicamente i crediti già formati prima del fallimento e non certo crediti postfallimentari.
Non risulterebbe, d'altro canto, nemmeno fondata la tesi che, muovendo dal carattere di obbligazione accessoria degli interessi, ritenesse esercitato anche il diritto sull'obbligazione accessoria degli interessi per effetto dell'atto di esercizio del credito sul capitale.
In realtà, il regime di prescrizione dell'obbligazione degli interessi è, come è noto, indipendente dalla prescrizione del debito principale, sia per quanto concerne la durata del periodo di prescrizione (per gli interessi è sempre di cinque anni, anche quando questi siano generati da un credito per capitale sottoposto a più ampio termine di prescrizione), sia per quanto concerne il carattere autonomo dell'obbligazione degli interessi rispetto all'obbligazione principale sul piano della estinzione del debito.
Il carattere accessorio dell'obbligazione degli interessi deriva dal fatto che si tratta di prestazioni, omogenee rispetto alla prestazione principale, che si aggiungono ad essa per decorso del tempo e sono commisurate ad una aliquota delle stesse. Il carattere dell'accessorietà colora direttamente la causa originatrice dell'obbligazione degli interessi che inizia con il sorgere dell'obbligazione principale e cessa con l'estinzione dell'obbligazione principale.
L'accessorietà assume dunque rilevanza nel collegamento genetico con l'obbligazione principale, mentre gli interessi una volta maturati costituiscono una obbligazione del tutto autonoma. Le vicende dell'obbligazione degli interessi sono, pertanto, del tutto indipendenti da quella dell'obbligazione principale e formano oggetto di separati atti giuridici.
Se, quindi, il principio di accessorietà può essere invocato in relazione ai profili della disciplina relativi alle modalità in cui si manifesta il flusso produttivo degli interessi, al contrario, per le vicende relative agli interessi già maturati, che vivono separati rispetto alla loro matrice genetica, è il principio di autonomia che deve informare la loro disciplina.
Dalle considerazioni da ultimo svolte deriva che la disciplina della prescrizione, che attiene alla fase in cui gli interessi sono ben separati dalla fase genetica, deve necessariamente essere risolta sulla base dell'assorbente principio dell'autonomia, con la conseguenza, non solo che il termine prescrizionale è quello quinquennale stabilito dall'art. 2948, n.4, c.c., proprio degli interessi, ma anche che l'atto interruttivo del credito degli interessi è autonomo rispetto a quello del credito per il capitale, fatto valere con la domanda di ammissione al passivo.
Di qui la necessità di una formulazione in modo autonomo ed espresso dell'atto interruttivo, in modo che risulti che la concretizzazione della pretesa e la richiesta di pagamento è avvenuta in modo distinto dalla richiesta del capitale.
Il credito per gli interessi postfallimentari potrà essere fatto valere dai creditori, se essi hanno provveduto ad interrompere la prescrizione con appositi atti contro le diverse società in amministrazione straordinaria, in quanto, altrimenti, le società debitrici potranno eccepire efficacemente la prescrizione.
Va ricordato, infatti, che la previsione di un periodo di prescrizione di cinque anni per gli interessi di cui all'art. 2948, n. 3, c.c. (prescrizione autonoma rispetto a quella del capitale), risponde all'esigenza, evidenziata sin dal codice napoleonico e poi da quello civile abrogato, di evitare che il debitore pecuniario si trovi obbligato, solo perché in mora e per effetto dell'inerzia del creditore nel pretendere l'adempimento, a pagare al creditore ingenti somme per gli interessi accumulatisi per più di cinque anni. Stabilire un termine di prescrizione quinquennale non soltanto limita quantitativamente il volume delle somme dovute per interessi nel corso del tempo, ma, costringendo il creditore ad attivarsi con periodiche richieste di adempimento, e, cioè, atti di messa in mora del debitore, rende quest'ultimo consapevole dell'ammontare della obbligazione pecuniaria nel suo progressivo accrescimento.
Queste ragioni, che, non va dimenticato, sono alla base della attuale disciplina di prescrizione abbreviata degli interessi di cui all'art. 2948, n. 3, c.c., appaiono del tutto giustificate in relazione alla obbligazione del fallito tornato in bonis, che, quale debitore pecuniario, ha diritto di conoscere, anche nel corso della procedura, se il creditore ha intenzione di richiedere o meno gli interessi alla fine della procedura.
Se dovesse mancare per tutta la procedura una richiesta del creditore, il debitore, una volta tornato in bonis, sarebbe esposto per ben cinque anni dalla fine della procedura ad una obbligazione per interessi maturata per tutta la durata della procedura stessa (e, pertanto, di ingente importo e probabilmente tutt'altro che facilmente determinabile), in ordine alla quale non è noto se il creditore intenda o meno esigerla.
Tale incertezza risulta poi particolarmente grave se si considera che le procedure concorsuali che in concreto possono chiudersi con un residuo attivo sono solitamente contrassegnate da una durata di decenni (come nel caso che ha dato origine alla sentenza in commento) e quindi da una durata della procedura che supera di più volte il termine per la prescrizione del diritto agli interessi.
Appare, pertanto, anche sul piano della ratio legis della prescrizione, più che giustificato che il debitore tornato in bonis, nel caso in cui il creditore non abbia compiuto nel corso della procedura dei validi atti interruttivi indirizzati al debitore, possa efficacemente eccepire la prescrizione del debito degli interessi per le annate trascorse senza richiesta del creditore.

Questioni aperte e conclusioni

Va considerato infine un ulteriore profilo che può risultare assai rilevante nella determinazione dell'ammontare e delle componenti della pretesa pecuniaria che il creditore, una volta chiusa la procedura, potrà far valere nei confronti del fallito tornato in bonis, relativo alla determinazione del debito sulla base del principio della imputazione dei pagamenti.
In proposito ricordiamo che tutte le volte che il debitore, a fronte di un debito costituito da capitale e da interessi, paga solo una parte del debito, viene in considerazione la regola dell'art. 1194 c.c. (richiamata del resto anche nella legge fallimentare all'art. 54 comma 2, l. fall. il quale stabilisce la collocazione del credito sul prezzo dei beni costituiti a garanzia “computati in primo luogo gli interessi”), in base alla quale la somma ricevuta dal creditore deve essere imputata in primo luogo agli interessi ed alle spese e, solo dopo l'integrale pagamento di queste, potrà essere imputata al capitale, salvo diverso accordo tra creditore e debitore.
Ebbene alla chiusura della procedura di fallimento, una volta eliminata la cristallizzazione della massa passiva conseguente alla dichiarazione di fallimento, se il debitore viene richiesto di pagare debiti non estinti dalla procedura (vale a dire la parte del debito rimasta insoddisfatta con i riparti fallimentari, oppure il debito per gli interessi postfallimentari, che in ipotesi anche dopo l'esperimento della eccezione di prescrizione risultassero ancora dovuti), soggiace alle regole di adempimento di diritto comune e quindi anche alla regola dell'imputazione dei pagamenti di cui all'art. 1194 c.c..
Pertanto, alla chiusura del fallimento le somme ricevute attraverso i riparti fallimentari saranno imputate innanzitutto al pagamento degli interessi e delle spese, quindi al capitale (v. sul punto Inzitari, op. ult. cit., 438 e ss., anche in relazione al tema dell'obbligazione degli interessi a carico del fideiussore del fallito).
Il patrimonio del debitore tornato in bonis, prevedibilmente, potrebbe risultare pertanto ancora gravato da debiti per un volume ancora rilevante, e questo non soltanto perché con la chiusura della procedura sono divenuti esigibili anche gli interessi non prescritti dall'eccezione del debitore, ma anche perché le somme pagate nel fallimento per il credito capitale ammesso al passivo, alla prova del ricalcolo con il criterio dell'imputazione dei pagamenti, risulteranno avere estinto gli interessi maturati alle date dei diversi riparti con la conseguente diminuzione della somma per capitale che risulterà soddisfatta secondo le regole di diritto comune sull'adempimento.
L'applicazione delle regole sulla produzione degli interessi e dell'imputazione del pagamento, applicate peraltro in fattispecie come quelle delle liquidazioni fallimentari che comportano inevitabilmente il protrarsi della procedura per un lungo lasso di tempo, hanno come inevitabile conseguenza il perpetuarsi della esposizione debitoria anche successivamente alla chiusura del fallimento. Ma va considerato che il debitore ne risponderà secondo le meno gravose regole del diritto comune, vale a dire solo nei confronti dei creditori che riterranno di pretendere il pagamento prior in tempore potior in jure ricordata dalla sentenza e che si muniranno di adeguato titolo al riguardo, come del resto la sentenza in commento ha osservato, restando quindi di fatto esclusa la possibilità di una contemporanea e generale azione esecutiva di tutti i creditori rispetto alla quale il patrimonio risulterebbe di nuovo sicuramente incapiente.

Minimi riferimenti giurisprudenziali, bibliografici e normativi

Per comodità espositiva e per agevolare il lettore si è ritenuto di inserire i contributi dottrinari e le disposizioni normative interessate direttamente nel commento.

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