Concordato: inammissibilità per difetto di attestazione sulla veridicità dei dati e per pagamento dilazionato dei creditori privilegiati

Edoardo Staunovo Polacco
12 Novembre 2012

In sede di ammissione al concordato preventivo il tribunale non deve limitarsi a verificare la presenza della documentazione richiesta dalla legge e la sua regolarità, ma deve accertare l'idoneità della relazione dell'attestatore allo scopo di certificazione e illustrazione che le è propria; in mancanza di coerenza e completezza della relazione dell'esperto, adeguatamente motivata e con l'indicazione dei metodi e dei criteri seguiti per la conclusione della veridicità dei dati aziendali e della fattibilità del piano, la domanda di concordato deve essere dichiarata inammissibile (nella specie il tribunale è giunto ad una tale conclusione in quanto la relazione dell'attestatore non conteneva puntuali osservazioni sulla veridicità dei dati aziendali, non riscontrati con sufficienti verifiche esterne, né circa la effettività ed esigibilità dei crediti, anche sotto il profilo della solvibilità dei debitori).
Massima

In sede di ammissione al concordato preventivo il tribunale non deve limitarsi a verificare la presenza della documentazione richiesta dalla legge e la sua regolarità, ma deve accertare l'idoneità della relazione dell'attestatore allo scopo di certificazione e illustrazione che le è propria; in mancanza di coerenza e completezza della relazione dell'esperto, adeguatamente motivata e con l'indicazione dei metodi e dei criteri seguiti per la conclusione della veridicità dei dati aziendali e della fattibilità del piano, la domanda di concordato deve essere dichiarata inammissibile (nella specie il tribunale è giunto ad una tale conclusione in quanto la relazione dell'attestatore non conteneva puntuali osservazioni sulla veridicità dei dati aziendali, non riscontrati con sufficienti verifiche esterne, né circa la effettività ed esigibilità dei crediti, anche sotto il profilo della solvibilità dei debitori).

La domanda di concordato che preveda il pagamento dilazionato dei creditori privilegiati, senza l'espresso consenso dei medesimi, va dichiarata inammissibile.

Il caso

In sede di ammissione al concordato preventivo il tribunale, rilevando lacune argomentative nella relazione dell'attestatore circa la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano, chiede chiarimenti al proponente, il quale deposita una relazione integrativa. Anche dopo il deposito, tuttavia, il tribunale ritiene che l'attestazione non contenga indicazioni sufficienti a far comprendere le ragioni per le quali l'esperto sia giunto alle conclusioni assunte, soprattutto dal punto di vista della realizzabilità dei crediti appostati all'attivo, con conseguente declaratoria di inammissibilità della proposta. Il tribunale, inoltre, dichiara la proposta inammissibile per la previsione del pagamento dilazionato dei creditori privilegiati, senza il loro espresso consenso.

Le questioni giuridiche

Le tematiche affrontate dal Giudice capitolino sono sue, entrambe di grande rilievo in quanto frequenti nelle prassi dei Tribunali.
La prima riguarda l'idoneità della relazione del professionista ai sensi dell'art. 161, comma 3, l. fall., di attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano. Il Tribunale, dopo avere inizialmente chiesto al debitore un'integrazione della relazione ed avere spiegato quali ne dovessero essere le caratteristiche, ha ritenuto che il lavoro dell'attestatore non fosse sufficiente allo scopo di certificazione e illustrazione a cui doveva attendere, con riferimento in particolare agli accertamenti compiuti circa la veridicità dei dati aziendali, non riscontrati con sufficienti verifiche esterne, né circa la effettività ed esigibilità dei crediti, anche sotto il profilo della solvibilità dei debitori, che incideva sulla fattibilità della proposta a soddisfare i creditori nella misura indicata.
Il secondo tema è invece quello del pagamento non immediato dei creditori privilegiati. Al riguardo il tribunale - in un concordato anteriore al c.d. “Decreto Sviluppo” - ha osservato che la proposta non poteva contemplare alcuna dilazione del pagamento dei creditori privilegiati e ciò, in quanto la posizione di non-votanti richiede che tali creditori non siano incisi in alcun modo nei loro diritti, come invece accade qualora sia previsto un pagamento posticipato che non si limiti a fare salvi i soli tempi tecnici indispensabili per predisporre il pagamento.
Su tali basi, il concordato preventivo è stato dichiarato inammissibile.

Osservazioni

Sul primo argomento, ossia per quanto attiene alla relazione dell'attestatore, è opportuno fare il punto circa i requisiti che deve possedere per adempiere alla sua funzione.
Dal punto di vista “soggettivo”, va registrato il recente intervento del legislatore (in vigore per i concordati presentati a partire dall'11.9.2012), che con il c.d. “Decreto Sviluppo” ha stabilito che il professionista attestatore debba essere “indipendente” e ciò ha fatto agendo sull'art. 67, comma 3, lettera d) l. fall., - richiamato dall'art. 161, comma 3, lett. c) l. fall. - come segue: “un professionista indipendente designato dal debitore, iscritto nel registro dei revisori legali ed in possesso dei requisiti previsti dall'art. 28, lettere a) e b) deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano; il professionista è indipendente quando non è legato all'impresa e a coloro che hanno interesse all'operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza di giudizio; in ogni caso, il professionista deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2399 c.c. e non deve, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, avere prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo”.
Per le “nuove” proposte di concordato, dunque, l'attestatore non deve presentare nessun legame con il debitore e con i professionisti che lo assistono.
Peraltro, se pure non espressamente sancito dalla legge, anche anteriormente all'entrata in vigore del “Decreto sviluppo” era diffusa l'opinione che la terzietà del professionista fosse un pre-requisito indispensabile affinché la relazione fosse idonea alla funzione richiesta dalla legge di verifica e controllo “esterno” rispetto al lavoro del debitore e dei professionisti che avessero redatto la proposta concordataria (e ciò, evidentemente, non solo per la relazione ex art. 161, comma 3, lett. c) l. fall., ma anche per quella - eventuale - prevista dall'art. 160, comma 2, l. fall. in caso di pagamento parziale dei creditori privilegiati).
Quanto poi all'aspetto “oggettivo”, la relazione deve essere frutto di un'analisi completa ed esauriente dei dati forniti dall'imprenditore e deve indicare le verifiche anche extra-contabili effettuate dal professionista, nonché l'iter logico argomentativo seguito per giungere alla conclusione della veridicità dei dati aziendali e della fattibilità del piano. In proposito si deve ritenere insufficiente una mera verifica della contabilità “a campione”, mentre è certo che il professionista dovrà tenere conto non solo dei dati contabili ufficiali, ma anche delle vicende dell'impresa, della situazione economico-finanziaria delle controparti e della situazione del mercato, rendendo una valutazione avveduta sia sul versante del passivo, che tenga conto di possibili sopravvenienze, ad es. per accertamenti fiscali, sia su quello dell'attivo, con previsioni avvedute e motivate in particolare sulla recuperabilità dei crediti e sui presumibili valori di realizzo dei beni.
Relativamente, infine, alla inammissibilità del pagamento differito dei creditori privilegiati, si tratta di un principio condiviso dalla dottrina maggioritaria e dalla giurisprudenza che si giustifica con il fatto che, trattandosi di non-votanti, la soluzione concordataria non deve incidere sul loro diritto di credito, sia dal punto di vista quantitativo (salvo il caso del pagamento parziale, alle condizioni di cui all'art. 160, comma 2, l. fall.), sia dal punto di vista temporale, con la conseguente necessità di un pagamento immediato (fatti salvi i necessari tempi tecnici).
Sul punto si deve segnalare, peraltro, la novità introdotta in sede di conversione in legge del c.d. “Decreto Sviluppo”, con la previsione di cui al nuovo art. 186-bis, comma 1, lett. c), l. fall., secondo la quale, nel caso del concordato con continuità aziendale, il piano può prevedere, fermo quanto disposto dall'articolo 160, secondo comma, una moratoria fino a un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, e senza che ciò attribuisca ai creditori muniti della causa di prelazione il diritto al voto.

Conclusioni

La decisione del Tribunale di Roma è conforme agli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali e deve essere condivisa su entrambi i punti esaminati.
La mancanza di un concreto riscontro sulla realizzabilità dei crediti appostati all'attivo - dal cui incasso dipendeva la fattibilità del piano - e la previsione del pagamento dilazionato dei privilegiati, rendevano infatti obbligata la strada della inammissibilità, puntualmente dichiarata dal Tribunale.

Minimi riferimenti giurisprudenziali, bibliografici e normativi

Sulla relazione del professionista si vedano CASSANDRO, Concordato preventivo - Procedimento di ammissione alla procedura, in Trattato di diritto delle procedure concorsuali diretto e coordinato da Apice, vol. III, 94 ss.; JORIO, Il concordato preventivo: struttura e fase introduttiva, in Il nuovo diritto fallimentare diretto da Jorio e Fabiani, Torino, 2010, 988 ss.; LENOCI, Il concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione dei debiti, Milano, 98 ss.; LICCARDO, Domanda di concordato, in La legge fallimentare dopo la riforma a cura di Nigro, Sandulli e Santoro, Torino, 2010, 2063 ss.; RACUGNO, Concordato preventivo, accordi di ristrutturazione, in Trattato di diritto fallimentare diretto da Buonocore e Bassi, vol. I, Milano, 2010, 506; VITIELLO, Attestazione di veridicità e fattibilità nelle soluzioni concordate della crisi d'impresa; profili problematici, in ilFallimentarista.it, pubblicato il 6.12.2011. In giurisprudenza v. Cass. civ., 14 febbraio 2011, n. 3586; Trib. Novara, 29 giugno 2012, in Fall.; Trib. Piacenza, 1 settembre 2011, in DeJure, 2011, 1369; Trib. Udine, 14 febbraio 2011, in DeJure, 2011, 1006; Trib. Biella 10 febbraio 2011, in Fall., 2011, 806; si veda inoltre Trib. Milano 28 ottobre 2011, ivi, 2011, 1480, secondo la quale, in caso di dubbi o perplessità su alcune valutazioni dell'esperto, il tribunale può rinviare ad approfondite indagini da parte del commissario che può attivarsi ai sensi dell'art. 173 l. fall. per la revoca dell'ammissione. Relativamente al pagamento - necessariamente - immediato dei creditori privilegiati, si veda invece BOTTAI, Crediti prelatizi dilazionati e diritto di voto nel concordato: un falso problema, in Fall., 2011, 617, con ampi riferimenti dottrinali e giurisprudenziali.

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