La convocazione semplificata del debitore nel reclamo contro il decreto di rigetto dell'istanza di fallimento

Edoardo Staunovo Polacco
07 Giugno 2012

In tema di reclamo contro il decreto di rigetto dell'istanza di fallimento, è da ritenere valida la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza in camera di consiglio eseguita su iniziativa del Pubblico Ministero ricorrente tramite la Polizia Giudiziaria e non attraverso le forme di cui agli artt. 137 e segg. c.p.c.
Massima

In tema di reclamo contro il decreto di rigetto dell'istanza di fallimento, è da ritenere valida la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza in camera di consiglio eseguita su iniziativa del Pubblico Ministero ricorrente tramite la Polizia Giudiziaria e non attraverso le forme di cui agli artt. 137 e segg. c.p.c.


Il caso

A seguito della reiezione di un'istanza di fallimento proposta avanti il Tribunale di Milano, il Pubblico Ministero propone reclamo ai sensi dell'art. 22 l. fall. e, anziché seguire le forme della notificazione degli atti giudiziari previste dagli artt. 137 e segg. c.p.c., provvede alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza avanti la Corte d'Appello tramite Polizia Giudiziaria. La Corte, rilevata la mancata costituzione del debitore, ritiene che il contraddittorio sia stato regolarmente instaurato e decide nel merito accogliendo il reclamo.



Le questioni giuridiche

La decisione in commento si segnala per la decisione sulla ritualità della notificazione al debitore reclamato - non costituito - del ricorso introduttivo e del decreto della Corte d'Appello di fissazione di udienza ex art. 22 l. fall., notifica eseguita tramite Polizia Giudiziaria anziché secondo le forme di cui agli artt. 137 e segg. c.p.c..
La Corte osserva che il procedimento de quo [anche dopo la riforma, n.d.r.] è regolato dalle norme sui procedimenti in camera di consiglio (artt. 737 e segg. c.p.c.), e che la norma concorsuale richiede unicamente che nel corso del procedimento vengano “sentite le parti”. Di conseguenza, ad avviso della Corte, la notificazione degli atti non deve seguire necessariamente le forme del codice di rito, a condizione ovviamente che l'iter seguito abbia consentito alla parte - come nel caso di specie - di venire a conoscenza della pendenza dell'impugnazione e, pertanto, della possibilità di svolgere le proprie difese.


Osservazioni

La pronuncia è basata sulla lettera dell'art. 22 l. fall. e, pertanto, ad una prima lettura risulta coerente con il dettato normativo. Se tuttavia si volge lo sguardo al più generale tema dell'attuazione del contraddittorio nel procedimento prodromico alla dichiarazione di fallimento e nelle impugnazioni dei provvedimenti conclusivi, si constata che il reclamo ex art. 22 l. fall. è l'unico giudizio che non è stato rigorosamente procedimentalizzato dal legislatore della riforma ed è, pertanto, l'unica sede nella quale risulta tuttora applicabile il rito camerale governato, sotto il profilo in esame, dal principio della libertà di forme.
Difatti, per quanto riguarda il procedimento pre-fallimentare, l'art. 15, comma 3, l. fall. espressamente si riferisce alla “notificazione” del ricorso e del decreto di convocazione delle parti avanti al Tribunale. La disposizione è stata unanimemente interpretata nel senso che il termine utilizzato dal legislatore vada inteso in senso tecnico, cioè imponendo alla parte di osservare le norme di cui agli artt. 137 e segg. c.p.c.; solo qualora ricorrano particolari ragioni di urgenza, ai sensi del quinto comma dell'art. 15 l. fall., il Presidente del Tribunale potrà disporre che il ricorso ed il decreto siano “portati a conoscenza delle parti con ogni mezzo idoneo, omessa ogni formalità non indispensabile alla conoscenza degli stessi”, ed in tal caso - ma solo in tal caso - sarà possibile seguire formalità diverse da quelle previste dal codice di rito.
Più rigidamente ancora, per il reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento il riformato art. 18 prevede un procedimento ben dettagliato ed in particolare, al sesto comma, dispone che il ricorso, con il decreto di fissazione dell'udienza, debba essere sempre “notificato” a cura del reclamante al curatore e alle altre parti entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto, senza lasciare dubbi circa il fatto che vadano osservate le norme del codice di procedura civile sulla notificazione degli atti a pena di irregolare instaurazione del contraddittorio.
La circostanza che la disciplina del reclamo contro il decreto di rigetto non sia stata toccata dall'intervento legislativo e non sia stata regolata da un analogo iter procedimentale, rimanendo improntata alle libertà di forme proprie del procedimento camerale, appare dunque in tale situazione una dissonanza; il procedimento pre-fallimentare e le due possibili sedi di reclamo (ex artt. 18 e 22 l. fall.) sono finalizzati tutti alla valutazione della sussistenza dei requisiti per la dichiarazione di fallimento del debitore, ed allora il fatto che il legislatore ne abbia procedimentalizzati due, lasciando privo di disciplina il terzo, non può non suscitare qualche perplessità.


Conclusioni

Se quanto precede è corretto, potrebbe allora condividersi l'opinione dottrinale che vorrebbe estendere anche al reclamo ai sensi dell'art. 22 l. fall. il procedimento previsto dall'art. 15 l. fall., ed in tal caso l'odierna decisione della Corte d'Appello di Milano sarebbe sicuramente suscettibile di un vaglio critico.
Pochi giorni prima della redazione delle presenti note, peraltro, la stampa economica ha dato notizia di un possibile intervento legislativo in materia concorsuale finalizzato, tra le altre cose, a semplificare le forme di notificazione del decreto di apertura della procedura pre-fallimentare, con la previsione, a quanto pare, anche della comunicazione tramite posta elettronica certificata. Se l'iniziativa avesse - come è auspicabile - esito positivo, a breve le considerazioni che precedono potrebbero essere invertite, con una maggiore coerenza dei testi di legge dovuta alla de-formalizzazione della notifica nel procedimento prodromico alla dichiarazione di fallimento, anziché alla formalizzazione di quella relativa al reclamo ex art. 22 l. fall.


Riferimenti giurisprudenziali e bibliografici

Sulla necessità che la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza pre-fallimentare avvenga secondo le norme di cui agli artt. 137 e segg. c.p.c., salvo il caso del provvedimento presidenziale di cui all'art. 15, quinto comma, l. fall., si vedano Cass. 29 ottobre 2010, n. 22151; App. Torino 20 maggio 2011, ivi, 880; App. Milano 13 gennaio 2011, ivi, 376, che precisa che in caso di notificazione tramite Polizia Giudiziaria la notifica è inesistente, ma è sanata dalla costituzione del debitore per raggiungimento dello scopo; App. Palermo 19 giugno 2007, in Guida dir., 2007, fasc. 38, 43. In materia di reclamo ex art. 22 l. fall., invece, si veda nella vecchia disciplina, rimasta immutata sul punto in discussione, Cass. 21 giugno 2000, n. 8416, che ha stabilito che, attesa l'assenza di una specifica regolamentazione, la comunicazione da parte del cancelliere (sia pure per estratto) del reclamo e del provvedimento di fissazione dell'udienza possa considerarsi un valido equipollente della notifica dell'atto.
In dottrina, ritengono che nel diritto fallimentare riformato il procedimento di reclamo debba essere ricalcato sulla falsariga di quello stabilito dall'art. 15 l. fall.: FABIANI, La conclusione del procedimento prefallimentare con decreto, in Fall., 2006, 628, nonché (in senso possibilista) MARELLI, sub art. 22, ne Il nuovo diritto fallimentare diretto da Jorio, Bologna, 2006, 415.
La notizia dell'avvio di un gruppo di lavoro finalizzato ad interventi di modifica dell'attuale testo legislativo, infine, ha trovato spazio su Il Sole 24 Ore del 4.4.2012, con articolo a firma di Negri, Fallimenti, riparte la riforma.

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