L’acquisizione d’ufficio, in sede di giudizio d’opposizione, dei documenti posti a corredo dell’istanza di ammissione al passivo

28 Maggio 2012

Il Giudice dell'opposizione, proposta ex art. 98 l. fall., non può utilizzare d'ufficio, ai fini della decisione, la documentazione già allegata alla domanda di ammissione al passivo, ma deve tenere conto unicamente dei documenti che siano specificatamente indicati in ricorso e ritualmente prodotti in secondo grado dalle parti costituite.
Massima

Il Giudice dell'opposizione, proposta ex art. 98 l. fall., non può utilizzare d'ufficio, ai fini della decisione, la documentazione già allegata alla domanda di ammissione al passivo, ma deve tenere conto unicamente dei documenti che siano specificatamente indicati in ricorso e ritualmente prodotti in secondo grado dalle parti costituite.

Il caso

La Sezione Fallimentare del Tribunale di Roma, svolgendo una puntuale disamina in merito alla natura di mezzo di impugnazione dell'opposizione al decreto di esecutività del Giudice Delegato, ha concluso per il divieto per il Collegio, ai fini della decisione sul gravame, di acquisire d'ufficio i documenti prodotti in allegato all'istanza di ammissione al passivo e non allegati al ricorso ex art. 98 l. fall..

Le questioni giuridiche e la soluzione

L'aspetto controverso risolto in senso negativo dalla decisone in esame è quello dell'esistenza o meno di un obbligo per il giudice dell'opposizione di acquisire d'ufficio il fascicolo di parte depositato dal creditore in sede di verifica dei crediti.

Osservazioni

La pronuncia del Tribunale di Roma si colloca nel solco tracciato da una sentenza della S. Corte di cassazione (8 novembre 2010, n. 22711), che, inquadrando il giudizio in opposizione allo stato passivo, quale “ordinario giudizio di cognizione a natura contenziosa”, riconosce che lo stesso debba essere regolato, con riguardo al materiale probatorio suscettibile di valutazione da parte del Collegio, dal principio dispositivo.
La corte capitolina, in particolare, si sofferma sulla natura di mezzo di impugnazione dell'opposizione al decreto di esecutività dello stato passivo, desumibile, oltre che dal tenore letterale della norma (art. 99 l. fall.), dai seguenti elementi:
a) dalla espressa esclusione, nella composizione del Collegio giudicante, del Giudice Delegato del fallimento, circostanza che, posta in correlazione con il disposto dell'art. 51, comma 1, n. 4 c.p.c., evidenzia l'instaurarsi di un “altro grado di giudizio”;
b) dalla disciplina del procedimento, in gran parte corrispondente a quella del procedimento di reclamo e modellata sulla falsariga dell'appello nel rito del lavoro;
c) dalla ricorribilità per Cassazione del provvedimento.
Ne deriva la piana conseguenza che, non sussistendo, nel diritto processuale civile vigente, un obbligo per la Cancelleria di trasmissione e/o del Giudice di acquisizione d'ufficio del fascicolo di parte, è esclusivo onere del ricorrente riprodurre nel giudizio in opposizione allo stato passivo, promosso avverso il provvedimento che abbia escluso o ammesso con riserva il suo credito, tutti i documenti già depositati a corredo dell'istanza di ammissione al passivo ed esaminati nel corso del procedimento ex art. 95 l. fall..
In difetto, pertanto, il Giudice non potrà superare ex officio le decadenze nelle quali la parte sia incorsa nella produzione della documentazione necessaria.

Le questioni aperte

La pronuncia in esame, al pari di altre dal medesimo contenuto, non fornisce indicazioni di segno “pratico” in merito alle modalità di acquisizione da parte del ricorrente del fascicolo dei documenti posto a corredo della domanda di ammissione allo stato passivo.
Tale documentazione, infatti, al pari dell'istanza, viene inserita nel fascicolo della procedura di fallimento e non rientra nella disponibilità del creditore al termine del procedimento endofallimenate di verifica dei crediti, come, invece, avviene per il fascicolo di parte al termine del giudizio regolato dal rito civile.
Il problema si pone con particolare riferimento alle produzioni di documenti in originale (cambiali, assegni,ecc.).
L'opponente, per questo, sarà ulteriormente gravato dall'onere di formulare agli Organi della procedura un'istanza di prelievo o, alternativamente, ove questa venga disattesa, anche sotto il profilo del mancato accoglimento in tempo utile per garantirgli il rispetto del termine di cui all'art. 99, comma 1, l. fall., di formulare in ricorso, onde non incorrere nelle decadenze di cui si detto, un'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c., da ritenersi ammissibile proprio in considerazione del principio dispositivo che regola il procedimento di opposizione.

Minimi riferimenti giurisprudenziali, bibliografici e normativi

Oltre alla già citata sentenza Cass. 8 novembre 2010, n. 2271, sul medesimo argomento si segnala in giurisprudenza un decreto del Tribunale di Treviso 5 luglio 2011, n. 66, pubblicato, con nota di Giorgio Jachia, in questo stesso portale, Sezione Giurisprudenza commentata.
In dottrina, per una completa rassegna in merito all'argomento del regime delle impugnazioni previsto dall'art. 98 l. fall., cfr. D. Grossi, Le impugnazioni dello stato passivo: la riforma del 2006-2007 al vaglio della giurisprudenza, in Dir.fall., 2011, 463 e ss..
Le norme di riferimento sono gli artt. 95, 98-99 l. fall.; e gli artt. 51 e 210 c.p.c..

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