Legittimazione del curatore della società dominata ad agire ex art. 2497 c.c. nei confronti della holding persona fisica

Maddalena Arlenghi
08 Novembre 2012

Il curatore della società dominata può agire, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2497 c.c., nei confronti del dominante persona fisica, holder di fatto, che, abusando della posizione di dominio, abbia cagionato danno alla società dominata e, in forza del relativo credito risarcitorio, potrà chiederne il fallimento ove ne sussistano i presupposti soggettivo ed oggettivo.
Massima

Il curatore della società dominata può agire, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2497 c.c., nei confronti del dominante persona fisica, holder di fatto, che, abusando della posizione di dominio, abbia cagionato danno alla società dominata e, in forza del relativo credito risarcitorio, potrà chiederne il fallimento ove ne sussistano i presupposti soggettivo ed oggettivo.

Il caso

Il curatore di una società a responsabilità limitata ravvisava l'esistenza di un soggetto persona fisica che, pur non rivestendo né la qualità di socio occulto, né di amministratore di fatto della fallita, attraverso un gruppo di società di cui era invece socio e amministratore, e, dunque, avvalendosi di una propria organizzazione imprenditoriale, aveva esercitato un'attività di gestione e di controllo della società fallita. Nell'esercizio di tale attività di dominio tale soggetto avrebbe posto in essere atti di mala gestio causativi di danni tali da giustificare un'azione di responsabilità a sensi dell'art. 2497, ultimo comma, c.c. da parte del curatore della società controllata. In forza del diritto di credito nascente da tale azione, benchè ancora illiquido e non cristallizzato, il curatore proponeva, dunque, istanza per la dichiarazione di fallimento dell'holder dimostrando la natura imprenditoriale e, dunque la fallibilità, della persona fisica, anche alla luce dei debiti ad essa direttamente attribuibili.

Le questioni giuridiche e la soluzione

Il caso portato all'attenzione del Tribunale di Nola prima, e della Corte d'appello di Napoli poi, poneva al vaglio dei giudici numerose e diverse questioni: i) la legittimazione del titolare di un diritto di credito non ancora certo, liquido ed esigibile ad agire per la dichiarazione di fallimento del debitore, essendo sufficiente la configurabilità di un credito in capo al ricorrente, nella specie vantato a sensi dell'art. 2497, ultimo comma, c.c.; ii) la configurabilità in diritto, già più volte affermata e riconosciuta dalla giurisprudenza, della holding di fatto, cioè di una impresa, individuale o collettiva, che svolga funzioni di capogruppo rispetto ad altre imprese, esercitando poteri di direzione e controllo in fatto e senza lo schermo della personalità giuridica formalmente costituita; iii) il profilo della responsabilità risarcitoria a seguito dell'abuso della posizione di dominio caratterizzata, secondo la giurisprudenza, dalla non corretta gestione del potere di controllo e di direzione, senza necessità di verificare la spendita del nome da parte dell'holder; iv) la natura di impresa commerciale del soggetto persona fisica nei cui confronti è fatto valere il diritto di credito e lo stato di insolvenza.

Osservazioni

Di particolare interesse è l'affermazione della configurabilità della holding persona fisica, figura peraltro ormai unanimemente riconosciuta dalla giurisprudenza, la quale ha sostenuto che l'attività di direzione unitaria può essere esercitata non solo da società, come di regola avviene, ma anche da persone fisiche. Del resto lo stesso Tribunale di Nola richiama la pronuncia a Sezioni Unite della Corte di Cassazione 29 novembre 2006, n. 25275, secondo cui “è configurabile una holding di tipo personale allorquando una persona fisica, che sia a capo di più società di capitali in veste di titolare di quote o partecipazioni azionarie, svolga professionalmente, con stabile organizzazione, l'indirizzo, il controllo ed il coordinamento delle società medesime, non limitandosi, così, al mero esercizio dei poteri inerenti la qualità di socio”. Nel caso di specie, l'holder persona fisica non era neppure socio della fallita, ma il Tribunale ne ha riconosciuto l'esercizio di una posizione di direzione e controllo attraverso una serie di altre società che avevano sede nello stesso capannone, avevano la medesima denominazione e svolgevano attività conformi a quella della fallita. Il Tribunale ha inoltre accertato come l'holder avrebbe abusato della posizione di dominio eseguendo una serie di trasferimenti di quote, rilascio di garanzie e pagamenti in danno della società controllata. Tale comportamento poteva, secondo il Tribunale, giustificare l'azione ex art. 2497 c.c. da parte del curatore della fallita. Anche sotto tale profilo il Tribunale ha assunto una posizione coerente con il percorso argomentativo seguito, laddove, pur riconoscendo che letteralmente l'art. 2497 c.c. si riferisce ad ipotesi di responsabilità in capo a società od enti, ha ritenuto di non escludere “la possibilità che il dominante possa essere anche una persona fisica, non tanto per la disposizione del secondo comma, che configura una responsabilità solidale di chi comunque abbia partecipato al dominio illecito traendone vantaggio, ma perché la congruità e la ragionevolezza della norma, anche sotto il profilo della legittimità costituzionale del sistema, presuppone che il dominus possa essere anche una persona fisica”. Il Tribunale aderisce alla tesi dottrinaria (minoritaria) secondo cui si deve tener conto dell'ampiezza del termine enti e, comunque, visto l'ampio riconoscimento giurisprudenziale e normativo dato alla figura della holding persona fisica, invocando tra l'altro i principi in tema di amministratore di fatto e richiamando l'art. 3 Cost., reputa che si debba coerentemente riconoscere l'applicabilità dell'art. 2497 c.c. all'holder persona fisica.
Di rilievo, infine, appare, nella decisione in esame, la soluzione circa la natura risarcitoria da attribuirsi all'azione codificata dall'art. 2497 c.c.. Il Tribunale ritiene, infatti, superata la precedente posizione della giurisprudenza, ripresa dalla sentenza della Cassazione a Sezioni Unite sopra richiamata, secondo la quale la responsabilità della holding richiederebbe che l'attività di controllo si estrinsecasse in atti imputabili alla controllante in quanto compiuti con la spendita del proprio nome. Nella decisione del Tribunale di Nola, invece, si ritiene che tale requisito sia superato dalla attuale formulazione dell'art. 2497 c.c., in quanto proprio perchè la norma agisce sul profilo della responsabilità risarcitoria a seguito di un abuso di una posizione di dominio e cioè di una non corretta gestione del potere di controllo e direzione, è il dominio (in ipotesi esercitato in forma imprenditoriale) e l'abuso di esso a costituire la fattispecie e, dunque, a dover essere oggetto di prova, senza necessità di verificare la spendita del nome e l'autonoma economicità dell'attività di direzione e controllo”.
Ne consegue, conclusivamente, la legittimazione a sensi dell'art. 2497, ultimo comma, c.c. del curatore dell'impresa dominata ad agire nei confronti del dominante persona fisica chiedendone il fallimento ove ne sussistano il presupposto soggettivo di imprenditorialità e lo stato di insolvenza.

Conclusioni

In sintesi, il Tribunale di Nola e la Corte d'appello di Napoli, seguendo un consolidato orientamento giurisprudenziale che riconosce la figura dell'holder di fatto persona fisica, ne ha tratto un' interpretazione estensiva, anzitutto affermando l'esistenza di una posizione di dominio nel gruppo di imprese anche nell'ipotesi di mancanza di un rapporto sociale o di amministrazione formale tra controllante e controllata, purché vi sia una gestione di fatto del potere di controllo e di direzione. Quindi, nell'ipotesi in cui tale posizione di dominio abbia connotazione di carattere abusivo, il tribunale Tribunale, seguendo un corretto e logico percorso argomentativo, ha ritenuto di estendere anche l'applicazione dell'art. 2497 c.c. alle persone fisiche, al di fuori dell'ipotesi letteralmente contemplata da tale norma che prevede come soggetti legittimati passivamente le sole società e gli enti. Coerente e conforme alla ratio della norma invocata appare anche la tesi secondo cui la capogruppo che abbia violato i principi di corretta gestione societaria ed imprenditoriale risponde delle obbligazioni contratte dalle società dirette e coordinate e non solo di quelle contratte con la spendita del nome.

Minimi riferimenti giurisprudenziali, bibliografici e normativi

Sulla configurabilità della holding di tipo personale, si ricordano, oltre alla citata Cass. Sez. Un., 29 novembre 2006, n. 25275, anche Cass. 13 marzo 2003, n. 3724 e Cass. 9 agosto 2002, n. 12113, in Giur. comm. 2004, II, 15, con nota di Giovannini, La holding persona fisica e l'abuso di personalità. In dottrina, sulla possibilità di attribuire una responsabilità diretta da attività di direzione e controllo alla holding persona fisica invocando i principi in materia di amministratore di fatto e l'art. 3 Cost., v. Guerrera, in Dir. fall., 27, oppure, sulla base di una ampia lettura del termine enti, v. Esposito, in Riv. di Diritto Privato 2006, 78 e ss.. Sul problema della natura della holding personale e della sua fallibilità cfr. anche Lamanna, La holding quale impresa commerciale (anche individuale) e il dogma della personalità giuridica, in Fall., 1990, 510 e ss.

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