Insolvenza transfrontaliera e art. 13 Reg. CE 1346/00, eccezione all’applicazione della lex fori concursus in materia di revocatoria
07 Novembre 2012
Massima
La seconda condizione imposta dall'art. 13 del Regolamento (CE) 1346/2000, relativo alle procedure di insolvenza transfrontaliera, affinché il beneficiario di un atto pregiudizievole alla massa dei creditori possa escludere l'applicazione a detto atto della lex fori concursus, ossia la non impugnabilità dello stesso secondo la legge applicabile, deve essere dimostrata in concreto e limitatamente alle forme di invalidità, nullità o annullabilità previste dalla disciplina delle procedure concorsuali, con esclusione di quelle previste dal diritto comune. Il caso
Innanzi al Tribunale di Busto Arsizio viene presentata domanda di revocatoria fallimentare ex art. 67, comma 2, l. fall., con riguardo ai pagamenti eseguiti in esecuzione di un contratto di leasing da due società per azioni italiane, entrambe sottoposte ad amministrazione straordinaria, nei confronti di altrettante società regolate dal diritto irlandese ed aventi sede in Irlanda. Il Tribunale rigetta la domanda ritenendo applicabile al caso di specie l'art. 13 del Regolamento (CE) 1346/2000 relativo alle procedure di insolvenza transfrontaliere, disposizione che consente di escludere, a determinate condizioni, l'applicazione della lex fori concursus. Le questioni giuridiche e la soluzione
Il caso sottoposto all'attenzione del Tribunale di Busto Arsizio imponeva di considerare due aspetti. Da un lato e preliminarmente richiedeva di verificare, in generale, l'applicabilità del Regolamento (CE) 1346/2000 al caso di specie - un'azione per la revocatoria fallimentare instaurata nei confronti di due convenute irlandesi (meglio, società regolate dal diritto irlandese e aventi sede in Irlanda) all'interno di una procedura concorsuale italiana - e, in particolare, la competenza giurisdizionale del giudice adito a conoscere di detta azione. Sotto questo profilo il Tribunale di Busto Arsizio risolve brevemente la questione individuando la rilevanza transfrontaliera della fattispecie, e di conseguenza l'applicabilità del regolamento alla stessa, nella circostanza che nella gestione della singola procedura vengano in gioco problematiche di applicazione di una legge diversa da quella dello Stato procedente. La competenza giurisdizionale del tribunale adito sembra essere stata ritenuta dal giudicante sulla base della lex fori consursus, senza però alcun esame espresso della questione, peraltro non contestata dalle parti. Osservazioni
La sentenza del Tribunale di Busto Arsizio in commento costituisce uno dei pochissimi casi in cui la giurisprudenza italiana si è occupata dell'interpretazione e dell'applicazione dell'art. 13 Reg. 1346/2000, e si distingue da essi per aver fatto applicazione dell'eccezione in essa prevista (si veda in particolare l'opposta decisione resa qualche anno prima, in un caso simile, dal medesimo Tribunale: v. Trib. Busto Arsizio, 27 giugno 2008, m. 594 in Il Fallim., 476 con nota di Proto). Seppure condivisibili appaiono le conclusioni del giudice adito in merito alle questioni dell'applicabilità del Regolamento 1346/2000 alla fattispecie in esame e alla sussistenza delle competenza giurisdizionale del giudice italiano, entrambe avrebbero forse meritato maggiore attenzione, considerate le incertezze che circondano da un lato la delimitazione dell'ambito di applicazione del regolamento e, soprattutto, l'individuazione dei criteri per la determinazione della competenza giurisdizionale in tema di revocatoria fallimentare del tutto assenti nel citato regolamento (diverse le ipotesi ricostruttive avanzate dalla dottrina sul punto). Del resto si trattava di aspetti non contestati dalle parti. Conclusioni
Cade rispetto alla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio in commento, Reg. 1346/2000, l'accusa di cecità rispetto al meccanismo regolato dall'art. 13 Regolamento 1346/2000, mossa da autorevole dottrina in relazione alla decisione resa in un caso simile dal medesimo Tribunale nel 2008. La sentenza infatti si segnala anzitutto per essere la prima nota ad aver applicato l'eccezione di cui alla citata disposizione in un procedimento per revocatoria fallimentare instaurato in Italia. Apprezzabile lo sforzo interpretativo del giudice adito che dimostra di aver consapevolmente affrontato, sebbene con soluzioni non sempre condivisibili e argomentazioni in alcuni punti non particolarmente lineari, i dubbi interpretativi che circondano l'eccezione introdotta dalla citata disposizione. Riferimenti bibliografici essenziali
Bariatti, Recent Case-Law Concerning Jurisdiction and the Recognition of Judgments under the European Insolvency Regulation, in Rabels Zeitschrift, 2009, 629, Carbone, Cataldo, Azione revocatoria: esercizio della giurisdizione e legge applicabile, in Dir. comm. int., 2004, 27, Corsini, Revocatoria fallimentare e giurisdizione nelle fonti comunitarie: la parola passa alla Corte di giustizia, in Riv. dir. int. priv. proc., 2008, 429, De Cesari, La revocatoria fallimentare tra diritto interno e diritto comunitario, ibidem, 989, Fumagalli, Avoidance Proceedings before the Italian Courts. Avoiding Art. 13 EIR, in Parry (a cura di), The Reform of International Insolvency Rules at European and National Level, Milano, 2011, 137, Leandro, La legge applicabile alla revocatoria fallimentare nel Regolamento (CE) N° 1346/2000, in Cuadernos de derecho transnacional, 2009,102. |