Delibera di scioglimento, obblighi degli amministratori ed effetti dell'iscrizione nel Registro delle imprese

Giuseppina Perrone Flora
Ugo Patroni Griffi
14 Maggio 2012

L'assemblea totalitaria di una s.r.l. delibera lo scioglimento della società senza adottare alcuna decisione in ordine alla nomina del liquidatore.L'istanza giudiziale di nomina del liquidatore può legittimamente essere proposta prima dell'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera di scioglimento dal socio amministratore consenziente? L'efficacia dello scioglimento è immediata per gli amministratori e i soci o è invece subordinata all'iscrizione?Per rispondere a queste domande gli Autori esaminano l'istituto dell'iscrizione nel Registro delle imprese della delibera di scioglimento, analizzandone gli effetti sulla base del dato normativo di cui agli artt. 2484 ss. c.c.La tesi che viene privilegiata è quella di un'efficacia giuridica “composita”: mentre nei confronti dei terzi gli effetti giuridici dello scioglimento sono subordinati alla pubblicazione nel Registro delle imprese, sul piano dei rapporti endoprocessuali insorgono immediatamente degli effetti non condizionati alla pubblicità.Da ciò discende che, ove l'assemblea non abbia provveduto a nominare un liquidatore, è lecito un intervento suppletivo del Tribunale, su istanza del singolo socio.
Premessa

La vicenda oggetto di esame da parte di un decreto del Tribunale di Bari (Trib. Bari, Sez. IV, 20 dicembre 2010 (Presidente: Dott. Franco Lucafò; Estens. Dott. Enrico Scoditti)) trae origine dalla mancata nomina del liquidatore, per evidente contrasto tra i soci, da parte dell'assemblea all'uopo convocata sia per deliberare lo scioglimento della società, sia per provvedere alla coeva fase liquidatoria, con contestuale nomina del liquidatore.

Si discute, pertanto, della presunta inammissibilità dell'istanza di nomina del liquidatore da parte dell'altro socio, per essere stata depositata anteriormente all'iscrizione della delibera di scioglimento nel Registro delle Imprese.

La decisione adottata dal Tribunale di Bari stimola, in primis, la ricognizione dell'istituto dell'iscrizione nel Registro delle imprese della delibera di scioglimento e degli effetti connessi alla predetta iscrizione (Barachini

La pubblicità commerciale dopo l'istituzione del Registro delle Imprese, in Giur. Comm., 1996, I, 243;

C. Ibba

, Registro delle Imprese, in Riv. Notariato 2008, 03, 513); nonché dell'intervento sussidiario dell'Autorità giudiziaria in caso di omissione degli amministratori e, infine, del procedimento di nomina dell'organo liquidatorio.

L'efficacia giuridica “composita” delle cause di scioglimento delle società

Il disposto normativo di cui all'

art. 2484, comma

3, c

.

c.

impone, senza dubbio alcuno, un'evidente separazione tra il verificarsi dell'evento causale dello scioglimento ed il momento in cui, in virtù di esso, si producono i prescritti effetti giuridici connessi all'osservanza dell'adempimento pubblicitario. Non a caso, la relazione illustrativa al

D.Lgs. n. 6/2003

è eloquente nell'affermare che “l'innovazione fondamentale rispetto al sistema previgente consiste nella netta separazione tra il verificarsi di una causa di scioglimento e la determinazione del momento in cui ha effetto. Le cause di scioglimento previste dall'art. 2484 cc sono rimaste sostanzialmente invariate. Il momento in cui la causa di scioglimento prende effetto si è in ogni caso fissato all'iscrizione nel registro della deliberazione assembleare che dispone lo scioglimento, ciò al fine essenziale di eliminare l'incertezza in ordine al momento in cui si determina lo scioglimento(In dottrina si rinvia a De marchi - santus

, Scioglimento e Liquidazione delle società di capitali, in Consiglio Notarile di Milano, Il nuovo ordinamento delle società. Lezioni sulla riforma e modelli statutari, Milano, 2004, 322;

Fimmanò - Traversa

, Scioglimento, liquidazione ed estinzione delle società di capitali alla luce della riforma, in Riv. Not. 2003, 1359;

salafia ,

Scioglimento e liquidazione delle società di capitali, in Le società, n 2 bis, 2003, 377).

Tale separazione vorrebbe superare il tradizionale dibattito sull'operatività immediata o differita delle diverse ipotesi dissolutive e sulla funzione degli adempimenti pubblicitari accertativi dell'intervenuto scioglimento. Infatti, i commentatori della riforma dibattono tuttora sul valore da attribuire alla pubblicità delle deliberazioni con cui avviene l'accertamento dell'intervenuto scioglimento. Alcuni ritengono che essa abbia natura costitutiva dello scioglimento, con conseguente negazione dell'operatività automatica del verificarsi della causa di scioglimento medesima (In tal senso galgano

, Il nuovo diritto societario, in

galgano

(diretto da), Tratt. dir. comm e dir. pubbl ec. XXIX, 2003, 403 ss ).

Diversamente altri, in conformità con l'orientamento tradizionale, ne sostengono l'inalterata natura dichiarativa, con conseguente affermazione dell'operatività di diritto dell'attualizzarsi della causa di scioglimento medesima (In tal senso, G.F. campobasso

, Diritto delle società, Torino, vol. II, 2009, 539).

In realtà la soluzione adottata dal legislatore della riforma opera su un piano ricostruttivo differente, che tiene conto della diversa rilevanza giuridica attribuita all'evento dello scioglimento a seconda che gli effetti relativi riguardino i terzi o gli amministratori.

In quest'ottica, ed in conformità alle impostazioni adottate dai giudici baresi meglio specificate in seguito, esiste infatti chi propugna una tesi, per così dire, “eclettica” (ed a parere di chi scrive preferibile), nel senso che il verificarsi di una causa di scioglimento produrrebbe un'efficacia giuridica “composita” (o a “geometria variabile”): ossia, sul piano dei rapporti con i terzi, differita al momento della pubblicazione nel Registro delle imprese; sul piano dei rapporti endosocietari, invece, immediata (Caccavale - magliulo - Maltoni - Tassinari,

, La riforma della società aresponsabilità limitata, Milano, 2004, 505 ss.;

vaira

, Scioglimento e liquidazione delle società di capitali, in Il Nuovo diritto societario , a cura di

cottino- bonfante

- Cagnasso - Montalenti, Bologna, 2004, Vol. III, 2047 - 2049;

Niccolini

, La disciplina dello scioglimento, della liquidazione e dell'estinzione delle società di capitali, in AA.VV. La riforma delle società, a cura di S. Ambrosini, Torino, 174).

Nel nuovo sistema, dunque, il sopravvenire di una causa di scioglimento ha pur sempre un rilievo endosocietario che prescinde dall'accertamento e dalla pubblicizzazione della medesima, coinvolgendo, in qualche modo, la responsabilità degli amministratori.

L'

art. 2485 c.c.

prevede infatti che “gli amministratori devono senza indugio accertare il verificarsi di una causa di scioglimento e procedere agli adempimenti previsti dal terzo comma dell'

art. 2484 c.c.

Essi, in caso di ritardo od omissione, sono personalmente e solidalmente responsabili per i danni subiti dalla società, dai soci, dai creditori sociali e dai terzi”. Del pari il successivo

art. 2486 c.c.

completa la disposizione laddove statuisce che gli amministratori conservano il potere di gestire la società “ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale”.

Né pare possa ritenersi che la limitazione di poteri degli amministratori in senso conservativo operi solo dopo l'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che accerta l'intervenuto scioglimento. A tale conclusione osta in primo luogo la lettera della legge (

art. 2486 c.c.

), che fa espresso riferimento al mero verificarsi di una causa di scioglimento” e non alla sua efficacia.

Del resto, se così non fosse, nel periodo di tempo intercorrente tra la data della deliberazione e la sua iscrizione non troverebbe applicazione il vincolo che l'

art. 2486 c.c.

pone all'agire amministrativo, ragion per cui gli amministratori potrebbero così porre in essere degli atti aventi natura speculativa e non conservativa.

Appare pertanto inverosimile a chi scrive l'affermazione che, a seguito della riforma societaria, gli adempimenti pubblicitari prescritti dall'

art. 2484, comma 3

., c.c.

abbiano valore costitutivo dello scioglimento, atteso che sarebbe priva di giustificazione l'immediata operatività della prescrizione contenuta nell'

art. 2486 c.c.

, attinente ai poteri gestori limitati degli amministratori (Associazione Preite,

Il diritto delle società, a cura di U. Morera, G. Olivieri, M.Perassi, G.Presti e F. Vella, Bologna, III ed. 2009, 434).

Allo stesso modo, se nessuna rilevanza giuridica dovesse essere ricondotta al mero perfezionarsi dell'evento dissolutivo, non avrebbe alcun fondamento l'obbligo per gli amministratori di procedere senza indugio ad accertarlo.

Le argomentazioni che precedono, perfettamente aderenti al caso di specie, evidenziano il corretto percorso logico-giuridico praticato dal Tribunale di Bari, secondo cui “al verificarsi della causa di scioglimento, insorgono una serie di effetti in ambito endosocietario non condizionati alla pubblicità”. L'adozione della delibera assembleare, infatti, produce effetti nei confronti dei soci a prescindere dal momento in cui sono espletati i prescritti adempimenti pubblicitari.

In tale prospettiva, pertanto, il Tribunale di Bari ha puntualmente rimarcato l'efficacia endosocietaria della delibera assembleare di scioglimento, a prescindere dall'iscrizione del predetto atto collegiale la cui efficacia è esosocietaria solo rispetto ai terzi, ed è, dunque, dotata di una portata meramente dichiarativa.

La responsabilità degli amministratori e l'intervento suppletivo del Tribunale sulla nomina del liquidatore

A conferma della particolare situazione che connota la fase finale di vita delle società di capitali, la legge di riforma ha predisposto degli strumenti giuridici posti a carico degli amministratori, non solo per mancato accertamento delle cause di scioglimento, ma anche qualora ciò avvenga in modo non tempestivo. Infatti, secondo quanto statuito dall'

art. 2487 c.c.

, gli amministratori sono penalmente e solidalmente responsabili dei danni arrecati alla società, ai soci, ai creditori sociali ed ai terzi, per gli atti o le omissioni compiuti in violazione di quanto sopra specificato nel periodo compreso fra il verificarsi della causa di scioglimento ed il passaggio di consegne a favore dei liquidatori. Inoltre il legislatore della riforma ha previsto che, qualora gli amministratori “negligenti” omettano le determinazioni necessarie (convocazione dell'assemblea ai fini dell'accertamento della causa di scioglimento e della contestuale nomina dei liquidatori), tale condizione di “stallo decisionale potrà essere risolta in un apposito provvedimento del Tribunale (Fimmanò - Traversa

, Scioglimento, liquidazione ed estinzione delle società di capitali alla luce della riforma, in Riv. Not. 2004, 326).

La legittimazione attiva, finalizzata a sollecitare l'intervento sostitutivo del Tribunale, è riconosciuta ai “singoli” soci o amministratori, ovvero ai sindaci (

art. 2487, comma 2, c.c.

) (parrella

, sub art. 2487cc, in Sandulli e Santoro ( a cura di ), La riforma delle società, Commentario del

d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6

, 2003, Torino, 255).

In ossequio alla regola che privilegia la volontà dei soci, si è ritenuto che il Tribunale, dopo la declaratoria giudiziale della causa di scioglimento, possa intervenire, anche nominando i liquidatori, sul presupposto che l'assemblea non si costituisca o non deliberi al riguardo (

App. Bari, 6 settembre 2006

).

È ipotizzabile, dunque, un doppio intervento suppletivo e surrogatorio del Tribunale:

  1. in primo luogo quando i soggetti legittimati omettano la convocazione dell'assemblea;

  2. in secondo luogo quando l'assemblea, benché regolarmente convocata, non si costituisca o non deliberi nemmeno sulla nomina dei liquidatori, come nel caso in esame.

Orbene, relativamente al contenuto dell'intervento suppletorio del Tribunale, in dottrina si è posta la rilevante questione se il suo potere d'intervento risulti circoscritto esclusivamente alla nomina dell'organo liquidativo senza ulteriori specificazioni, ovvero se esso debba intervenire in sostituzione dell'assemblea per tutte le determinazioni previste dall'

art. 2487 c.c.

Coloro che sostengono la prima tesi reputano che, diversamente, si verificherebbe un'ingiustificata ingerenza dell'autorità giudiziaria nelle scelte relative alle operazioni di liquidazione, in quanto presupporrebbe una valutazione ed una conoscenza specifica delle regole del mercato che difficilmente il giudice avrebbe modo di compiere (Niccolini

, sub art. 2487 cc, in G.Niccolini - A. Stagno d'Alcontras (a cura di), Società di capitali, Commentario, Napoli, 2004, III, 1747).

Ad avviso di altri, più opportunamente, il dettato della norma di cui all'

art. 2487, comma 2, c.c.

deporrebbe diversamente, posto che il Tribunale è senza dubbio tenuto ad adottare i provvedimenti costituiti dalla nomina del liquidatore, ma nulla impedisce che il Tribunale medesimo si esprima in merito ai poteri dei liquidatori ed alle modalità della fase liquidativa, secondo quanto disposto dall'

art. 2487 c.c.

(Fimmanò - Esposito - Traversa

, Scioglimento, liquidazione ed estinzione delle società di capitali, in Teoria e pratica del diritto, Sezione II, Diritto Commerciale, 2005, Milano, 192 e ss.). Per queste ragioni non può parlarsi correttamente di ingerenza ingiustificata dell'autorità giudiziaria nell'assetto societario, atteso che il Tribunale interviene su richiesta espressa da parte dei soggetti istanti, nell'ipotesi di negligenza degli organi sociali, al fine di disciplinare meglio la fase liquidatoria.

Conclusioni

In conclusione, con il provvedimento in epigrafe i giudici baresi si sono pronunciati in senso affermativo in ordine al prospettato quesito, disponendo la nomina giudiziale, su istanza del singolo socio, del liquidatore anteriormente alla iscrizione nel registro delle Imprese della delibera di scioglimento della società. A nostro avviso correttamente il Tribunale di Bari ha considerato validamente proposta l'istanza, avanzata dal singolo socio, di nomina giudiziale del liquidatore, non nominato in sede di deliberazione di scioglimento per dissenso tra i soci, sostenendo il suddetto principio dell'immediata efficacia endosocietaria della delibera (In tal senso, massima del Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie (Comitato Triveneto dei Notai ), num. J.A.2 “ Nomina dei liquidatori nelle more della pubblicità della causa di scioglimento”) e dunque prescindendo dal presupposto della iscrizione nel Registro delle Imprese della causa di scioglimento (In tal senso App. Bologna, 15 novembre 2004; contra

Tribunale Verona 16 ottobre 2006, n. 2339

).

Nel provvedimento in commento, il Tribunale di Bari ha provveduto poi a nominare un solo liquidatore (coerentemente, peraltro, alla presenza di un amministratore unico), cui sono stati attribuiti i poteri di compiere tutti gli atti utili ai fini della liquidazione, considerate le modeste dimensioni societarie e l'insussistenza di particolari esigenze liquidatorie.

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