La disposizione che prevede la suddetta moratoria è stata introdotta nel citato
art. 182-
bis l. fall
. al fine di favorire le imprese debitrici (che alternativamente avrebbero dovuto rispettare – relativamente ai creditori non aderenti – gli ordinari termini di pagamento), prevedendo all'uopo la posticipazione ex lege della scadenza “naturale” dei crediti vantati dai creditori non aderenti all'accordo di ristrutturazione.
Infatti tale norma - anteriormente alle modifiche introdotte dal
D.L. n. 83/2012 - prevedeva l'obbligo del “regolare pagamento” dei creditori estranei all'accordo, intendendo, con tale espressione, la necessità sia del pagamento integrale dei debiti vantati da tali creditori, sia del rispetto delle scadenze degli stessi originariamente previste.
Ciò aveva rappresentato uno dei principali motivi della scarsa applicazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, dal momento che, da una parte, l'impossibilità di dilazionare tali pagamenti aveva spesso costretto l'imprenditore in crisi a destinare la maggior parte delle sue scarse risorse ai creditori estranei a discapito di quelli aderenti, rappresentando un disincentivo all'adesione all'accordo (
A. Guiotto,
Efficacia rafforzata per gli accordi di ristrutturazione dei debiti, in
Quotidiano dei Dottori Commercialisti, 7 settembre 2012
) e, dall'altra, era difficile che l'imprenditore in crisi fosse in grado di pagare (per intero e alle loro scadenze naturali) fino al 40% dei propri debiti (
S. Ambrosini, G. Andreani e A. Tron “
Crisi d'impresa e restructuring”, Milano, 2013, 130
).
A seguito della riforma operata con l'
art. 33 del suddetto D.L. n. 83/2012
, l'art. 182-bis dispone ora che il debitore deve pagare – sì – integralmente, ossia senza alcuna falcidia, tutti i creditori della società rimasti estranei all'accordo di ristrutturazione dei debiti, ma con la moratoria legale di centoventi giorni di cui si è detto poc'anzi.
Pertanto, come rilevato nella stessa relazione illustrativa del
D.L. n. 83/2012
, la novella legislativa ha voluto “migliorare l'efficienza dei procedimenti di composizione delle crisi d'impresa disciplinati dalla
legge fallimentare
, superando le criticità emerse in sede applicativa e promuovendo l'emersione anticipata della difficoltà di adempimento dell'imprenditore”, in particolare prevedendo “l'obbligo dell'integrale anziché del regolare pagamento dei creditori estranei, i quali sono assoggettati ad una moratoria legale di centoventi giorni dall'omologazione, ove titolari di crediti scaduti a quella data, e dalla scadenza, se successiva”, “si consente al debitore in crisi di poter beneficiare del c.d. scaduto fisiologico”.
È quindi evidente che la riforma della disposizione di cui trattasi è stata attuata al fine di rendere più agevole la definizione negoziale delle crisi aziendali, rendendo la legislazione più favorevole alle imprese debitrici.
Ciò posto, è palese che, qualora si ritenesse che l'introduzione della suddetta moratoria legale di centoventi giorni impedisca la dilazione del pagamento dei debiti verso Equitalia prevista da altre specifiche disposizioni (l'
art. 19 del D.P.R. n. 602/1973
), la nuova disciplina – introdotta per favorire le imprese nel risolvere le loro crisi aziendali – finirebbe invece per penalizzare queste ultime, violando la ratio della riforma del citato
art. 182-
bis l. fall
.
Con riferimento ai debiti fiscali e previdenziali riscossi mediante iscrizione a ruolo, l'
art. 19 del D.P.R. n. 602/1973
prevede che l'Agente della Riscossione, su specifica richiesta del contribuente, può concedere, in situazione di obiettiva e temporanea difficoltà di quest'ultimo, il pagamento dell'importo dovuto in settantadue rate mensili.
Conseguentemente non si vede come possa essere negata – senza violare la suddetta ratio – la rateazione prevista dal citato art. 19, ogniqualvolta, in assenza di un accordo di ristrutturazione di cui all'
art. 182-
bis l. fall
., essa verrebbe concessa, sussistendone i relativi presupposti. Se ciò accadesse, una norma “agevolativa” o “di sostegno” – quale l'
art. 182-
bis l. fall
. certamente è – verrebbe trasformata in una norma penalizzante, generando un chiaro stravolgimento della ratio della stessa, il che è evidentemente contrario ai canoni interpretativi correttamente utilizzabili.
In altri termini, l'
art. 19 del D.P.R. n. 602/1973
prevede una rateazione decorrente dagli ordinari termini di pagamento delle somme iscritte a ruolo, mentre l'
art. 182-
bis l. fall
. dispone una posticipazione di tali termini; ne consegue che, in presenza di un accordo di ristrutturazione, si produce semplicemente l'effetto di far decorrere tale rateazionedai termini posticipati dalla previsione del citato art. 182-bis.