Domanda di concordato con riserva in pendenza di un procedimento prefallimentare: limiti del sindacato e poteri del Tribunale

16 Ottobre 2012

Presentata la domanda di concordato "con riserva", il tribunale è chiamato a verificare l'esistenza dei "presupposti di validità della domanda"; da ciò discende l'ammissibilità di un'eventuale attività istruttoria, se pur limitata all'acquisizione dei documenti e delle informazioni pertinenti con l'accertamento da compiere.
Massima

Presentata la domanda di concordato "con riserva", il tribunale è chiamato a verificare l'esistenza dei "presupposti di validità della domanda"; da ciò discende l'ammissibilità di un'eventuale attività istruttoria, se pur limitata all'acquisizione dei documenti e delle informazioni pertinenti con l'accertamento da compiere.

L'imprenditore, nei cui confronti penda il procedimento di cui all'art. 15 l. fall., non può chiedere nè ottenere, con la domanda di concordato presentata ai sensi dell'art. 161, comma 6, l. fall., un termine superiore ai sessanta giorni, ma ciò non esclude che il tribunale possa prescrivere obblighi informativi periodici.

La causa di inammissibilità della domanda dovuta alla pregressa presentazione, nei due anni antecedenti, di altra domanda di concordato con riserva, opera sin da subito, anche con riguardo al biennio antecedente all'entrata in vigore della l. n. 134/12.

La mancata presentazione del bilancio relativo al più recente dei tre esercizi, se imputabile alla perdurante pendenza dei termini di legge per l'approvazione e pubblicazione del bilancio stesso, è sanabile con il deposito di quest'ultimo ad approvazione e pubblicazione intervenute.

Il caso

Una società di capitali, resistente in un procedimento diretto ad accertare la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di fallimento, deposita un ricorso ex art. 161, comma 6, l. fall., chiedendo di applicare il nuovo istituto introdotto dal decreto legge n. 83/12, convertito dalla legge n. 134/12.

Le questioni giuridiche e le risposte del Tribunale

Il tribunale di Velletri, dopo aver sinteticamente illustrato gli elementi salienti della nuova normativa e degli scopi che hanno ispirato l'intervento riformatore, si pone il problema dei limiti del controllo giurisdizionale sulla domanda di concordato "con riserva" e della compatibilità di un'attività istruttoria con il nuovo istituto.
Fa inoltre applicazione della norma di cui all'ottavo comma dell'art. 161 l. fall., prescrivendo il rispetto da parte della ricorrente di obblighi informativi periodici.
Attesta poi come non risulti che nel biennio antecedente la società abbia presentato altra domanda di concordato cui non abbia fatto seguito l'ammissione alla procedura concordataria.
Afferma, infine, che l'obbligo di deposito del bilancio di esercizio al 31.12.11 potrà essere assolto della società ricorrente una volta approvato e pubblicato nei termini di legge.

Osservazioni

Il decreto in esame offre la possibilità di esaminare alcuni aspetti sensibili della nuova normativa, nella parte inerente all'istituto del concordato "con riserva", o "in bianco".
La possibilità di anticipare la domanda di concordato va ricondotta alla distinzione concettuale già recepita da dottrina e giurisprudenza tra ricorso, piano e proposta.
Tenendo conto di ciò, il sesto comma dell'art. 161 l. fall. consente ora al debitore in crisi di presentare al tribunale soltanto il ricorso diretto ad ottenere l'ammissione alla procedura di concordato, con riserva di depositare piano, proposta e l'ulteriore documentazione prescritta dall'art. 161, commi 2 e 3, compresa la relazione attestatrice del professionista, entro un termine fissato dal giudice.
Con la presentazione del solo ricorso ex art. 161 l. fall. la procedura concorsuale si apre, a tutti gli effetti, fermo restando che nel nuovo sistema è stato recepito il principio della diversa decorrenza degli effetti del concordato, a seconda che essi ineriscano alla sfera giuridica del debitore o a quella dei creditori: per il debitore gli effetti decorrono dalla data di deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale (esenzione da revocatoria di atti, pagamenti e garanzie successivi alla domanda; necessità di autorizzazione degli atti di straordinaria amministrazione); per i creditori dal momento della pubblicazione della domanda al registro delle imprese (apertura del concorso, divieto di promuovere azioni esecutive o cautelari, inefficacia ex lege delle ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni precedenti).
Il tribunale di Velletri applica alla fattispecie sottoposta alla sua attenzione tutte le norme che sono state introdotte in sede di conversione del d.l. n. 83/12 - c.d. "Decreto Sviluppo" -, norme che in qualche misura sono esplicative della necessità di ridurre i rischi di un uso distorto dell'istituto del c.d. Pre-concordato.
Certamente la possibilità di bloccare le azioni esecutive e cautelari dei creditori con il semplice deposito di un ricorso giurisdizionale potrebbe infatti essere utilizzata, quale arma della disperazione, da parte di imprenditori irrimediabilmente decotti, funzionalmente a possibili condotte non conformi a legge che finirebbero per essere rese possibili anche grazie alla ritardata dichiarazione di fallimento derivante dalla concessione del termine per le integrazioni documentali.
La prima di queste norme è quella che impone l'obbligo di depositare, unitamente al ricorso contenente la domanda di concordato, i bilanci degli ultimi tre esercizi.
La norma è tuttavia importante anche perché delimita il campo di indagine dell'organo giurisdizionale nella fase introduttiva del concordato con riserva, tema di cui il decreto in discorso si occupa.
Quando il debitore in crisi si limita a chiedere la concessione del termine in misura non eccedente il minimo dei sessanta giorni, tale campo di indagine coincide niente più che con la verifica sulla sussistenza del presupposto oggettivo dello stato di crisi e di quello soggettivo dell'assoggettabilità alle procedure concorsuali.
Peraltro desta perplessità il fatto che il tribunale di Velletri non abbia chiesto alla società ricorrente il deposito di una situazione patrimoniale aggiornata al 31.12.11, a prescindere dal fatto che il bilancio di esercizio relativo allo stesso anno non fosse stato ancora approvato e depositato.
L'espressione "bilanci relativi agli ultimi tre esercizi", utilizzata nel sesto comma dell'art. 161, potrebbe infatti essere intesa come svincolata dal concetto di bilancio approvato e pubblicato, qualora al momento del deposito della domanda di concordato i termini di legge per approvazione e pubblicazione dell'ultimo bilancio fossero ancora pendenti.
In termini di principio può invece essere condivisa l'asserzione secondo la quale il tribunale è provvisto di poteri istruttori, integrati dalla possibilità di acquisire documenti e di assumere informazioni testimoniali.
Tuttavia pare corretto limitare la possibilità di fare uso di tali poteri ai soli casi in cui il ricorso sia accompagnato dalla contestuale richiesta di concessione di un termine superiore a quello minimo di sessanta giorni, richiesta che dovrà necessariamente essere accompagnata da una precisa motivazione, necessariamente soggetta a verifica da parte del tribunale.
Negli altri casi sembra legittima, ed utile, soltanto l'acquisizione del certificato camerale aggiornato, per consentire una pronta delibazione sulla competenza per territorio da parte del tribunale adito.
Il tribunale di Velletri, inoltre, richiama ed applica al caso di specie:
- l'ultimo comma dell'art. 161, espressione della maggior diffidenza del legislatore rispetto alle ipotesi in cui la domanda di concordato con riserva venga presentata in pendenza di un procedimento per la dichiarazione di fallimento: in tali casi il termine per l'integrazione della documentazione non può essere superiore ai sessanta giorni, prorogabili, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni;
- l'art. 161, comma 8, secondo cui il tribunale, con il decreto con cui concede il richiesto termine, dispone gli obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell'impresa, che il debitore deve assolvere sino alla scadenza del termine fissato;
- la norma di cui all'art. 161, comma 9, che prevede l'inammissibilità della domanda quando il debitore ne abbia presentata altra nei due anni precedenti, se ad essa non abbia fatto seguito l'ammissione alla procedura di concordato preventivo o l'omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti.
Quest'ultima norma, per vero, non può avere un'applicazione riferita al biennio antecedente alla presentazione della domanda se il biennio, come nel caso in esame, coincide con il tempo in cui la nuova disciplina non era in vigore.
Lo si desume dal chiaro tenore letterale dell'art. 161, comma 9, che si riferisce espressamente ad altra domanda presentata ai sensi del sesto comma dell'art. 161 (che prima non c'era), e ad un possibile seguito della domanda di concordato con riserva (la presentazione del ricorso di omologazione di accordi di ristrutturazione), che non esisteva nel sistema previgente.
Sotto tale profilo il provvedimento, nell'accertare come non risulti che nel biennio antecedente la società abbia presentato altra domanda di concordato cui non abbia fatto seguito l'ammissione alla procedura concordataria o l'omologazione di accordi ex art. 182-bis l. fall., si dota di un contenuto non rilevante ai fini della valutazione di ammissibilità del ricorso.

Conclusioni

La pronuncia del tribunale di Velletri integra uno dei primissimi decreti inerenti al concordato con riserva, istituto che già sta avendo un'intensa applicazione per varie ragioni, non ultima la possibilità di una sua utilizzazione anche in funzione di una domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione ex art. 182-bis l. fall..
Apre quindi una (prevedibilmente) lunga serie di pronunce che avranno la funzione di chiarire i confini dell'intervento del giudice nella fase concordataria preliminare al deposito di piano, proposta e relazione attestatrice.
La natura di tale intervento non sembra poter andare oltre la valutazione inerente alla sussistenza dei due presupposti di ammissibilità sostanziale del concordato (crisi e qualità di imprenditore assoggettabile alle procedure concorsuali) ed alla competenza per territorio del tribunale adito, ad eccezione dei casi (preclusi quando il debitore stia resistendo in un procedimento pre-fallimentare) in cui il ricorrente chieda motivatamente la concessione di un termine più lungo di quello minimo, di sessanta giorni, previsto dalla legge.

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