Contestazioni del debitore sull'ammontare dei crediti nel concordato preventivo

Salvo Leuzzi
12 Ottobre 2012

Sono inammissibili le contestazioni sull'ammontare dei crediti ammessi al voto nel concordato preventivo, ove siano fatte valere dopo l'adunanza dei creditori, senza che, in detta sede, il giudice delegato sia stato chiamato a pronunciarsi al riguardo.
Massima

Sono inammissibili le contestazioni sull'ammontare dei crediti ammessi al voto nel concordato preventivo, ove siano fatte valere dopo l'adunanza dei creditori, senza che, in detta sede, il giudice delegato sia stato chiamato a pronunciarsi al riguardo.

Il caso

Tenutasi l'adunanza dei creditori, e decorso il termine ex art. 178, comma 4, l. fall., constava solo un 45,87% di voti favorevoli. Il che conduceva alla fissazione dell'udienza ex art. 179 l. fall. per la dichiarazione di fallimento. Nelle more il ricorrente svolgeva contestazioni sull'ammontare dei crediti ammessi al voto, salvo precisare di non aver chiesto al G.D., in sede di adunanza, di pronunciarsi sulle stesse.

Questioni giuridiche e soluzioni

La pronuncia traccia i margini sostanziali-processuali entro cui il debitore legittimamente pone in discussione i crediti. Può il debitore sollevare contestazioni sull'importo di quelli ammessi al voto in un momento postumo all'adunanza dei creditori? La risposta offerta dal collegio milanese è quella negativa (inammissibilità).
Si rileva al riguardo che: a) nel concordato non vi é una verifica giudiziale e formale dei crediti, ma solo una verifica finalizzata a determinare il fabbisogno concordatario e a rendere possibili le operazioni di voto; b) la verifica è svolta in sede d'adunanza, creandosi, in esito ad essa, una “cristallizzazione” dell'ammontare dei crediti ammessi al voto, che non può essere rimesso successivamente in discussione se la votazione è negativa; d) è fatta salva l'ipotesi eccezionale in cui, raggiunta la maggioranza, si faccia luogo al giudizio di omologazione, in seno al quale possono essere sollevate le questioni relative alla regolarità del diritto di voto e all'“esito della votazione” (art. 180, comma 3, l. fall.).

Osservazioni

Due i profili di interesse: il ruolo che il commissario assume nel concordato; la funzione dell'adunanza dei creditori e i limiti dei controlli sui crediti ammessi.
Primo profilo: l'art. 171 l. fall. dispone che il commissario, in base all'elenco dei creditori depositato dal debitore con il ricorso (art. 161, comma 2, lett. b, l. fall.), esamina le ragioni creditorie e apporta rettifiche imposte dalle scritture contabili. Il potere commissariale si compendia in correzione di errori materiali e aggiornamento dell'elenco; rimane escluso l'esercizio di prerogative decisorie. Il riscontro è “mirato”: stabilire, in prima approssimazione, quali creditori debbano votare, quali no.
Altro profilo: la pregnanza dello snodo processuale dell'adunanza, nel cui corso il G.D. - presenti commissario, creditori e debitore - stabilisce sussistenza e natura dei crediti, secondo le rispettive deduzioni (Ferro, La legge fallimentare, 2007, 1318).
Il coinvolgimento di detti soggetti consente che: il creditore subitaneamente contraddica le valutazioni del commissario; il debitore faccia altrettanto; il commissario replichi in contestualità; il G.D. decida indifferibilmente se ammettere o meno. La decisione però non intacca la sorte del credito, essendo effettuata "ai soli fini del voto" (art. 176, comma 2, l. fall.).
Ratio concordataria è la soluzione pattizia sulla gestione della crisi. Un ambito permeato di “negozialità” esclude, in nuce, spazi di accertamento giurisdizionale dei crediti (su questi aspetti, v. Trib. Siracusa, 11 novembre 2011, in IlFallimentarista, con nota di Nuzzo, nonché in Fall., 2012, 866, con nota di Nardecchia).
L'adunanza assicura la rilevazione esauriente degli aventi diritto al voto. Il riscontro, nel salvaguardare un esito improcrastinabile, consustanziale alla celere chiusura del procedimento, lascia impregiudicato l'accertamento “reale” dei singoli crediti, nei rapporti diretti tra creditore e debitore, in separato procedimento ordinario davanti al giudice competente.
Nell'ottica milanese, l'adunanza genera la “cristallizzazione dell'ammontare dei crediti”. La ragionevolezza del principio risiede sull'opportunità di proteggere, da un lato, le aspettative legittime dei creditori ammessi; dall'altro, l'interesse del debitore a conoscere la base di calcolo della maggioranza. Il creditore deve esprimere un consenso “informato” sulla vantaggiosità della proposta, ancorando valutazioni a dati prognostici affidabili in quanto perentori; il debitore ha bisogno di appurare l'identità del ceto creditorio, fronteggiando per tempo pretese incongrue.
L'ammissione dei crediti acquisirà, perciò, carattere di definitività, sol che non ne venga provocato il riesame del tribunale all'atto dell'omologazione. L'art. 176, comma 2, l. fall. “marginalizza”, peraltro, il rimedio dell'opposizione all'omologazione, ridotto entro l'esigua cornice in cui la decisione sul credito contestato abbia finito per incidere sulla formazione della maggioranza. Fuori da questo caso - eccezionale e perciò disciplinato - vale un divieto, tanto in sede di omologazione, che di opposizione, di assumere e provocare decisioni su an o quantum di crediti ammessi.
L'omologazione accerta condizioni di ammissibilità e convenienza della proposta. Il controllo ex art. 181 l. fall. è di "regolarità della procedura". Nell'opposizione all'omologa sono prospettabili solo questioni di “non omologabilità” del concordato, pur con riferimento al singolo credito pretermesso, ma in quanto da reputarsi - come detto - coessenziale, ex art. 176, comma 2, al raggiungimento della maggioranza. Neanche in ipotesi di opposizione all'omologazione il tribunale riconsidererà la legittimazione al voto del creditore, aspetto ormai processualmente risolto.
L'adunanza, unica cadenza procedurale nella quale i crediti sono delibati, lascia aperta ogni questione sull'esistenza dei crediti e consente di “sigillarli” ai soli fini del voto, con la determinazione, senza rimandi, dei “numeri” per il computo delle maggioranze.
Possibilità di interlocuzione sul credito, chiusa l'adunanza, è prevista solo nella forma dell'adesione tardiva alla proposta (art. 178, comma 4, l. fall.).
L'art. 175 è incisivo, tanto nel sollecitare i creditori a “sollevare contestazioni sui crediti concorrenti” (hic et nunc), quanto il debitore all'esercizio della “facoltà di rispondere e contestare a sua volta i crediti”, prima dell'ammissione provvisoria.
Nel concordato, peraltro, l'imprenditore conserva - in linea di principio - l'amministrazione dei beni e l'esercizio dell'impresa; al G.D. ed al commissario sono, rispettivamente, riservate la direzione e la vigilanza su tali attività; al tribunale - diversamente da quanto accade nel caso di fallimento - non è attribuita una competenza generale sulla procedura e sugli atti relativi, essendo funzioni del medesimo quelle sole attribuitegli ex artt. 160 e 186 l. fall.. I processi di cognizione che riguardano i beni compresi nella massa ed i debiti dell'imprenditore non possono che svolgersi, coerentemente, nell'osservanza del rito ordinario di cognizione e dei criteri generali sulla competenza.
Il creditore, mancando la verifica del passivo, è poi impedito dall'usare lo strumento della risoluzione o dell'annullamento del concordato, allo scopo anomalo di vedersi riconoscere il credito.

Conclusioni

La mancata previsione nel concordato di verifiche giurisdizionali del passivo implica che l'accertamento dei crediti avvenga in sede di cognizione ordinaria. Difetta un'impugnazione endoconcorsuale sul modello dell'opposizione allo stato passivo ex artt. 98 e ss. l. fall..
Il decreto milanese riafferma, nel contesto post-riforma, un caposaldo giurisprudenziale (Cass. 12 novembre 1993, n. 11192, in Giust. civ., 1994, I, 357, con nota di Lo Cascio): il potere di ammettere provvisoriamente i crediti contestati è del G.D., risolvendosi, nella ineludibile sede di adunanza dei creditori, in delibazione sommaria, produttiva, ai fini del voto, di effetti sia verso i creditori presenti o assenti, sia - questo il dato che assume particolare risalto - verso il debitore, chiamato a contestare senza indugio le conclusioni del commissario sui crediti da ammettere.

Minimi riferimenti giurisprudenziali, bibliografici e normativi

Per comodità espositiva e per agevolare il lettore si è ritenuto di inserire le pronunce rilevanti, i contributi dottrinari e le disposizioni normative interessate, direttamente nel commento.

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