La notifica del decreto di convocazione all'udienza prefallimentare a mezzo del servizio postale

Aldo Fittante
19 Febbraio 2014

Ancora qualche riflessione sulle novità introdotte dal c.d. Decreto Sviluppo-bis in tema di notifica del decreto di convocazione all'udienza prefallimentare. L'Autore affronta l'argomento partendo dalle problematiche in sede di notifica emerse nella vecchia disciplina, attraverso diversi casi di giurisprudenza, così da cogliere quali siano state le esigenze e gli scopi, perseguiti dal legislatore, che hanno condotto ad una modifica del terzo comma dell'art. 15 l. fall. Nelle conclusioni, infine, si ipotizzano alcuni possibili rischi conseguenti alla nuova disciplina.
Premessa

Il condizionamento della sentenza di fallimento all'iniziativa di parte, introdotto con

la riforma di cui al

d.lgs. n. 5 del 2006

e del

d.lgs. n. 169 del 2007

, trova piena rispondenza nella procedimentalizzazione della fase che precede la dichiarazione di fallimento o il rigetto della domanda di fallimento.

L'istruttoria si svolge nell'ambito del procedimento in camera di consiglio

disciplinato dagli

artt. 737

-

742 c.p.c.

, considerato quel “contenitore neutro” comunque idoneo a garantire la dialettica processuale anche nelle ipotesi in cui il procedimento abbia natura contenziosa.

In particolare, il procedimento per la dichiarazione è stato analiticamente regolamentato dall'

art. 15 della legge fallimentare

, nel rispetto dei principi costituzionali del contraddittorio e della paritaria difesa del diritto alla prova.

Le criticità nel sistema delle notifiche

Particolare interesse rivestono le molteplici pronunce con le quali la giurisprudenza ha evidenziato nel corso del tempo le criticità che possono emergere nella ipotesi di notifica, a cura di parte, del ricorso e del decreto di convocazione all'udienza prefallimentare a mezzo del servizio postale.

A tal riguardo, recentemente la

Corte di Appello di Firenze

(

App
. Firenze 4.10.2013 n. 1529

) ha ribadito la validità della notifica a mezzo posta nei confronti delle società di capitali anche nel caso di applicazione da parte dell'ufficiale postale della procedura di cui all'

articolo

8 l

. 890/1982

(avviso e deposito dell'atto presso l'ufficio postale).

La fattispecie al centro della controversia vedeva il legale rappresentante di una società a responsabilità limitata dichiarata fallita eccepire preliminarmente la nullità della notificazione dell'avviso di udienza

ex

art.

15 l

. fall

. eseguita tanto alla società quanto allo stesso reclamante nelle forme di cui all'

art.

8 l

. 890/1982

.

Ebbene, la Corte di Appello di Firenze ha evidenziato che l'

art. 15, comma

3, l

. fall

. (nel testo anteriore alla recente novella) impone che il decreto di comparizione sia notificato al fallendo, ma non prevede espressamente alcun limite in ordine alla tipologia di notifica esperibile. Pertanto, poiché ai sensi dell'

art. 149, primo comma, c.p.c.

se non è fatto espresso divieto dalla legge la notificazione può eseguirsi anche a mezzo del servizio postale, i giudici, richiamando un precedente della Suprema Corte (

Cass.

23 aprile 2013, n.9798

), hanno stabilito che la notificazione può eseguirsi anche secondo le modalità di cui all'

art.

8 l

. 890/1982

.

Nello stesso senso si è, invero, espressa la

Cassazione

con sentenza 13 dicembre 2012, n. 22957

, secondo cui, sempre con riguardo alla notifica del decreto di convocazione del debitore all'udienza prefallimentare, la notifica alla persona fisica che rappresenta una persona giuridica può avvenire, alternativamente, con la consegna dell'atto presso la sede della società, ovvero, quando in esso ne siano specificati residenza, domicilio e dimora abituale, con le modalità prescritte dagli

articoli 138,

139

e

141 c.p.c.

, dovendo altresì ritenersi possibile, in assenza di un espresso divieto di legge, la notifica al legale rappresentante tramite il servizio postale ai sensi dell'

art. 149 c.p.c.

(

App. Napoli n. 107 del 2013

).

Di segno contrario è invece la sentenza della

Cassazione 13 settembre 2011, n. 18762

, che pur ammettendo la notifica a mezzo del servizio postale, ha osservato che, alla luce del contenuto di cui all'

art. 145 c.p.c.

, il legislatore ha ritenuto maggiormente probabile che la notifica con modalità diverse dalla consegna a persona legittimata possa raggiungere lo scopo se indirizzata ad una persona fisica investita di particolari responsabilità piuttosto che in relazione ad un luogo dimostratosi scarsamente presidiato. Conseguentemente, secondo la Suprema Corte, la notifica a mezzo posta alla persona giuridica può essere effettuata, se dall'atto risultino indicati gli elementi identificativi del legale rappresentante, soltanto mediante consegna a persone abilitate a ricevere il piego, mentre deve escludersi la possibilità del deposito dell'atto e dei conseguenti avvisi che costituiscono formalità equivalenti alla notificazione

ex art. 140 c.p.c.

In altri termini, dunque, la pronuncia appena richiamata, precisando i limiti del procedimento relativi alla notifica postale previsti dall'

art. 8 della legge del 20.12.1982, n.

890

, ha stabilito che ove l'ufficiale postale non abbia rinvenuto la persona addetta alla ricezione degli atti non potrà mia procedere alle successive fasi di notificazione

ex art. 140

e

143 c.p.c.

, dovendo il processo di notifica essere completato con la nuova notifica nei confronti della persona fisica che ha la rappresentanza legale della società da ricercarsi nei luoghi di residenza (

App. Palermo 18 maggio 2007

).

In ogni caso l'indirizzo accolto dalla Corte di Appello di Firenze sembra trovare pieno conforto nella recente pronuncia delle Sezioni Unite (

1 febbraio 2012, n. 1418

) della Suprema Corte che hanno implicitamente riconosciuto la validità della notifica eseguita ai sensi dell'

art.

8 l

. 890 del 1982

.

Le Sezioni Unite, infatti, presupponendo la validità della notifica de qua, hanno stabilito che il termine di giacenza di dieci giorni di cui all'

art. 8, quarto comma, l. n. 890 del 1982

deve essere qualificato come termine “a decorrenza successiva” e computato secondo il criterio di cui all'

art. 155, primo comma, c.p.c.

escludendo il giorno iniziale (data di spedizione della lettera raccomandata di cui allo stesso articolo 8 comma 2) e conteggiando quello finale. Inoltre, sempre secondo le Sezioni Unite, il medesimo termine deve intendersi compreso tra i termini per il compimento degli atti processuali posti in essere fuori udienza di cui all'

art. 155, quinto comma, c.p.c.

, con la conseguenza che il dies ad quem del termine medesimo, ove scadente nella giornata di sabato, è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo, ai sensi del combinato disposto del quinto e del quarto comma del medesimo

art. 155 c.p.c.

In particolare, le Sezioni Unite, nel sostenere la piena validità delle notifica di cui all'art. 8, hanno evidenziato che la medesima disposizione realizza, contemperandoli, due diversi e contrapposti interessi. Quello del notificante a che sia comunque assicurato un termine finale per il perfezionamento del procedimento di notificazione, spirato il quale, appunto, la notificazione si ha per eseguita anche in mancanza di ritiro del piego depositato da parte del destinatario, che pertanto a partire da tale

momento ha la conoscenza legale dell'atto. E quello del notificato a disporre di un termine ragionevole per il ritiro dello stesso presso l'ufficio postale preposto alla consegna, dal momento che la previsione di tale termine risponde al fondamentale diritto del destinatario della notificazione ad essere posto in condizione di conoscere, con l'ordinaria diligenza e senza necessità di effettuare ricerche di particolare complessità, il contenuto dell'atto e l'oggetto della procedura instaurata nei suoi confronti, non potendo ridursi il diritto di difesa del destinatario medesimo ad una garanzia di conoscibilità puramente teorica dell'atto notificatogli (Corte Costituzionale n. 346 del 1998

).

Sempre in tema di notifica a mezzo del servizio postale un'altra interessante pronuncia (

Cass. civ., 25 settembre 2013, n. 21896

) ha evidenziato come la convocazione del debitore in sede prefallimentare, qualora la relativa notificazione sia stata effettuata attraverso il servizio postale, sia desumibile dall'invio tramite raccomandata della comunicazione di avvenuto deposito, presso l'ufficio postale, del piego che la contiene, a sua volta evincibile dalle risultanze del “registro delle raccomandate”, atteso che la lettera raccomandata ha prova certa della sua spedizione, attestata dall'ufficio postale attraverso la corrispondente ricevuta, da cui consegue la presunzione (fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e dell'ordinaria regolarità del servizio postale e telegrafico) di arrivo dell'atto al destinatario e di conoscenza

ex art. 1335 c.c.

Pertanto è ascrivibile al destinatario l'onere di dimostrare che il plico non rechi alcuna lettera al suo interno, ovvero che contenga una lettera di contenuto diverso da quello indicato al mittente.

L'intervento del legislatore e l'introduzione della notifica a mezzo PEC

Il legislatore con le recenti modifiche apportate alla

legge fallimentare

sembra aver voluto semplificare le modalità di notifica del decreto di convocazione all'udienza prefallimentare anche al fine di superare le criticità connesse alla notifica “a cura di parte”, tra cui quelle esaminate in tema di notifica a mezzo del servizio postale.

In particolare, a seguito delle modifiche introdotte dal

D.L. n. 179 del 2012

, convertito nella

legge n. 221 del 2012

, a decorrere dall'1.1.2014 la disciplina dell'instaurazione del contraddittorio ha subito un rilevante mutamento.

Attualmente, ai sensi dell'

art. 15 l. fall

., la notifica del ricorso per la dichiarazione di fallimento, con il pedissequo decreto di convocazione del debitore, è effettuata “a cura di parte”.

Diversamente, per contenere i tempi del procedimento, evitando le attuali dilatazioni dovute alla difficoltà di notifica a imprese che hanno abbandonato la sede, per i procedimenti instaurati dopo il 31 dicembre 2013 il legislatore ha previsto che sarà la cancelleria a notificare il ricorso all'impresa debitrice con modalità telematica all'indirizzo PEC risultante dal registro delle imprese (il decreto estende l'obbligo della relativa comunicazione, già vigente per le società, alle imprese individuali) ovvero dall'indice nazionale degli indirizzi di PEC di imprese e professionisti.

Quando questo non sarà possibile, la notifica del ricorso sarà effettuata a cura del creditore e a mezzo dell'ufficiale giudiziario presso la sede dell'impresa. In caso d'irreperibilità dell'impresa a tale indirizzo, la notifica si perfezionerà con il deposito dell'atto presso la casa comunale, senza necessità di notifica presso il legale rappresentante. La disciplina ordinaria delle notificazioni troverà quindi applicazione solo per i soci illimitatamente responsabili.

In altri termini, la notifica del ricorso e del decreto sarà effettuata in prima battuta dalla cancelleria all'indirizzo di posta elettronica del fallendo da reperire dal registro delle imprese o dal futuro Indice nazionale degli indirizzi di posta certificata delle imprese e dei professionisti, e, in caso di esito negativo, l'onere della notifica tradizionale viene ritrasferito al ricorrente.

Anche la notifica tradizionale a cura del ricorrente subirà modifiche rilevanti perché, come visto, nel caso non sia possibile la notifica di persona presso la sede risultante dal registro delle imprese, la nuova norma dispone che essa “si esegue con il deposito dell'atto nella casa comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle imprese e si perfeziona nel momento del deposito stesso”, senza distinguere tra destinatari persone fisiche e persone giuridiche (nel qual caso dovrebbe applicarsi l'

art. 145 c.p.c.

), né tra l'ipotesi in cui il recapito del notificato è noto, ma sul luogo non si rinvengono persone alle quali consegnare il plico (nel qual caso dovrebbe applicarsi l'

art. 140 c.p.c.

), e quella prevista dall'art. 143, nel caso d'irreperibilità della persona fisica medesima; le nuove modalità richiamano inoltre da vicino quelle di cui all'

art. 143 c.p.c.

, tuttavia la notifica si perfeziona immediatamente al momento del deposito dell'atto e non al ventesimo giorno successivo a quello in cui è eseguita detta formalità.

La ragione della nuova disciplina, come indica la relazione illustrativa, va individuata nell'opportunità di accelerare le modalità di notifica, alla luce dell'esperienza secondo cui essa richiede spesso tempi lunghi, incompatibili con le esigenze del procedimento. Ciò si verifica quando presso la sede legale non vi è più alcun soggetto abilitato a ricevere l'atto, ma anche quando la notifica è eseguita a mezzo del servizio postale, con conseguente necessità di attendere la ricezione dell'avviso di ricevimento. Inoltre spesso non è reperibile neanche il legale rappresentante, sicché frequente è la necessità di disporre un differimento dell'udienza prefallimentare. In sostanza, sono poste a carico del debitore le conseguenze del mancato adempimento all'obbligo di dotarsi di indirizzo PEC risultante dal registro delle imprese e di rendersi comunque reperibile presso la sede sociale.

Del resto le notificazioni rappresentano sempre una fase estremamente delicata, anche perché da esse dipende la corretta instaurazione del contraddittorio. In ambito fallimentare spesso sono i creditori che, nel momento in cui presentano l'istanza, sollecitano una rapida fissazione dell'udienza prefallimentare. E in questo quadro, la fissazione di un'udienza “a breve” rischia di diventare una sorta di boomerang per i creditori stessi. Infatti, è tutt'altro che remoto il rischio di incappare in una dilatazione dei tempi della procedura di notificazione, specialmente se viene effettuata a mezzo del servizio postale, con consequenziale necessità di ricominciare tutto dall'inizio (

Cass. 29 ottobre 2009, n. 22926

).

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