Le nuove norme sulla fissazione dell'udienza e la notificazione del ricorso e del decreto nel procedimento per dichiarazione di fallimento

10 Gennaio 2014

Il 1° gennaio 2014 è entrato in vigore il nuovo comma 3 dell'art. 15 l. fall., come modificato dall'art. 17 del c.d. Decreto Sviluppo-bis (d.l. n. 179/2012, conv., con mod., in l. n. 221/2012).L'Autore analizza, quindi, la nuova disciplina della fissazione dell'udienza prefallimentare e della notifica del ricorso al debitore, soffermandosi sugli aspetti problematici, sia di natura interpretativa che di carattere applicativo, legati all'utilizzo dell'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o al diverso regime notificatorio previsto in via sussidiaria.Vengono affrontate, infine, le modalità di notifica a mezzo postale e le esenzioni soggettive alla nuova disciplina.
La nuova disciplina di cui all'art. 15, comma 3, l. fall.

Con l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2014, del nuovo art. 15, comma 3,

Legge Fallimentare

, varato con il c.d. Decreto Sviluppo bis (

art.

17 D.L. 2012/179

), è cambiata radicalmente, con riferimento ai ricorsi per dichiarazione di fallimento presentati a partire da quella data, la disciplina della fissazione dell'udienza prefallimentare e della notificazione del ricorso (e del conseguente decreto) all'impresa debitrice.

In primo luogo, seguendo nell'esame della norma l'ordine della sequenza procedimentale, è stabilito che l'udienza deve essere fissata, dal Presidente del tribunale o, come di regola accade, dal giudice delegato all'istruttoria, non oltre 45 giorni dopo il deposito del ricorso.

È quindi previsto che alla notifica del ricorso e del decreto deve provvedere la cancelleria mediante l'invio di copia, ovviamente in formato digitale, all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata delle Imprese e dei Professionisti.

L'esito di questo primo tentativo di notifica deve essere comunicato con modalità automatica all'indirizzo PEC del ricorrente.

Nel caso in cui la notifica a mezzo PEC non risulti possibile, per qualunque ragione, è il ricorrente che deve provvedere al nuovo tentativo di notificazione, che non può attuarsi, però, secondo le norme generali del codice di procedura civile (ed in particolare, se il debitore è una società, nelle forme previste dall'

art.

145 c.p.c.

), ma solo secondo la disciplina speciale introdotta con il nuovo comma 3 dell'

art.15

l. fall

.

La notifica, infatti, deve essere effettuata “esclusivamente di persona” a norma dell'

art.

107, comma

1

, del d.P.R. 1959/1229

, ossia a mani proprie mediante accesso diretto dell'ufficiale giudiziario alla sede dell'impresa risultante dal registro delle imprese, con espressa esclusione quindi di qualunque possibilità di notificazione a mezzo posta.

Quando la notificazione presso la sede risultante dal registro delle imprese non è possibile, ossia quando l'impresa non è reperibile all'indirizzo della sede, l'ufficiale giudiziario esegue il deposito dell'atto alla casa comunale (dello stesso comune dell'indirizzo della sede) e la notifica “si perfeziona nel momento del deposito stesso”.

Lo scopo perseguito dal legislatore con questa nuova disciplina è chiaramente quello di accelerare i tempi del procedimento per la dichiarazione di fallimentoe di alleggerire, nel contempo, gli adempimenti a carico del creditore o del P.M. ricorrente.

Per una migliore comprensione della genesi dell'intervento legislativo, va considerato che finora la frequenza del fenomeno dell'irreperibilità dell'impresa debitrice all'indirizzo della sede, seguita in molti casi dall'irreperibilità dello stesso legale rappresentante della società, ha comportato normalmente, per la necessità di più rinvii d'udienza, un'abnorme dilatazione dei tempi occorrenti per la pronuncia della sentenza dichiarativa di fallimento, con grave pregiudizio per i creditori anzitutto a causa del “consolidamento” di atti revocabili, tenuto conto anche del dimezzamento dei termini di revocabilità intervenuto con la riforma del 2006, con conseguente quasi integrale svuotamento di fatto dell'istituto della revocatoria fallimentare. D'altro canto in non pochi uffici era uso, per una non adeguata valutazione dell'incidenza del profilo temporale rispetto agli effetti propri della dichiarazione di fallimento, fissare la prima udienza a notevole distanza, anche oltre i tre mesi, rispetto alla presentazione del ricorso.

Ora è evidente che l'introduzione di un termine massimo alquanto contenuto per la fissazione dell'udienza e l'estrema semplificazione delle modalità della notificazione, incentrata anzitutto sulla notifica all'indirizzo PEC dell'impresa debitrice a cura della cancelleria, sono due interventi sinergici, perché solo il varo di una disciplina speciale per la notificazione nell'ambito del procedimento per dichiarazione di fallimento rende ragionevolmente possibile, senza particolari difficoltà, l'instaurazione del contraddittorio almeno quindici giorni prima di un'udienza fissata entro il quarantacinquesimo giorno.

Profili problematici

Così sinteticamente inquadrati il contenuto e la ratio delle norme introdotte con la sostituzione del comma 3 dell'

art. 15

della

Legge Fallimentare

, vanno focalizzate alcune questioni di natura interpretativa ed altre di carattere puramente applicativo, ma tuttavia assai rilevanti nella prospettiva dell'effettività della nuova disciplina.

Violazione del termine dei 45 giorni nella fissazione dell'udienza

Iniziando dalla previsione del termine dei quarantacinque giorni, è indubbio che si tratta di un termine ordinatorio, non potendosi peraltro neppure ipotizzare, in linea generale, un termine a pena di nullità o inammissibilità con riferimento al potere-dovere del giudice di provvedere in ordine alla domanda della parte sia tramite il provvedimento finale, sia, a monte, tramite provvedimenti endoprocedimentali.

Ma è altrettanto evidente che con il mancato rispetto del termine prescritto il giudice si porrebbe in stridente contrasto con la volontà del legislatore con riferimento ad un procedimento nel quale il fattore tempo non viene in considerazione come generico parametro di efficienza, ma assume un diretto rilievo sotto il profilo degli effetti tipici del provvedimento finale.

Escluso quindi che il significato di questo termine, sul piano della gestione del ruolo del giudice, possa essere equiparato a quello di uno qualsiasi dei vari termini ordinatori che costellano il codice di rito, la delicatezza del problema emerge chiaramente valutando la possibile relazione causale configurabile tra la violazione del termine e il pregiudizio arrecato ai creditori dall'eventuale consolidamento di atti revocabili, con tutte le conseguenze che ne potrebbero discendere sotto il profilo della responsabilità risarcitoria dello Stato.

D'altro canto, come già evidenziato, l'introduzione di una disciplina speciale per la notificazione del ricorso e del decreto rende agevole il suo perfezionamento in pochi giorni, per cui una minima programmazione organizzativa, sotto il profilo del coordinamento tra cancellerie e giudici, è certamente idonea ad assicurare la regolare instaurazione del contraddittorio almeno quindici giorni prima dell'udienza, anche quando questa è fissata prima del quarantacinquesimo giorno. Peraltro il termine dei quarantacinque giorni ha recepito semplicemente la prassi di molto uffici, caratterizzati, secondo le risultanze delle statistiche giudiziarie, da flussi particolarmente elevati di procedimenti in materia concorsuale, vigente la precedente disciplina della notificazione del ricorso per dichiarazione di fallimento.

Indirizzo PEC del destinatario e indirizzo PEC del mittente

Quanto alla notificazione all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore, essa è prevista per tutte le imprese iscritte nel registro delle imprese e quindi sia per le società, di capitali o di persone, sia per gli imprenditori individuali. Va tenuto conto al riguardo che l'obbligo per le società di dotarsi di un indirizzo PEC e di pubblicarlo nel registro delle imprese risale al 2009 e che con il

D.L. 2012/179

questo obbligo è stato esteso a tutte le imprese individuali.

È pacifico che la notifica deve essere effettuata tramite l'indirizzo di posta elettronica attribuito all'ufficio giudiziario ai sensi dell'

art. 4, comma 2,

D.M. 2011/44

che ha stabilito le regole tecniche delle comunicazioni telematiche nel processo civile e nel processo penale in attuazione del Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al

D.Lgs. 2005/82

. A tal fine le cancellerie fallimentari sono state dotate di un apposito programma informatico che, nell'ambito del sistema che gestisce i relativi registri, provvede automaticamente all'estrazione degli indirizzi PEC dal registro delle imprese e in futuro dall'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata delle Imprese e dei Professionisti, alla notificazione del ricorso e del decreto all'indirizzo PEC del destinatario utilizzando l'indirizzo PEC previsto nel D.M. citato, e alla comunicazione dell'esito del tentativo di notifica, sempre in via automatica, all'indirizzo PEC del ricorrente.

In questa prima fase, nella maggior parte dei casi, trattandosi di ricorsi per dichiarazione di fallimento depositati in formato cartaceo, la cancelleria, per effettuare la notificazione prescritta, dovrà comunque provvedere preliminarmente alla scansione digitale dei ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza. Dall' 1/7/2014 i ricorsi per dichiarazione di fallimento potranno essere presentati, a pena d'inammissibilità, solo con le modalità del Processo Civile Telematico, per cui verrà meno la necessità di questa attività di digitalizzazione di documenti.

Casi integranti l'impossibilità di effettuare la notificazione a mezzo PEC ai fini del passaggio alla notificazione a mezzo dell'ufficiale giudiziario

La norma stabilisce che se la notificazione all'indirizzo PEC non risulta possibile o non ha esito positivo si passa alla notifica mediante ufficiale giudiziario a cura del ricorrente.

La previsione si riferisce certamente alle ipotesi del mancato rinvenimento dell'indirizzo PEC nel registro delle imprese o nell'istituendo Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata delle Imprese e dei Professionisti e dell'esito negativo del tentativo di notificazione per la non funzionalità dell'indirizzo.

Il problema più delicato è se questa impossibilità, stante l'utilizzo dell'espressione “per qualsiasi ragione”, possa essere integrata anche da difficoltà dal lato del mittente ossia da parte della cancelleria.

Potrebbe esservi spazio per questa conclusione nel caso di blocco dei sistemi di trasmissione telematica tali da impedire alla cancelleria di effettuare la trasmissione dall'indirizzo PEC destinato alle comunicazioni relative al processo civile telematico. Ma dovrebbe però evidentemente trattarsi di un ostacolo non momentaneo, tale da non consentire il differimento dell'adempimento senza pregiudizio per la tempestività della notificazione.

Va peraltro aggiunto che l'eventuale notificazione effettuata tramite l'indirizzo PEC utilizzato dall'ufficio giudiziario come soggetto amministrativo, diverso dall'indirizzo PEC attribuito sulla base dell'

art.4, comma 2,

D.M. 2011/44

, non sarebbe comunque nulla, posto che la disciplina tecnica contenuta nel D.M. citato è di carattere secondario e che la trasmissione dell'atto da un altro indirizzo PEC risulterebbe in ogni caso idonea al raggiungimento dello scopo anche sotto il profilo della certezza della provenienza della comunicazione e dell'attestazione al mittente dell'invio e dell'avvenuta consegna del documento informatico.

È da escludere invece che possano intregrare il presupposto per il passaggio al diverso regime notificatorio, previsto in via sussidiaria, le semplici difficoltà organizzative della cancelleria riferite ad esempio alle carenze di organico ed alla gravosità delle attività di scansione digitale dei ricorsi.

Va considerato infatti che in linea generale nel nostro ordinamento l'impossibilità, per liberare da un obbligo, deve essere connotata dal requisito dell'oggettività, e che le difficoltà organizzative del soggetto obbligato sono di norma qualificate come difficoltà attinenti alla sfera soggettiva. Ma va soprattutto rilevato che il regime notificatorio sussidiario, nel caso in cui l'impresa sia dotata di PEC e la sede dell'impresa sia invece chiusa, risulta fortemente penalizzante per il destinatario della notifica, posto che la notifica mediante deposito alla casa comunale, senza ulteriori comunicazioni, dà luogo ad una conoscenza puramente legale del ricorso.

Imporre al soggetto che abbia avuto cura di mantenere funzionante l'indirizzo PEC, facendo quindi affidamento sulla notifica a tale indirizzo, il meccanismo della conoscenza presuntiva tramite il deposito nella casa comunale in ragione di difficoltà organizzative della cancelleria pare infatti irragionevolmente pregiudizievole per il diritto di difesa, tenuto conto anche che la valutazione della difficoltà organizzativa presenta di per sé ampi margini di opinabilità e che potrebbe comunque essere affrontata con adeguate iniziative quantomeno in una logica di priorità (tenuto conto che in questa prospettiva una specifica previsione come quella dell'

art.15

l. fall

., per la delicatezza dell'adempimento posto a carico della cancelleria, assurge certamente a criterio orientativo nella determinazione delle priorità sul piano della gestione organizzativa).

In altri termini, la previsione della notificazione all'indirizzo PEC dell'impresa rappresenta una semplificazione per il ricorrente, ma nel contempo risponde anche ad un interesse qualificato dell'imprenditore, potendosi configurare una sorta di diritto di questi alla notificazione a tale indirizzo che recede solo a fronte di cause ostative integranti l'impossibilità.

In questa prospettiva non può darsi che una lettura restrittiva, in termini rigorosamente oggettivi, dell'impossibilità della notificazione a mezzo PEC.

l'inderogabilità della previsione della notificazione solo alla sede dell'impresa nella forma “esclusivamente di persona”

Una volta accertato che non è possibile procedere alla notificazione nella forma normale a cura della cancelleria, è il ricorrente che, informato di ciò al proprio indirizzo PEC, è onerato di curare la notificazione a mezzo dell'ufficiale giudiziario.

Questa notifica deve essere effettuata nella forma esclusivamente di persona, ossia con l'accesso dell'ufficiale giudiziario alla sede dell'impresa risultante dal registro delle imprese.

E' quindi espressamente esclusa la notificazione a mezzo posta, avendo il legislatore compiuto questa scelta in ragione della frequenza con cui i tempi non brevi di restituzione dell'avviso di ricevimento hanno determinato la necessità di rinviare l'udienza prefallimentare.

Neppure in presenza di un'ipotetica volontà del ricorrente in tal senso si potrebbe procedere alla notificazione a mezzo posta, tenuto conto che quella dettata dall'

art.

15, co

mma

3,

l. fall

. è norma speciale rispetto a quella di cui all'

art.

107, comma

1

, del d.P.R. 1959/1229

(che invece prevede che “l

'ufficiale giudiziario deve avvalersi del servizio postale per la notificazione degli atti in materia civile ed amministrativa da eseguirsi fuori del Comune ove ha sede l'ufficio, eccetto che la parte chieda che la notificazione sia eseguita di persona”) e considerato il rigoroso

regime delle nullità in materia di notificazione degli atti.

Presso la sede la copia può ovviamente essere consegnata nelle mani del destinatario imprenditore individuale o del legale rappresentante della società o dell'incaricato a ricevere le notificazioni o, in caso di assenza di questi, della persona addetta alla sede o del portiere dello stabile, potendosi fare riferimento, in funzione integrativa dello scarno dettato della norma in questione, alla previsione del prima comma dell'

art.

145 c.p.c.

Deve invece escludersi che l'ufficiale giudiziario debba ricercare l'imprenditore individuale o la persona che rappresenta la società in luoghi diversi rispetto alla sede dell'impresa risultante dal registro delle imprese, prevedendosi unicamente l'alternativa tra notifica presso la sede e deposito della copia alla casa comunale.

Però se l'ufficiale giudiziario si discostasse da questa regola, ossia effettuasse la notificazione al di fuori della sede dell'impresa, essa potrebbe ritenersi valida se avvenuta mediante consegna della copia nelle mani proprie dell'imprenditore individuale o del legale rappresentante della società in base alla regola generale dell'idoneità dell'atto al raggiungimento dello scopo.

il deposito dell'atto alla casa comunale

Se l'impresa risulta irreperibile all'indirizzo della sede indicata nel registro delle imprese l'ufficiale giudiziario deve procedere al deposito della copia presso la casa comunale dello stesso luogo.

È da sottolineare che il perfezionamento della notificazione è automatico, non essendo previsto, a differenza di quanto stabilito dall'

art.

140 c.p.c.

, l'invio di alcuna ulteriore comunicazione a mezzo posta e neppure, contrariamente alla previsione di cui all'

art.

143 c.p.c.

, il decorso del termine dei venti giorni.

La scelta compiuta dal legislatore è molto rigorosa e strettamente funzionale ad assicurare l'obbiettivo della celerità del procedimento.

Sotto il profilo dell'equilibrio tra interesse dei creditori alla celerità del procedimento e diritto di difesa del debitore va considerato, da un canto, che, come già evidenziato, l'obbligo delle società di munirsi dell'indirizzo PEC risale a quasi cinque anni fa e per le imprese individuali ad oltre un anno fa e, dall'altro canto, che dopo la pronuncia della Corte Costituzionale del 1970, che ha sancito la necessità del contraddittorio nel procedimento per dichiarazione di fallimento, la giurisprudenza ha costantemente confermato che “n

ell'ipotesi in cui un imprenditore, sottoposto a procedura fallimentare, si ponga in una condizione di irreperibilità, imputabile a sua negligenza o condotta non conforme agli obblighi di correttezza di un operatore economico, è possibile giungere alla sentenza dichiarativa di fallimento a prescindere dalla convocazione

ex art. 15 l. fall

., preordinata a consentire allo stesso la prospettazione delle proprie ragioni difensive, atteso che, sebbene sussista la necessità di garantire un effettivo esercizio del diritto di difesa in capo al debitore interessato dalla procedura fallimentare, esiste anche l'indubitabile necessità di assicurare la speditezza della procedura stessa” (così da ultimo

Corte di Cassazione 7/1/2008, n. 32

). Questa giurisprudenza risultava superata alla luce della riscrittura dell'

art.15 L.F.

operata con il

D.Lgs.

2006/5

. Ora il legislatore ha parzialmente corretto la disciplina del 2006 optando per un assetto, nella dialettica tra interesse alla rapidità della procedura e diritto di difesa, più vicino all'equilibrio individuato dalla pregressa elaborazione giurisprudenziale, sia pur non escludendo in alcun caso la necessità della notificazione, ma solamente operando una sua radicale semplificazione nell'ipotesi in cui l'imprenditore sia venuto meno al suo dovere di munirsi dell'indirizzo PEC e si sia reso irreperibile all'indirizzo della sede dell'impresa.

i soggetti ai quali non si applica la nuova disciplina

L'

art.

15, comma 3,

l. fall

. estende la nuova disciplina agli imprenditori individuali, ma non contiene alcun riferimento alle persone fisiche dei soci illimitatamente responsabili di società di persone.

Considerato, però, che la prima forma di notificazione prevista è quella all'indirizzo PEC risultante dal registro delle imprese, ogni dubbio può ritenersi superato, posto che per i soci illimitatamente responsabili non è stato introdotto l'obbligo di munirsi della PEC. D'altra parte la scelta di differenziare la disciplina tra imprenditori individuali e persone fisiche socie di società di persone appare rispondere, nell'ambito della discrezionalità politico legislativa, al criterio della ragionevolezza proprio in ragione della non qualificabilità dei soci come imprenditori.

Per i soci illimitatamente responsabili di società di persone, se persone fisiche, trovano quindi applicazione le norme generali in materia di notificazione di cui agli

artt.

138 e segg. c.p.c.

, con la conseguenza che, nell'ambito dello stesso procedimento per dichiarazione di fallimento, opererà un doppio regime, dovendosi effettuare la notifica alla società ai sensi dell'

art.

15, comma 3,

l. fall

., e la notifica ai soci sulla base delle regole del codice di rito. Si può peraltro ritenere, sempre sulla base della regola dell'idoneità dell'atto al raggiungimento dello scopo, che la notifica nelle mani dei soci possa valere anche come notifica alla società.

Ad analoga conclusione, ossia l'applicabilità delle regole del codice, si deve pervenire nei casi in cui il ricorso per dichiarazione di fallimento sia proposto nei confronti di un'associazione non riconosciuta o altro soggetto che svolga attività d'impresa commerciale senza risultare iscritto nel registro delle imprese.

Va infine rilevato che il legislatore non si è fatto carico del problema delle società cancellate dal registro delle imprese, che possono essere dichiarate fallite entro l'anno dalla cancellazione. Sarebbe stata certamente opportuna una specifica previsione normativa quantomeno per quei casi, assai frequenti, in cui l'ultimo legale rappresentante si sia reso irreperibile.

Il fenomeno ha assunto chiaramente i connotati dell'abuso in frode ai creditori con l'effetto di una dilatazione enorme dei tempi occorrenti per la dichiarazione di fallimento fino alla quasi impossibilità di fatto dell'instaurazione del contraddittorio nel caso, che si sta presentando con sempre maggiore frequenza, della società cancellata con legale rappresentante extracomunitario irreperibile in Italia e irreperibile nel paese d'origine, non trovando il problema una soddisfacente soluzione neppure nella convenzioni internazionali in materia. Ma in assenza di una specifica previsione non appare possibile seguire una disciplina diversa da quella generale. Su questo punto è auspicabile che il legislatore intervenga nuovamente.

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