Il nuovo procedimento di notificazione del ricorso di fallimento

18 Giugno 2014

L'art. 17, comma 1, lett. a), del c.d. Decreto Sviluppo-bis (d. l. 18 ottobre 2012, n. 179, conv. in l. n. 221/2012) ha modificato la disciplina delle notifiche contenuta nell'art. 15 l. fall. per i procedimenti introdotti dal 1° gennaio 2014. Dopo un excursus sull'evoluzione della disciplina contenuta nell'art. 15, l'Autrice descrive le attuali modalità di notifica a mezzo PEC e si sofferma su alcuni elementi di perplessità, in particolare con riferimento all'ipotesi di fallimento in estensione per quando riguarda la notifica al socio illimitatamente responsabile, che farebbe dubitare della piena legittimità costituzionale della norma.
Premessa

Come noto, l'

art. 15, terzo comma, l. fall

., nella formulazione successiva alle modifiche di cui all'

art. 17, primo comma, lett. a), decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179

, applicabile nei procedimenti per la dichiarazione di fallimento introdotti a decorrere dal 1° gennaio 2014, detta nuove regole – già oggetto di primi commenti in questo stesso portale - per la notificazione del ricorso di fallimento e del decreto di convocazione all'udienza pre-fallimentare nell'obiettivo, specie a tutela dei creditori, di rendere più celere il relativo procedimento rispetto a quello di cui agli

artt. 138 e ss. c.p.c.

(Armeli, Giustizia digitale e composizione della crisi da sovraindebitamento: una prima lettura, in ilFallimentarista.it; L. Di Nosse, La notifica del ricorso di fallimento dall'1 gennaio 2014, ivi; R. Fontana, Le nuove norme sulla fissazione dell'udienza e la notificazione del ricorso e del decreto nel procedimento per dichiarazione di fallimento, ivi).

Più in particolare, in prima battuta la notifica viene posta a carico della cancelleria e deve essere effettuata all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall'istituendo Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata delle Imprese e dei Professionisti.

Soltanto qualora tale notifica a mezzo PEC non abbia esito positivo o non risulti possibile, la notificazione dovrà essere compiuta dall'ufficiale giudiziario esclusivamente di persona - restando quindi esclusa la notifica mediante posta ordinaria - presso la sede risultante dal registro delle imprese.

Dispone, infine, la norma che quando la notifica non possa essere eseguita con tali modalità la stessa sarà effettuata con il deposito dell'atto nella casa comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle imprese, perfezionandosi al momento del deposito stesso.

Al fine di meglio comprendere la portata delle nuove regole è opportuno ricordare brevemente l'evoluzione della disciplina normativa contenuta in parte qua nell'

art.

15 l

.fall

.

La notifica del ricorso per la dichiarazione di fallimento nel sistema tradizionale

L'

art.

15 l

.fall

. nella formulazione originaria, che prevedeva come facoltativa la comparizione dell'imprenditore prima della dichiarazione di fallimento, è stato dichiarato da lungo tempo costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevedeva l'obbligo del Tribunale di disporre la comparizione dell'imprenditore in camera di consiglio per l'esercizio del diritto di difesa dello stesso, pur nei limiti di compatibilità con la natura del procedimento fallimentare (

Corte Cost. 16 luglio 1970

).

In ordine alle modalità di convocazione dell'imprenditore all'udienza volta alla discussione del ricorso per la declaratoria di fallimento, nella prassi si ritenevano legittime forme più agili di convocazione del debitore, ad esempio attraverso una notifica eseguita a mezzo polizia giudiziaria.

La Corte di cassazione, con specifico riguardo alla notifica del ricorso al debitore resosi irreperibile (come sovente accade per i ricorsi di fallimento), aveva inoltre chiarito che, qualora la notifica dell'avviso di convocazione del soggetto interessato sia omessa per essere irreperibili persone legittimate a ricevere l'atto nella sede sociale indicata nei pubblici registri e non sia neppure possibile notificare l'atto al rappresentante legale della società ai sensi dell'

art. 145, comma

3

, c.p.c.

, per non essere indicati nell'atto il nome e il domicilio dello stesso, si devono ritenere rispettate le condizioni per l'instaurazione del contraddittorio previsto dall'

art.

15 l

. fall

., senza che sia necessario procedere alla ulteriore notifica secondo le modalità stabilite dall'

art. 140 c.p.c.

, in quanto, indipendentemente dall'applicabilità alle persone giuridiche del rito ivi previsto, il ricorso a questo procedimento è incompatibile con le esigenze che presiedono alla disciplina della dichiarazione di fallimento (Cass. 27 marzo1997, n. 272).

In tal senso, la Corte aveva ritenuto doversi interpretare il riferimento della stessa Corte Costituzionale alla necessità di contemperare l'esercizio del diritto di difesa dell'imprenditore con la natura del procedimento fallimentare, nel senso che principio del contraddittorio e diritto di difesa devono essere declinati avendo riguardo ad un procedimento sommario che, per i suoi connotati fisiologici, non tollera formalità non essenziali a tali principi (Cass., Sez. Un., 7 luglio 1978, n. 3372).

In altre e più chiare parole, era consolidato il principio secondo cui si poteva prescindere da un'effettiva convocazione del debitore qualora lo stesso si fosse posto in condizione di oggettiva irreperibilità non superabile se non tramite complesse indagini, ad esempio per l'omesso aggiornamento delle risultanze anagrafiche o, per le società, a fronte del mancato aggiornamento delle annotazioni dei mutamenti di sede nel registro delle imprese (A. Badini Confalonieri, Osservazioni a

Cass. 27 marzo 1997, n. 2727

, cit., 1107).

Le modifiche dell'art. 15 l.fall. realizzate negli anni 2006-2007 nella prospettiva del “giusto” procedimento per la dichiarazione di fallimento

Peraltro, a fronte della predetta impostazione, con il

d.l

gs. n. 5/2006

il legislatore ha ritenuto opportuno, in vista di una tutela effettiva del diritto di difesa del debitore, intervenire nella materia prevedendo, con il novellato terzo co. dell'

art.

15 l

.fall

., un onere di notificazione del ricorso per la declaratoria di fallimento e del pedissequo decreto di convocazione a cura della parte istante, nel rispetto del termine di quindici giorni liberi antecedenti l'udienza di discussione del ricorso stesso.

Secondo l'interpretazione dominante, dovevano quindi ritenersi applicabili, senza eccezioni diverse da quella generale prevista dall'

art. 151 c.p.c.

, le disposizioni sul procedimento di notificazione dettate dagli

artt. 138 e ss. c.p.c.

, atteso il riferimento esplicito alla notifica a cura della parte.

I problemi principali si correlavano, evidentemente, al lungo iterdella notificazione “ordinaria”, sia se eseguita a mezzo posta, sia se effettuata nei confronti del debitore irreperibile

ex art. 140 c.p.c.

, o sconosciuto ai sensi dell'

art. 143 c.p.c.

, lungo iter che, invero, specie in considerazione del frequente fenomeno dell'irreperibilità del debitore, finiva per il pregiudicare significativamente i creditori, soprattutto per il rischio del consolidamento nelle more della declaratoria di fallimento degli atti revocabili, anche tenuto conto del dimezzamento dei termini di revocabilità dopo la riforma del 2006 (. Fontana, Le nuove norme sulla fissazione dell'udienza e la notificazione del ricorso e del decreto nel procedimento per dichiarazione di fallimento, cit., 2).

Con il

d.l

gs. 12 settembre 2007, n. 169

, quindi, è stata introdotta, al quinto comma dell'

art.

15 l

.fall

., la possibilità per il presidente del tribunale di abbreviare, ove ricorrano particolari ragioni di urgenza, i termini di comparizione all'udienza pre-fallimentare e disporre, in tali casi, che il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza siano portati a conoscenza delle parti con ogni mezzo idoneo, omessa ogni formalità non indispensabile alla conoscibilità degli stessi.

In realtà tale precisazione normativa non ci sembra abbia innovato significativamente il sistema rispetto a quello configurato nel 2006, avendo valenza generale, anche per i procedimenti camerali previsti dalla

legge fallimentare,

l'art. 151
c.p.c.

secondo cui il giudice può autorizzare forme di notificazione extra ordinem dell'atto introduttivo del giudizio. Tale impostazione appare peraltro conforme a quella affermata dalla Corte di cassazione, secondo cui

nel procedimento per la dichiarazione di fallimento, l'avvenuta procedimentalizzazione del giudizio e delle attività di trattazione ed istruzione, a seguito della riforma di cui al

d.l

gs. n. 5/2006

e del

d.l

gs. n. 169/2007

, implica che la notificazione al debitore del ricorso e del decreto di convocazione all'udienza sia la regola anche quando il debitore si sia sottratto volontariamente o per colpevole negligenza al procedimento, rendendosi irreperibile, permettendo tuttavia il quinto comma dell'

articolo 15 l.fall

., con una previsione analoga a quella di cui all'

art. 151 c.p.c.

, che il presidente del tribunale, in sede di abbreviazione dei termini per la notifica e per le memorie, possa disporre che il ricorso ed il decreto predetti, se ricorrono particolari ragioni di urgenza, siano portati a conoscenza delle parti con ogni mezzo idoneo, omessa ogni formalità non indispensabile alla conoscibilità degli stessi (v. tra le altre

Cass. 29 ottobre 2010, n. 22151

).

Anche di recente la S.C. ha ribadito, sul punto, che ai sensi dell'

art. 15, comma terzo, l. fall

., nel testo modificato dal

d.l

gs. 9 gennaio 2006 n. 5

, e dal successivo decreto correttivo 12 settembre 2007 n. 169, la notificazione al debitore del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza deve necessariamente avvenire nelle forme di cui agli

art. 138 ss. c.p.c.

- salvo che non ricorra l'ipotesi dell'abbreviazione dei termini per ragioni di urgenza, prevista dall'

art. 15, comma 5, della l. fall

. - sicché il ricorso alle formalità di notificazione di cui all'

art. 143 c.p.c.

, per il caso delle persone sconosciute presso l'indirizzo di residenza, presuppone sempre e comunque che, nel luogo di ultima residenza nota, siano compiute effettive ricerche e che di esse l'ufficiale giudiziario dia espresso conto, con la conseguenza che, in mancanza di tali adempimenti, deve essere dichiarata la nullità della notificazione e, per violazione del contraddittorio, la nullità della sentenza dichiarativa di fallimento (

Cass. 11 luglio 2013, n. 17205

).

Le novità introdotte dal d.l. 179/2012. La notifica del ricorso a mezzo pec

Possiamo a questo punto esaminare più in dettaglio la nuova disciplina dettata dall'odierno

art. 15 l.fall

., operante, come evidenziato, per la notifica dei ricorsi nei procedimenti per la dichiarazione di fallimento introdotti a decorrere dal 1° gennaio 2014.

La forma di notificazione “principale” prevista dal nuovo terzo comma dell'

art. 15 l.fall

. è quella, eseguita a cura della cancelleria, mediante posta elettronica certificata presso l'indirizzo del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall' Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata delle Imprese e dei Professionisti. Tale previsione deve collocarsi nella più ampia riforma introdotta dallo stesso

decreto legge n. 179/2012

, volta a generalizzare l'utilizzo delle comunicazioni e notificazioni a mezzo PEC nell'ambito del processo civile.

Essendo la notifica in questione eseguita a cura della cancelleria, occorre aver riguardo all'

art. 16 decreto legge n. 179/2012

che, portando a compimento un processo iniziato con la modifica dell'

art. 136 c.p.c.

ad opera della

legge n. 80/2005

nel senso della possibilità di compiere le comunicazioni di cancelleria anche mediante posta elettronica, stabilisce il principio per il quale le stesse debbono essere compiute necessariamente in forma telematica laddove il destinatario sia dotato di un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibile dalle pubbliche amministrazioni.

Sul piano più squisitamente tecnico, l'

art. 16 D.M. 44/2001

stabilisce, poi,

che la comunicazione di atti del procedimento in forma telematica da parte della cancelleria per atti redatti su supporto cartaceo potrà essere effettuata previa redazione di una copia informatica dell'atto, da inviare di regola in formato integrale (e per estratto ove riguardi dati sensibili). La comunicazione si intenderà perfezionata nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata.

Inoltre, proprio per dare attuazione alle nuove previsioni contenute nell'

art. 15, terzo comma, l.fall

., le cancellerie fallimentari sono state dotate di uno specifico programma informatico che provvede automaticamente all'estrazione degli indirizzi PEC dal registro delle imprese e, quindi, alla notificazione del ricorso e del decreto all'indirizzo PEC del destinatario e, sempre in via automatica, alla comunicazione dell'esito del tentativo di notifica all'indirizzo PEC del ricorrente (R. Fontana, Le nuove norme sulla fissazione dell'udienza e la notificazione del ricorso e del decreto nel procedimento per dichiarazione di fallimento, cit., 4).

La notifica del ricorso di fallimento all'indirizzo PEC del debitore è prevista per le imprese iscritte nel relativo registro, i.e. sia per le società, di persone e di capitali, sia per gli imprenditori individuali, e si correla peraltro all'obbligo, già previsto per le società dal 2009, ed esteso alle imprese individuali dal medesimo

decreto legge n. 179/2012

, di dotarsi di un indirizzo pec

da pubblicarsi nel registro delle imprese (R. Fontana, cit.).

Modalità sussidiarie di notificazione

La norma in esame prevede, poi, che qualora la notifica del ricorso mediante posta elettronica certificata non risulti possibile o non dia esito positivo, la stessa dovrà essere effettuata – questa volta a cura della parte ricorrente - a mezzo ufficiale giudiziario di persona, con esclusione, quindi, della notifica mediante posta ordinaria.

Riteniamo che la notificazione a mezzo PEC non sia possibile laddove il resistente non abbia un indirizzo pec

ovvero non abbia indicato lo stesso nel registro delle imprese.

L'esito negativo della notifica può correlarsi, invece, ad un malfunzionamento del sistema, riguardante il mittente e il destinatario della notifica (Di Nosse, La notifica del ricorso di fallimento dall'1 gennaio 2014, cit., 2).

In tali situazioni, quindi, la notifica dovrà essere compiuta, su istanza di parte e non a cura della cancelleria, dall'ufficiale giudiziario, esclusivamente di persona

ai sensi dell'

art. 107, comma primo, D.P.R. n. 1229/1959

.

La specificazione circa la notifica da eseguirsi necessariamente “di persona” deve intendersi

riferita all'ufficiale giudiziario e non al destinatario, nel senso che non potrà essere eseguita la notifica a mezzo del servizio postale. La norma vuole così evitare la dilatazione dei tempi per la declaratoria di fallimento che deriverebbe dalla necessità di attendere la restituzione dell'avviso di ricevimento dall'ufficio postale per il perfezionamento della notifica nei confronti del destinatario.

Resta fermo che la consegna dell'atto potrà avvenire sia a mani proprie che nelle altre forme previste dagli

artt. 137 e ss. c.p.c.

(L. Di Nosse, La notifica del ricorso di fallimento dall'1 gennaio 2014, cit., 3).

Sotto quest'ultimo profilo, di portata innovativa, almeno rispetto al sistema successivo alla riforma del 2006, è peraltro il periodo del terzo comma dell'

art. 15 l.

fall

. nella parte in cui stabilisce che, quando la notifica non può essere effettuata di persona, ossia essenzialmente nell'ipotesi di irreperibilità del destinatario nell'indirizzo presso la sede risultante dal registro delle imprese, la notificazione si esegue con il deposito dell'atto nella casa comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle imprese e si perfeziona nel momento del deposito stesso.

Tale disposizione deroga sotto quest'ultimo profilo sia alla disciplina dettata dall'

art. 140 c.p.c.

in tema di notifica nei confronti di destinatari irreperibili, sia a quella stabilita dall'

art. 143 c.p.c.

per la notifica a destinatario sconosciuto presso l'indirizzo di residenza.

Appare di peculiare rilevanza, anche per l'esistenza di una frequente prassi processuale in tal senso, considerare la legittimità costituzionale di tale disciplina quanto alla notifica del ricorso nei confronti di debitore irreperibile.

Sul punto, è opportuno ricordare che, ai sensi dell'

art. 140 c.p.c.

, “se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell'articolo precedente, l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento”: tale norma, fermo il perfezionamento dell'atto per il notificante ove sia previsto un termine di decadenza con la consegna dello stesso all'ufficiale giudiziario, comporta che la notifica nei confronti dell'irreperibile si perfezioni con il compimento delle tre formalità previste dalla stessa (

Cass. Sez. Un., 13 gennaio 2005, n. 458

, in Giust. Civ., 2005, I, 1503, con nota di R. Giordano,

La notifica a destinatari irreperibili in un grand arrêt delle Sezioni Unite).

Peraltro, non può trascurarsi di rilevare che, in seguito, lo stesso

art. 140 c.p.c. è stato dichiarato illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., dalla Corte Costituzionale nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa

, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione. In particolare, la Corte Costituzionale ha ritenuto fondata la denunciata violazione dell'

art. 24 Cost.

poiché l'

art. 140 c.p.c.

, così come interpretato dal diritto vivente, facendo decorrere i termini per la tutela in giudizio del destinatario da un momento anteriore alla concreta conoscibilità dell'atto a lui notificato, comporta un non ragionevole bilanciamento tra gli interessi del notificante, su cui ormai non gravano più i rischi connessi ai tempi del procedimento notificatorio, e quelli del destinatario, compromettendo l'effettività del diritto di difesa dello stesso (

Corte Cost. 14 gennaio 2010, n. 3

, in Giust. Civ., 2011, n. 6, 1413, con nota di E. Poli, Il momento di perfezionamento della notificazione a persona irreperibile).

Tali principi sono stati recepiti dalla S.C. in relazione alla notifica del ricorso per la declaratoria di fallimento, essendo stato affermato, ai fini della verifica del rispetto del termine di comparizione all'udienza, che

in caso di notificazione ai sensi dell'

art. 140 c.p.c.

, la stessa si perfeziona per il resistente con il ricevimento della raccomandata informativa, se anteriore alla compiuta giacenza, ovvero decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione e non già con l'invio della raccomandata contenente l'avviso del deposito presso la casa comunale (

Cass. 5 luglio 2012, n. 11266

).

Occorre a questo punto interrogarsi circa la legittimità costituzionale di una disciplina del procedimento di notificazione come quella dettata dall'odierno terzo comma dell'

art. 15 l.

f

all

. che, diversamente da quanto in generale ritenuto dalla Corte Costituzionale, àncora il perfezionamento della notifica al semplice deposito dell'atto nella casa comunale del luogo ove è sita la sede del debitore, senza neppure prevedere l'invio di una raccomandata allo stesso contenente l'avviso di notifica dell'atto stesso.

Riteniamo che la legittimità costituzionale di tale disciplina normativa risieda nel concreto bilanciamento delle contrapposte esigenze del debitore e del ceto creditorio nel procedimento per la dichiarazione di fallimento.

Di peculiare importanza, in particolare, per risolvere la questione interpretativa prospettata, appaiono le argomentazioni utilizzate dalla giurisprudenza di legittimità per escludere, già nella vigenza dell'

art. 15 l.

fall

. nella formulazione originaria, la necessità del procedimento di notificazione previsto dall'

art. 140 c.p.c.

, nei confronti del fallendo.

Invero riteniamo che, nell'assetto attuale, considerata l'esistenza di un obbligo normativo di indicare nel registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'impresa, l'omessa indicazione di tale indirizzo, che impedisce la notifica del ricorso a mezzo PEC, costituisca condotta analoga al comportamento del debitore il quale si renda colposamente irreperibile con un allontanamento non temporaneo o con un trasferimento volontario verso un luogo sconosciuto, secondo le indicazioni della richiamata giurisprudenza di legittimità relative all'assetto normativo previgente.

In sostanza, la scelta compiuta dal legislatore nel 2012 appare sotto tale profilo una sorta di “ritorno al passato”, in quanto la stessa è volta a riattribuire, nel contemperamento tra le esigenze del debitore e dei creditori nel procedimento anteriore alla dichiarazione di fallimento, maggiore rilevanza agli interessi dei creditori, almeno laddove sia stata una condotta volontaria del debitore, consistente nell'omessa indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata nel registro delle imprese, ad impedire, unitamente all'irreperibilità dello stesso debitore presso la sede, forme di notificazione più effettive rispetto al deposito dell'atto nella casa comunale (R. Fontana, cit., 7).

Notifica del ricorso nei confronti dei soci illimitatamente responsabili di società di persone

Altra problematica interpretativa di non secondaria rilevanza posta dalla disciplina dettata dall'

art. 15, terzo comma, l.fall

. nella formulazione attuale è quella concernente l'operatività della stessa anche per la notifica del ricorso di fallimento nei confronti dei soci illimitatamente responsabili nell'ipotesi di procedimento per la declaratoria di fallimento di una società di persone.

Al riguardo, su un piano generale, è opportuno ricordare che la Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo sia l'

art. 147 l.fall

. nella parte in cui non consentiva ai soci illimitatamente responsabili l'esercizio del diritto di difesa nel procedimento pre-fallimentare, sia l'

art. 15 l.fall

., nella formulazione all'epoca vigente, laddove non prevedeva che il tribunale dovesse dichiarare la comparizione in camera di consiglio anche dei soci illimitatamente responsabili.

Ciò premesso, con riferimento alla questione prospettata le soluzioni ipotizzabili dipendono dalla scelta di privilegiare un'interpretazione letterale ovvero sistematica del sistema normativo novellato.

Invero, se si considera la formulazione del terzo comma dell'

art. 15 l.fall.

è evidente che, poiché la stessa fa riferimento prima all'indirizzo PEC del destinatario quale risultante dal registro delle imprese e, ove la notifica telematica non sia possibile o non abbia esito positivo, quale luogo della notificazione, alla sede risultante dal registro delle imprese, di per sé non sembrerebbe estendere l'applicazione delle nuove regole anche alla notifica ai soci illimitatamente responsabili di società di persone del ricorso per la dichiarazione di fallimento (R. Fontana, cit., 8), salva l'ipotesi in cui un socio sia anche imprenditore individuale (L. Di Nosse, La notifica del ricorso di fallimento dall'1° gennaio 2014, cit., 5). Dovrebbero quindi operare in tale ipotesi le norme ordinarie in tema di notificazioni dettate dagli

artt. 137 e ss. c.p.c.

, con conseguente esclusione anche del divieto per l'ufficiale giudiziario di eseguire la notifica

a mezzo posta ordinaria.

In astratto, almeno a nostro sommesso parere, non sarebbe preclusa una diversa interpretazione del sistema normativo, forse meno fedele alla formulazione letterale dell'

art. 15, terzo comma, l. fall

., ma più coerente con la ratio dell'intervento normativo, volto a tutelare maggiormente i creditori dal rischio che una durata eccessiva della fase pre-fallimentare porti al consolidamento di atti pregiudizievoli agli stessi.

In tal senso non è trascurabile che, nel sistema anteriore alla riforma realizzata negli anni 2006 e 2007, la S.C. avesse ritenuto operante anche in relazione alla notifica nei confronti dei soci illimitatamente responsabili della società fallenda il principio in forza del quale potevano derogarsi le formalità previste dall'

art. 140 c.p.c.

qualora l'irreperibilità del socio fosse dipesa dalla negligenza dello stesso e da una condotta non conforme agli obblighi di correttezza di un operatore economico (

Cass. 23 ottobre 1996, n. 9218

).

Non costituirebbe ostacolo insormontabile rispetto a tale interpretazione il riferimento alla necessità – in mancanza di indirizzo PEC risultante dal registro delle imprese – di eseguire la notifica presso la sede sociale, riferimento che potrebbe essere ragionevolmente inteso, per le persone fisiche, quale relativo alla residenza anagrafica ovvero al domicilio delle stesse.

Peraltro, considerata l'esigenza di rispettare il diritto di difesa del debitore nel procedimento volto alla declaratoria di fallimento, tanto più in considerazione del novellato

art. 111 Cost.

, il vero ostacolo per un'interpretazione dell'art. 15, comma 3,

l.fall

. tale da estenderne la portata ai soci illimitatamente responsabili, è costituito dall'impossibilità, con riguardo agli stessi, ove non imprenditori individuali a propria volta, di ritenere di per sé colposa l'irreperibilità all'indirizzo di residenza o al domicilio in mancanza della violazione di un obbligo normativo di dotazione, e quindi di pubblicazione, del proprio indirizzo PEC, non potendosi qui giustificare l'operatività di forme sussidiarie di notificazione più penalizzanti rispetto a quelle ordinarie di cui agli

artt. 137 e ss. c.p.c.

Almeno de jure condito, ossia sino all'eventuale introduzione dell'obbligo anche per i soci di società di persone di dotarsi di un indirizzo PEC da pubblicare nel registro delle imprese, la soluzione più idonea ad evitare, nell'ipotesi di ricorso per la declaratoria di fallimento di una società di persone, una dilatazione eccessiva dei tempi per la conclusione del procedimento correlata alla necessità di notifica ai soci ex

artt. 137 e ss. c.p.c.

è quella dell'autorizzazione da parte dell'autorità giudiziaria di forme semplificate di notifica ai sensi dell'

art. 151 c.p.c.

, norma che, come già evidenziato, trova a nostro parere applicazione anche nella fase pre-fallimentare, attesa la valenza generale della stessa e tenuto conto che ha una portata più ampia del pur vigente e parimenti applicabile

art. 15,

comma 5

, l.

fall

.

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