L’inapplicabilità della prededuzione ai crediti professionali

24 Settembre 2012

L'opera intellettuale prestata dal difensore, se valutata di nessuna utilità per la massa dei creditori e prestata in condizioni che sin dall'inizio non consentivano nessun salvataggio dell'impresa, non consente l'ammissione del credito professionale in prededuzione (la Corte si è così pronunciata sull'opposizione allo stato passivo presentata da un avvocato al fine di ottenere l'ammissione con il rango della prededucibilità di un credito per prestazioni professionali effettuate per la consulenza extragiudiziale e l'assistenza del debitore nell'ambito di una procedura di concordato preventivo, compreso il procedimento per la revoca dell'ammissione al concordato. La Corte ha negato l'ammissione in prededuzione del credito per prestazioni professionali, poiché tali attività professionali erano state svolte nell'esclusivo interesse della persona fisica dell'amministratore e non dei creditori, rivelandosi peraltro inutili se non dannose per la massa fallimentare).
Massima

L'opera intellettuale prestata dal difensore, se valutata di nessuna utilità per la massa dei creditori e prestata in condizioni che sin dall'inizio non consentivano nessun salvataggio dell'impresa, non consente l'ammissione del credito professionale in prededuzione (la Corte si è così pronunciata sull'opposizione allo stato passivo presentata da un avvocato al fine di ottenere l'ammissione con il rango della prededucibilità di un credito per prestazioni professionali effettuate per la consulenza extragiudiziale e l'assistenza del debitore nell'ambito di una procedura di concordato preventivo, compreso il procedimento per la revoca dell'ammissione al concordato. La Corte ha negato l'ammissione in prededuzione del credito per prestazioni professionali, poiché tali attività professionali erano state svolte nell'esclusivo interesse della persona fisica dell'amministratore e non dei creditori, rivelandosi peraltro inutili se non dannose per la massa fallimentare).

Il caso

Innanzi la Corte di Cassazione un legale presenta ricorso avverso il decreto di rigetto dell'opposizione allo stato passivo emesso dal Tribunale di Vicenza, che ha confermato la non ammissibilità allo stato passivo di un credito per prestazioni professionali effettuate per la consulenza extragiudiziale e l'assistenza del debitore nell'ambito di una procedura di concordato preventivo, compreso il procedimento per la revoca dell'ammissione al concordato.

Le questioni giuridice e la soluzione. Premessa normativa

I confini della prededuzione nella procedura fallimentare sono stati ridisegnati dapprima dal D. Lgs. n. 5/2006, che ha modificato l'art. 111, comma 2, l. fall. - che ha considerato crediti prededucibili non più (come recitava prima la norma) “le spese, comprese le spese anticipate dall'erario, e i debiti contratti per l'amministrazione del fallimento e per la continuazione dell'esercizio dell'impresa, se questo è stato autorizzato”, bensì, “quelli così qualificati da una specifica disposizione di legge e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla presente legge” - e poi significativamente determinati dal D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni nella L. 30 luglio 2010 n. 122, che con il nuovo art. 182-quater l. fall. ha sancito la prededucibilità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 111 l. fall., dei:
a) crediti derivanti da finanziamenti di banche e intermediari finanziari in esecuzione di un Concordato Preventivo o di un Accordo di Ristrutturazione dei debiti omologato;
b) crediti derivanti da finanziamenti degli stessi soggetti in funzione della presentazione della domanda di ammissione al Concordato Preventivo, o di omologazione di un Accordo di Ristrutturazione ove previsti dal piano o dall'accordo e purché la prededuzione sia espressamente disposta nel provvedimento del Tribunale che ammette la procedura di Concordato Preventivo o l'Accordo di Ristrutturazione sia omologato;
c) crediti derivanti da finanziamenti del socio di cui al punto a), nei limiti dell'80%;
d) crediti per i compensi spettanti al professionista incaricato di predisporre la relazione di cui agli artt. 161, comma 3, e 182-bis, comma 1, purché ciò sia espressamente disposto nel provvedimento con cui il tribunale accoglie la domanda di ammissione al concordato preventivo, o omologa l'accordo.

La decisione

Il punto d) genera particolare attenzione anche e soprattutto alla luce della sentenza della Corte di Cassazione, sez. I, 10 maggio 2012, n. 7166, che ha deciso sul ricorso presentato da un avvocato, per ottenere l'ammissione in prededuzione del proprio credito per prestazioni professionali, svolte per asserita consulenza extragiudiziale e assistenza del debitore nell'ambito di una procedura di concordato preventivo, incluso un sub procedimento ex art. 173 legge fallimentare. Il Tribunale di Vicenza, infatti, aveva rigettato l'opposizione allo stato passivo presentata dal legale motivando che:
- non era stata fornita alcuna prova con data certa dell'incarico di consulenza ricevuta, né, a fortiori, del suo svolgimento;
- le prestazioni nel sub procedimento ex art. 173 l. fall. erano state svolte nell'esclusivo interesse della persona fisica dell'amministratore, cui erano state contestate dal commissario giudiziale attività fraudolente in danno della massa dei creditori;
- la seconda domanda di concordato preventivo era stata dichiarata inammissibile dal tribunale, con la conseguente dichiarazione di fallimento della società: a riprova della inutilità – e potenziale dannosità, anzi – della predetta iniziativa, che non giustificava l'onere delle spese di difesa a carico della massa dei creditori.
Sulla base delle lucide deduzioni del Tribunale di Vicenza, e della discordanza delle deduzioni esposte in ricorso dal legale, la Suprema Corte decideva di rigettare il Ricorso per Cassazione enucleando due principi essenziali:
1) la valutazione di nessuna utilità dell'opera intellettuale del legale è decisiva perchè non possa onerare la massa dei creditori la sofferenza del relativo importo;
2) non può essere qualificato credito prededucibile quello che deriva da prestazione professionale svolta addirittura contro la curatela per la tutela di un interesse del soggetto fallito in netta antitesi a quello della massa dei creditori.

Riflessioni

Ad avviso di chi scrive la decisione recentissima della Corte di Legittimità sposa perfettamente la ratio sottesa all'art. 182-quater l. fall.
Invero il legislatore, con la richiamata modifica normativa (anteriore all'intervento del cd. Decreto Sviluppo che ha del tutto eliminato la previsione della prededuzione per il credito dell'esperto asseveratore), ha voluto marcare in maniera netta e senza possibilità di interpretazione analogica i confini della prededucibilità, obbligando i Giudici di Merito in prima istanza, e la Corte Suprema in seconda istanza, ad una rigorosità, quasi scientifica, nella classificazione di un credito quale prededucibile o meno.
La sentenza della Suprema Corte testé richiamata, nella sua precisione, definisce secondo i canoni tradizionali la distinzione tra credito prededucibile del professionista incaricato dal debitore ex art. 2751-bis, n. 2, c.c. e quello maturato dalle figure di nomina giudiziale (commissario giudiziale, liquidatore, curatore), che, a tacer d'altro, è meritevole del duplice privilegio per spese di giustizia ex artt. 2755 e 2770 c.c., trattandosi di soggetti che svolgono istituzionalmente il compito di conservazione e/o liquidazione dei beni, mobili e immobili, della procedura, nell'interesse comune dei creditori, analogamente a quanto accade per i compensi del custode e del legale del creditore procedente nella procedura esecutiva, mobiliare e immobiliare.
Questa distinzione comporta una qualificazione delle spese di giustizia solo per la seconda tipologia di credito professionale (con una sorta di “superprivilegio” ex artt. 2755 e 2770) e la qualificazione di crediti professionali prededucibili solo per i compensi spettanti al professionista incaricato di predisporre la relazione di cui agli artt. 161, comma 3, e 182-bis, comma 1, purché ciò sia espressamente disposto nel provvedimento con cui il tribunale accoglie la domanda di ammissione al concordato preventivo, o omologa l'accordo. A ben vedere, anche questo professionista è figura istituzionale.

Conclusioni

In questo modo non vi è più spazio per la prededucibilità di ulteriori crediti professionali, che, quindi, non potranno essere sofferti dalla massa dei creditori, anche e, soprattutto, quando si pongano in netta antitesi con gli interessi confliggenti di quest'ultima rispetto a quella del debitore.

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