Speciale Decreto “contendibilità e soluzioni finanziarie” n. 83/2015: “pillole” sulle novità del processo esecutivo. La novella del 2015: cosa cambia ... in meglio e/o in peggio

06 Agosto 2015

A poco più di sei mesi dall'entrata in vigore delle disposizioni del d.l. 12/9/2014 n. 132(conv. l. 10/11/2014 n. 162), il d.l. n. 83del 27/6/2015 e la relativa legge di conversione (contenente significative modifiche apportate dal Parlamento e, segnatamente, dalla Camera dei Deputati) intervengono nuovamente sulle norme del processo esecutivo, dichiaratamente con lo scopo di rendere più efficiente l'espropriazione forzata, ma anche al fine di correggere difetti di coordinamento e di formulazione del vigente impianto legislativo, che hanno alimentato contrasti dottrinali e giurisprudenziali.
L'espropriazione senza revocatoria

L'

art. 2929-

bis

c.c.

, di nuovo conio, consente al creditore di procedere ad espropriazione forzata o di intervenire nel processo esecutivo senza il previo esercizio dell'azione revocatoria e, soprattutto, senza la necessità di attendere il passaggio in giudicato della decisione di accoglimento della domanda (trattandosi di pronuncia costitutiva).

Per l'applicabilità della disposizione il pregiudizio deve essere arrecato da un atto di disposizione compiuto – “a titolo gratuito” – dal debitore su propri beni immobili o mobili registrati nell'anno precedente l'inizio dell'esecuzione.

L'

art. 2929-

bis

c.c.

mira ad intercettare sia i vincoli di indisponibilità (fondi patrimoniali, trust autodichiarati, vincoli di destinazione ex art. 2645-ter), sia le alienazioni prive di corrispettivo (donazioni, trasferimenti a titolo gratuito nei giudizi di separazione/divorzio, trust “trilateri”) e, cioè, le più evidenti forme di sottrazione dei cespiti alla garanzia patrimoniale, introducendo una presunzione circa la loro attitudine a frodare le ragioni creditorie.

La norma non ha un vasto ambito applicativo, sia perché la giurisprudenza più recente ha limitato l'operatività dell'

art. 170 c.c.

(e, quindi, l'inespropriabilità dei beni in fondo patrimoniale), sia perché i limiti di validità/efficacia dei trust “frodatori”e dei vincoli di destinazione con analoghi intenti sono opportunamente ridotti dagli interpreti; basti pensare, poi, che sarebbe sufficiente una vendita nummo uno ad un familiare per costringere il creditore ad esperire, come in passato, l'azione

ex

art. 2901 c.c.

Tuttavia, pur non essendo frequente il ricorso del debitore ai predetti strumenti, opportunamente il legislatore ha eliminato l'esigenza di una causa semplice e sostanzialmente “inutile”, ma potenzialmente idonea a svilupparsi in tre gradi di giudizio (con aggravio di tempi e di costi per il creditore).

Non sembrano fondati i sospetti di incostituzionalità manifestati dai primi interpreti della norma: non si ravvisa alcuna violazione dell'

art. 24 Cost.

(diritto di difesa), posto che il comma 3° consente al debitore, al terzo acquirente e a qualunque interessato di reagire all'espropriazione con l'opposizione

ex

art. 615 c.p.c.

, contestando la sussistenza dei presupposti richiesti per la revocatoria ed eventualmente lucrando la sospensione dell'esecuzione.

Proprio quest'ultimo appare il punto nodale della novella: la prosecuzione dell'espropriazione dipende, di fatto, dalle decisioni cautelari assunte dal giudice dell'esecuzione e dal collegio di reclamo e non più dal giudicato formatosi sulla revoca dell'atto dispositivo.

Sarà interessante scoprire se la giurisprudenza (soprattutto in fase cautelare) addosserà all'opponente l'onere di provare la “bontà” dell'atto dispositivo secondo le regole generali delle opposizioni esecutive e, quindi, la carenza del diritto di agire in executivis oppure se – caducata la presunzione

ex

art. 2929-

bis

c.c.

– spetterà al creditore opposto la dimostrazione (sommaria nella fase cautelare) dei requisiti per l'accoglimento della revocatoria (invero, piuttosto semplici per gli atti a titolo gratuito). Certamente, conformemente all'orientamento di legittimità, non sarà sufficiente al debitore addurre l'esistenza del fondo patrimoniale per ottenere l'arresto della procedura, essendo piuttosto onerato di allegare e provare l'opponibilità del medesimo, l'estraneità del credito ai bisogni della famiglia e la consapevolezza di tale estraneità in capo al creditore.

Un nuovo avvertimento nel precetto

L'innovazione normativa ha, evidentemente, l'intento di promuovere la procedura di risoluzione della crisi da sovraindebitamento, disciplinata da una normativa che ha trovato molto più spazio nei commenti dottrinali che nei tribunali.

Così, aggiungendo un periodo al secondo comma dell'

art. 480 c.p.c.

, il legislatore introduce in tutti i futuri atti di intimazione uno “spot pubblicitario” a favore della

Legge 3/2012

.

Non è prevista, però, alcuna sanzione per la mancanza dell'avvertimento de quo: non è infatti richiamato l'inciso “a pena di nullità” del precedente periodo (riguardante il contenuto del precetto) ed è difficile da prospettare l'accoglimento di una querela di nullità

ex

art. 617 c.p.c.

avverso l'atto difettoso, posto che la Suprema Corte ha più volte preteso che l'opponente alleghi e provi, oltre al vizio, una conseguente violazione delle proprie prerogative processuali o sostanziali (il che, francamente, non sembra ipotizzabile in caso di omissione dell'avvertimento, dato che il ricorso alla procedura di soluzione della crisi non è precluso dal compimento dei successivi atti esecutivi).

È forse un po' ozioso un ulteriore interrogativo: l' “avvertimento promozionale” introdotto dalla riforma dovrà essere inserito anche nei precetti prodromici ad esecuzioni forzate per consegna/rilascio o per obblighi di fare/non fare?

Il portale delle vendite pubbliche

Una volta che saranno determinate le specifiche tecniche, gli avvisi di vendita di beni immobili o mobili registrati dovranno essere pubblicati sull'istituito (rectius, istituendo) “portale delle vendite pubbliche”.

Sarà compito del professionista delegato o del commissionario o, in mancanza, dei creditori provvedere alla pubblicazione nei termini prescritti dal giudice dell'esecuzione, a pena di estinzione (tipica) della procedura (ma solo quando ciò dipenda da “causa imputabile al creditore pignorante o al creditore intervenuto munito di titolo esecutivo”).

Ad una prima lettura (ed in attesa di vedere quando e come il portale sarà realizzato), non sembra proprio che il portale delle vendite pubbliche possa sortire l'effetto di “vendere meglio”: si dubita della sua concreta utilità pubblicitaria, dato che esso convive con i portali dei gestori delle vendite telematiche (come si evince dall'ultimo comma dell'

art. 161-

ter

disp. att.

c.p.c.

), con gli appositi siti internet nei quali sono pubblicizzate la perizia e l'ordinanza di vendita e con l'ulteriore pubblicità su giornali e riviste (

art. 490, commi 2° e 3°, c.p.c.

).

Può darsi che la raccolta di tutti i dati nazionali da parte di un unico gestore (ministeriale) possa avere qualche utilità per analisi economiche e per lo studio di politiche normative.

Tuttavia, non può certo ritenersi infondato il sospetto di un “contributo unificato occulto” di Euro 100,00 su ogni bene immobile o mobile registrato (per ciascun lotto): un vero e proprio balzello, anche se teoricamente destinato a “a fin di bene” e, cioè, al “funzionamento degli uffici giudiziari nonché per l'implementazione e lo sviluppo dei sistemi informatizzati”.

Lascia perplessi la disposizione che fa conseguire l'estinzione della procedura alla mancata pubblicazione sul portale de quo, senza nulla prevedere, però, in ordine alla mancata anticipazione delle somme occorrenti per la pubblicità disposta dal giudice o per la custodia (la decisione di improseguibilità del processo esecutivo assunta da alcuni giudici in tali frangenti è attualmente al vaglio della Suprema Corte).

Se poi si rammenta che la Corte Costituzionale ha più volte stabilito che un onere fiscale non può divenire ostacolo all'esercizio del diritto di difesa, può pure dubitarsi della legittimità costituzionale della sanzione di estinzione prevista quale conseguenza del mancato versamento dell'obolo dovuto al “portale delle vendite pubbliche”.

Pubblicità degli avvisi di vendita

Un provvidenziale emendamento introdotto dal Parlamento ha restituito al giudice dell'esecuzione la facoltà (

art. 409 c.p.c.

), propria del ruolo direttivo che gli compete (

art. 484 c.p.c.

), di prescrivere forme di pubblicità “tradizionali” (sulla carta stampata) o comunque ulteriori rispetto ad internet e al portale delle vendite pubbliche.

Nel testo del decreto legge la decisione era rimessa alla scelta dei soli creditori: oltre alla necessità di superare la frequente ritrosia di questi ultimi a investire in pubblicità, la disposizione avrebbe comportato l'impossibilità per gli uffici giudiziari di concordare standard pubblicitari identici per tutte le procedure e, di fatto, avrebbe affossato pluriennali convenzioni e funzionali collaborazioni con i gestori della pubblicità (che, spesso, sovvengono alle esigenze degli uffici col proprio personale).

La scelta, oltre che ingiustificata sotto il profilo tecnico, non corrispondeva ad alcuna concreta utilità commerciale, dato che una buona parte dei potenziali offerenti è tuttora più attratta da semplici annunci sui giornali locali o da annunci e avvisi cartacei piuttosto che dal web.

Per correggere la sbadata soluzione governativa è stato sufficiente anteporre al periodo la parola “anche” (“Anche su istanza del creditore procedente o dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo il giudice può disporre inoltre ...”), la quale, invero, appare del tutto superflua (del resto, non si vede chi altri potrebbe suggerire al giudice di avvalersi del suo potere e, comunque, la richiesta – o la mancata richiesta dei creditori – non ha carattere vincolante).

La ricerca nelle banche dati dei beni da pignorare

Qualche ritocco formale certamente è utile, ma non è sufficiente a risolvere le numerose controversie interpretative già alimentate dall'

art. 492-

bis

c.p.c.

prima ancora della sua diffusa applicazione.

È da salutare con favore l'eliminazione del riferimento al creditore “procedente”, quantomeno per fugare ogni dubbio sul fatto che – per procedere alla ricerca dei beni nelle banche dati – non occorre il previo esperimento di un tentativo di pignoramento (infruttuoso o insufficiente).

Parimenti, la rimozione del pubblico registro automobilistico dal novero delle banche dati accessibili corrisponde a una scelta pragmatica: è noto, infatti, che le informazioni del P.R.A. possono essere acquisite da chiunque, celermente (anche in via telematica) e a costi esigui; perché mai un creditore, oltretutto munito di assistenza legale, avrebbe dovuto pagare il contributo unificato per l'istanza di autorizzazione e il compenso dell'ufficiale giudiziario e attendere i tempi del procedimento per acquisire gli stessi dati? Peraltro, in mancanza di qualsivoglia coordinamento con l'

art. 521-

bis

c.p.c.

riguardante il pignoramento di veicoli, la disposizione sarebbe stata comunque difettosa.

Purtroppo, restano irrisolti i dubbi relativi alla natura del procedimento delineato dall'

art. 492-

bis

c.p.c.

e, cioè, se si tratti di un unitario procedimento di pignoramento (fattispecie a formazione progressiva che ha il suo incipit nell'istanza al presidente del tribunale e il suo compimento con l'assoggettamento dei beni ad esecuzione da parte dell'ufficiale giudiziario) oppure di due procedimenti distinti, l'uno giurisdizionale (di volontaria giurisdizione) e concernente l'autorizzazione presidenziale e l'altro propriamente esecutivo (che inizia con la richiesta rivolta all'ufficiale giudiziario di procedere alla ricerca nelle banche dati, equipollente di una richiesta di pignoramento, e si conclude con le attività di pignoramento specificamente compiute dall'ufficiale giudiziario).

Contrastanti argomentazioni

militano a favore dell'una e dell'altra tesi.

La riforma del 2015 – nel prevedere che l'istanza al presidente del tribunale sia preceduta dal precetto (salvo il caso di pericolo nel ritardo) – sembrerebbe propendere per la tesi del procedimento unitario; tuttavia, nel successivo comma secondo, il legislatore esplicita che è l'ufficiale giudiziario che “procede a pignoramento” (e un'altro inciso specifica “prima che si proceda al pignoramento”) escludendo così che il procedimento innanzi al presidente costituisca una fase dell'iter di pignoramento.

La soluzione – incoerente e macchinosa – che è stata adottata sembra dunque questa:

  • notifica del titolo esecutivo e del precetto (salva l'ipotesi di esenzione)

  • decorso del termine

    ex

    art. 482 c.p.c.

    (minimo 10 giorni)

  • presentazione dell'istanza al presidente del tribunale, con deposito di titolo esecutivo e precetto corredato di prova della sua notificazione

  • emissione del decreto autorizzativo (nulla si dice sulle modalità di impugnazione dell'eventuale diniego)

  • trasmissione del titolo esecutivo e del precetto all'ufficiale giudiziario, abilitato “anche” ad acquisirne copia dal fascicolo informatico (quell' “anche” denota un'ipocrisia: gli ufficiali giudiziari non sono attualmente abilitati, per mancanza di hardware e di software, ad accedere al fascicolo informatico e, dunque, spetterà al legale del creditore il materiale trasporto degli atti prodromici all'ausiliario, non essendo ragionevolmente concepibile che sia la cancelleria a trasmetterli ex officio);

  • richiesta di ricerca avanzata all'ufficiale giudiziario (a tale richiesta fanno esplicito riferimento gli

    artt. 155-

    ter

    disp. att. c.p.c.

    e 122 d.p.r. 1229/1959, oltre ad un sibillino richiamo nel comma 3° dell'

    art. 492-

    bis

    c.p.c.

    );

  • compimento della ricerca nelle banche dati e automatica sottoposizione a pignoramento dei beni con le forme prescritte dalla norma de qua, inclusa l'esigenza di procedere alla ricerca dei cespiti con titolo esecutivo e precetto “nelle mani” dell'ufficiale giudiziario.

Se il procedimento fosse unitario, l'istanza al presidente del tribunale dovrebbe valere come atto iniziale idoneo a soddisfare il termine

ex

art. 481 c.p.c.

, ma, allora, resterebbero privi di senso sia i riferimenti all'ufficiale giudiziario che procede al pignoramento, sia i richiami normativi alla richiesta rivolta all'ausiliario; al contrario, non si giustifica una notifica del precetto anteriore al procedimento autorizzativo – che non incide in alcun modo sulla riservatezza del debitore – posto che il processo esecutivo trae origine dalla successiva richiesta di ricerca nelle banche dati (la quale, perciò, deve essere avanzata entro il termine di 90 giorni dalla notificazione dell'atto di intimazione).

Insomma, anziché fornire una chiara soluzione ermeneutica, il legislatore ha contribuito a rendere ulteriormente problematica la lettura della norma.

È scomparso il decreto del Ministro della Giustizia (originariamente previsto dall'

art. 155-

quater

, comma 1°, disp. att. c.p.c.

) che avrebbe dovuto elencare le banche dati consultabili e stabilire le modalità di accesso: è stato sostituito – ma solo provvisoriamente – dall'elenco delle convenzioni che, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, dovranno essere stipulate per individuare le banche dati fruibili, in attesa che le pubbliche amministrazioni che gestiscono banche dati contenenti informazioni utili mettano a disposizione degli ufficiali giudiziari (su richiesta del Ministero della Giustizia) accessi conformi agli standard di comunicazione e alle regole tecniche fissate dall'Agenzia per l'Italia Digitale.

Fortunatamente, in questo coacervo di rinvii sine die, l'

art. 155-

quinquies

, comma 2°, disp. att. c.p.c.

permette temporaneamente ai creditori, previa autorizzazione presidenziale, di ottenere le informazioni

direttamente dai gestori delle banche dati comprese nell'anagrafe tributaria (incluso l'archivio dei rapporti finanziari) e di quelle degli enti previdenziali

.

Rateizzazione allungata per la conversione del pignoramento

La novella di cui all'

art. 495 c.p.c.

non si limita ad introdurre la rateizzazione anche nella conversione del pignoramento mobiliare (opportunamente prevedendo anche per questo tipo di espropriazione che la liberazione dal vincolo costituisca effetto conseguente al versamento dell'intera somma), ma consente anche al giudice – sul solo presupposto (generico) della sussistenza di “giustificati motivi” – di protrarre i versamenti rateali sino a 36 mesi, raddoppiando così il precedente termine massimo di 18 mesi.

Se è vero che tale privilegio per il debitore è contemperato dall'obbligo di ripartire tra i creditori, ogni sei mesi, le somme depositate, non può non rilevarsi che – in caso di inadempimento – i termini della procedura subiranno un allungamento, portando la durata del processo esecutivo ben oltre il termine ragionevole individuato dalla giurisprudenza comunitaria e di legittimità (2 anni). In altri termini, la concessione della rateizzazione nell'arco di 3 anni determina ex se una potenziale responsabilità risarcitoria dello Stato per violazione dell'

art. 111 Cost.

e, dunque, la norma potrebbe essere sospettata di incostituzionalità.

Termini accorciati per gli atti di impulso (art. 497 c.p.c., art. 567 c.p.c.)

Non sembra coerente con l'allungamento dei tempi della conversione (in favore del debitore) l'abbreviazione dei termini imposti al creditore per il depositodell'istanza di vendita e della documentazione ipo-catastale, rispettivamente ridotti a 45 giorni (in precedenza 90) e a 60 giorni (in precedenza 120).

La presentazione dell'istanza di vendita entro un termine ridotto non determina particolari problematiche, poiché un mese e mezzo è più che sufficienti per consentire al creditore procedente di adottare le proprie decisioni in ordine alla volontà di dar corso al processo esecutivo.

Al contrario, la predisposizione della documentazione ipotecaria e catastale può apparire difficoltosa entro il più breve lasso temporale di 60 giorni, anche in caso di ricorso alla certificazione notarile sostitutiva, dato che una compiuta e approfondita indagine nei registri può rivelarsi estremamente complicata (soprattutto in caso di ricerca di atti anteriori alla “meccanizzazione”).

Pignoramento di veicoli

Sono bastati pochi mesi dall'entrata in vigore della

Legge 162/2014

per ridurre drasticamente il numero dei pignoramenti aventi ad oggetto autoveicoli.

Come mai una norma ideata per superare l'esigenza di acquisire il possesso materiale del bene da parte dell'ufficiale giudiziario ha determinato risultati così insoddisfacenti?

L'ipotesi “fiabesca” del debitore che, terrorizzato dalla ricezione dell'atto di pignoramento, consegna l'auto all'I.V.G. è meno verosimile – ma di poco! – dell'acquisizione del mezzo “in circolazione” da parte delle forze dell'ordine. La risposta penale – con sequestro preventivo del mezzo per violazione dell'

art. 388 c.p.

– non si è rivelata, in molti casi, un'efficace tutela. L'aspetto più grottesco era poi questo: il rinvenimento di un'autovettura di elevato valore comodamente parcheggiata nel garage del debitore non consentiva all'ausiliario di procedere a immediato pignoramento (con nomina di un custode e asporto del bene), dovendo piuttosto il creditore adottare le forme prescritte dall'

art. 521-

bis

c.p.c.

Con un semplice “uovo di Colombo” il legislatore ha posto rimedio: l'inciso inserito nell'incipit della disposizione consente di procedere a pignoramento con le tradizionali modalità previste per l'espropriazione mobiliare

(artt. 518 ss. c.p.c.

).

L'indicazione dell'istituto vendite giudiziarie “più vicino” (oltre a quello, preferito, di residenza/sede dell'esecutato nell'ipotesi – residuale – di “debitore collaborativo”) corregge un evidente lapsus della

Legge 162/2014

(che, evidentemente, non aveva considerato che gli istituti non sono presenti in tutti i circondari).

Parimenti positiva è la previsione dell'intervento delle forze dell'ordine sui veicoli “comunque rinvenuti” – e non solo su quelli in circolazione – potendosi quindi acquisire anche i mezzi ricoverati in sosta o trasportati su altri veicoli.

È molto interessante la disposizione che fa decorrere il termine (45 giorni) per il deposito dell'istanza di vendita dall'iscrizione a ruolo del pignoramento.

Si era infatti rilevato che – in base alla regola generale dettata dall'

art. 497 c.p.c.

(ora esplicitamente derogata) – il pignoramento (da ritenersi perfezionato, al più tardi, con la trascrizione nel pubblico registro automobilistico) avrebbe perduto efficacia dopo 90 giorni, di talché l'eventuale rinvenimento del cespite da parte delle forze dell'ordine in un momento successivo non avrebbe comunque consentito la prosecuzione della procedura.

Con l'entrata in vigore della legge di conversione del

d.l. 83/2015

il pignoramento non può perdere efficacia ai sensi dell'

art. 497 c.p.c.

se non dopo che il veicolo è stato materialmente acquisito, dato che il termine per l'iscrizione a ruolo del pignoramento decorre dalla ricezione della comunicazione con cui l'istituto vendite giudiziarie dà atto della sua consegna.

La norma novellata merita approvazione, anche se un processo esecutivo (iniziato col perfezionamento del pignoramento,

ex

art. 491 c.p.c.

) di durata potenzialmente illimitata (sino alla consegna del bene, se e quando avverrà) desta qualche problema di compatibilità con l'

art. 111 Cost.

Vendita forzata a rate

È attribuita al giudice dell'esecuzione la facoltà di disporre la vendita – mobiliare e immobiliare – con versamento rateale del prezzo in 12 mensilità.

Si dubita della concreta utilità della rateizzazione che, anzi, è foriera di possibili inefficienze.

Occorre infatti considerare che, nel caso di vendita di beni mobili, il decorso di un lasso di tempo considerevole come quello previsto dall'

art. 530 c.p.c.

può determinare l'obsolescenza del bene nelle more del versamento: ciò significa che, qualora l'aggiudicatario non proceda al versamento integrale del prezzo e si debba dar luogo ad una nuova vendita, il bene potrebbe non avere più alcun valore o, comunque, avere un valore notevolmente inferiore a quello originario.

D'altro canto, i beni mobili hanno di solito un esiguo valore e ciò rende superflua una rateizzazione al fine di ampliare la platea dei potenziali acquirenti.

Nella vendita di beni immobili il tempo previsto per la rateazione è del tutto insufficiente: ammortizzare la somma necessaria per l'acquisto di un bene immobile richiede tempi di gran lunga superiori ai 12 mesi previsti (10 anni per l'ipotesi del rent to buy; 20 anni e anche di più nel caso di ricorso a finanziamento tramite mutuo).

Si è poi prevista, in caso di vendita rateale dell'immobile, la possibilità di autorizzare l'immissione anticipata dell'aggiudicatario nel possesso del cespite, a condizione che il soggetto presenti una fideiussione a prima richiesta – eventualmente da escutere da parte del professionista delegato o del custode – per un importo pari al 30% del prezzo, a garanzia del tempestivo rilascio del cespite in caso di decadenza (entro 30 giorni dal provvedimento ex art. 587 c.p.c., esplicitamente applicabile anche nel caso de quo) e del risarcimento dei danni arrecati al bene.

Il possesso anticipato ottenuto mediante il versamento (tramite fideiussione) di 3/10 del prezzo può creare seri problemi in caso di inadempimento, poiché la liberazione richiede una nuova procedura esecutiva per rilascio (a cura del custode), con conseguente moltiplicazione delle attività e dei costi ed allungamento dei tempi processuali.

La sostanziale inutilità della rateizzazione in 12 mensilità e i rischi dell'anticipata immissione in possesso sconsigliano – in un'ottica di efficiente gestione del processo – l'applicazione delle disposizioni in commento.

Vendita mobiliare riformata

La vendita forzata dei beni mobili è affidata ad un commissionario, individuato di regola nell'istituto vendite giudiziarie o, in via eccezionale e con provvedimento motivato, ad un soggetto specializzato, il quale deve essere iscritto in un apposito elenco istituito presso ciascun tribunale (il fatto che l'iscrizione sia subordinata alla presentazione di “documentazione comprovante con cui sono riferite le competenze maturate, anche relativamente a specifiche categorie di beni” lascia presumere che il ricorso a tali soggetti debba avvenire in via residuale, o quando non è disponibile un istituto dotato di apposita concessione governativa o quando la peculiare natura dei cespiti richiede particolari competenze).

Come sopra esposto, la pubblicità sul portale delle vendite pubbliche sarà obbligatoria per tutte le vendite, ma solo per i beni mobili registrati sarà dovuto il “contributo” di Euro 100,00; resta ferma la sanzione di estinzione (

ex

art. 631-

bis

c.p.c.

) in caso di mancata esecuzione della pubblicità nel termine prescritto (almeno 10 giorni prima della presentazione delle offerte). È in facoltà del giudice dell'esecuzione disporre ulteriori forme pubblicitarie.

Invece, non è obbligatoria la stima del bene messo in vendita, non certo perché superflua ma – forse – perché il legislatore ha già previsto la possibilità di eseguire la perizia al momento del pignoramento (se l'

art. 518, comma 2, c.p.c.

non fosse di fatto disapplicato nelle prassi degli ufficiali giudiziari, si potrebbe omettere di nominare uno stimatore ...).

Spetta al giudice dell'esecuzione la determinazione del prezzo minimo della vendita e, soprattutto, il numero degli esperimenti (comunque, non meno di tre) che il commissionario deve effettuare nell'arco di tempo assegnatogli (minimo 6 mesi; massimo un anno). Se all'esito dei tentativi di vendita e dei relativi ribassi del prezzo base (anch'essi determinati sulla scorta delle istruzioni giudiziali) non si procede all'alienazione, il giudice “dispone la chiusura anticipata del processo esecutivo”, previa dimostrazione – da parte del commissionario – delle attività svolte per reperire acquirenti e dell'esecuzione della pubblicità: in pratica, si è introdotta un'ulteriore ipotesi di antieconomicità della procedura che si aggiunge a quella dell'

art. 164-

bis

disp. att. c.p.c.

Crediti (e conti) impignorabili e “minimo vitale”

Venendo incontro alle specifiche richieste della

Corte Costituzionale (

sentenza n. 85/2015

), il legislatore ha disciplinato le ipotesi di impignorabilità dei conti correnti sui quali sono accreditate somme derivanti da pensione o da rapporti lavorativi e ha altresì stabilito l'ammontare del cosiddetto “minimo vitale” (

Corte Cost. 506/2002

).

La legge oggi specifica che solo la parte della pensione eccedente l'importo dell'assegno sociale maggiorato del 50% può formare oggetto di pignoramento: a contrario, il minimo vitale è uguale alla cosiddetta “pensione socialeaumentata della metà. Quanto all'eccedenza, il residuo è pignorabile, di regola, nei limiti del quinto.

La disposizione deve ritenersi applicabile anche all'esecuzione esattoriale in forza dell'

art. 49 d.p.r. 602/1973

; ciò comporta il superamento di quanto stabilito da

Corte Cost. 506/2002

– che non prevedeva alcun “minimo vitale” in caso di crediti privilegiati – e, dunque, anche l'agente della riscossione sarà vincolato, pure per i crediti muniti di privilegio, al rispetto della soglia di impignorabilità stabilita dal legislatore.

Se poi l'assegno o lo stipendio (o comunque le somme derivanti da rapporto di lavoro) sono accreditati su conto corrente bancario o postale, la norma stabilisce che le giacenze già depositate possono essere assoggettate ad esecuzione solo per la parte eccedente il triplo della pensione sociale mentre i successivi accrediti soltanto nei limiti del quinto. Negli stessi limiti opera, ovviamente, l'obbligo di custodia in capo al terzo pignorato.

Ci si dovrà interrogare sulla portata del novellato

art. 546 c.p.c.

(norma successiva) rispetto ai diversi limiti stabiliti, per l'esecuzione esattoriale, dall'

art. 72-

ter

, comma 2-

bis

, d.p.r. 602/1973

(norma speciale).

Infine, conformemente all'orientamento giurisprudenziale, la riforma stabilisce che i limiti e i divieti stabilisti dalla disposizione sono rilevabili d'ufficio; l'esercizio del potere officioso del giudice dell'esecuzione richiederà, nella prassi, una dichiarazione maggiormente dettagliata da parte degli istituti bancari o, in alternativa, una sollecitazione da parte del debitore.

I rimedi al pasticcio della mancata, insufficiente o generica dichiarazione del terzo

Si potrebbe commentare la norma con un semplice “finalmente!”.

La

l. 24/12/2012, n. 228

– nel meritorio intento di accelerare la fase relativa all'accertamento dell'obbligo del terzo nell'ipotesi in cui questi non avesse reso la propria dichiarazione, prevedendo un meccanismo di riconoscimento tacito del diritto oggetto del pignoramento – ha lasciato irrisolta la questione relativa all'ipotesi in cui tale meccanismo non sia idoneo a dispiegare i suoi effetti in considerazione della possibilità (riconosciuta dall'

art. 543, comma 2

, n. 2 c.p.c.

e dalla giurisprudenza) di indicare solo genericamente, nell'atto iniziale, le cose o le somme dovute dal terzo.

La novella specifica che in tale ipotesi non può procedersi né con una declaratoria di nullità del pignoramento per inesistenza del suo oggetto, né adottando un provvedimento di assegnazione a sua volta generico, con conseguente prevedibile innesco di ulteriori contenziosi tra il terzo e il creditore: difatti, solo una dichiarazione che “consente l'identificazione del credito o dei beni di appartenenza del debitore in possesso del terzo” conduce all'assegnazione del credito.

Al creditore è espressamente riconosciuta la possibilità di introdurre un giudizio incidentale endoesecutivo di accertamento dell'obbligo del terzo in tutti quei casi in cui il meccanismo di riconoscimento tacito non può operare: nell'ipotesi di dichiarazione espressa ma contestata, ma anche in caso di omessa dichiarazione o di dichiarazione generica (che non consente, cioè, l'identificazione del bene/credito).

Il procedimento endoesecutivo, deformalizzato e sommario è instaurato in base a domanda di parte e nel contraddittorio tra creditore, debitore e terzo (nel rispetto degli

artt. 24

e

111 Cost.

).

L'abrogazione del sibillino riferimento al comma 1 dell'

art. 617 c.p.c.

– talmente insensato da dar luogo ad almeno sei diversi orientamenti in dottrina – rende evidente che il terzo possa oggi proporre, avverso l'ordinanza di assegnazione, l'opposizione agli atti esecutivi, rimedio che, del resto, è attribuito a ciascuna delle parti per impugnare l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione definisce il procedimento endoesecutivo di accertamento dell'obbligo del terzo.

La perizia di stima: una solida base informativa ... da predisporre in fretta

Il valore dell'immobile pignorato è determinato dal giudice dell'esecuzione, “avuto riguardo al valore di mercato”, sulla scorta degli “elementi forniti dalle parti

” e da un esperto nominato dallo stesso giudice: è completamente sparito il desueto ricorso al criterio legislativo basato sulla rivalutazione della rendita catastale del fabbricato o della rendita dominicale del terreno ed è sempre obbligatoria la designazione del perito.

Entro 15 giorni dal deposito della documentazione ipocatastale, il giudice nomina l'esperto e lo convoca per il giuramento

ex

art. 161 disp. att. c.p.c.

, il quale viene prestato in cancelleria mediante sottoscrizione del verbale di accettazione dell'incarico.

Contestualmente al conferimento dell'incarico il giudice fissa l'udienza – non oltre 90 giorni dopo – per la comparizione delle parti e per la decisione sull'istanza di vendita del bene pignorato: poiché l'

art. 173-

bis

, comma 3°, disp. att. c.p.c.

impone allo stimatore di completare l'elaborato peritale almeno 30 giorni prima dell'udienza fissata, l'esperto ha a disposizione 60 giorni (due mesi circa) per terminare l'incarico, e, cioè, un tempo piuttosto esiguo per compiere le numerose attività necessarie a fornire un'esaustiva perizia, la quale presuppone tra l'altro l'esame di dati e notizie degli uffici amministrativi, che non sempre sono solerti nelle risposte (basti pensare che le pubbliche amministrazioni hanno a disposizione, di regola, 30 giorni per evadere le richieste di accesso agli atti).

È la stessa legge

(artt

.

568, comma 2, c.p.c.

e 173-bis, comma 1,

disp. att. c.p.c., entrambi novellati) a prescrivere il contenuto obbligatorio della perizia di stima.

Oltre a “l'identificazione del bene, comprensiva dei confini e dei dati catastali

” (

art.

173

-bis

, comma 1, n. 1,

disp. att. c.p.c.

), “una sommaria descrizione del bene

” (

art.

173

-bis

, comma 1

, n. 2,

disp. att. c.p.c.

)

, “lo stato di possesso del bene, con l'indicazione, se occupato da terzi, del titolo in base al quale è occupato, con particolare riferimento alla esistenza di contratti registrati in data antecedente al pignoramento

” (

art.

173-

bis

, comma 1, n. 3,

disp. att. c.p.c.

), “l'esistenza di formalità, vincoli o oneri, anche di natura condominiale, gravanti sul bene, che resteranno a carico dell'acquirente, ivi compresi i vincoli derivanti da contratti incidenti sulla attitudine edificatoria dello stesso o i vincoli connessi con il suo carattere storico-artistico

”.

“L'esistenza di formalità, vincoli e oneri, anche di natura condominiale, che saranno cancellati o che comunque risulteranno non opponibili all'acquirente

” (

art.

173

-bis

, comma 1, nn. 4 e 5,

disp. att. c.p.c.

), la riforma del 2015 ha aggiunto:

  • “la verifica della regolarità edilizia e urbanistica del bene nonché l'esistenza della dichiarazione di agibilità dello stesso previa acquisizione o aggiornamento del certificato di destinazione urbanistica previsto dalla vigente normativa

    ” e

    “in caso di opere abusive, il controllo della possibilità di sanatoria ai sensi dell'

    articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380

    e gli eventuali costi della stessa; altrimenti, la verifica sull'eventuale presentazione di istanze di condono, indicando il soggetto istante e la normativa in forza della quale l'istanza sia stata presentata, lo stato del procedimento, i costi per il conseguimento del titolo in sanatoria e le eventuali oblazioni già corrisposte o da corrispondere; in ogni altro caso, la verifica, ai fini della istanza di condono che l'aggiudicatario possa eventualmente presentare, che gli immobili pignorati si trovino nelle condizioni previste dall'

    articolo 40, comma sesto, della legge 28 febbraio 1985, n. 47

    ovvero dall'

    art. 46, comma quinto del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380

    , specificando il costo per il conseguimento del titolo in sanatoria” (

    art.

    173-

    bis

    , comma 1°, nn. 6 e 7,

    disp. att. c.p.c.

    ); si tratta del

    le informazioni attinenti alla regolarità amministrativa del bene, considerando peraltro la loro idoneità a incidere sul valore dell'immobile (ad esempio, la non conformità ai progetti approvati e alle discipline urbanistiche dell'attuale stato di fatto e le relative conseguenze, tenuto presente che l'irregolarità può comportare la demolizione, totale o parziale, del fabbricato oppure gli oneri economici di una eventuale sanatoria, la cui possibilità dev'essere accertata dall'esperto, anche con riguardo ai suoi costi); deve essere altresì specificato se l'immobile già costruito è dotato del certificato di agibilità (o abitabilità) e, in caso di terreno edificabile, spetta al perito riferire circa le sue potenzialità edificatorie;

  • “la verifica che i beni pignorati siano gravati da censo, livello o uso civico e se vi sia stata affrancazione da tali pesi, ovvero che il diritto sul bene del debitore pignorato sia di proprietà ovvero derivante da alcuno dei suddetti titoli” (

    art.

    173-

    bis

    , comma 1°, n. 8,

    disp. att. c.p.c.

    ); si tratta di dati che, essendo potenzialmente idonei a determinare l'indisponibilità dell'immobile, influenzano il prezzo e la vendita;

  • “l'informazione sull'importoannuo delle spese fisse di gestione o di manutenzione, su eventuali spese straordinarie già deliberate anche se il relativo debito non sia ancora scaduto, su eventuali spese condominiali non pagate negli ultimi due anni anteriori alla data della perizia, sul corso di eventuali procedimenti giudiziari relativi al bene pignorato” (

    art.

    173-

    bis

    , comma 1°, n. 9,

    disp. att. c.p.c.

    ); una compiuta informazione ai potenziali acquirenti esige che siano indicativamente quantificate le spese condominiali che il proprietario dovrà affrontare e, inoltre, quelle a cui lo stesso potrebbe essere chiamato a partecipare, perché già deliberate e ancora non sostenute o insolute nell'ultimo biennio (

    ex

    art. 63 disp. att. c.c.

    ); parimenti, la pendenza di procedimenti giudiziari riguardanti l'immobile staggito assume rilievo in ordine ad eventuali domande giudiziali trascritte, ma anche per eventuali azioni che potrebbero ripercuotere i loro effetti sull'acquirente

  • la valutazione di mercato del bene

    , la quale deve essere preceduta da una analitica disamina di tutti gli elementi rilevanti per la determinazione del valore, oggi indicati dall'

    art. 568, comma 2°, c.p.c.

    (“l'esperto procede al calcolo della superficie dell'immobile, specificando quella commerciale, del valore per metro quadro e del valore complessivo, esponendo analiticamente gli adeguamenti e le correzioni della stima”). Pur essendo il giudice dell'esecuzione il soggetto deputato a determinare il prezzo-base per la vendita forzata, l'esperto deve formulare una sua autonoma valutazione che, pur partendo dal valore di mercato del cespite, consideri alcuni indefettibili “correttivi”, già in uso nella prassi e oggi espressamente richiesti dall'

    art. 568, comma 2°, c.p.c.

    : occorre tener presente che le spese per la sanatoria degli abusi edilizi saranno sostenute dall'aggiudicatario e che l'acquirente nella vendita forzata non gode della garanzia per vizi della cosa, che eventuali occupazioni dello stabile con titolo opponibile deprimono il prezzo, che l'alienazione giudiziale è una vendita a breve termine che sconta, per sua natura, un prezzo più basso.

A fronte di un più gravoso impegno richiesto agli stimatori, per giunta da svolgere in tempi ridotti, non appare ragionevole la previsione introdotta all'

art. 161, comma 3°, disp. att. c.p.c.

: l'intento di ricondurre a congruità le stime esagerate è stato perseguito ancorando il compenso dell'esperto non più al valore di stima, bensì al prezzo ricavato dalla vendita, disponendo altresì che – prima dell'alienazione – al perito possano essere concessi soltanto degli acconti non superiori al 50% del compenso calcolato sul valore stimato.

Oltre ad aggravare il procedimento volto alla liquidazione – con raddoppio dei provvedimenti e delle possibili impugnazioni – la disposizione rischia di far ricadere sull'esperto stimatore eventuali inefficienze nella custodia o situazioni sopravvenute (si pensi ad un immobile danneggiato dall'occupante prima della liberazione). Può persino immaginarsi un paradosso: in caso di immobile non venduto e di declaratoria di antieconomicità della prosecuzione della procedura

ex

art. 164-

bis

disp. att. c.p.c.

all'esperto dovrebbe riconoscersi un compenso calcolato sul valore di stima, certamente più elevato rispetto all'ultimo degli infruttuosi esperimenti di vendita; in pratica, al perito conviene che l'immobile non venga mai venduto piuttosto che vederlo aggiudicato, anche grazie alla propria dettagliata perizia, dopo un primo esperimento negativo.

La delega al professionista delle operazioni di vendita immobiliare

La riforma del 2015 ha sostituito la facoltà del giudice dell'esecuzione – “può, sentiti gli interessati, delegare” – con la regola della delega obbligatoria (“il giudice dell'esecuzione ... delega”).

Tuttavia, il prosieguo della norma attribuisce al giudice un ampio potere discrezionale (i cui unici presupposti sono costituiti dalla previa audizione dei creditori e dalla generica “tutela degli interessi delle parti”) per evitare la delega.

In sostanza, il legislatore mostra la sua preferenza per la delega, presumibilmente ritenuta idonea a rendere meno gravosa l'attività giurisdizionale; nel contempo, però, offre lo strumento per non affossare alcune prassi giudiziarie degli ultimi anni che sono state costruite senza il trasferimento di poteri ai professionisti e hanno comunque dato buona prova (senza contare, poi, quei circondari in cui la salvaguardia degli interessi delle parti non può certo consistere in una polverizzazione degli incarichi, da distribuire “a pioggia” tra centinaia di soggetti, non sempre capaci e non agevolmente controllabili).

L'ultimo comma dell'

art. 591-

bis

c.p.c.

detta la disciplina per la revoca della delega che può dipendere dal mancato rispetto delle direttive del giudice o dei termini prescritti; spetta al professionista, che deve essere necessariamente sentito prima dell'adozione del provvedimento, dimostrare l'oggettiva impossibilità di adeguarsi alle disposizioni giudiziali.

Le difficoltà insorte nelle operazioni di

Anche il commissionario alla vendita mobiliare, come già accadeva per il professionista delegato, viene abilitato a rivolgersi al giudice in caso di sopravvenute difficoltà.

Cambiano, inoltre, le modalità di impugnazione dell'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione decide sul reclamo avverso gli atti del professionista delegato o del commissionario: dalla “tradizionale” opposizione avverso gli atti esecutivi si passa ad una decisione assunta all'esito di reclamo ex art. 669-terdecies, con una soluzione che lascia perplessi, dato che solitamente il collegio è investito di questioni aventi rilievo cautelare (v.

art. 624, comma 2, c.p.c.

).

Rinnovate modalità di vendita dell'immobile pignorato

Pervicacemente resiste alla riforma del 2015 la possibilità di porre in vendita l'immobile col sistema dell'incanto, ma già dal 2014 tale previsione sopravvive soltanto “sulla carta”, dato che è impensabile che “la vendita con tale modalità possa aver luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene, determinato a norma dell'articolo 568”.

Sono invece profondamente rinnovate le disposizioni sulle offerte di acquisto e sul loro esame.

Ponendo in vendita l'immobile il giudice deve stabilire, oltre al prezzo base, l' “offerta minima”, la quale potrà essere anche inferiore, sino a un quarto, al prezzo-base.

Ogni offerta deve essere accompagnata da una cauzione pari al 10% del prezzo offerto, la quale può sempre essere prestata anche mediante fideiussione autonoma, irrevocabile e a prima richiesta, rilasciata da banche, società assicuratrici o intermediari finanziari (tale garanzia, in favore della procedura esecutiva, potrà essere escussa dal custode o dal professionista in caso di decadenza dell'aggiudicatario); spetta invece alla discrezionalità del giudice consentire, eventualmente, “la presentazione dell'offerta d'acquisto e la prestazione della cauzione con sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento disponibili nei circuiti bancario e postale”.

Come detto, la novella ammette la formulazione di un'offerta di acquisto per una somma ridotta, ma comunque superiore al 75% del prezzo base specificato nell'ordinanza.

In caso di unica offerta superiore al valore dell'immobile stabilito nell'ordinanza di vendita (prezzo base), si procede ad aggiudicazione.

Se, invece, l'unico offerente si è avvalso della facoltà di indicare un prezzo di acquisto inferiore, il giudice (o il professionista delegato) procede alla vendita quando ritiene che non vi sia seria possibilità di conseguire una maggiore utilità con una nuova vendita e a condizione che non siano state presentate istanze di assegnazione da parte dei creditori (in quest'ultimo caso, poiché l'istanza di assegnazione non può essere formulata per un prezzo inferiore al prezzo base stabilito per l'esperimento di vendita, l'assegnazione è certamente più conveniente e necessariamente da preferire).

Qualora siano state presentate due o più offerte di acquisto, si procede in ogni caso a una gara tra gli offerenti, partendo dall'offerta più alta e con aggiudicazione dell'immobile al miglior offerente.

Quid iuris

se pervengono due offerte identiche e gli offerenti non effettuano alcun rilancio, impedendo così il meccanismo della gara? Il decreto legge, recependo alcune prassi giudiziarie, aveva stabilito che –

nel caso di più offerte dello stesso valore – dovesse disporsi la vendita a favore di colui che avesse presentato l'offerta per primo (prius in tempore potior in iure); tale norma è sparita dal testo definitivo (probabilmente per un difettoso cooordinamento degli emendamenti), ma resta una sua traccia nell'

art. 573, comma 2, c.p.c.

che – nel far riferimento all'“offerta presentata per prima” – autorizza un'interpretazione volta a favorire l'aggiudicazione al primo tra gli offerenti, anche se l'art. 573, comma 3, sancisce che “ai fini dell'individuazione della migliore offerta, il giudice tiene conto dell'entità del prezzo, delle cauzioni prestate, delle forme, dei modi e dei tempi del pagamento nonché di ogni altro elemento utile indicato nell'offerta stessa”.

L'

art. 573, commi 2 e 4, c.p.c.

disciplina l'ipotesi in cui sono presentate due o più offerte in pendenza di un'istanza di assegnazione da parte del creditore, distinguendo le ipotesi a seconda della concreta effettuazione della gara tra gli offerenti:

  • quando non si può far luogo alla gara per la mancata partecipazione degli offerenti (che non rilanciano) si deve dar corso all'assegnazione al creditore se il prezzo indicato nell'offerta migliore o in quella presentata per prima è minore del prezzo base;

  • parimenti, qualora all'esito della gara il prezzo di aggiudicazione si riveli inferiore al prezzo base, si fa luogo ad assegnazione.

  • In altri termini, il legislatore mira sempre ad ottenere il massimo beneficio economico dalla vendita/assegnazione: o le offerte (l'unica, la migliore, la prima o quella risultante dalla gara) superano il prezzo base o si predilige l'assegnazione (che, come dianzi esposto, non può essere formulata per un importo più basso del prezzo base).

L'aggiudicatario deve versare il residuo prezzo entro il termine fissato dall'ordinanza di vendita, comunque non superiore a 120 giorni.

Nell'ipotesi di infruttuoso esperimento di vendita e in mancanza di istanze di assegnazione (o di loro rigetto), il giudice dell'esecuzione ha tre possibili soluzioni: a) disporre l'amministrazione giudiziaria; b) stabilire nuove condizioni di vendita e/o diverse forme di pubblicità, fissando un prezzo base inferiore al precedente fino al limite di un quarto (sostanzialmente, una nuova vendita senza incanto a un prezzo che viene diminuito in misura variabile, con un massimo ribasso del 25%); c) porre in vendita l'immobile col sistema dell'incanto, ma solo nell'improbabile (rectius, impossibile) prognosi che “la vendita con tale modalità possa aver luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene, determinato a norma dell'articolo 568”.

Se anche il secondo esperimento di vendita non sortisce esito positivo per mancanza di offerte, le eventuali istanze di assegnazione avanzate dai creditori non possono essere respinte, dovendo anzi il giudice fissare il termine all'assegnatario per il versamento dell'eventuale conguaglio; in mancanza di istanze dei creditori le opzioni per il giudice dell'esecuzione sono quelle sopra elencate sub a), b) e c).

L'assegnazione al creditore

La riforma del 2015 coordina le disposizioni concernenti l'assegnazione al creditore con le nuove modalità di vendita (eliminando i precedenti riferimenti all'incanto) e contrasta la lettura fornita dalla Suprema Corte riguardo all'importo per l'assegnazione stessa (

Cass. 8731/2011

aveva individuato tale importo nel valore indicato nell'ordinanza di vendita, indipendentemente da eventuali ribassi

ex

art. 591 c.p.c.

).

Difatti, è oggi stabilito che ciascun creditore possa avanzare domanda di assegnazione, da presentare almeno dieci giorni prima della data dell'udienza fissata per la vendita, offrendo una somma non inferiore né all'ammontare degli importi indicati dall'

art. 506 c.p.c.

(spese di esecuzione e crediti a cui quello dell'offerente è postergato), né al prezzo base stabilito per l'esperimento di vendita per cui l'istanza è presentata.

L'istanza di assegnazione assume rilievo sia nel caso di mancanza di offerte, sia in caso di offerta di acquisto (l'unica, la migliore, la prima o quella risultante dalla gara; v. paragrafo precedente) inferiore al prezzo base, dato che la domanda del creditore è, in tale fattispecie, ostativa all'aggiudicazione (in quanto maggiormente conveniente).

Ciò non implica, tuttavia, che il giudice sia necessariamente costretto a far luogo all'assegnazione, potendosi evincere dall'

art. 591, comma 1, c.p.c.

il potere discrezionale di non accogliere l'istanza del creditore dopo il primo infruttuoso esperimento di vendita; non così, invece, dopo il secondo tentativo di vendita rivelatosi vano, posto che l'

art. 591, ult. comma, c.p.c.

impone al giudice dell'esecuzione la fissazione al creditore assegnatario del termine per il versamento del conguaglio, eliminando qualsiasi potere decisionale a riguardo.

Astreinte all'italiana

Si amplia lo spettro della “astreinte all'italiana” o, come più correttamente definita in dottrina, della “coercitoria” (a maggior ragione dopo che la nuova rubrica dell'

art. 614-

bis

c.p.c.

fa riferimento a “misure di coercizione indiretta”).

Il giudice che forma il titolo (perciò, quello del processo di cognizione, non il giudice dell'esecuzione) può ora prevedere una misura sanzionatoria pecuniaria “di rinforzo” da accompagnare ad ogni “provvedimento di condanna all'adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro” in caso di violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione: rientrano nel novero non soltanto le attuazioni degli obblighi di fare infungibile o di non fare (come in precedenza), ma le esecuzioni di qualsiasi obbligo di fare/non fare, nonché gli ordini di consegna/rilascio.

La sospensione parziale del titolo esecutivo

Se – come ricorda Dante – Giustiniano aveva dalle leggi tratto “il troppo e ‘l vano”, il legislatore del 2015 ha evidentemente trovato maggiore ispirazione in Monsieur de La Palice quando ha stabilito, nel novellato

art. 615, comma 1°, c.p.c.

, che il titolo esecutivo può essere cautelativamente sospeso anche in misura limitata “se il diritto della parte istante è contestato solo parzialmente” (si pensi al caso del precetto intimato per 100 ma contestato soltanto per 50 in virtù di un pregresso pagamento di quell'importo: è ovvio che il provvedimento di sospensione non può riguardare la somma che non forma oggetto di opposizione).

Si tratta di un intervento certamente chiarificatore, di cui non si sentiva però la necessità, visto che la giurisprudenza aveva, da tempo e uniformemente, raggiunto la medesima conclusione.

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