Il giudizio di ammissibilità della domanda di concordato prenotativo

Roberto Amatore
23 Settembre 2013

La novità di maggior rilievo ed originalità introdotta dal c.d. Decreto Sviluppo è rappresentata dall'istituto del concordato prenotativo, finalizzato a porre rimedio all'insufficiente protezione del debitore durante la preparazione del piano di ristrutturazione attraverso la possibilità di presentare una domanda anticipata di concordato, diversamente e variamente definita dalla dottrina come domanda di “pre-concordato”, domanda di concordato “con riserva”, domanda “in bianco” ovvero, ancora, domanda di concordato “prenotativo”.
Profili generali

La novità di maggior rilievo ed originalità introdotta dal c.d. Decreto Sviluppo è rappresentata dall'istituto del concordato prenotativo, finalizzato a porre rimedio all'insufficiente protezione del debitore durante la preparazione del piano di ristrutturazione attraverso la possibilità di presentare una domanda anticipata di concordato, diversamente e variamente definita dalla dottrina come domanda di “pre-concordato”, domanda di concordato “con riserva”, domanda “in bianco” ovvero, ancora, domanda di concordato “prenotativo”(vedi

LAMANNA, La

legge fallimentare dopo il Decreto sviluppo

, in Il civilista, Giuffrè, 2012, 41 ss.; R. Amatore – L. Jeantet, Il nuovo concordato preventivo, Giuffrè, 2013

).

L'introduzione nel nostro ordinamento dell'istituto in esame è avvenuta sulla falsariga dell'automatic stay previsto dal chapter 11 del Codice Fallimentare degli Stati Uniti, di cui già si conosceva una versione nostrana in formato minore nella previsione di cui all'

art. 182-

bis

, comma

6

, l. fall

., ove si prevedeva la possibilità di depositare una proposta sommaria di accordi di ristrutturazione finalizzata all'emanazione di una inibitoria da parte del tribunale.

La ratio sottesa alla introduzione del nuovo istituto di matrice anglosassone potrebbe ritenersi astrattamente condivisibile stante l'anticipazione delle misure di protezione del patrimonio dell'imprenditore in crisi al momento di preparazione della domanda di accesso alla procedura negoziale di composizione di crisi, benché la prima prassi applicativa dell'istituto in discorso ne abbia evidenziato un uso abusivo al solo scopo di ritardare la dichiarazione di fallimento di imprese ormai decotte e non più recuperabili dal punto di vista della continuità aziendale.

Sul punto, va aggiunto che spesso l'imprenditore in difficoltà non riesce a predisporre tempestivamente misure di superamento della crisi per la pressione cui è sottoposto da parte dei creditori più aggressivi. E la

legge fallimentare

ancora non conteneva una norma che consentisse una protezione anticipata del patrimonio dell'imprenditore contro le aggressioni esecutive dei creditori.

Nella prassi i tribunali, già prima della riforma, accordavano ai debitori – nel corso dei procedimenti prefallimentari – un termine a richiesta del debitore per depositare domande di concordato ovvero proposte di accordi di ristrutturazione. Tuttavia, tale possibilità applicativa non era corredata da misure anticipate di protezione del patrimonio dell'imprenditore contro le aggressioni esecutive dei creditori. L'intentio legis è pertanto chiara : si è voluto tramite l'istituto di nuovo conio assicurare al debitore la possibilità di ottenere con la massima tempestività gli effetti protettivi della procedura concordataria, e ciò anche al fine di far emergere, in termini di positivo accertamento e superamento, lo stato di crisi ovvero la insolvenza dell'imprenditore.

Deve, tuttavia, osservarsi che sarebbe stato preferibile accompagnare la nuova tutela interinale con una più generale disciplina degli strumenti di allerta, unica soluzione per accompagnare l'emersione tempestiva della crisi di impresa con l'attivazione di misure conservative o risanatorie (

PANZANI, Misure di allerta e prevenzione della crisi, Nuove prospettive?, in ilFallimentarista.it

).

Ed invero, l'automatic stay che accompagna ora la possibilità presentare il concordato preventivo con riserva è beneficio che, di per sé, non sostituisce l'effetto incentivante delle misure di allerta, e verosimilmente andrà a beneficio in larga misura di imprese ormai decotte, non essendo prevista alcuna modalità di selezione delle imprese beneficiarie, come sarebbe stato opportuno per consentire una maggiore tutela di quelle in condizione di salvarsi effettivamente proseguendo nella gestione. La disciplina ipersemplificatoria applicata ai concordati preventivi meramente liquidatori potrebbe addurre anzi ad effetti obiettivamente destabilizzanti per l'intero sistema.

In concreto,

l

'

art. 161, comma 6,

l. fall

. consente ad un imprenditore in stato di crisi o d'insolvenza, a partire dall'11 settembre 2012, di depositare un ricorso, privo di reale contenuto sostanziale ( è stato definito da taluno quasi un “foglietto in bianco” ), per ottenere la fissazione d'un termine entro il quale proporre la vera e propria domanda di concordato preventivo completa dei documenti di cui all'

art. 161, commi 2 e 3,

l. fall

. oppure un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'

art. 182-

bis

l. fall

., con conservazione in entrambi i casi, e sino alla pronuncia del provvedimento omologativo, degli effetti protettivi dell'

art. 168

l. fall

. a far tempo dalla pubblicazione del proprio ricorso.

L'istituto è stato oggetto di significative modifiche in sede di conversione in legge del Decreto Sviluppo, onde prevenire il rischio, immediatamente e giustamente denunciato, che da strumento di risoluzione d'una crisi si trasformi in mezzo d'ostruzione d'una dichiarazione di fallimento (

VELLA, Il controllo giudiziale sulla domanda di concordato preventivo “con riserva”, in Fallimento, 2013, 83

).

Ebbene, in quest'ottica è stato ridotto da centottanta a centoventi giorni (sessanta prorogabili di ulteriori sessanta) il termine massimo fissabile dal Tribunale in caso di pendenza d'una procedura pre-fallimentare; è stata introdotta una preclusione infra-biennale rispetto ad analoghe domande non seguite da ammissione alla procedura di concordato preventivo o da omologazione d'un accordo di ristrutturazione dei debiti ; è stato richiesto che la domanda di concordato con riserva sia accompagnata dai bilanci degli ultimi tre esercizi sociali ed è stato previsto il potere del Tribunale d'imporre specifici obblighi informativi periodici nel periodo d'attesa del deposito della documentazione prescritta dall'

art. 161, commi 2 e

3, l

. fall

.

Tuttavia, l'istituto del concordato con riserva, anche per essere indiscriminatamente applicabile a piani liquidatori ed a piani in continuità, si prestava e tutt'ora si presta - come già sopra anticipato - ad abusi ed a essere impiegato anche in assenza d'un reale proposito di addivenire ad una soluzione negoziata della crisi d'impresa, introducendo una sorta di automatic stay “sulla parola” (

ROLFI, I rapporti tra concordato preventivo e dichiarazione di fallimento: equivoci processuali di una questione sostanziale

, in

ilFallimentarista.it,

2013

).

Sul punto, non può non condividersi la tesi secondo cui la nuova norma consente di ottenere l'anticipazione dell'effetto protettivo senza dover dimostrare la serietà dell'intento di presentare poi una proposta di concordato o che vi sia la seria intenzione e la possibilità di proporre accordi di ristrutturazione.

Orbene, non si dice espressamente nella lettera della norma da ultimo introdotta che il tribunale sia tenuto a concedere il termine dilatorio, ma tuttavia sembra ragionevole ritenere, come si evidenzierà tra breve, che, al di fuori di alcune specifiche ipotesi, si tratti quasi di un atto dovuto. Posta tale interpretazione, il tribunale dovrebbe dunque necessariamente concedere il termine ( se non altro quello minino), senza poter nemmeno esaminare criticamente la serietà dell'intenzione del debitore di proporre un concordato preventivo ovvero la richiesta di omologazione di accordi di ristrutturazione, con ciò volendosi significare che si potrà “gratuitamente” fruire di una lunghissima moratoria, benché l'imprenditore ammesso alla procedura prenotativa sia totalmente insolvente e con la conservazione peraltro della possibilità di compiere durante il suo corso quanto meno gli atti d'impresa di ordinaria amministrazione, atti che, peraltro, sono sottratti a revoca come atti legittimi, sono muniti finanche del beneficio della prededucibilità e possono essere considerati sottratti a sanzione penale per bancarotta.

Pertanto, i rischi di unuso distorto e dannoso, la cui evidenza si è poi verificata nella prima applicazione del nuovo regime normativo sopra descritto, sono tali da consigliare per lo meno un uso prudenziale dei criteri per la fissazione del termine che dovrà essere “bilanciato tra esigenze di elaborazione di un piano eventualmente complesso, ed esigenze di tutela dei creditori” (

ROLFI, La generale intensificazione dell'automatic stay nel Decreto Sviluppo, in questo portale

).

Giudizio di ammissibilità da parte del tribunale in sede di verifica della domanda c.d. prenotativa

Sul punto qui da ultimo in discussione è intervenuta in realtà proprio la disciplina dettata dal c.d. Decreto del Fare, rendendo più pregnante il potere interdittivo del tribunale ed introducendo nuovi requisiti di ammissibilità della proposta e nuove sanzioni di inammissibilità che possono essere applicate dal tribunale.

Orbene, la struttura del concordato preventivo con riserva, come prevista dall'

art. 161, comma 6,

l. fall

., si sviluppa in due fasi: la prima (necessaria, anticipatoria e processuale) che si compendia nel deposito d'una domanda con cui un imprenditore annuncia l'intenzione di accedere alla procedura di concordato preventivo oppure di voler concludere un accordo di ristrutturazione dei debiti, nella sua pubblicazione nel competente Registro delle Imprese e nella sua comunicazione al pubblico ministero; la seconda (eventuale, sostanziale e negoziale) che si traduce nel deposito della proposta concordataria e del piano destinato a darvi esecuzione oppure dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, con successiva adozione, a seconda dell'opzione prescelta, di ammissione, approvazione ed omologazione (

Trib. Napoli 31 ottobre 2012; in dottrina, PAJARDI, Codice del fallimento

, a cura di BOCCHIOLA e PALUCHOSWKI, Milano, 2013, 1903 e ss.; POLI, Gli effetti del concordato in bianco, ovvero costi ed opportunità del nuovo istituto, in questo portale

).

Ne discende una necessaria distinzione tra presupposti di ammissibilità della prima fase, che devono essere subito verificati all'atto del deposito della domanda, e quelli della seconda fase, che devono essere scrutinati nel momento in cui l'imprenditore disvela i contenuti del proprio piano di concordato, con la diversa conseguenza di parlarsi, in caso di esito negativo della procedura, d'inammissibilità della domanda ai sensi dell'

art. 161, comma 9,

l. fall

. rispetto al concordato con riserva e d'inammissibilità della proposta ai sensi dell'

art. 162

l. fall

. rispetto al concordato definitivo.

Ciò posto, occorre sottolineare come le verifiche giudiziali da svolgersi da parte del tribunale - nella prima fase di ammissione al concordato con riserva - possano concentrasi sulle seguenti questioni:

  1. Il tribunale deve, in primis, operare uno scrutinio, anche ex officio, sulla propria competenza (anche territoriale) ai sensi del combinato disposto degli

    artt. 9

    e

    161 l. fall

    ., e ciò peraltro anche ai fini dell'accertamento del nesso funzionale con un eventuale accordo di ristrutturazione (cfr.

    art. 182-

    bis

    , comma 6, l. fall

    .);

  2. Occorre, poi, verificare la sussistenza della legittimazione attiva della parte istante alla presentazione del ricorso, e ciò sia da un punto di vista soggettivo (i.e.,imprenditore commerciale non piccolo), sia da un punto di vista oggettivo (i.e.,stato di crisi o d'insolvenza). Sul punto, soccorre il tribunale in questa prima valutazione di ammissibilità della domanda la previsione che impone al ricorrente il deposito dei bilanci degli ultimi tre esercizi. Ebbene, la prassi applicativa evidenzia la circostanza secondo cui l'imprenditore istante allega normalmente nell'atto introduttivo un corredo informativo che, quantunque succintamente argomentato, indica tuttavia elementi di valutazione idonei a far emergere il superamento delle soglie dimensionali previste dall'

    art. 1 l. fall

    . e la sussistenza dello stato di crisi ovvero di insolvenza. Su quest'ultimo punto, è da dirsi che una breve cronistoria, nel ricorso introduttivo, delle vicende che hanno fatto emergere lo stato di prossima decozione risulta essere opzione decisamente auspicabile.

  3. Il tribunale deve, inoltre, soffermarsi, in questa prima valutazione di ammissibilità, sul profilo della esistenza in capo alla parte istante della rappresentanza ed autorizzazione ad agire (i.e., verificare la titolarità dei poteri in capo al sottoscrittore del ricorso e l'adempimento di cui all'

    art. 152, comma 3,

    l. fall

    ., come richiamato dall'

    art. 161, comma 4,

    l. fall

    .). Ed invero, è stato affermato in dottrina che, al di là del dubbio interpretativo secondo cui gli adempimenti di cui all'

    art. 152

    l. fall

    . non dovrebbero poter trovare applicazione anche in ipotesi di concordato con riserva (stante la specialità del richiamo operato dell'

    art. 161, comma 4,

    l. fall

    .) (

    RASILE, Concordato con riserva: deposito del verbale notarile e delle autorizzazioni ex art. 182-quinquies e obblighi informativi

    , in questo portale; in giurisprudenza,

    Trib. Lecce 17 dicembre 2012

    ), sarebbe comunque ragionevole restringere il controllo ai soli poteri previsti dal suo comma 1 (i.e., rappresentanza sociale) e non anche al documento indicato dal suo comma 3 (i.e., c.d. determina), e ciò in ragione del fatto che l'imprenditore ben potrebbe non avere ancora definito, all'atto del deposito della domanda di cui all'

    art. 161, comma

    6,

    l. fall

    ., il suo percorso concorsuale e la sua scelta definitiva (i.e., concordato liquidatorio, oppure concordato in continuità, oppure ancora accordo di ristrutturazione dei debiti), con la conseguenza che la sua delibera o determina potrebbe risultare eccessivamente generica o, comunque, non adeguatamente motivata (

    Trib. Milano, circolare 18 ottobre 2012

    ). Tuttavia, deve ritenersi, a parere di chi scrive, che il richiamo integrale operato dal quarto comma dell'

    art. 161 l. fall

    . all'art. 152, medesima legge, sembra giustificare la integrale applicazione della norma in esame anche al concordato prenotativo. Deve, altresì, precisarsi che, se si volesse aderire alla soluzione d'obbligatorietà della determina ai sensi dell'

    art. 152

    l. fall

    . (come appare preferibile per chi scrive), questa dovrebbe essere necessariamente predisposta e pubblicata due volte: la prima in occasione del deposito della domanda di concordato con riserva, con manifestazione della volontà di presentare un piano di concordato od un accordo di ristrutturazione dei debiti, e la seconda in occasione del deposito della documentazione di cui all'

    art. 161, commi 2 e 3,

    l. fall

    ., con ricognizione del tipo di piano e di proposta che verranno effettivamente presentati ai creditori.

Ciò che invece non risulta condivisibile è l'orientamento, ad oggi assolutamente minoritario, per cui il Tribunale dovrebbe deliberare circa la “non strumentalità” della domanda e, solo in caso di positiva verifica, assegnare un termine per depositare una memoria che contenga una serie di dettagliate informazioni, anche relative alla fattibilità della domanda (

Trib. Matera 21 febbraio 2013; Trib. Tortona 8 ottobre 2012

), giacché, così facendo, s'introdurrebbe un obbligo d'anticipazione delle linee guida di un piano che l'imprenditore, del tutto legittimamente, potrebbe non avere ancora predisposto (

VITIELLO, Domanda di concordato con riserva in pendenza di una procedura prefallimentare: limiti del sindacato e poteri del Tribunale

, in questo portale

).

  • Occorre, inoltre, da parte del tribunale verificare, quale ulteriore presupposto di ammissibilità della domanda, che la parte ricorrente non abbia depositato nei due anni precedenti una analoga domanda di concordato prenotativo che non sia stata seguita da un provvedimento ammissivo ai sensi dell'

    art. 163 l. fall

    . ovvero da un provvedimento omologativo ai sensi dell'

    art. 182-

    bis

    l. fall

    .. Qui, deve ritenersi sufficiente, nella prassi applicativa, per il positivo scrutinio della esistenza della detta condizione di ammissibilità della domanda, la dichiarazione in tal senso del legale rappresentante della impresa in attesa di ammissione contenuta nel ricorso introduttivo.

  • Occorrerà inoltre da parte del tribunale scrutinare la allegazione da parte dell'istante, ai sensi dell'

    art. 161, comma 6,

    l. fall

    ., dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi (ovvero dalla data di sua costituzione, se inferiore a tre anni ). Ebbene, nella relazione illustrativa all'emendamento si legge che lo scopo della disposizione è quello di “consentire al tribunale di valutare quanto meno la sussistenza dei presupposti dimensionali di fallibilità dell'impresa ed escludere di conseguenza possibili strumentalizzazioni dello strumento semplificato offerto al debitore”. Tuttavia, va detto che risulta essere veramente minimale la finalità enunciata, paventandosi un uso strumentale per ottenere un beneficio, l'automatic stay per l'appunto, anche quando manchino i presupposti dimensionali di accesso alla procedura previsti dalle c.d. soglie

    ex

    art. 1 l. fall

    .. Sul punto, va detto, con autorevole dottrina, che il rischio denunziato sarebbe davvero esiguo, trattandosi di casi residuali ricorrenti solo nella ipotesi in cui il debitore non voglia ovvero non possa accedere neanche alla alternativa procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento.

Più interessante, invece, il passaggio argomentativo nella relazione illustrativa laddove si invoca un intervento immediato del tribunale allorquando, accertata la mancanza del requisito dimensionale, lo stesso dovrebbe negare la concessione di un termine, dichiarando inammissibile la domanda. Ne discende che, a rigore, il legislatore avrebbe ritenuto possibile un sindacato del tribunale sulla concessione del termine. In realtà, la norma in esame non prevede espressamente tale potere ed anzi sembrerebbe quasi ipotizzare una concessione automatica del termine, quale atto dovuto in favore dell'imprenditore richiedente la tutela interinale. Sul punto, è necessario puntualizzare come il tribunale non perda i suoi poteri ordinari decisori e di controllo anche nella fase di giudizio di ammissibilità della domanda prenotativa, risultando invero concettualmente assurdo ipotizzare che il tribunale non possa rigettare la richiesta di concessione del termine, se non altro quando la domanda non rispondesse, neppure astrattamente, al modello legale e comunque in tutte quelle ipotesi in cui fosse riscontrata dal tribunale la carenza di uno dei requisiti di ammissibilità della domanda.

Ma, a ben leggere la relazione illustrativa, occorre evidenziare che nella stessa il legislatore della riforma ha voluto aggiungere qualcosa in più al potere interdittivo del tribunale, sancendo un potere di sindacato che anticipa quello esprimibile in sede di giudizio definitivo di ammissibilità del concordato ed introducendo, così, un principio del tutto condivisibile anche in sede di verifica della domanda di ammissibilità della domanda prenotativa, atteso che sarebbe non coerente un sistema operativo che non consentisse al tribunale di esprimere quei poteri di scrutinio e di sindacato esercitabili nella successiva fase di ammissione definitiva, e ciò con particolare riferimento alla verifica della qualità di imprenditore commerciale e della sussistenza delle c.d. soglie di cui all'

art. 1 l. fall

..

Ciò che tuttavia occorre domandarsi, a questo punto dell'argomentare, è fino a che punto possa spingersi tale potere interdittivo del tribunale, giacché concretamente tale vaglio di ammissibilità non potrebbe spingersi oltre la verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi sopra ricordati, così come emergenti dagli stessi bilanci. Ed invero, gli ulteriori profili di ammissibilità, ed in primo luogo quello di giuridica fattibilità del piano, possono essere seriamente oggetto di scrutinio e verifica da parte del tribunale solo dopo che siano state depositate da parte del debitore la proposta, il piano e la relazione del professionista attestatore.

Ulteriore questione da affrontare in merito al requisito qui in esame riguarda il se i bilanci allegati alla domanda di concordato con riserva debbano essere quelli effettivamente approvati (

Trib. Pisa 21 febbraio 2013

) e depositati presso il Registro delle imprese ovvero se possano essere sostituiti dai Modelli Unici relativi allo stesso periodo (

Trib. Mantova 31 gennaio 2013

).

La prima soluzione prospettata è ovviamente quella preferibile, giacché l'allegazione dei bilanci approvati fornisce alla istanza di ammissione al concordato prenotativo un crisma di maggiore serietà ed attendibilità dei dati informativi sottoposti all'esame del tribunale.

  • Va aggiunto che, per effetto delle modifiche apportate dal Decreto del Fare, il corredo documentale è stato ampliato con inserimento dell'obbligo di depositare anche un elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti.

In realtà, la previsione risponde ad una duplice funzione: la prima è di responsabilizzare il debitore nella rappresentazione delle passività da soddisfare e, dunque, di conferire maggiore serietà al ricorso dello strumento di cui all'

art. 161, comma 6,

l. fall

.; la seconda è di consentire al Tribunale di verificare i soggetti che, secondo la nuova formulazione dell'

art. 161, comma 8,

l. fall

., possono essere sentiti in ogni tempo (

LAMANNA, Il Decreto del “Fare” e le nuove misure di controllo contro l'abuso del preconcordato

, in questo portale

).

Va aggiunto che, sebbene il corredo allegatorio documentale richiesto a pena di inammissibilità si riduca ai bilanci e all'elenco dei creditori, è senz'altro consigliabile allegare una visura camerale (storica) aggiornata, inserire nel ricorso una sintetica descrizione della storia dell'impresa, offrire informazioni relative agli organi sociali e precisare altresì il tipo di piano (liquidatorio od in continuità) che si intende proporre ai creditori mediante sommaria indicazione, specie se si ipotizza la continuità aziendale (

PANZANI, Il concordato in bianco, in questo portale

).

 Ulteriori requisiti di ammissibilità introdotti dal c.d. Decreto del Fare

Già sotto la vigenza del Decreto Sviluppo, era risultata frequente la scelta, nella prassi applicativa, di designare col provvedimento di cui all'

art. 161, comma 6,

l. fall

. un ausiliario ai sensi dell'

art. 68 c.p.c.

cui era affidato il compito di coadiuvare il Tribunale nel periodo decorrente dalla data di deposito della domanda di concordato preventivo a quella di pronuncia del provvedimento ammissivo (

Trib. Reggio Emilia 27 ottobre 2012

;

Trib. Benevento 26 settembre 2012

;

Trib. La Spezia 25 settembre 2012

).

Ebbene, il Decreto del Fare ha previsto espressamente, nel novellato

art. 161, comma 6,

l. fall

. che,

con il decreto di cui al primo periodo, il tribunale possa nominare il commissario giudiziale di cui all'articolo 163, comma 2, n. 3, e che si applichi l'articolo 170, comma 2.

Dunque il tribunale, proprio in sede di prima valutazione di ammissibilità della domanda prenotativa, scrutina anche questa ulteriore possibilità di nomina del commissario giudiziale, proprio in ragione di una più estesa valutazione delle caratteristiche del concordato in corso di preparazione e di una maggiore tutela degli interessi del ceto creditorio.

Sul punto, va precisato, per dovere di completezza, che l

a disposizione in esame è da ritenersi applicabile anche ai concordati con riserva depositati prima del

21 giugno 2013

(

Trib. Pavia 26 giugno 2013

). Ed invero, il commissario giudiziale, qui nominabile (e non da nominarsi, trattandosi di facoltà e non di obbligo) è proprio il commissario giudiziale che viene nominato nel concordato preventivo ai sensi dell'

art. 163

l. fall

. e, dunque, non un semplice ausiliario o consulente tecnico.

Dovendo valutare quali siano le funzioni che egli è chiamato a svolgere nel periodo di tempo compreso tra il deposito della domanda di concordato con riserva e la pronuncia del decreto ammissivo, deve ricordarsi che, proprio in relazione alle novità da ultimo introdotte con il Decreto del Fare, il commissario giudiziale, se nominato,

è chiamato a valutare l'amministrazione dei beni del debitore e la predisposizione della proposta definitiva, dovendo riferire al tribunale il compimento di eventuali condotte nella prospettiva di cui all'

art. 173

l. fall

. che

il Decreto del Fare ha reso applicabile anche al concordato con riserva (Trib. Milano 2 maggio 2013, est. LAMANNA, con nota adesiva di R. AMATORE, in ilFallimetarista.it

).

Sempre in tema di elencazione delle funzioni del commissario giudiziale, occorre puntualizzare che quest'ultimo è tenuto a rassegnare il proprio parere (obbligatorio, ma non vincolante) sulle richieste di autorizzazione al compimento di atti di straordinaria amministrazione e ad esprimersi rispetto agli altri

atti (i.e., finanziamenti interinali, pagamenti di crediti anteriori

e

scioglimento di contratti), svolgendo pertanto una funzione lato sensu consultiva ed istruttoria per tutta la fase che precede il decreto di ammissione definitiva alla procedura.

Un'ultima considerazione merita d'essere riservata al richiamo operato dal novellato

art. 161, comma 6,

l. fall

. all'

art. 170, comma 2,

l. fall

., risultando incerto se l'obbligo di

tenere a disposizione i libri contabili sussista in ogni caso oppure se sia collegato alla sola nomina del commissario giudiziale.

Deve ritenersi preferibile l'affermazione secondo cui quest'obbligo vada imposto sempre e comunque, atteso che

il Tribunale potrebbe avere la necessità, specie in sede autorizzativa ai sensi degli

artt. 161,

comma 7,

169-

bis

e

182-

quinquies

l. fall

., di acquisire sommarie informazioni al fine di avere un quadro cognitivo idoneo alla emissione del provvedimento autorizzativo.

Tuttavia, potrebbe ritenersi, in senso contrario, che innanzi alla constatazione che l'

art. 170, comma 2,

l. fall

. cita due soggetti specifici (i.e., giudice delegato e commissario giudiziale) e che il primo di essi non può mai essere nominato nella fase di concordato con riserva, l'interpretazione restrittiva potrebbe prevalere, salvo ipotizzare un'integrazione estensiva (peraltro, non giustificabile) della disposizione, includendovi così anche il tribunale.

 Il regime delle inammissibilità

Sulla base delle superiori considerazioni, deve ritenersi che il tribunale possa rifiutare la concessione del termine dilatorio in tutti i casi in cui siano mancanti i presupposti di ammissibilità della domanda prenotativa.

È dubbia la estensibilità dell'istituto di cui all'

art. 162, primo comma, l. fall

. anche al concordato con riserva, e cioè la concessione di un termine per sanare eventuali profili di inammissibilità ed irregolarità della domanda, atteso che, per un verso, il termine che viene concesso dal Tribunale entro il quale depositare la proposta, il piano e l'asseverazione è un termine perentorio, la cui violazione è sanzionata dal provvedimento di inammissibilità della domanda sancita dall'

art. 162, primo e secondo comma, l. fall

. e che, per altro verso, è proprio il sesto comma dell'art. 161 a richiamare, in tema di regime sanzionatorio di inammissibilità, solo il secondo ed il terzo comma dell'art. 162, escludendo invece espressamente l'applicabilità al concordato prenotativo della normativa dettata dal primo comma del medesimo articolo.

Come sopra già evidenziato, oltre al profilo di inammissibilità già previsto dal Decreto Sviluppo nel sesto comma dell'

art. 162 l. fall

. in relazione alla mancata tempestiva presentazione del piano, proposta e relativa documentazione, oggi il Decreto del Fare ha previsto, sempre in tema di regime di inammissibilità, l'obbligo di rilevazione da parte del commissario di comportamenti fraudolenti nel periodo interinale con l'attivazione del procedimento incidentale previsto dall'

art. 173 l. fall

.

Ma, in realtà, il Decreto del Fare ha avuto il merito di meglio definire gli obblighi informativi soprattutto in relazione al profilo della illustrazione della situazione finanziaria della impresa ammessa alla procedura concordataria prenotativa.

Ebbene, l'

art. 161, comma 8,

l. fall

., introdotto in sede di conversione del Decreto Sviluppo e modificato dal Decreto del Fare, al fine di prevenire l'impiego abusivo del concordato con riserva, stabilisce che il Tribunale, a mezzo del provvedimento di cui all'

art. 161, comma 6,

l. fall

., disponga

gli obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell'impresa e all'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, che il debitore deve assolvere, con periodicità almeno mensile e sotto la vigilanza del commissario giudiziale se nominato, sino alla scadenza del termine fissato.

Ebbene, occorre puntualizzare, sempre in relazione al tema qui in esame, che questi obblighi, diretti a consentire al Tribunale di monitorare l'andamento della gestione (finanziaria e preparatoria del concordato) nel periodo che intercorre tra la data del deposito del ricorso in bianco e quella di pronuncia del decreto ammissivo di cui all'

art. 163

l. fall

., sono sanzionati, per il caso di mancato loro adempimento, con una declaratoria d'inammissibilità della domanda ai sensi dell'

art. 162, commi 2 e 3,

l. fall

..

Ulteriore questione da approfondire riguardava, prima dell'intervento normativo dettato dal Decreto del Fare, la possibilità per il tribunale, in conseguenza delle notizie riferite, di abbreviare il termine concesso con il decreto di cui all'

art. 161, comma 6,

l. fall

. ovvero arrestare anticipatamente la procedura.

In realtà, il tema, sino alla promulgazione del Decreto del Fare, aveva fatto registrare diversità di opinioni. Ed invero, una tesi negava che il Tribunale potesse intervenire d'ufficio sul presupposto che, prima della presentazione d'una proposta, non sarebbe stato possibile stabilire in via preventiva se essa fosse irrealizzabile. Altra opinione riteneva che il Tribunale potesse sì intervenire, ma solo se sollecitato dal pubblico ministero oppure dai creditori, primi fra tutti quelli che avessero presentato istanza di fallimento e che avrebbero dovuto, in quest'ottica, essere autorizzati ad accedere alle informazioni periodiche dell'imprenditore. Ulteriore e più convincente opinione riteneva che il Tribunale potesse intervenire sempre e comunque, affermando che non avrebbe avuto senso prevedere obblighi informativi se dal loro adempimento non fosse scaturita alcuna conseguenza.

In questo quadro interpretativo, è intervenuta la modifica apportata dal Decreto del Fare che collega espressamente la possibilità (anzi, la necessità) d'abbreviare il termine fissato dal Tribunale alla circostanza che le relazioni informative periodiche palesino la manifesta inidoneità dell'attività compiuta dal debitore alla predisposizione della proposta e del piano di concordato.

In realtà, la norma recepisce una prassi già diffusa presso alcuni Tribunali e rende certa la funzionalità del termine concesso al debitore allo scopo effettivo di predisporre la documentazione prescritta dall'

art. 161, commi 1 e 2,

l. fall

., senza potersi dunque risolvere in un semplice “termine di grazia” in danno dei creditori.

È ragionevole ipotizzare che l'abbreviazione del termine, se disposta, sarà tale da rendere immediato il momento di deposito del piano e della proposta di concordato, sempre che non si ritenga preferibile una convocazione in camera di consiglio ai sensi dell'

art. 1

62 l.

fall

., fatta salva sempre la facoltà per il Tribunale di sentire, in ogni momento, i creditori, anche nella prospettiva di comprendere e valutare se essi siano effettivamente propensi ad una chiusura anticipata della procedura.

Va perciò detto che, dopo l'ultima riforma, nell'ipotesi in cui emerga che l'attività svolta dal debitore sia non idonea alla predisposizione della proposta e del piano, il quadro sanzionatorio dovrebbe ora essere stato ricomposto nella limitata possibilità della abbreviazione del termine da parte del tribunale.

Tuttavia, corre l'obbligo di precisare che se dall'adempimento degli obblighi informativi dovesse emergere non solo il profilo della inidoneità del debitore alla predisposizione del piano e della proposta, ma anche ulteriori comportamenti fraudolenti ascrivibili al debitore stesso, allora dovrebbe comunque ritenersi applicabile il regime sanzionatorio della revoca del provvedimento di ammissione previsto dall'

art. 173 l. fall.

Da ultimo, deve ritenersi che ulteriore profilo di inammissibilità sia riscontrabile nella ipotesi in cui, allorquando nella domanda sia anche prevista la richiesta di autorizzazione al compimento di atti di straordinaria amministrazione, la parte ricorrente non abbia specificato per lo meno la tipologia di concordato che intende presentare. Ed invero, quando viene avanzata tale richiesta, occorre che siano indicati i caratteri di massima del concordato, le voci attive e passive dell'impresa, gli atti di gestione che si intendono compiere previa autorizzazione, con la illustrazione delle relative finalità, gli oneri che conseguiranno al compimento degli atti di ordinaria amministrazione.

Altrimenti, anche in questo ultimo caso, la domanda di accesso al concordato prenotativo dovrà ritenersi inammissibile.

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