Speciale Decreto Sviluppo-bis: le novità in materia di accertamento del passivo

Roberto Amatore
22 Febbraio 2013

Il c.d. Decreto Sviluppo-bis (D.L. n. 179/2012, convertito, con mod., in L. n. 221/2012) ha introdotto nuove modalità di comunicazione degli atti nelle procedure concorsuali.L'Autore esamina, in particolare, le modifiche normative apportate al procedimento di accertamento del passivo, soffermandosi sugli obblighi informativi del curatore fallimentare, sulla presentazione delle domande di ammissione al passivo da parte dei creditori e su tutte le altre fasi che conducono alla formazione dello stato passivo.
Generalità

Il c.d. Decreto Sviluppo-bis (

D

.l

. n. 179/2012

, convertito, con mod., in

l

. n. 221/2012

) ha apportato, con l'art. 17, profonde modifiche alle modalità di comunicazione degli atti nelle procedure concorsuali (Circolare del

Tribunale di Milano del 27 dicembre 2012

, in ilFallimentarista.it)

.

In realtà, la nuova disciplina è stata poi ulteriormente integrata con la Legge di Stabilità 2013. Va anche ricordato che la

legge n. 221/2012

é entrata in vigore, per la parte che qui interessa, già il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (avvenuta, invero, in data 18.12.2012), e dunque sin dal 19.12.2012, ponendo pertanto nuovi immediati adempimenti a carico dei curatori fallimentari, dei commissari giudiziali e dei liquidatori dei concordati preventivi, nonché dei commissari delle amministrazioni straordinarie e delle liquidazioni coatte amministrative, anche con riferimento ad una parte delle procedure concorsuali già pendenti alla suddetta data.

Come sopra accennato, la nuova disciplina ridisegna le modalità di comunicazione degli atti concorsuali.

Quanto alla procedura concorsuale principale, essa riguarda, in buona sostanza, la presentazione delle domande di ammissione al passivo e le comunicazioni che il curatore deve inviare ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni nel corso della procedura fallimentare.

Le nuove norme, più in particolare, prevedono che:

  1. entro dieci giorni dalla nomina, il curatore fallimentare deve comunicare al Registro delle imprese, ai fini dell'iscrizione, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.);

  2. il curatore deve inviare l'avviso

    ex

    art.

    92 l

    . fall

    . all'indirizzo P.E.C. dei creditori o dei titolari di diritti sui beni che risulta dal Registro delle imprese ovvero dall'istituendo Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata delle imprese e dei Professionisti, mentre deve continuare ad inviarlo a mezzo lettera raccomandata o telefax presso la sede dell'impresa ovvero la residenza del creditore a coloro i quali siano sforniti di tale indirizzo P.E.C. o il cui indirizzo P.E.C. non risulti reperibile nel Registro ovvero nel detto Indice;

  3. in ogni caso il curatore, con l'avviso

    ex

    art.

    92 l

    . fall

    ., deve comunicare ai destinatari il proprio indirizzo P.E.C., avvisandoli: - che le domande di ammissione al passivo ovvero di rivendica e restituzione dei beni possono essere presentate, unitamente ai relativi documenti, esclusivamente mediante trasmissione a tale indirizzo ; - che nella domanda il ricorrente deve indicare l'indirizzo P.E.C. al quale intende ricevere le successive comunicazioni; - che, nell'ipotesi di omessa indicazione, esse saranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria;

  4. la spedizione delle domande (tempestive o tardive) all'indirizzo P.E.C. del curatore, sia sottoscritte con firma digitale, sia con sottoscrizione apposta sull'originale del documento cartaceo successivamente oggetto di scansione digitale, deve essere effettuata da un indirizzo P.E.C., di cui può essere titolare anche un soggetto diverso dal ricorrente (come ad esempio un professionista o un'associazione sindacale o di categoria);

  5. gli unici documenti che il ricorrente deve e può depositare in cancelleria in originale cartaceo sono i titoli di credito (novità introdotta, da ultimo, dalla Legge di Stabilità 2013);

  6. il curatore, almeno quindici giorni prima dell'udienza di verifica, deve trasmettere e depositare il progetto di stato passivo e le domande alla cancelleria e deve contestualmente comunicare il progetto di stato passivo agli indirizzi P.E.C. indicati dai ricorrenti;

  7. le eventuali osservazioni al progetto di stato passivo e la documentazione integrativa di cui al secondo comma dell'

    art.

    95 l

    . fall

    . possono essere presentate, entro il termine di cinque giorni prima dell'udienza di verifica, mediante il loro invio all'indirizzo P.E.C. del curatore;

  8. sulla base della regola generale introdotta con il nuovo

    art. 31-

    bis

    l.fall

    ., tutte le successive comunicazioni che la legge o il giudice pone a carico del curatore sono da costui effettuate agli indirizzi P.E.C. indicati dai creditori e dai titolari di diritti sui beni, mentre - nel caso di omessa indicazione ovvero d'impossibilità di consegna del messaggio con tale modalità per cause imputabili al destinatario - le comunicazioni verranno effettuate mediante deposito in cancelleria;

  9. gli atti per i quali é specificamente prevista dalla legge la comunicazione da parte del curatore agli indirizzi P.E.C. indicati dai creditori e dai titolari di diritti sui beni sono, oltre al progetto di stato passivo: lo stato passivo; le relazioni semestrali

    ex

    art. 33, comma

    5, l

    . fall

    .; i progetti di riparto parziali; il rendiconto; il progetto di riparto finale; la proposta di concordato fallimentare con i relativi pareri; il decreto con cui il Tribunale dispone, ai sensi dell'

    art.

    102 l

    . fall

    ., non farsi luogo all'accertamento del passivo e il ricorso per esdebitazione, oltre gli ulteriori atti la cui comunicazione ai creditori il giudice delegato ponga a carico del curatore, e ciò sempre tramite tele comunicazione agli indirizzi di posta elettronica certificata indicati dai ricorrenti;

  10. in pendenza di procedura, e fino a due anni dopo la chiusura del fallimento, il curatore è tenuto a conservare tutti i messaggi inviati e ricevuti a mezzo P.E.C.

Va aggiunto, in tema di regime transitorio di applicazione della nuova normativa, che per i fallimenti nei quali l'avviso

ex

art.

92 l

. fall

. risulta essere stato già inviato alla data del 19.12.2012, la nuova disciplina si applica invece a partire dal 31 ottobre 2013.

Come per il progetto di stato passivo, ai fini del perfezionamento della comunicazione presso la cancelleria con riguardo ai destinatari che non hanno indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata, deve essere stampata anche una copia dell'atto da depositare in cancelleria a loro disposizione per il caso in cui vogliano prenderne visione ed eventualmente estrarne copia.

Per completezza di indagine, va ulteriormente ricordato che, in relazione alla procedura di concordato preventivo, la nuova disciplina normativa - analogamente a quanto imposto al curatore nei fallimenti - prevede che anche il commissario deve comunicare il proprio indirizzo PEC al Registro delle imprese. Sono indicate altresì nuove modalità operative anche per l'avviso ai creditori

ex

art.

171 l

. fall

.: il commissario, oltre alla data dell'adunanza e alla copia integrale della proposta di concordato e del decreto di ammissione, deve comunicare ai creditori il proprio indirizzo PEC, invitando ciascun destinatario a comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, con l'avvertimento che, in mancanza, tutte le future comunicazioni si perfezioneranno con il deposito in cancelleria, senza ulteriori avvisi.

Altri adempimenti riguardano il deposito della relazione

ex

art.

172 l

. fall

., da effettuarsi almeno 10 giorni prima dell'adunanza secondo le regole tecniche del processo civile telematico; la comunicazione del provvedimento del Tribunale di apertura del procedimento per la revoca dell'ammissione al concordato

ex

art.

173 l

. fall

.; la relazione semestrale del liquidatore nel concordato per cessione dei beni.

Anche nel concordato il commissario è tenuto a conservare tutti i messaggi, inviati e ricevuti, per l'intera durata del concordato e per i due anni successivi alla chiusura.
In relazione, poi, alle ulteriori procedure (i.e. amministrazione straordinaria e liquidazione coatta amministrativa), valgono regole simili a quelle previste per le procedure concorsuali sinora esaminate: anche in questi casi sono previsti nuovi adempimenti a carico degli organi delle procedure e nuove modalità di comunicazione degli atti.

Giova altresì ricordare che la Legge di stabilità ha inserito l'ulteriore art. 16-bis (Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali) alla normativa dettata dal

D.L. 179/2012

, norma con il quale ha espressamente statuito che: “Salvo quanto previsto dal comma 5, a decorrere dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalità di cui al presente comma, a depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati … Nelle procedure concorsuali le disposizioni di cui al comma 1 si applica esclusivamente al deposito degli atti e dei documenti da parte del curatore, del commissario giudiziale, del liquidatore, del commissario liquidatore e del commissario straordinario” (c.d. processo telematico).

Novità normative in tema di procedura fallimentare e di procedura endo-fallimentare di verifica dei crediti

Sul punto, deve essere sottolineata l'importanza e la centralità della norma dettata dall'art. 31-bis (rubricato, per l'appunto,Comunicazioni del curatore”), introdotto dal

D.L. 179/2012

cit., norma la quale prevede espressamente che “Le comunicazioni ai creditori e ai titolari di diritti sui beni che la legge o il giudice delegato pone a carico del curatore sono effettuate all'indirizzo di posta elettronica certificata da loro indicato nei casi previsti dalla legge. Quando e' omessa l'indicazione di cui al comma precedente, nonché nei casi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. In pendenza della procedura e per il periodo di due anni dalla chiusura della stessa, il curatore è tenuto a conservare i messaggi di posta elettronica certificata inviati e ricevuti».

Si introduce, pertanto, un obbligo legale - riferibile a quelle comunicazioni di atti endo-fallimetari per il quali la legge o il giudice imponga la nuova modalità di comunicazione telematica - in base al quale il curatore è tenuto ad effettuare le trasmissioni di atti e di informazioni riguardanti la procedura ai creditori e ai titolari di diritti sui beni mediante comunicazione all'indirizzo di posta certificata del destinatario della comunicazione stessa, con la possibilità del deposito di quest'ultima in cancelleria solo nella residuale ipotesi di impossibilità di ricezione del messaggio tramite telecomunicazione.

Si tratta, invero, di una vera e propria rivoluzione copernicana del sistema di comunicazione e trasmissione degli atti e delle informazioni nelle procedure endo-fallimentari, giacché si ribalta il precedente sistema, prevedendo che quella che prima era considerata la regola per la conoscibilità degli atti da parte degli interessati (i.e. deposito dell'atto in cancelleria da parte del curatore) diventi, invece, nel nuovo regime normativo, la eccezione al nuovo principio regolatore del sistema delle comunicazioni degli atti mediante teletrasmissione degli stessi.

Sempre in tema di obblighi generali imposti al curatore, giova ulteriormente ricordare che, nella procedura fallimentare, la nuova normativa impone al curatore, come già sopra osservato, di comunicare il proprio indirizzo P.E.C. al Registro delle imprese entro dieci giorni dalla nomina (novità introdotta dalla recente Legge di Stabilità 2013). Ed invero, è quest'ultima una previsione di grande rilevanza pratica, posto che non tutti gli interessati ricevono l'avviso

ex art. 92 l. fall

. (contenente l'indirizzo P.E.C. del curatore al quale devono essere inviate le domande di ammissione al passivo) e che in una parte rilevante dei fallimenti il curatore, non disponendo di scritture contabili aggiornate, non è in grado d'individuare i creditori o la maggior parte di essi (

Cfr. ancora Circolare

Trib.

Milano

27 dicembre 2012

, cit.

).

È opinione di chi scrive, conformemente agli indirizzi già espressi da alcuni Tribunali in Circolari di servizio applicative della nuova normativa, che sia preferibile che il curatore - per una migliore organizzazione, gestione e conservazione delle comunicazioni - si munisca di un indirizzo P.E.C. specificamente dedicato ad ogni singola procedura, con possibilità, previa autorizzazione del G.D., che il relativo costo di attivazione dell'indirizzo di posta sia ascrivibile come debito di massa da liquidarsi in prededuzione.

Obblighi informativi del curatore fallimentare

In ordine alla fase preparatoria del procedimento di verifica dei crediti, giova ricordare vi sono una serie di attività che il curatore deve svolgere senza indugio, attività tra le quali è compresa, in primo luogo, la formazione degli elenchi dei creditori e dei titolari di diritti reali e personali mobiliari e immobiliari su cose nella disponibilità del fallito (

art. 89 l. fall

.) ed anche l'avviso agli stessi soggetti previsto dall'

art. 92 l. fall

.

Sul punto, va evidenziato che ora il

D.L. 18 ottobre 2012, n. 179

, così come convertito in legge, ha apportato, in ordine alle modalità di comunicazioni di cui all'

articolo 92 l. fall

., le seguenti modifiche: «Il curatore, esaminate le scritture dell'imprenditore ed altre fonti di informazione, comunica senza indugio ai creditori e ai titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del fallito, a mezzo posta elettronica certificata se il relativo indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, a mezzo lettera raccomandata o telefax presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore :

  1. che possono partecipare al concorso trasmettendo domanda con le modalità indicate nell'articolo seguente;

  2. la data fissata per l'esame dello stato passivo e quella entro cui vanno presentate le domande;

  3. ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda, con l'avvertimento delle conseguenze di cui all'articolo 31-bis, secondo comma, nonché della sussistenza dell'onere previsto dall'articolo 93, comma 3, n. 5);

  4. il suo indirizzo di posta elettronica certificata

    ».

Pertanto, la nuova disciplina impone che - in ordine a tale comunicazione - il curatore debba preliminarmente consultare il Registro delle imprese (e in futuro, quando sarà operativo, l'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata delle Imprese e dei Professionisti) per ciascun creditore o terzo titolare di diritti, al fine di acquisire, se non già conosciuto, l'indirizzo P.E.C. ivi iscritto. In realtà, solo nel caso in cui non risulti l'iscrizione dell'indirizzo P.E.C. nel Registro ovvero nell'Indice il curatore può procedere alla comunicazione dell'avviso a mezzo posta raccomandata o fax.

Occorre, tuttavia, prestare particolare attenzione nel porre in essere tale adempimento per evitare il sorgere di un contenzioso con i destinatari degli avvisi ed eventuali responsabilità omissive della curatela.

In merito al contenuto dell'avviso

ex art. 92 l. fall

., deve dirsi che l'avviso deve contenere, al fine di rendere pienamente edotti i destinatari delle novità introdotte in ordine alle modalità di presentazione delle domande e delle osservazioni, un'informativa specifica in ordine alle concrete e specifiche modalità di trasmissione delle domande, con la specificazione che, là dove i Tribunali si muniscano tempestivamente di modalità di accesso informatizzato ai dati oggetto di telecomunicazione da parte del curatore, tali dati potranno essere accessibili tramite apposita password rilasciata dal curatore ad ogni singolo creditore. Quest'ultima modalità di accesso agli atti da parte dei creditori così accreditati tramite le credenziali fornite dal curatore avrebbe il vantaggio di consentire la piena e diretta conoscenza da parte dei singoli creditori non solo dello stato passivo con le relative domande di ammissione (atti questi ultimi comunque già conoscibili, ai sensi dell'

art. 95, comma

2

, l. fall

. tramite il deposito in cancelleria e la loro trasmissione ai creditori entro il termine di 15 giorni prima della udienza di verifica), ma anche delle successive osservazioni e documentazione integrativa

ex art. 95, secondo comma, l. fall

., la cui conoscenza da parte degli altri creditori interessati sarebbe, invero, impedita, secondo la nuova normativa ora in vigore, dalla modalità di trasmissione della stessa esclusivamente tramite comunicazione telematica tra creditore e curatore.

Presentazione delle domande di ammissione al passivo fallimentare da parte dei creditori

Orbene, il

D.L. 18 ottobre 2012, n. 179

cit. ha, da un lato, sostituito il numero 5) dell'art. 93

l. fall

. con la norma che ha richiesto espressamente ed esclusivamente come elemento costitutivo della domanda di insinuazione «l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, le cui variazioni e' onere comunicare al curatore.»; e, dall'altro, ha evidenziato, al quinto comma, che «Se e' omessa l'indicazione di cui al terzo comma, n. 5), nonche' nei casi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario si applica l'articolo 31-bis, secondo comma», ove tale ultima norma dispone che “Quando e' omessa l'indicazione di cui al comma precedente, nonche' nei casi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria”.

Deve essere ulteriormente precisato che il c.d. Decreto Sviluppo-bis e la Legge di Stabilità 2013 hanno modificato anche il secondo comma dell'

art. 93 l. fall

., disponendo ora espressamente che “Il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte ed e' formato ai sensi degli articoli 21, comma 2, ovvero 22, comma 3, d.lgs. 7 marzo 2005

n. 82

, e successive modificazioni, e nel termine stabilito dal primo comma, e' trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato nell'avviso di cui all'articolo 92, unitamente ai documenti di cui al successivo sesto comma. L'originale del titolo di credito allegato al ricorso è depositato presso la cancelleria del tribunale”.

Ebbene, la legge prevede, ora, che il ricorso possa essere presentato esclusivamente in formato digitale (con la duplice possibilità di documento creato in origine in formato digitale e dunque sottoscritto con firma digitale e di documento. invece, creato in origine in formato cartaceo e successivamente digitalizzato mediante scansione) e che la trasmissione telematica debba essere effettuata solamente all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal curatore.

Alla luce di questo chiaro dettato normativo, il ricorso presentato direttamente alla cancelleria sia in formato cartaceo, sia con modalità telematica, deve ritenersi inammissibile (la declaratoria di inammissibilità sarà eventualmente pronunciata dal G.d.

in sede di procedimento di verifica dello stato passivo nelle forme di legge). Con riferimento, poi, all'ipotesi di invio del ricorso al curatore in formato cartaceo, è da rilevare come la legge non attribuisca al curatore il potere di certificazione del deposito, per cui risulta sempre essenziale, sotto il profilo dell'ammissibilità dell'atto, la marca temporale connessa alla trasmissione telematica mediante posta elettronica certificata.

Si ritiene opportuno, tuttavia, nella prospettiva della più funzionale collaborazione tra le parti del processo, che, quanto alle domande pervenute in cancelleria, il cancelliere, senza operare alcuna registrazione nel SIECIC, le trasmetta al curatore, il quale dovrà evidenziare tale profilo di inammissibilità della domanda nella redazione del progetto di stato passivo e dovrà provvedere, invero, ad inviare ai soggetti che le hanno presentate una comunicazione (con relativa spesa a carico della procedura) avvisandoli che dovranno presentare un ricorso con le modalità indicate all'

art. 93 l. fall

. e che essi potranno ritirare, a tal fine, i documenti già inviati, presso lo studio dello stesso curatore. Analoga comunicazione il curatore effettuerà in caso d'invio del ricorso presso il suo studio in formato cartaceo, oppure nel caso d'invio telematico, ma non tramite la posta elettronica certificata.

Sub Iulio, il comma 2 dell'

art. 93 l. fall

. individuava, già, un mezzo alternativo - rispetto al deposito in cancelleria - di presentazione del ricorso, costituito dalla spedizione che poteva avvenire “anche in forma telematica o con altri mezzi di trasmissione purché sia possibile fornire la prova della ricezione”. Da ciò si deduceva che il ricorso poteva essere presentato con qualunque mezzo, a condizione che fosse possibile fornire la prova del ricevimento, e non solo della trasmissione. Tuttavia era stato precisato che il termine per presentare la domanda tempestivamente era fissato con riferimento al deposito del ricorso e non alla sua spedizione, con la conseguenza che, in caso di spedizione, per essere tempestiva, la domanda doveva essere non solo spedita, ma doveva anche pervenire in cancelleria nel termine di 30 giorni prima dell'udienza di verificazione dello stato passivo (E. BRUSCHETTA, L'accertamento dello stato passivo fallimentare, in AA.VV., La riforma organica delle procedure concorsuali, a cura di S. Bonfatti e L. Panzani, 349). Com'è dato ora riscontrare, la modalità di comunicazione del ricorso per l'ammissione al passivo si concentra oggi, a differenza del precedente regime normativo, nella sola trasmissione della istanza e della relativa documentazione attraverso l'invio delle stesse all'indirizzo di posta certificata del curatore.

Per completezza di informazione, giova ricordare che la norma dettata dall'

art. 93, comma

3

, l. fall

. prevedeva, nel precedente regime normativo, che, ai fini delle successive comunicazioni, fosse indicato il numero di telefax, l'indirizzo di posta elettronica o l'elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale investito e che fossero altresì precisate le ulteriori modalità di notificazione o comunicazione e che venisse, altresì, inviata comunicazione al curatore di ogni successiva modifica. La mancata indicazione delle modalità di comunicazione determinava, come già sopra osservato, che le stesse fossero effettuate presso la cancelleria del tribunale (U. DE CRESCIENZO, Sub art. 93, in AA.VV., Codice commentato del fallimento, diretto da G. Lo Cascio, 863).

Sul punto è intervenuto, come detto, il

D.L. n. 179/2012

, il quale ha modificato, come più volte detto, la norma in esame, disponendo - al terzo comma, numero 5), dell'art. 93

l. fall

. - che l'istante deve altresì indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata, al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, le cui variazioni vanno comunque comunicate al curatore, pena l'applicazione della sanzione di cui all'

art. 31-bis, comma

2

, l. fall

., e cioè l'effettuazione delle successive comunicazioni da parte del curatore mediante deposito in cancelleria.

Tutto ciò premesso, deve tuttavia ritenersi che - stante la possibilità (proceduralmente riconosciuta per i creditori istanti) di presentare il ricorso per l'ammissione al passivo fallimentare personalmente senza l'assistenza tecnica di un difensore (cfr. anche il riformato

art. 93, comma

2

, l. fall

.) e rilevato che, ai sensi dell'

art. 31-bis l. fall

., si prevede il c.d. sistema del doppio binario di comunicazioni (ossia, in via alternativa alla comunicazione telematica, nelle ipotesi di impossibilità delle comunicazioni con quest'ultima modalità, il deposito in cancelleria degli atti) solo ed esclusivamente per le comunicazioni effettuate dal curatore ai creditori e ai titolari di diritti reali (e non già viceversa) - una lettura costituzionalmente orientata delle norme indicate consenta, pena la violazione dell'

art. 24 Cost.

, la possibilità per il creditore - che dimostri la impossibilità oggettiva di utilizzare il mezzo di telecomunicazione previsto per legge (P.E.C.) (impossibilità determinata dalla mancanza di in indirizzo P.E.C. personale e dalla volontà di presentare il ricorso per l'ammissione senza l'assistenza tecnica di un difensore, come previsto per legge, ovvero di un patronato o di un sindacato: si pensi ad un lavoratore intenzionato a presentare il ricorso personalmente) - di utilizzare il predetto sistema del c.d. doppio binario, e dunque di depositare il ricorso in formato cartaceo con l'allegata documentazione presso la cancelleria (con la ulteriore prova - allegata nel ricorso introduttivo - della impossibilità di utilizzazione della modalità di comunicazione telematica del ricorso).

Deposito del progetto di stato passivo e delle domande in cancelleria

Il progetto di stato passivo deve essere depositato presso la cancelleria entro il termine di 15 giorni prima della udienza di verifica e consiste, venendo a costituire una sorta di comparsa di risposta avente ad oggetto tutte le domande tempestive, in un elenco, rectius in più elenchi separati, dei creditori e dei terzi ricorrenti per l'ammissione dei crediti o per la rivendicazione e per la restituzione dei beni, elenchi, per i quali, in relazione a ciascuna domanda, il curatore deve rassegnare le conclusioni congruamente motivate (che possono variare dalla inammissibilità all'accoglimento totale o parziale, eventualmente con riserva, sino al rigetto della domanda), nonché le eccezioni in relazione ai fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto fatto valere, ivi comprese quelle attinenti alla inefficacia del titolo del credito o della prelazione.

Sul punto, va anche qui precisato che il

D.L. n. 179/2012

ha modificato altresì l'art. 95, comma 2, disponendo ora che “Il curatore deposita il progetto di stato passivo corredato dalle relative domande nella cancelleria del tribunale almeno quindici giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo e nello stesso termine lo trasmette ai creditori e ai titolari di diritti sui beni all'indirizzo indicato nella domanda di ammissione al passivo. I creditori, i titolari di diritti sui beni ed il fallito possono esaminare il progetto e presentare al curatore, con le modalità indicate dall'articolo 93, comma 2, osservazioni scritte e documenti integrativi fino a cinque giorni prima dell'udienza”.

Anche qui il legislatore ha introdotto la necessità della comunicazione telematica, attraverso l'utilizzo del sistema della posta certificata, del progetto di stato passivo da parte del curatore verso i creditori e, viceversa, da questi ultimi verso il curatore delle ulteriori osservazioni e dei documenti integrativi.

È opinione di chi scrive che la norma dettata dal secondo comma dell'

art. 95 l. fall

. - norma a tenore della quale “il curatore deposita il progetto di stato passivo corredato dalle relative domande nella cancelleria del tribunale …” - deve essere interpretata nel senso che, unitamente alle domande presentate dai ricorrenti, il curatore debba depositare anche la documentazione giustificativa allegata alle domande stesse, onde consentire a tutti i creditori concorsuali l'esame integrale delle domande presentate dagli altri creditori prima della udienza di verifica dello stato passivo.

Come già sopra rilevato, secondo il nuovo testo normativo, il deposito del progetto di stato passivo da parte del curatore deve avvenire almeno quindici giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo. Il termine non è perentorio, ma nel caso in cui il deposito sia tardivo, il giudice deve inevitabilmente disporre un rinvio dell'udienza per dar modo ai creditori insinuati di formulare le proprie difese.

Rispetto ad una prima indicazione normativa, poi modificata dal decreto correttivo, gli interessati avevano la possibilità di presentare osservazioni al progetto di stato passivo e documenti integrativi sino all'udienza. Quest'ultima espressione era stata interpretata nel senso che le deduzioni potevano avvenire anche nel corso dell'udienza e sino al termine della stessa. Il termine a difesa per replicare alle deduzioni pervenute in udienza doveva essere sempre concesso e conseguentemente doveva essere disposto il rinvio ad altra udienza nella quale ciascun interessato poteva far valere le proprie conclusioni definitive (F.APRILE-P.VELLA,Sub art. 94, in AA.VV., La

legge fallimentare

, a cura di M. Ferro, 1047). All'udienza stabilita per l'esame delle domande di credito e di rivendica ogni interessato poteva muovere contestazioni alle conclusioni assunte dal curatore, anche se in precedenza non aveva proposto osservazioni scritte, mentre il curatore e gli altri creditori avevano facoltà di replicare; questi ultimi potevano interloquire sulle domande altrui che risultavano in conflitto con quelle proprie, in modo tale da consentire un contraddittorio c.d. incrociato fra tutti gli interessati (G. LO CASCIO, L'accertamento del passivo nel fallimento: lineamenti generali, loc. cit.; G. BOZZA, Il procedimento di accertamento del passivo, 1053 ss.; R. SDINO, L'accertamento del passivo, in AA.VV., Fallimento e concordati, a cura di P. Celentano e E.Forgillo, 653 ss.).

Sul punto, è tuttavia intervenuta recentemente proprio il

D.L. n. 179/2012

, che ha modificato, come detto, l'

art. 95 l. fall

., disponendo tra l'altro che i creditori, i titolari di diritti sui beni ed il fallito possono esaminare il progetto e presentare al curatore, con le modalità indicate dall'articolo 93, comma 2, osservazioni scritte e documenti integrativi fino a cinque giorni prima dell'udienza, reintroducendo così un termine preclusivo, il cui mancato rispetto dovrebbe - a rigore - determinare il maturarsi di una decadenza assertiva ed istruttoria, dovendosi ritenere che le contestazioni al contenuto del progetto di stato passivo e la produzione di nuovi documenti debbano ora intervenire perentoriamente entro il termine sopra ricordato. Diversamente ragionando e ritenendo invece il termine in discorso meramente ordinatorio ed acceleratorio, non si capirebbe la necessità di una sua esplicita reintroduzione, dopo le modifiche intervenute attraverso il c.d. decreto correttivo.

Sotto il vigore della precedente versione dell'

art. 95, comma 2, l. fall.

(prima, cioè, dell'ultimo intervento di novellazione disposto dal c.d. Decreto Sviluppo-bis) la eliminazione di ogni preclusione probatoria e lo spostamento del termine ultimo per produrre documenti e formulare osservazioni sino all'udienza di accertamento avevano svincolano completamente il procedimento dal principio di eventualità. Era evidente che l'udienza di accertamento del passivo diventava, in tal modo, il momento centrale del procedimento di verifica in cui tutti gli interessati potevano partecipare attivamente. In essa si concentravano i termini ultimi per presentare documenti e muovere osservazioni, sicché tutti i creditori avevano il massimo interesse a parteciparvi, consapevoli dell'evenienza che il progetto di stato passivo poteva essere radicalmente modificato e che il contraddittorio si cristallizzava soltanto all'udienza. Correlativamente, diminuiva, invece, la centralità del progetto di stato passivo, la cui predisposizione era resa ancor più difficoltosa per il curatore, perché i creditori, ben sapendo di non incorrere in alcuna decadenza, non avevano interesse ad anticipare la produzione documentale o appesantire le domande con documenti che potevano non essere utili o che comunque potevano essere sempre prodotti anche in sede di celebrazione della udienza di accertamento. Tutto ciò aveva determinato un inevitabile allungamento sui tempi di accertamento con una sostanziale vanificazione dell'intento acceleratorio sotteso alla fissazione di un termine perentorio per la presentazione di domande tempestive. Ne seguiva, ancora, che si era assistito ad una formazione progressiva del “thema decidendum” e del “thema probandum” del giudizio, la cui definizione passava attraverso la celebrazione di diverse udienze costituenti altrettante “tappe” di avvicinamento alla cristallizzazione definitiva delle domande, che poteva avvenire sino alla decisione definitiva delle stesse. L'unico argine poteva essere costituito, pertanto, dalla decisione sulla singola domanda. Argine, tuttavia, provvisorio, giacché nuove deduzioni, eccezioni, produzioni documentali e richieste di mezzi di prova possono essere effettuate anche nei giudizi di impugnazione, nell'ambito dei quali opera tuttavia lo sbarramento costituito dagli atti introduttivi, ricorso e memoria di costituzione, presidiati dalla sanzione decadenziale il cui ambito è stato ampliato dalla riscrittura dell'art. 99, operata dal decreto correttivo.

Queste ultime conclusioni devono, oggi, essere rivisitate alla luce di quanto ora disposto dal secondo comma dell'

art. 95 l. fall

., laddove si è statuito, di nuovo, un termine preclusivo fissato cinque giorni prima la udienza di discussione entro il quale i creditori devono far pervenire al curatore le loro osservazioni e depositare i documenti integrativi, atteso che, stante la sopra affermata natura preclusiva del termine in parola, il thema decidendum e probandum del giudizio è, oggi, destinato a cristallizzarsi definitivamente prima della udienza di discussione, con conseguente accelerazione dei tempi di definizione del giudizio stesso e con possibilità di articolazione di mezzi istruttori in udienza solo con esclusivo riferimento alle prove costituende.

Va aggiunto che, come già sopra accennato, la nuova normativa prevede ora espressamente che - contestualmente al deposito telematico o cartaceo in cancelleria - il progetto di stato passivo, nella sua interezza (come peraltro tutti gli altri atti), deve essere inviato ai ricorrenti agli indirizzi di posta elettronica certificata da essi indicati.

Per i creditori che non hanno fornito l'indicazione, la comunicazione avviene mediante il deposito in cancelleria a nome di ciascun creditore. È preferibile che il curatore presenti comunque in cancelleria anche un elenco complessivo dei destinatari di tale forma di comunicazione, nonché una copia cartacea del progetto di stato passivo (tale unica copia dovendo considerarsi sufficiente a realizzare il fine conoscitivo sotteso alla ratio normativa), che resterà a disposizione dei predetti creditori nel caso in cui vogliano prenderne visione ed eventualmente estrarne copia.

Con il messaggio di trasmissione del progetto di stato passivo, è preferibile che il curatore rammenti altresì ai ricorrenti che potranno effettuare le osservazioni e trasmettere i documenti integrativi almeno cinque giorni prima dell'udienza a mezzo della posta elettronica certificata e che comunichi loro, qualora non comunicata in precedenza con l'avviso

ex art. 92 l. fall

. e qualora il Tribunale si sia dotato di un adeguato sistema informatico a ciò abilitato, la password di accesso per la consultazione di tutte le domande presentate con la relativa documentazione allegata, nonché delle ulteriori osservazioni e documenti integrativi (

Circolare Trib. Latina del

25.01.2013

).

Trasmissione delle osservazioni al progetto di stato passivo e della documentazione integrativa, ai sensi dell'art. 95, comma 2, l. fall.

Secondo parte della dottrina, “La fase dell'adunanza appare inizialmente impostata più che altro come processo documentale, che si deve svolgere su prove scritte, ma in limine il legislatore ha ritenuto di introdurre anche le prove costituende, ponendo il solo limite, discrezionale, peraltro, della compatibilità col procedimento del mezzo di prova proposto” (G. BOZZA, Il contraddittorio incrociato e l'attività del G.D., ibidem).

In termini ricostruttivi, giova ricordare che, nel previgente sistema normativo (quello, cioè, nato nel 1942), era prevalente l'opinione restrittiva - fondata sul richiamo operato dall'

art. 93, comma 1, l. fall

. prev. ai “documenti giustificativi” - secondo cui nel procedimento in esame, fatti salvi alcuni temperamenti alla rigidità di questa regola, erano in via di principio ammissibili solo prove documentali (G. DE FERRA, Manuale di diritto fallimentare, 215; G. BOZZA-SCHIAVON, L'accertamento dei crediti nel fallimento e le cause di prelazione, 79; contra, tuttavia, si v. per tutti G. BONGIORNO, La prova dei crediti per l'ammissione al concorso, in AA. VV., La prova nelle procedure concorsuali, atti convegno S.I.S.C.O., 780; L. LANFRANCHI, La verificazione del passivo, 377).

Orbene, la linea interpretativa restrittiva sopra ricordata è stata ora definitivamente superata nel nuovo sistema normativo, ove il ricordato comma 3 dell'

art. 95 l. fall

. espressamente prevede invece la generale possibilità per il G.d. di procedere ad “atti di istruzione” su richiesta delle parti, con la sola limitazione della compatibilità “con le esigenze di speditezza del procedimento” (L. GUGLIELMUCCI, Formulario annotato delle procedure concorsuali, 203). Sul punto, era stato ulteriormente precisato (prima del

D.L. n. 179/2012

) che, per le richieste di atti di istruzione, non erano previsti termini di decadenza e, stante, la possibile correlazione con eccezioni formulate dal curatore o dai creditori concorrenti, doveva ritenersi la loro ammissibilità nelle osservazioni al progetto di stato passivo ovvero anche alla udienza di discussione (L. GUGLIELMUCCI, Formulario annotato delle procedure concorsuali, 207; G. BOZZA, Sub art. 95, in AA. VV., Il nuovo diritto fallimentare, a cura di A. Jorio e M. Fabiani, 1445). Oggi, tale ultima affermazione è valida solo per le prove costituende, vigendo, diversamente, per l'ammissione delle prove documentali, il termine preclusivo dettato dal secondo comma dell'

art. 95 l. fall

., così come da ultimo novellato dal

D.L. n. 179/2012

.

Pertanto, va precisato che, essendo riconosciuto ai creditori il diritto di presentare documenti integrativi sino a cinque giorni prima la predetta udienza, dopo la recente ultima modifica del secondo comma dell'

art. 95 l. fall

.), allora deve ritenersi che “risulta ugualmente chiaro che il contraddittorio si cristallizzerà soltanto in udienza e che in quella sede il curatore avrà la possibilità di prendere definitivamente posizione sulla domanda di cui sia stata integrata la documentazione probatoria” (relazione accompagnatoria al

d.lgs. n. 169/2007

). Prima dell'ultima riforma introdotta dal Decreto Sviluppo-bis, era affermazione ricorrente quella secondo cui il curatore poteva, sino all'udienza, modificare le conclusioni in precedenza formulate, e ciò sia in relazione alle osservazioni presentate ai sensi del dell'

art. 95, comma 2, l. fall

., sia in relazione a sempre possibili ripensamenti da parte del curatore stesso. Muovendo in questa prospettiva, il curatore poteva, sino all'udienza di formazione dello stato passivo, sollevare eccezioni non rilevabili d'ufficio, pur se non sollevate in precedenza (V. ZANICHELLI, La nuova disciplina del fallimento e delle altre procedure concorsuali dopo il

d. lgs. 12.9.2007, n. 169

,

202

).

Tale ultima affermazione deve essere rivisitata alla luce della novità introdotta dalla modifica dell'

art. 95, comma

2, l.

fall

., atteso che, se è vero che i creditori possono oggi presentare osservazioni e documenti integrativi sino a cinque giorni prima dell' udienza di discussione, allora deve ammettersi che il thema decidendum sia destinato a cristallizzarsi definitivamente prima della detta udienza. Tuttavia, deve ritenersi consentito al curatore sollevare, ancor oggi, nella udienza di discussione, eccezioni in senso stretto e deduzioni difensive che siano conseguenza delle osservazioni presentate dai creditori a ridosso della udienza (pur nel rispetto del termine sopra esaminato), atteso che la udienza di discussione rappresenta invero l'unico e necessario momento processuale ove si può svolgere compiutamente il diritto di difesa della curatela in relazione alle osservazioni presentate e ai documenti così integrati dai creditori.

Come già sopra detto, il curatore deve depositare nella cancelleria del tribunale il progetto di stato passivo da lui predisposto almeno 15 giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo e nello stesso termine lo comunica ai creditori all'indirizzo di posta elettronica indicato da questi ultimi nella domanda di ammissione al passivo. La previsione di un tale termine è stato oggetto di rilievi critici da parte di chi ha osservato come - tenuto conto che il momento ultimo per la presentazione delle domande tempestive è il trentesimo giorno prima dell'adunanza dei creditori e che la pratica giudiziaria testimonia che i termini di scadenza vengono rispettati dalle parti senza alcun anticipo - sembri velleitario pensare che, nelle procedure particolarmente complesse, il curatore possa istruire tutte le domande, se in numero elevato, e redigere il progetto di stato passivo in così breve tempo (A. MAFFEI ALBERTI, Sub art. 95, in AA.VV., Commentario breve alla

legge fallimentare

, a cura A. Maffei Alberti, 525). Avendo riguardo a questa eventualità, è stata prospettata in dottrina la soluzione secondo cui il curatore, per poter avere il tempo materiale di svolgere gli accertamenti necessari alla predisposizione allo stato passivo, richieda un rinvio dell'udienza di verifica (

M. VITIELLO, op. cit., 175

).

Sul punto, va precisato che il termine per il deposito del progetto di stato passivo non ha carattere perentorio (LAMANNA, Il nuovo procedimento di accertamento del passivo, 393; G. BOZZA, Sub art. 95, in AA.VV., Il nuovo diritto fallimentare, a cura di A. Jorio e M. Fabiani, 1440; V. ZANICHELLI, La nuova disciplina del fallimento e delle altre procedure concorsuali dopo il

d. lgs. 12.9.2007, n. 169,

201

). Ne discende che, riconosciuto il carattere puramente ordinatorio del termine, nel caso di tardivo deposito del progetto da parte del curatore il giudice dovrà comunque disporre un rinvio dell'udienza di verifica, per consentire ai creditori insinuati, a garanzia del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, di esaminare le conclusioni del curatore ed eventualmente presentare osservazioni scritte. Va ulteriormente precisato che, in tal caso, lo slittamento della data della verifica non è comunque destinato ad incidere sul termine per il deposito delle domande tempestive, e conseguentemente non rende tali domande depositate meno di trenta giorni prima della data originaria fissata dalla sentenza dichiarativa di fallimento (

P. PAJARDI-A. PALUCHOWSKI, Manuale di diritto fallimentare, 539

).

Il decreto correttivo aveva, altresì, giustamente eliminato - considerato che la legge prevede cadenze processuali alle quali possono essere in automatico collegati gli effetti dell'avviso - l'originaria previsione, introdotta nella norma della riforma, della comunicazione da parte del curatore ai ricorrenti ed al fallito dell'avvenuto deposito del progetto, con l'avviso della possibilità di consultare il progetto e di presentare osservazioni scritte sino a cinque giorni prima della udienza. Gli interessati avevano, dunque, il diritto di “esaminare il progetto” - diritto di consultazione che, ovviamente, si estende alle domande di insinuazione con la relativa documentazione - e di “presentare osservazioni scritte e documenti integrativi”, e ciò “fino alla udienza” di formazione dello stato passivo. Sul punto, giova ricordare che, quanto alla presentazione, più in particolare, di documenti “integrativi”, questa possibilità era stata riconosciuta ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni dal

d.lgs. n. 169/2007

, parallelamente alla eliminazione dell'obbligo, già previsto nel settimo comma dell'

art. 93 l. fall

., nella versione originaria dettata dalla D.Lgs. n. 5/2005, di depositare, almeno 15 giorni prima dell'udienza di verificazione, la documentazione non presentata con la domanda di ammissione al passivo.

Sul punto, va precisato che quanto da ultimo riferito deve essere oggi rivisitato proprio alla luce delle modifiche introdotte dal

D.L. n. 179/2012

, atteso che il legislatore ha, per un verso, reintrodotto l'obbligo per il curatore di comunicare ai creditori il progetto di stato passivo (e ciò, attraverso il sistema di comunicazione della posta certificata) e, dall'altro, ha fissato, come già sopra evidenziato, un termine (sulla cui natura perentoria non dovrebbero sussistere dubbi) per la comunicazione al curatore, sempre attraverso il medesimo sistema di trasmissione da ultimo indicato, delle osservazioni scritte e dei documenti integrativi.

Ebbene, se per un verso può essere salutata con favore la introduzione da parte del legislatore di un termine con preclusioni assertive e probatorie onde consentire uno svolgimento più ordinato e celere della udienza di discussione la cui celebrazione sarà, così, anticipata dalla definitiva cristallizzazione del thema decidendum e probandum nel termine così previsto, per altro verso è da dirsi che il sistema della trasmissione delle osservazioni scritte e dei documenti integrativi al curatore tramite la comunicazione per posta certificata (e non già, come avveniva in precedenza, attraverso il deposito in cancelleria) elide, in radice, secondo la attuale previsione normativa, la possibilità di consultare le osservazioni e la documentazione integrativa depositate dagli altri creditori prima della celebrazione della udienza di discussione, così determinando un vulnus nell'esercizio pieno del contraddittorio processuale per la discussione delle singole istanze di ammissione al passivo (al cui esame ciascun creditore ha interesse ad interloquire per la evidente ragione che ogni ammissione determina una consequenziale diminuzione della partecipazione al riparto fallimentare da parte degli altri creditori) e così riaprendo, di nuovo, il tema, già ampiamente discusso anche prima dell'ultimo intervento riformatore della

legge fallimentare

, di quale sia il termine processuale ultimo per presentare osservazioni e definire il tema di indagine da parte degli altri creditori. Come già evidenziato per la posizione processuale del curatore e per le sue facoltà processuali di replica con riguardo alle osservazioni a lui pervenute nel termine sopra esaminato, allo stesso modo dovrebbe ritenersi consentito anche agli altri creditori concorrenti poter replicare - qualora ne abbiano interesse - alle osservazioni presentate e alla documentazione integrativa comunicata cinque giorni prima della udienza di discussione, anche in quest'ultima sede processuale, giacché, diversamente opinando, si eliderebbe radicalmente la possibilità di esercitare il diritto di difesa da parte degli altri creditori sui nova da ultimo introdotti, e ciò a maggior ragione in un sistema che non consente, se non alla udienza di discussione

ex art. 95 l. fall

., di conoscere integralmente il contenuto delle difese veicolate dagli altri creditori tramite le nuove osservazioni ed i documenti integrativi così introdotti.

Per superare i problemi applicativi da ultimo evidenziati, potrebbe imporsi, per via di prassi, o l'obbligo per il curatore di depositare in cancelleria (o trasmettere, tramite il sistema del c.d. processo telematico, alla cancelleria) le ulteriori osservazioni e documenti integrativi nel previsto termine processuale così reintrodotto dal legislatore, ovvero consentire, tramite adeguato programma informatico (di cui dovrebbe munirsi ciascun Ufficio), la concessione di una password di accesso al sistema con cui consentire la consultazione da parte di ciascun creditore accreditato degli atti e della documentazione trasmessa dagli altri creditori al curatore fallimentare.

Resta, tuttavia, fermo il principio per cui l'udienza di verifica deve considerarsi la sede ove esercitare, nel contraddittorio incrociato tra le parti, di diritto di replica di ciascun creditore sul thema decidendum, così definitivamente cristallizzato sulla base delle allegazioni assertive e probatorie contenute nelle osservazioni

ex art. 95, comma

2

, l. fall

..

Sul punto va aggiunto che, utilizzando il termine “osservazioni”, il legislatore ha voluto ricomprendere in esse ogni tipo di argomentazione, generica o specifica, che può coadiuvare l'ammissione del credito o porre in discussione ovvero paralizzare le eccezioni del curatore. Il contenuto delle predette osservazioni è pertanto variegato, potendo comprendere, da un lato, contestazioni e argomentazioni generiche che la parte potrebbe esprimere, invero, per la prima volta anche in udienza, ovvero nuovi documenti, integrativi o la cui produzione è stata resa necessaria dalle considerazioni o eccezioni sollevate dal curatore, e, dall'altro, la indicazione di prove costituende resesi necessarie in base alle contestazioni o, da ultimo, la formulazione di vere prove contro eccezioni determinate dalla difesa del curatore.

In ordine, poi, al significato della espressione “documenti integrativi”, è stato affermato che con essa il legislatore ha voluto autorizzare la produzione di qualsiasi documento giustificativo del diritto azionato con la domanda, avendo questi tutti una funzione integrativa dell'onere probatorio che incombe sulla parte ricorrente.

Prima dell'ultima riforma si discuteva, in relazione al termine da ultimo indicato dal legislatore per la presentazione di osservazioni e documentazione integrativa - termine per il quale era stata usata l'espressione “fino all'udienza” - se tale facoltà di formulazione di eccezioni ovvero di integrazione documentale potesse esplicarsi sino al termine dell'udienza stessa o, più propriamente, fino a che fosse in corso la disamina della domanda del ricorrente da parte del giudice delegato, prima, cioè, che le parti assumessero le loro conclusioni definitive, sulla quali interveniva la decisione del giudice. Va da sé che, qualora una delle parti non avesse avuto modo di esaminare in precedenza i documenti e le osservazioni degli interessati in quanto depositate solo in udienza, il giudice delegato aveva l'obbligo di rinviare la decisione sulla relativa domanda di insinuazione, e conseguentemente la chiusura dello stato passivo, ad altra udienza, nella quale le parti potevano formulare definitivamente le loro conclusioni ed integrare definitivamente il materiale probatorio. Tali ultime riflessioni devono, ora, essere rivisitate alla luce delle novità da ultimo introdotte dal

D.L. n. 179/2012

, che, come detto, ha indicato un termine perentorio antecedente alla udienza di discussione per comunicare al curatore le osservazioni scritte ed i documenti integrativi, con la precisazione che, per le ragioni sopra evidenziate, deve ritenersi consentita, ancora oggi, al curatore ed agli altri creditori concorrenti, di poter replicare alle predette osservazioni alla udienza di discussione ovvero, nel caso degli altri creditori la cui cognizione dei documenti integrativi e delle ulteriori osservazioni sia intervenuta solo nella udienza da ultimo indicata, anche in altra successiva udienza all'uopo fissata dal G.d.

Proprio per evitare tali rinvii di udienza, che costituiscono invero la negazione della finalità acceleratoria sottesa alla volontà legislativa di reintrodurre il termine

ex art. 95, comma

2

, l. fall

., è da ritenersi consigliabile che il curatore, prima dell'udienza di verifica, debba trasmettere alla cancelleria nelle forme stabilite per il Processo Civile Telematico le osservazioni e i documenti integrativi pervenuti ovvero, in assenza di tale modalità telematica, deve depositare in cancelleria in formato cartaceo le dette osservazioni e documenti integrativi già trasmessi, ai sensi del secondo comma dell'

art. 95 l. fall

., dai creditori concorsuali, e ciò al fine di consentire a tutti i creditori la integrale conoscenza degli atti prima della udienza di verifica e per evitare eventuali differimenti della predetta udienza a causa di richieste di rinvio di creditori non posti nella condizione di conoscere queste appendici allegatorie e documentali del progetto di stato passivo.

Ed invero, la odierna norma dettata dal comma 2 dell'

art. 95 l. fall

. prevede, come già sopra rilevato, solo la possibilità per i creditori concorsuali di trasmettere al curatore, con le modalità previste per la comunicazione telematica tramite P.E.C., le osservazioni al progetto di stato passivo e la documentazione integrativa, con ciò non rendendo di fatto conoscibile il contenuto delle dette appendici allegatorie agli altri creditori se non alla udienza di verifica dello stato passivo. In via alternativa, deve invece ritenersi che, qualora fosse previsto un sistema di accesso telematico tramite password da trasmettere ai singoli creditori (sistema attraverso il quale i creditori potranno esaminare la predetta ulteriore documentazione accedendo al sistema di comunicazione interna tra curatore e cancelleria fallimentare), allora i sopra riferiti rilievi di una mancata preventiva conoscenza degli atti del procedimento di verifica da parte dei creditori istanti prima della udienza di accertamento potrebbero ritenersi definitivamente superati (

Circolare del Tribunale di Latina datata 25.01.2013

).

Da ultimo, deve anche menzionarsi, quanto alle modalità di comunicazione dello stato passivo reso esecutivo, che - quanto al contenuto della comunicazione - la norma dettata dall'

art. 97 l. fall

., prima dell'intervento novellatore introdotto dal

D.L. n. 179/2012

, indicava espressamente tre profili, richiedendo di informare il destinatario, per un verso, dell'avvenuto deposito dello stato passivo in cancelleria, ove il creditore poteva prenderne visione, e, per altro verso, dell'esito della domanda e del diritto di proporre opposizione in caso di mancato accoglimento della domanda stessa (

G. BOZZA, Sub art. 95, in AA.VV., Il nuovo diritto fallimentare, a cura di A. Jorio e M. Fabiani, 1480

); si noti inoltre che non era previsto che i destinatari venissero altresì informati dell'ulteriore diritto di proporre impugnazione contro i provvedimenti di ammissione di domande altrui (

L. GUGLIELMUCCI, Formulario annotato delle procedure concorsuali, ibidem

).

Sul punto, è intervenuto l'

art. 17 D.L. n. 179/2012

il quale ha sostituito l'

art. 97 l. fall

., disponendo ora che “Il curatore, immediatamente dopo la dichiarazione di esecutivita' dello stato passivo, ne da' comunicazione trasmettendo una copia a tutti i ricorrenti, informandoli del diritto di proporre opposizione in caso di mancato accoglimento della domanda.». Com'è dato riscontrare, il legislatore ha anche qui introdotto le modalità di comunicazione previste ora dall'

art. 31-bis l. fall

..

Obblighi di conservazione da parte del curatore delle comunicazioni telematiche

Il curatore è tenuto a conservare tutti i messaggi inviati e ricevuti a mezzo posta elettronica certificata per l'intera durata del fallimento e per i due anni successivi alla chiusura.

E' essenziale che questa archiviazione, anche con l'eventuale supporto delle specifiche funzioni previste nei gestionali in dotazione dei curatori fallimentari, sia effettuata in modo rigoroso e con modalità che consentano il facile ritrovamento di ciascuna comunicazione. Non possono escludersi, invero, impugnazioni di atti anche a notevole distanza di tempo dalla loro emissione, basate, sotto il profilo della tempestività, sulla contestazione della mancata comunicazione.

Modalità irregolari nella trasmissione degli atti

Sul punto, è il caso di precisare che se si dovessero verificare irregolarità nelle modalità di trasmissione e di comunicazione degli atti e dei documenti attinenti al procedimento di verifica dello stato passivo, la cancelleria ovvero il curatore, pur rilevando la irregolarità ovvero la invalidità delle diverse modalità di comunicazione utilizzate dai creditori, non possono rifiutare la ricezione degli atti così trasmessi, essendo rimessa la questione della ammissibilità delle domande di insinuazione al passivo ovvero degli ulteriori atti depositati dai creditori nel corso del procedimento di verifica dei crediti al giudice delegato in sede di udienza di verifica.

Analogamente, deve ritenersi che debba essere il giudice delegato a pronunziarsi su eventuali inammissibilità determinate da diverse modalità di comunicazione utilizzate per gli altri atti endo-fallimentari, e ciò o su istanza del curatore ovvero in sede di impugnazione

ex

art. 36 l. fall

.

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