Responsabilità degli amministratori e applicabilità dell’art. 2446 c.c. alle cooperative

24 Luglio 2012

Nelle procedure concorsuali l'azione di responsabilità verso gli amministratori per le violazioni di cui agli artt. 2393 - 2394 c.c. presenta un carattere unitario e inscindibile per cui la prescrizione decorre dall'ultimo dei due termini previsto per ciascuna azione, vale a dire dal termine di cui all'art. 2394 coincidente, di regola, con la data di dichiarazione di fallimento o con quella di ammissione alla liquidazione coatta amministrativa.
Massima

Nelle procedure concorsuali l'azione di responsabilità verso gli amministratori per le violazioni di cui agli artt. 2393 - 2394 c.c. presenta un carattere unitario e inscindibile per cui la prescrizione decorre dall'ultimo dei due termini previsto per ciascuna azione, vale a dire dal termine di cui all'art. 2394 coincidente, di regola, con la data di dichiarazione di fallimento o con quella di ammissione alla liquidazione coatta amministrativa.

Il Commissario liquidatore che esercita l'azione di responsabilità è tenuto a provare non solo la violazione degli obblighi degli amministratori, ma anche il danno subito dalla società e il nesso causale diretto e immediato fra detta violazione e il pregiudizio sofferto.

Alle cooperative si applica l'art. 2446 c.c. in quanto norma non incompatibile con la variabilità del capitale sociale.

Non costituisce elemento giustificativo di attenuazione della responsabilità solidale degli amministratori l'aver ricoperto gratuitamente ruoli marginali nel consiglio.

Il danno nell'azione di responsabilità contro amministratori e sindaci non può identificarsi nella differenza fra l'attivo e il passivo accertato in sede concorsuale e può essere individuato anche in via equitativa in caso di incompleta tenuta delle scritture contabili.

Il caso

La sentenza in oggetto affronta a trecentosessanta gradi tutte le tematiche più rilevanti che si rinvengono nelle azioni di responsabilità contro amministratori e sindaci nell'ambito di una procedura concorsuale, quali quelle relative al decorso della prescrizione dell'azione, alla graduazione o meno delle responsabilità in ragione dei compiti espletati e alla gratuità delle cariche, agli oneri di prova in capo alle parti e alle modalità di calcolo del danno.

In margine a questi temi centrali la sentenza si sofferma altresì su questioni processuali attinenti alla nullità o meno della citazione ai sensi dell'art. 164, comma 4, c.p.c. e alla sospendibilità del giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c..
Nel ventaglio di argomenti sopra segnalati, la sentenza merita poi un'ulteriore segnalazione per l'affermazione dell'applicabilità anche alle cooperative dell'art. 2446 c.c., affermazione che può avere una portata dirompente per gli amministratori di questo tipo di società in presenza di una situazione di insolvenza, atteso l'orientamento e la prassi prevalente che pare escludere l'applicabilità della norma almeno nella sua integralità.

Le questioni giuridiche e le soluzioni

Le questioni giuridiche affrontate dal Tribunale di Asti e le soluzioni offerte in tema di responsabilità di amministratori e sindaci ripercorrono, come si è detto, i temi centrali presenti in queste tematiche con soluzioni ampiamente motivate e in larga misura condivise dagli orientamenti giurisprudenziali e dottrinali maggioritari. In particolare viene precisato come nelle procedure concorsuali l'azione di responsabilità verso gli amministratori per le violazioni di cui agli artt. 2393 - 2394 c.c. presenti un carattere unitario e inscindibile per cui la prescrizione decorre dall'ultimo dei due termini previsti per ciascuna azione, vale a dire dal termine di cui all'art. 2394 coincidente, di regola, con la data di dichiarazione di fallimento o con quella di ammissione alla liquidazione coatta amministrativa.
Viene altresì ribadito che il Commissario liquidatore che esercita l'azione di responsabilità è tenuto a provare non solo la violazione degli obblighi degli amministratori, ma anche il danno subito dalla società e il nesso causale diretto e immediato fra detta violazione e il pregiudizio sofferto. Inoltre si osserva come non costituisca elemento giustificativo di attenuazione della responsabilità solidale degli amministratori l'aver ricoperto gratuitamente ruoli marginali nel consiglio. Quanto infine alla quantificazione del danno si ribadisce, sulla scia dell'orientamento del Supremo Collegio, come esso non possa identificarsi nella differenza fra l'attivo e il passivo accertato in sede concorsuale e come possa essere individuato anche in via equitativa in caso di incompleta tenuta delle scritture contabili.
Degna di nota infine - come si è accennato - l'affermazione che anche alle cooperative si applica l'art. 2446 in quanto, si sostiene, si sarebbe in presenza di norma non incompatibile con la variabilità del capitale sociale.
A margine di questi temi merita infine fare un cenno anche alle osservazioni di natura processualistica in ordine alla nullità della citazione ex art. 164, comma 4, c.p.c., ove si sostiene che essa non sussiste quando il petitum sia desumibile dall'esame complessivo dell'atto, sia con riguardo alla parte espositiva, sia alla documentazione prodotta. Inoltre viene precisato che, ai fini della valutazione della pregiudizialità del giudizio, l'unico mezzo preventivo di coordinamento tra processo civile e penale è costituito dall'art. 75 c.p.p., ragion per cui la sospensione del giudizio civile è limitata al caso in cui l'azione in sede civile sia stata proposta dopo la costituzione di parte civile nel processo penale.

Osservazioni

La sentenza affronta i temi sopra ricordati in modo esaustivo e con ricchezza di motivazione.
Sul piano delle novità essa si segnala soprattutto per l'affermazione dell'applicabilità anche alle cooperative dell'art. 2446 c.c.. Tale affermazione, in verità contrastata dalla maggioranza della dottrina, segue l'insegnamento di un risalente precedente della Cassazione penale, secondo cui la variabilità del capitale sociale non costituisce elemento di incompatibilità con tale articolo. Conseguentemente, si sostiene, in presenza di una perdita di oltre 1/3 del capitale scattano gli obblighi di cui all'articolo in questione.

Le questioni aperte

La decisione del Tribunale qui commentata, rassicurante nel ribadire i capisaldi della disciplina in tema di responsabilità degli amministratori in caso di insolvenza della società, lascia aperto qualche spiraglio di incertezza in margine al tema dell'applicabilità alle cooperative - integrale ovvero limitatamente al primo comma - dell'art. 2446. La prima soluzione parrebbe porsi in contrasto con il fatto che è solo con la perdita integrale del capitale che si verifica lo scioglimento della cooperativa ai sensi dell'art. 2545-duodecies c.c., sicché si potrebbe ritenere che solo il primo comma trovi applicazione alle cooperative, tenuto anche conto che per questa società è il patrimonio piuttosto che il capitale elemento di garanzia nei confronti dei terzi. Diverso, invece, è il caso in cui per alcune cooperative la legge o lo statuto preveda l'esistenza di un capitale minimo, in quanto in questo caso l'applicazione integrale dell'art. 2446 c.c., o quanto meno del secondo comma, potrebbe essere più facilmente argomentata tenuto conto del carattere di garanzia attribuito al capitale.

Conclusioni

La sentenza del Tribunale di Asti propone soluzioni convincenti e condivise in tema di amministratori e sindaci. Rimane aperta la questione del perimetro di applicabilità dell'art. 2446 alle cooperative.

Minimi riferimenti giurisprudenziali, bibliografici e normativi

Sulla tematica dell'azione di responsabilità verso amministratori e sindaci si v. da ultimo U. De Crescenzo, La responsabilità, in Le nuove SpA (diretto da O. Cagnasso, L. Panzani), Bologna, 2012, 139 ss., ove ulteriori riferimenti.
Sulla applicabilità o meno alle cooperative dell'art. 2446 cfr. G. Bonfante, La nuova società cooperativa, Bologna, 2010, 225 ss. ove ulteriori riferimenti.
A favore dell'applicazione dell'art. 2446 cfr. Cass. pen. 20 marzo 1998, n. 1752, in Giust. Pen. 1999, II, 446.

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