Scioglimento del contratto di leasing finanziario: brevi riflessioni sulla disciplina applicabile

04 Luglio 2013

L'atipicità che caratterizza il leasing finanziario ha dato luogo, in dottrina e giurisprudenza, ad alcune problematiche in merito alla disciplina applicabile.L'Autore si sofferma, in particolare, sull'ipotesi dello scioglimento del contratto e sulla controversa applicabilità del novellato art. 72-quater l. fall. alle procedure concorsuali diverse dal fallimento.
Premessa

La disciplina dello scioglimento del contratto di leasing finanziario introdotta dal Legislatore nell'ambito della riforma fallimentare, pur costituendo senza dubbio un aspetto innovativo degno di nota, ha dato origine ad una questione che è tuttora irrisolta. i

n specie permane, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, il dibattito sull'applicabilità del novellato

art. 72-

quater

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all

. alle procedure concorsuali minori e alla risoluzione contrattuale riguardante soggetti in bonis per inadempimento dell'utilizzatore.

d

iversi, naturalmente, sono gli orientamenti affermatisi su tali aspetti.

La Circolare n. 11 dell'Unione nazionale Giovani Dottori Commercialisti

Sul punto si è espressa anche l'Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti, che, nella Circolare n. 11, ha formulato le proprie riflessioni e considerazioni sull'estendibilità dei principi stabiliti dalla novella, non mancando di illustrare il contesto in cui si inserisce la norma, le particolarità della medesima e gli indirizzi già emersi in materia.

L'atipicità che caratterizza il contratto di locazione finanziaria ha sempre creato, infatti, delle difficoltà in termini di disciplina da applicare, principalmente a causa dell'inesistenza di un'univoca opinione sulla qualificazione giuridica di questo negozio.

La problematica è stata in parte superata solo sul finire degli anni '80, quando la Suprema Corte individuò due tipologie di leasing: il “leasing di godimento”, in cui prevale la componente del godimento, ed il “leasing traslativo”, in cui invece ha valore causalizzante il trasferimento della proprietà del bene come esito più probabile. Sulla base della distinzione effettuata, la prima tipologia è stata assimilata alla figura codicistica della locazione e, quindi, assoggettata alle limitazioni/eccezioni dell'

art. 1458, comma

1, c. c

.

, che comportano il diritto per la società di leasing di trattenere i canoni percepiti. La seconda fattispecie, invece, è stata ricondotta alla vendita con riserva di proprietà e sottoposta alla previsione dell'

art. 1526, comma 1, c. c.

, con la conseguenza che la società di leasing dovrebbe considerarsi tenuta alla restituzione dei canoni riscossi, ma al contempo con il diritto ad un equo compenso per l'utilizzo del bene ed al risarcimento del danno (Lamanna, Il leasing. La tipologia del contratto nel nuovo orientamento della Cassazione, Milano, 1990; Martini – Di Pauli, Fallimento e contratto di leasing finanziario, in www.odcec.pn.it; Maffei Alberti, Commentario breve alla

legge fallimentare

, Padova, 2009, 389 e ss.; Lo Cascio, Codice commentato del fallimento – Disciplina comunitaria e transfrontaliera; disciplina tributaria, Milano, 2008, 654 e ss.; Inzitari, Leasing nel fallimento: soddisfazione del concedente fuori dal concorso sostanziale e accertamento del credito nel concorso formale, in ilFallimentarista.it).

L'impostazione interpretativa delineata è stata messa in discussione dall'attuale testo dell'

art. 72-

quater

l.

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., norma che

La novella ha, quindi, determinato nuovamente il formarsi di orientamenti contrastanti sulla corretta disciplina cui fare riferimento nelle ipotesi di scioglimento del contratto di leasing.

In particolare, nel sottolineare come la predetta norma rappresenti una disposizione che per la prima volta regolamenta, seppur in ambito fallimentare, la fattispecie illustrata, parte della dottrina sostiene che la medesima debba certamente avere effetti sull'interpretazione e sulla regolamentazione del contratto di locazione finanziaria in generale; secondo tale filone, pertanto, l'art. 72-quater è applicabile a tutti i casi di scioglimento del contratto in parola a causa dell'inadempimento dell'utilizzatore. Ciò, anzitutto, per un'esigenza di certezza del diritto e di coerenza del sistema, dato che l'assoggettamento a differenti disposizioni in relazione al caso non garantirebbe la medesima tutela alla società di leasing, alla quale verrebbe infatti riconosciuto un risarcimento del danno minore qualora la risoluzione del contratto avvenisse per inadempimento dell'utilizzatore rispetto all'ipotesi di scioglimento intervenuto a seguito del fallimento del medesimo. Ulteriore elemento a favore della tesi in oggetto sarebbe altresì la previsione di una disciplina specifica nel diritto fallimentare per la vendita con riserva di proprietà come rapporto giuridico pendente, distinta dalla fattispecie della locazione finanziaria, a cui verrebbe quindi riconosciuta una causa di natura finanziaria.

Opinioni contrastanti rinvengono poi dalle sentenze della giurisprudenza di merito, la quale, peraltro, si è sino ad oggi pronunciata limitatamente ai casi di scioglimento del contratto di leasing avvenuto per risoluzione prima della dichiarazione di fallimento (

Tribunale di Perugia 5 giugno 2012, Tribunale di Udine 10 febbraio 2012, Tribunale di Brescia 2 febbraio 2012, Tribunale di Treviso 6 maggio 2011; contrari Tribunale di Mantova 29 gennaio 2008, Tribunale di Roma 1° ottobre 2010, Tribunale di Napoli 9 giugno 2010

). La giurisprudenza di legittimità non si è ancora definitivamente espressa, anche se vale la pena di ricordare che, tuttora, in recentissime pronunce, pur riferite a casi anteriori all'introduzione del nuovo

art. 72-

quater

l.

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all

., la S. Corte continua ad affermare l'applicazione dell'

art. 1526 c. c

.

alle ipotesi in esame.

In effetti, sembra ragionevole rilevare che molti argomenti militano a favore della non estendibilità dei parametri previsti dalla nuova normativa a fattispecie estranee allo scioglimento endofallimentare dei contratti di locazione finanziaria.

In primo luogo, come sostenuto da parte della dottrina (Zanichelli, Soddisfazione fuori dal concorso del concedente del bene dato in leasing e modalità di insinuazione al passivo, in Fall., 2012, 1, 68; Patti, Crediti da contratto di leasing tra risoluzione e pendenza del rapporto, ivi, 2007, 7, 821;. Luminoso, La compravendita, IV, Torino, 2009; Buonocore, Contratti di impresa, a cura di Buonocore, Luminoso, Giuffrè, 1993, 42 e ss.), pare che il contratto in esame sia iscrivibile tra i contratti di scambio e, quindi, il finanziamento rappresenterebbe soltanto la “funzione” e non già la “causa” del medesimo; di conseguenza perderebbe di fondamento la tesi di coloro che identificano la ratio giustificatrice dell'applicabilità dell'

art. 72-

quater

l.

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all

. nella ora riconosciuta “causa finanziaria”. Il diritto fallimentare, peraltro, mal si presterebbe ad individuare una specifica scelta in proposito del Legislatore, essendo una normativa di settore.

Inoltre, si evidenzia come presenti delle incertezze la teoria secondo cui l'introduzione della nuova norma avrebbe determinato il configurarsi di un quadro sistematico della disciplina della risoluzione del contratto di locazione finanziaria, il quale, per coerenza, potrebbe produrre effetti anche fuori dai ristretti ambiti fallimentari. Se ciò fosse vero, la normativa dovrebbe riservare uguale trattamento nei casi di scioglimento del contratto di leasing avvenuti in un momento antecedente alla dichiarazione di fallimento o nell'ambito delle procedure minori. In realtà, già all'interno dello stesso diritto fallimentare si rinviene una particolare regolamentazione dell'ipotesi di scioglimento del contratto nell'ambito del concordato preventivo, situazione in cui l'

art. 169-

bis

l.

f

all

. riconosce al concedente un indennizzo equivalente al risarcimento del danno per mancato adempimento. Segue, pertanto, che la congiunta applicazione dell'indennizzo e dei penalizzanti principi stabiliti dall'

art. 72-

quater

l.

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all

. comporterebbe, nell'ambito della procedura concordataria, il crearsi di situazioni di squilibrio delle prestazioni delle parti, con indebito vantaggio del concedente; proprio lo squilibrio che è stato sempre sanzionato dalla giurisprudenza di legittimità che ha configurato l'applicazione dell'

art. 1526 c.c.

D'altro canto si deve considerare che l'

art. 72-

quater

l. fall

. è incentrato “sulla scissione (non riproducibile al di fuori del fallimento) tra credito regolabile fuori concorso e credito insinuabile al passivo” (Quagliotti, Scioglimento endofallimentare del contratto di leasing: credito regolabile fuori concorso e crediti insinuabili, in Fall., 2010, 7, 808 e ss.), elemento che ha portato autorevole dottrina ad escludere l'applicazione del citato articolo fuori del fallimento. In merito, è senza dubbio rilevante la recente pronuncia del Tribunale di Milano (sentenza

12 dicembre 2012)

, secondo cui la “difficile applicabilità al di fuori del fallimento”della norma in esame è dovuta sia al “chiaro riferimento che essa contiene all'insinuazione al passivo ed alla soddisfazione concorsuale delle prestazioni”, sia al “contenuto della disciplina, che prescinde del tutto dal problema della qualificazione causale delle prestazioni non eseguite e si incentra piuttosto sulla distinzione tra la porzione del credito regolabile fuori concorso e credito insinuabile”.

Da ultimo, va rilevato come la disposizione in oggetto sia stata introdotta in un legge speciale, quale quella fallimentare, nelle sezione dedicata agli effetti del fallimento sui rapporti giuridici preesistenti; si tratta, pertanto, di un ambito in cui vengono regolamentati contratti che tuttavia trovano altrove la propria (diversa) disciplina generale. Le norme collocate in tale sezione sono destinate a regolare specificatamente negozi giuridici in una situazione di dissesto dell'imprenditore e non mirano, dunque, ad integrarne la definizione in ambito extracontrattuale. Anzi, la specialità delle medesime emerge in tutta evidenza, poiché già all'interno della

legge fallimentare

si può riscontrarne l'assenza della finalità di disciplina “generale”; basti pensare al trattamento dei rapporti pendenti nel concordato preventivo, per i quali giurisprudenza e dottrina ritengono inapplicabili dette norme (Bonfante, La disciplina del leasing nel concordato preventivo, in ilFallimentarista.it; Ambrosini, Il Concordato Preventivo e gli accordi di ristrutturazione dei debiti, in Trattato di diritto commerciale, Padova, 2008, 98 e ss.; Fimmanò, Gli effetti del nuovo concordato preventivo sui rapporti in corso di esecuzione, in

ilcaso.it

; Censoni, sub art. 168, in Il nuovo diritto fallimentare, Commentario diretto da A. JORIO, Bologna, 2007, 2422; Patti, La disciplina dei rapporti giuridici preesistenti nel nuovo concordato preventivo, in Fall. , 2010, 261; Maffei Alberti, op. cit., 968; Galletti, Il trattamento del leasing nel concordato preventivo, in ilFallimentarista.it).

In conclusione, pur permanendo una situazione di poca chiarezza sulla materia, alla luce delle osservazioni e delle riflessioni sopra riportate, tra le varie interpretazioni delineate si propende per la non applicabilità dell'

art. 72-quater l. fall. alle ipotesi di scioglimento verificatesi fuori dal contesto fallimentare

, le quali resterebbero, pertanto, disciplinate preferibilmente dall'

art. 1526 c

.

c.

in caso di difetto o lacune del regolamento contrattuale.

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