ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI. PROFILI CONTABILI ED ECONOMICO-AZIENDALI

30 Ottobre 2013

L'accordo deve coinvolgere almeno il 60% dei crediti; l'accordo deve essere idoneo a garantire il regolare pagamento dei creditori estranei all'intesa; l'accordo è subordinato – almeno di norma - alla verifica della sua potenziale efficacia nel ripristinare condizioni di continuità aziendale. trasferimento di attività dal debitore al creditore con estinzione totale del debito; trasferimento di un equity interest dal debitore al creditore con estinzione integrale del debito; modifica dei termini originari del debito o combinazione di tali elementi; trasferimento di attività o equity interest con estinzione parziale e modifica dei termini del debito. da -90 giorni a -61 giorni: periodo di riferimento, rispetto al quale è stata calcolata la performance media;da -60 giorni a -1 giorni: periodo pre-annuncio;da 1 giorni a 60 giorni: periodo post-annuncio.
Introduzione

La recente riforma delle procedure concorsuali italiane ha assunto una posizione di assoluta preminenza nel corrente dibattito giuridico ed economico-aziendale.

Il sistema fallimentare del 1942, da sempre al centro delle attenzioni degli studiosi, è stato oggetto di un intervento di ampia portata. Nel salvaguardare la continuità aziendale, le novità introdotte dalla riforma, da un lato, hanno riguardato la riduzione dei tempi e dei costi delle procedure, e, dall'altro, hanno introdotto diverse accezioni degli “stati aziendali” che precedono il fallimento, disciplinando specifici strumenti di gestione. Per raggiungere tali finalità una parte della riforma si concentra sulla regolazione pattizia tra debitore e creditori, con il principio portante di attivare la procedura di liquidazione solo qualora l'accordo tra le parti si rivelasse inattuabile.

Nella nuova Legge Fallimentare la novità forse di maggior rilievo può essere identificata negli accordi di ristrutturazione del debito, così come disciplinati dall' art. 182-bis l. fall.. Si tratta di un istituto sconosciuto al diritto tradizionale, la cui piena comprensione chiama in causa i profili delle sfere economica, civilistica e fiscale.

Gli accordi di ristrutturazione del debito nella prospettiva economico-aziendale: la salvaguardia della continuità d'impresa

L'accordo è stato definito quale “contratto bilaterale plurisoggettivo con causa unitaria” (Trib. Milano 23 gennaio 2007). Si tratta, quindi, di un contratto di natura privata stipulato tra il debitore ed uno o più creditori che possiedono una percentuale significativa di crediti.

La disciplina riguardante gli accordi è incentrata su tre aspetti cruciali:

La sussistenza di tali requisiti dovrà essere confermata sia dal professionista incaricato di redigere la relazione da allegare al ricorso che ne attesta l'attuabilità, sia dal Tribunale in sede di omologazione. Una volta pubblicato nel Registro delle Imprese, l'accordo acquista efficacia ed inizia a decorrere il termine per le opposizioni.

In senso precipuo, con il termine “ristrutturazione” si deve intendere non l'estinzione, ancorché parziale, bensì la modifica della struttura dei debiti d'impresa. In altri termini, essa viene intesa come un'operazione attraverso la quale un creditore (o un gruppo di creditori), di fronte allo stato di crisi, riconosce delle agevolazioni al debitore. Si assiste, quindi, ad una parziale o momentanea rinuncia dei diritti contrattualmente definiti dal creditore nell'aspettativa che la situazione finanziaria del debitore possa migliorare. Tale rinuncia può avere ad oggetto: il capitale erogato; il valore dei crediti per interessi maturati e in corso di maturazione; il momento in cui l'obbligazione va soddisfatta.

La difficoltà finanziaria è generalmente accompagnata da una situazione di squilibrio economico del debitore. Quest'ultima, infatti, si può rilevare dall'andamento del conto economico nel generare perdite già nella gestione caratteristica. Lo stato di crisi coincide quindi con la perdita delle condizioni di equilibrio economico, rappresentate dall'attitudine della gestione caratteristica a generare un soddisfacente flusso di ricavi durante le normali condizioni di mercato.

L'obiettivo principale della novella riformata è di favorire il going concern aziendale, declassando così la mera finalità liquidatoria. Tutto ciò è reso possibile attuando misure che al contempo favoriscono la protezione del patrimonio del debitore e la sua capacità di acquisire nuovi finanziamenti.

Uno degli elementi oggettivi per essere ammessi alle procedure concorsuali è rappresentato da uno stato di crisi non ancora conclamato.

Nel linguaggio giuridico il termine “insolvenza” designa lo stato del soggetto che non è più in grado di adempiere alle proprie obbligazioni, laddove il termine “crisi” si riferisce al soggetto in “temporanea difficoltà di adempiere”. Diversamente nel lessico economico-aziendale, più che al soggetto, il concetto di crisi è riferito all'attività (G. Brugger, in Jorio (diretto da), Il nuovo diritto fallimentare. Commentario, Zanichelli, 2007). Crisi ed insolvenza vengono a rappresentare due stadi successivi di uno stesso fenomeno (F. Di Marzio, Il diritto negoziale della crisi d'impresa, Giuffrè, 2011).

Gli accordi di ristrutturazione del debito quale istituto autonomo rispetto al concordato

È ormai accettata dalla maggior parte della giurisprudenza la tesi autonomistica secondo cui gli accordi di Ristrutturazione del debito contengono un'autonoma disciplina, ben distinta da quella del concordato preventivo, avente sempre e comunque lo scopo di evitare l'insolvenza ed ottenere l'esenzione dalla revocatoria.

Gli elementi che differenziano gli accordi di ristrutturazione del debito dal concordato preventivo sono numerosi:

  • in primis gli accordi di ristrutturazione sono lasciati alla autonomia contrattuale delle parti comportando, di conseguenza, una minore onerosità ed una presenza ridotta dell'autorità giudiziaria; l'imprenditore in stato di crisi, infatti, non richiede al Tribunale un provvedimento di apertura della procedura, ma solamente l'omologazione dell'accordo stipulato con i creditori.
  • Altra peculiarità degli accordi di ristrutturazione è rappresentata dal fatto che i primi non prevedono né una specifica fase di ammissione del debitore alla procedura concorsuale, che si svolge sotto il controllo di terzi soggetti, né la presenza di un soggetto preposto a redigere l'inventario del patrimonio ed una relazione sulle cause del dissesto; infine, la relazione del professionista deve esprimere un parere positivo circa “l'attuabilità dell'accordo con riferimento alla sua idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei” (F. Di Marzio e F. Macario (a cura di), Autonomia negoziale e crisi d'impresa, Giuffrè, 2010).
  • Negli accordi di ristrutturazione manca l'udienza di comparizione in camera di consiglio che precede l'ammissione alla procedura; si evidenzia, in proposito, che a differenza del concordato preventivo, nel quale il piano proposto dal debitore rimane un'attività “interna” fino al momento in cui non venga approvato da parte dei creditori, l'accordo di ristrutturazione precede l'intervento del Tribunale e ne rappresenta il presupposto necessario; proprio il divario informativo che intercorre tra i creditori aderenti all'accordo e quelli non aderenti, ma anche tra gli stessi creditori aderenti, è una caratteristica propria dell' art. 182-bis l. fall. (V. Nardecchia, Gli accordi di ristrutturazione dei debiti, Padova, 2012, 673).
  • Un ulteriore motivo di distinzione tra gli accordi e il concordato si fonda sulle modalità di soddisfacimento del credito: mentre nel concordato preventivo il legislatore non ha ritenuto opportuno indicare la percentuale offerta, poiché il soddisfacimento non deve avvenire per forza attraverso il versamento di un importo monetario, ma anche attraverso qualsiasi altra forma di soddisfazione dei crediti; negli accordi, invece, si parla di “regolare pagamento”, senza prevedere una suddivisione dei creditori in classi.
  • Infine, il fatto che negli accordi di ristrutturazione, a differenza di quanto avviene nel concordato, i creditori estranei non subiscano effetti remissori durante l'accordo, conferma l'idea che tale istituto sia considerato in modo autonomo rispetto al concordato preventivo.

Si supera in questo modo la tesi minoritaria che associa gli accordi di ristrutturazione ad una sorta di concordato preventivo accelerato. D'altro canto non è previsto alcun obbligo di informare o consultare gli altri creditori; il raggiungimento del 60% è necessario solo per ottenere l'omologa in Tribunale e non ai fini della validità ed efficacia del piano. Infine, gli accordi non vincolano i creditori non aderenti che comunque vanno pagati integralmente.

Gli effetti dell' omologazione: l'esenzione da revocatoria

Nel 2007 venne introdotto (nel terzo comma dell'art. 182-bis l. fall.) il divieto di iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore. Tutto questo ha permesso l'ingresso, anche nell'ambito degli accordi di ristrutturazione, al cosiddetto automatic stay, istituto notoriamente conosciuto nell' ordinamento statunitense.

La novità introdotta nel 2007 presentava comunque un limite. La protezione dalle azioni esecutive e cautelari si attuava unicamente nel momento in cui veniva depositato l'accordo presso il Registro delle Imprese. Di conseguenza, mancava ogni tipo di copertura durante le trattative iniziali con i vari creditori delle imprese. Proprio in questa fase i creditori, venendo a conoscenza delle difficoltà aziendali, potevano assicurarsi titoli di prelazione.

Tale limite viene definitivamente superato con la legge 122/2010. Il legislatore ha provveduto ad anticipare le misure di protezione già durante la fase delle trattative, in modo che l'impresa in crisi possa elaborare sia l'accordo di ristrutturazione, sia la redazione del piano prevista.

L'effetto di maggior rilievo derivante dall'omologazione dell'accordo è rappresentato dall'esenzione da revocatoria di atti, pagamenti e garanzie posti in essere per gli accordi con effetto retroattivo, andando a considerare anche gli atti posti in essere prima dell'omologazione, ma certamente dopo la pubblicazione sul Registro delle Imprese.

Il Decreto Sviluppo del 2012 modifica il comma 3 dell'art.182-bis l. fall. in virtù del fatto che si era creata una inspiegabile discordanza tra la fase di negoziazione e la fase successiva alla pubblicazione dell'accordo nel Registro delle Imprese, garantendo ora, in entrambi i casi, l'effetto protettivo automatico. Viene così esteso il divieto di acquisire titoli di prelazione non concordati per sessanta giorni, anche a partire dalla data di pubblicazione dell'accordo. Prima, invece, la protezione era limitata in modo irragionevole solo alle azioni cautelari ed esecutive, andando a garantire una maggiore tutela durante la fase preliminare degli accordi rispetto alla protezione conseguente alla pubblicazione, in attesa di omologa da parte del Tribunale.

Va specificato come, decorsi i sessanta giorni dal deposito nel Registro delle Imprese, la protezione perderà ogni tipo di efficacia indipendentemente dall'esito positivo o negativo dell'azione di omologa provocando l'attivazione delle singole iniziative da parte dei creditori. Dunque, l'automatismo non definisce un nesso causa-effetto tra protezione ed omologazione, in quanto la prima non è dipendente dalla realizzazione della seconda.

La ristrutturazione del debito secondo gli standard contabili nazionali (OIC 6) e gli effetti contabili della Ristrutturazione del Debito nello scenario nazionale

Il Codice Civile non disciplina nello specifico il tema della ristrutturazione del debito.

Anche gli standard contabili internazionali non trattano in modo approfondito il tema in oggetto. Nonostante ciò, le problematiche contabili e le interpretazioni connesse alle operazioni di ristrutturazione del debito vengono disciplinate da diversi standard tra cui: - lo IAS 39, in relazione all'eliminazione di passività finanziaria; - l'IFRS 5, per attività non correnti possedute per la vendita; - l'IFRIC 19, per conversione del debito in capitale; - lo IAS 37, per regolamentare aspetti circa accantonamenti, attività e passività potenziali.

Negli standard contabili americani (US Gaap), la ristrutturazione del debito è disciplinata da uno specifico documento sintetizzato nello SFAS 15: “Accounting by Debtors and Creditors for Troubled Debt Restructuring”.

La normativa civilistica è integrata dall' OIC 6, in vigore solo dal 6 Agosto 2011, che disciplina la “Ristrutturazione del debito e l' informativa di bilancio.

La versione definitiva dell' OIC 6 indica con precisione in che ambiti si può applicare tale principio. Nello specifico esso si rivolge ad imprese in crisi che:

a)

non redigono il bilancio secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS;

b)

redigono il bilancio rispettando il principio della continuità aziendale (going concern);

c)

utilizzano strumenti di tipo risanatorio, con l'obiettivo di superare la crisi e ripristinare le condizioni di equilibrio.

L' OIC 6 si applica anche durante la redazione dei bilanci intermedi dell'impresa debitrice.

Scopo del principio è specificare quali effetti produce un'operazione di ristrutturazione del debito nell'ambito del trattamento contabile e dell'informativa integrativa da predisporre. Altri obiettivi sono quelli di caratterizzare la situazione di difficoltà finanziaria dell'impresa, con specifico riferimento alla situazione debitoria, nonché descrivere le caratteristiche principali della ristrutturazione, con riguardo agli effetti prodotti sulla posizione finanziaria, sul capitale e sul reddito degli esercizi coinvolti nella ristrutturazione stessa.

Di fatto la ristrutturazione può essere operata ricorrendo a diverse modalità non esaustive.

Noi ci riferiremo ai casi in cui la ristrutturazione del debito sia posta in essere da un'impresa che opera in condizioni di continuità aziendale.

Dopo aver definito il concetto di “ristrutturazione del debito”, l'OIC 6 identifica:

  • la data di ristrutturazione, ovvero il momento a partire dal quale si devono rilevare nel bilancio del debitore gli effetti economico–finanziari della ristrutturazione con le relative informazioni;
  • le modalità di rilevazione degli effetti contabili della ristrutturazione, realizzate attraverso modifiche dei termini originari del debito, cessione di attività e conversione del debito in capitale;
  • la rappresentazione all'interno degli schemi di bilancio e della nota integrativa degli effetti dell'operazione di ristrutturazione, con particolare riferimento: a) all'eventuale ricorso ad apposite voci (o sottovoci) o dettagli informativi degli schemi e/o apposite tabelle inserite all'interno di una specifica sezione della nota integrativa; b) all'indicazione delle eventuali riclassificazioni dei valori relativi alle operazioni interessate, all'interno dello stato patrimoniale; c) alla evidenziazione degli effetti economici della riduzione dei debiti all'interno del conto economico;
  • il trattamento contabile da seguire per gli oneri legati all'operazione di ristrutturazione quali, ad esempio, costi di consulenza, compensi a professionisti e commissioni per servizi finanziari;
  • l'informativa integrativa di tipo quali–quantitativo, si fa riferimento sia ad informazioni relative al trattamento contabile delle fattispecie sopra elencate, sia ad altre informazioni di carattere generale, come nel caso dell'indebitamento complessivo, quali la posizione finanziaria netta e le principali caratteristiche dell'operazione.

Insolvenza e crisi d'impresa sono due concetti che prima di essere definitivi giuridicamente è opportuno vadano inquadrati come manifestazioni economico-finanziarie. Stessa considerazione può essere fatta per la ristrutturazione del debito, che è un tipico strumento della finanza straordinaria d'impresa.

Le principali modalità con le quali si può realizzare la ristrutturazione debitoria di un'impresa riguardano:

  • la modifica dei termini originari del debito, in quanto si va a considerare il valore contabile del debito al netto di ogni corrispettivo in denaro, attività trasferita al creditore e/o capitale emesso e assegnato al creditore per estinguere parte del debito stesso. Risulta particolarmente significativa l'informativa contenuta in nota integrativa relativa al valore economico che il debito ha assunto in seguito al processo di ristrutturazione. In seguito alla ristrutturazione, il valore economico del debito costituisce il valore attuale dei pagamenti che il debitore dovrà corrispondere al creditore in futuro, a titolo di interessi e/o capitale, scontati al tasso di interesse effettivo dell'operazione pre-ristrutturazione. A tal proposito, per tasso di interesse effettivo si intende quel tasso che eguaglia il valore attuale dei pagamenti futuri ed il valore contabile del debito ante-ristrutturazione. Nel momento in cui si effettua tale operazione, la differenza tra valore contabile del debito ante-ristrutturazione ed il minor valore contabile del debito post-ristrutturazione, andrà rilevata in conto economico tra i proventi straordinari come “utile da ristrutturazione”;
  • l'estinzione del debito con cessione di attività, in quanto il debitore, per estinguere il debito può stipulare un accordo con il creditore e trasferire a quest'ultimo parte delle attività iscritte in bilancio. Le attività oggetto di trasferimento possono essere: rami d'azienda, crediti, immobilizzazioni, attività materiali ed immateriali. In questo caso, l'estinzione del debito avviene tramite la cessione dell'attività con conseguente pagamento in denaro. L'utile o la perdita da cessione andranno rilevati tra proventi/oneri del conto economico;
  • l'estinzione del debito mediante conversione in capitale: il debitore, per estinguere il proprio debito, può convertirne tutto o parte di esso in capitale. Il tutto verrà realizzato attraverso l'emissione di azioni/quote dal debitore verso il creditore. In tal caso, il debitore non rileverà né utili né perdite poiché l'aumento di capitale sociale sarà reso pari al valore contabile del debito da ristrutturare.

Per ciò che concerne i costi direttamente connessi ad un'operazione di ristrutturazione del debito, vanno annoverati:

  • costi di consulenza professionale;
  • commissioni ed oneri per servizi finanziari;
  • altri costi direttamente collegati all'operazione.

In caso di operazioni di questo tipo, le principali tipologie di costi che il debitore deve sostenere sono relative a: spese legali e notarli; compensi professionali per soggetti incaricati della predisposizione dei piani e compensi ai professionisti.

I costi riguardanti in modo diretto la ristrutturazione del debito vanno rilevati nell'esercizio in cui sono sostenuti e/o maturati nella voce “Oneri Straordinari” del conto economico. Se risultano essere di importo notevole, verranno iscritti in un'apposita voce di conto economico, che va sotto il nome di “Oneri derivanti dalla ristrutturazione”.

Come già detto, dato che non esistono specifiche disposizioni da adottare, ci si chiede quali siano le informazioni quali-quantitative che il debitore dovrà fornire nella nota integrativa del proprio bilancio. Tutto questo al fine di permettere ai destinatari dello stesso di

1) avere una chiara percezione della situazione di difficoltà finanziaria in cui versa l'impresa;

2) comprendere i benefici economico-finanziari che la ristrutturazione del debito è in grado di dare all'economia dell'impresa;

3) valutare tempi e modalità di superamento della crisi/difficoltà finanziaria, con il conseguente ripristino delle condizioni di equilibrio del sistema azienda.

Per adempiere a tutto ciò, si ricorda come un'operazione di ristrutturazione può abbracciare diversi esercizi: l'esercizio in cui sono in corso le trattative tra debitore e creditore al fine di applicare la ristrutturazione del debito anche se tale accordo non è stato ancora concluso a fine esercizio; l'esercizio che ricomprende la data in cui prende atto la ristrutturazione del debito e gli esercizi successivi a quello in cui l'operazione si è perfezionata.

La nota integrativa deve altresì comprendere, in un'apposita sezione, una serie di informazioni che riguardano, in particolar modo, le cause scatenanti le difficoltà economico-finanziarie dell'impresa, rappresentando in modo chiaro le caratteristiche quali-quantitative del debito; le principali caratteristiche dell'operazione di ristrutturazione del debito ed infine gli effetti che tale operazione provocherà negli esercizi interessati.

La ristrutturazione dei debiti in sofferenza secondo gli standard contabili americani (US GAAP)

Nei Principi Contabili Statunitensi (US Gaap), la ristrutturazione del debito è disciplinata dallo SFAS 15 “Accounting by Debtors and Creditors for Troubled Debt Restructuring”, emanato nel 1977 e sottoposto a numerose modifiche. Scopo di tale principio è quello di disciplinare il trattamento contabile e l'informativa integrativa relativi agli effetti prodotti dall'operazione di ristrutturazione del debito. Lo SFAS 15 disciplina il trattamento contabile e l'informativa da fornire nel caso di Troubled Debt Restructuring, con riguardo sia al debitore sia al creditore. Ai fini dello SFAS 15, la ristrutturazione del debito costituisce una Troubled Debt Restructuring quando il creditore concede al debitore una agevolazione che in situazioni di ordinaria gestione non avrebbe concesso.

Lo SFAS 15 può essere sintetizzato nei seguenti quattro punti fondamentali:

Infine, sono messi in evidenza ulteriori aspetti, quali: disposizioni in tema di contingent agreement; trattamento dei legal fees o altri costi diretti in caso di ristrutturazione del debito ed informazioni necessarie che i debitori devono indicare nei propri bilanci.

Oltre alle informazioni contenute nei vari principi, se ne rilevano altre di carattere generale. In particolare, si richiama il principio del going concern. Se la ristrutturazione del debito viene giudicata idonea a garantire il rispetto della continuità aziendale, tale circostanza va indicata durante la preparazione del bilancio. Nel momento in cui la direzione aziendale riscontra incertezze su eventi e/o condizioni che inficiano la continuità aziendale, le dovrà mettere in evidenza nella nota integrativa (IAS 1.25).

Altre informazioni riguardano: la Posizione Finanziaria Netta (o indebitamento finanziario netto); lo stato di avanzamento del piano di ristrutturazione; altre informazioni utili ai lettori del bilancio e, infine, gli effetti prodotti dall'operazione posta in essere.

La ristrutturazione del debito secondo gli standard contabili internazionali IAS/IFRS

All'interno del corpus dei principi contabili internazionali non si rilevano documenti dedicati specificamente al tema della ristrutturazione del debito.

Nei principi contabili internazionali disposizioni correlate sono contenute nello IAS 1 e nello IAS 39, che regolano rispettivamente la classificazione e la cancellazione delle passività finanziarie.

Lo IAS 1 distingue tra passività “correnti” e “non correnti”. Le prime sono quelle che 1) si suppone estinte nel normale svolgimento del ciclo operativo dell'impresa;

2) la cui estinzione è dovuta entro dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.

Le disposizioni previste dallo IAS 39 prevedono che si debba eliminare una passività finanziaria dallo stato patrimoniale solo quando questa venga estinta, ovvero quando l'obbligazione del contratto sia adempiuta, cancellata o scaduta. In particolare, ai sensi dello IAS 39 AG 62, una variazione sostanziale dei termini di una passività finanziaria va contabilizzata come un'estinzione della passività finanziaria originaria rilevando, di conseguenza, una nuova passività. In questo caso, la differenza che emerge tra il valore contabile della passività finanziaria estinta/trasferita e il corrispettivo pagato andrà rilevata nel conto economico (IAS 39.41).

Secondo gli standard internazionali si rilevano disposizioni circa il trattamento degli oneri accessori in caso di modifica dei termini di una passività finanziaria (IAS 39) e di operazioni sul capitale (IAS 32). Nel primo caso troviamo: costi che includono gli onorari e le commissioni pagati ad agenti; consulenti; mediatori ed operatori; i contributi prelevati dalle Borse valori; le tasse e gli oneri di trasferimento. Nel secondo caso, invece, i costi ricomprendono: spese di registro e altri oneri dovuti all'Autorità di regolamentazione; importi pagati a consulenti legali, contabili e ad altri professionisti; costi di stampa; imposte di registro e di bollo.

Evidenze empiriche

Al fine di testare il gradimento del mercato rispetto all'adozione di procedure di ristrutturazione del debito, è stata svolta un'analisi su 18 casi di società quotate in Borsa Italiana che hanno fatto ricorso agli accordi di ristrutturazione del debito, osservati dall'introduzione dell'art. 182-bis ad oggi.

Per ciascuno dei 18 titoli azionari è stata individuata la data dell'annuncio dell'operazione (fonte: Borsa Italiana) e rispetto a tale data sono stati considerati i seguenti periodi:

È stata successivamente determinata la performance relativa di ciascun titolo:

dove:

  • l'indice QUOTE

    indica il singolo titolo;

    • l'indice QUOTE

      indica la data;

      • QUOTE

        indica il prezzo di chiusura del titolo i alla data t;

        • FTSEallt indica l'indice di mercato FTSE All Share alla data t;
        • Riferimento indica la media del rapporto P/FTSEall nel periodo di riferimento.

        Come si evince dalla formula, la Performance è valutata calcolando il prezzo di ciascun titolo:

        • rispetto ai valori di mercato dello stesso giorno;
        • rispetto ai valori della performance del periodo di riferimento.

        La tabella 1 riporta le statistiche descrittive per la variabile Performance nel periodo precedente l'annuncio della ristrutturazione del debito (da t–60 a t–1 giorno) e nel periodo post-annuncio (da t+1 a t+60 giorni) per i 18 titoli azionari delle imprese ricomprese nel campione sperimentale. Si riporta, inoltre, la variazione media della variabile e il test di significatività di tale differenza.

        Tabella 1

        Performance

        Panel A: pre-annuncio

        Mean

        1,0534

        Standard Deviation

        0,2878

        Panel B: post-annuncio

        Mean

        1,1402

        Standard Deviation

        0,3822

        Panel C: T Test for Equality of Means

        Mean

        0,0868

        t value

        -4,9

        Sig.

        0,0000

        N

        18

        Come si vede, nel passaggio dal periodo pre-annuncio al periodo post-annuncio, la performance relativa media passa da 1.05 a 1.14, con una differenza altamente significativa.

        Da ciò si evince che il mercato ha apprezzato, in media, l'operazione di ristrutturazione del debito con un miglioramento della performance relativa di circa 8,7 punti percentuali.

        9. Conclusioni

        La nuova riforma propone soluzioni, in tema di crisi d'impresa, che favoriscono il ripristino di condizioni di continuità aziendale rispetto alla finalità liquidatoria.

        I recenti provvedimenti legislativi sono indirizzati verso la più ampia autonomia delle parti considerate nell'accordo; ciò viene ampiamente evidenziato proprio negli accordi di ristrutturazione del debito di cui all'art. 182-bis l. fall. Si assiste in proposito ad un vero e proprio cambiamento di paradigma, permettendo ai privati l'“autogestione” su questioni di notevole rilevanza sia di carattere economico sia di carattere sociale.

        L'analisi proposta ha sottolineato i caratteri di innovatività del sistema giuridico italiano in tema di crisi d'impresa, fino ad evidenziare l'emergere del cd “paradigma del contratto”. È questa la peculiarità del sistema legislativo italiano, che dalle pregresse posizioni di retroguardia raggiunge ora un primato rilevante nello scenario internazionale sia con le figure dei concordati sia, soprattutto, con la disciplina degli accordi di ristrutturazione dei debiti. Alle procedure concorsuali si affiancano dei veri e propri contratti sulla crisi d'impresa (F. Di Marzio, Il diritto negoziale della crisi d'impresa, Giuffrè, 2011). La forza degli accordi di ristrutturazione risiede proprio nella matrice contrattuale del rapporto privato, laddove ai concordati, che pure hanno natura para-negoziale, manca la natura contrattuale.

        L'analisi empirica, svolta attraverso lo studio delle performance dei titoli di imprese coinvolte in processi di ristrutturazione del debito, dimostra un buon gradimento del mercato nei confronti del ricorso alla procedura ex art. 182-bis l. fall.

        Sebbene l'analisi sia suscettibile di approfondimenti (riguardo al campione, ai periodi considerati e allo svolgimento di test di robustezza), le evidenze empiriche sono particolarmente importanti, perché rigettano l'ipotesi, che pure talvolta viene avanzata, per la quale la procedura in esame viene avviata per rinviare piuttosto che per risolvere il problema della crisi di impresa.

        Ci sembra che in questa materia la regolamentazione contabile debba recuperare terreno rispetto alle innovazioni introdotte dalla Legge Fallimentare con gli Accordi di Ristrutturazione del Debito. Le differenze tra gli istituti sono tali che richiederebbero un trattamento contabile differenziato.

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        IASB:

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        IFRIC 19, Estinzione di passività finanziare con strumenti finanziari rappresentativi di capitale;

        IAS 37, Accantonamenti, passività e attività potenziali;

        IAS 39, Strumenti finanziari: rilevazione e contabilizzazione

        US GAAP- SFAS:

        • Statement of Financial Accounting Standards No. 15: Accounting by Debtors and Creditors for Troubled Debt Restructurings.

        • Statement of Financial Accounting Standards No. 114: Accounting by Creditors for Impairment of a Loan.

        • FASB Technical Bulletin No. 94-1: Application of Statement 115 to Debt Securities. Restructured in a Troubled Debt Restructuring.

        • FASB Technical Bulletin No. 80-2: Classification of Debt Restructurings by Debtors and Creditors.

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