Dialoghi fra magistrato e consulente tecnico: il quesito sul contenzioso bancario

Bruno Conca
09 Gennaio 2013

In considerazione dell'ampia varietà di ipotesi riscontrabili nella pratica, i quesiti che possono essere sottoposti al consulente tecnico d'ufficio risultano notevolmente complessi. Al fine di agevolarne la formulazione, tenuto conto della disciplina applicabile al caso concreto, si riporta - di seguito - la normativa primaria e secondaria in ordine cronologico.
La normativa primaria e secondaria

In considerazione dell'ampia varietà di ipotesi riscontrabili nella pratica, i quesiti che possono essere sottoposti al consulente tecnico d'ufficio risultano notevolmente complessi. Al fine di agevolarne la formulazione, tenuto conto della disciplina applicabile al caso concreto, si riporta - di seguito - la normativa primaria e secondaria in ordine cronologico.

  • Legge

    17 febbraio 1992, n. 154

    , “Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari”, c.d.

    Legge sulla Trasparenza Bancaria.

  • D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385

    , “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”, c.d.

    Testo Unico Bancario

    .

  • Legge 7 marzo 1996, n. 108

    , “Disposizioni in materia di usura”, c.d. Legge Anti-Usura.

  • Delibera CICR 9 febbraio 2000, “Modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi scaduti nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria e finanziaria (

    art. 120, comma 2, del Testo unico bancario

    , come modificato dall'

    art. 25 del d.lgs. 342/99

    )”.

  • Delibera CICR 4 marzo 2003, n. 286, “Disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari”.

  • Provvedimento Banca d'Italia 25 luglio 2003

    , “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti”.

  • Nota Banca d'Italia 2 dicembre 2005.

  • Istruzioni Banca d'Italia, versione febbraio 2006, “Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura”.

  • Legge 4 agosto 2006, n. 248

    , “Conversione in legge, con modificazioni, del

    decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223

    , recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale”.

  • Legge 28 gennaio 2009, n. 2

    , “Testo del

    decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185

    , coordinato con la

    legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2

    , recante: «Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale»”.

  • Legge 3 agosto 2009, n. 102

    , “Conversione in legge, con modificazioni, del

    decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78

    , recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali”.

  • Istruzioni Banca d'Italia, versione agosto 2009, “Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura”.

  • Decreto d'urgenza del Ministro-Presidente del CICR 3 febbraio 2011, n. 117.

  • Legge 12 luglio 2011, n. 106

    , “

    Decreto Legge 13 maggio 2011

    ,

    Testo del

    decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70

    , coordinato con la

    legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106

    , recante: Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia»”.

  • Legge 24 marzo 2012, n. 27

    , “Testo del

    decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1

    , convertito, con modificazioni, dalla

    legge 24 marzo 2012, n. 27

    , recante: «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività»”.

  • Legge 18 maggio 2012, n. 62

    , “Testo del

    decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29

    , coordinato con la

    legge di conversione 18 maggio 2012, n. 62

    , recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del

    decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29

    , concernente disposizioni urgenti recanti integrazioni al

    decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1

    , convertito, con modificazioni, dalla

    legge 24 marzo 2012, n. 27

    , e al

    decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385

    , nonché modifiche alla

    legge 31 luglio 1997, n. 249

    »”.

  • Decreto d'urgenza del Ministro-Presidente del CICR 30 giugno 2012, n. 644.

La dottrina

La dottrina ha approfondito, sotto svariati profili, il tema in oggetto. Si riportano, di seguito, i contributi più recenti:

  • Bruzzone A. La capitalizzazione semplice trimestrale nel conto corrente bancario. Problematiche sulle capitalizzazioni degli interessi e sull'anatocismo, in Fondazionedottcomm-bo.it.
  • Dell'anna Misurale F.-Dell'anna Misurale G.

    , L'impostazione della consulenza tecnica d'ufficio in materia di interessi bancari (riflessioni a margine delle ultime novità giurisprudenziali e legislative), in

    Ilcaso.it

    .

  • Demarchi

    P.G., Brevi riflessioni su anatocismo e commissione di massimo scoperto nei conti correnti bancari, Convegno “Anatocismo ius variandi e usura nei rapporti bancari”, Centro Congressi dell'Università “Sapienza”, 24 febbraio 2012, in

    Assoctu.it

    .

  • Dolmetta

    A.A., Jus variandi bancario. tra passaggi legislativi e giurisprudenza dell'abf le linee evolutive dell'istituto,

    Assoctu.it

    .

  • Dolmetta

    A.A., Prescrizione e «operazioni bancarie in conto corrente»: sul comma 61 della

    legge n. 10/2011

    , in

    Ilcaso.it

    .

  • Marcelli

    R., Ripetizione dell'indebito nei rapporti di conto: criteri applica- tivi della sentenza della

    Cassazione S.U. n. 24418/10

    , in

    Studiomarcelli.com

    .

  • Marcelli

    R., Soglie d'usura: prime riflessioni sui parametri di determinazione, in

    Studiomarcelli.com

    .

  • Marcelli

    R., L'anatocismo nei rapporti bancari,

    Assoctu.it

    .

  • Marcelli

    R., TAEG E TEG: La contraddizione non trova soluzione. Le nuove disposizioni della Banca d'Italia in materia di trasparenza e rilevazione dei tassi d'usura,

    Assoctu.it

    .

  • Marcelli

    R., Considerazioni e riflessioni sulla metodologia di calcolo per la verifica del rispetto delle soglie d'usura, in

    Studiomarcelli.com

    .

  • Marcelli

    R., Dopo l'anatocismo trimestrale anche le commissioni di massimo scoperto divengono lecite. Le cms smantellate dalla magistratura vengono ripristinate dalla

    legge n. 2/09

    , in

    Studiomarcelli.com

    .

  • Marcelli

    R., Il TAEG e il TEG: analogie e differenze, in

    Studiomarcelli.com

    .

  • Marcelli

    R., Lo jus variandi nei contratti bancari: costi di chiusura e trasferimento del conto, in

    Studiomarcelli.com

    .

  • Quintarelli

    A., Anatocismo ed usura nei rapporti bancari, Convegno “Anatocismo ius variandi e usura nei rapporti bancari, Centro Congressi dell'Università “Sapienza”, 24 febbraio 2012, in

    Assoctu.it

    .

  • Salvo

    B., La consulenza tecnica in materia di interessi bancari, Relazione tenuta all'Ordine di Siracusa, 15 novembre 2005, in

    Odcsr.it

    .

  • Serrao d'Aquino

    P., Il contenzioso bancario e degli intermediari finanziari, Consiglio Superiore della Magistratura, Incontro di studio in materia civile, 9 marzo 2011, in

    Giustizia.abruzzo.it

    .

  • Tropini A., Relazione al Convegno “Derivati, Anatocismo e usura nei contratti bancari - Profili tecnici, civili e penali”, Università del Piemonte Orientale - Facoltà di Economia Casale Monferrato, 18 febbraio 2011.
La giurisprudenza

La giurisprudenza - sia di merito sia di legittimità - ha affrontato, nel corso del tempo, tutte le questioni controverse. Rinviando - per gli opportuni approfondimenti - ai contributi dottrinali sopra richiamati, si riportano - di seguito - esclusivamente le recenti Sentenze della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale, in materia sia civile sia penale:

  • Cass. Penale 26 marzo 2010, n. 12028

    .

  • Cass. S.U. 2 dicembre 2010, n. 24418

  • Cass. Penale 19 dicembre 2011

  • Corte Cost. 5 aprile 2012, n. 78

    .

Profili di matematica finanziaria
La nozione di interesse e di tasso di interesse

L'interesse è un valore assoluto e costituisce il “costo finanziario” del capitale. Esso è calcolato in funzione del capitale, del tasso di interesse e del periodo di maturazione.

Il tasso di interesse è una misura relativa e corrisponde all'incidenza dell'interesse - “costo finanziario” del capitale - sul capitale medesimo. Esso viene normalmente espresso in misura percentuale.

Si ponga, peraltro, attenzione alla circostanza che la locuzione “per cento” potrebbe indurre ad un errore applicativo. Infatti, l'espressione 10% (dieci per cento) deve essere interpretata - dal punto di vista matematico - nel senso di 10/100 (dieci diviso cento), e, cioè, della misura relativa di un interesse pari a 10 rapportato ad un capitale pari a 100; con l'ovvia conseguenza che 10% equivale a 10/100 = 0,10.

La matematica finanziaria fornisce varie nozioni di tasso di interesse - quali, tra le altre, il “Tasso Annuo”, il “Tasso Periodico”, il “Tasso Effettivo”, il “Tasso Nominale”, il “Tasso Reale”, ecc. - con significato profondamente diverso.

Il “Tasso Annuo” è il tasso di interesse rapportato ad anno; esso può essere capitalizzato n volte all'anno, con n che può assumere valori da zero a +∞ (tendente ad infinito). La capitalizzazione degli interessi n volte all'anno determina la “trasformazione” in capitale degli interessi maturati alla fine di ciascun periodo (ad. esempio, trimestre), con la conseguenza che, nel periodo successivo, gli interessi maturati nel periodo precedente - ed oggetto di capitalizzazione - perdono la loro natura di interesse ed assumono quella di capitale. Nei rapporti di conto corrente bancario, la capitalizzazione degli interessi avviene trimestralmente (n = 4).

La capitalizzazione degli interessi è indicata, dal codice civile, con l'espressione “anatocismo”, dal greco “anà” - nel significato di “sopra” - e “tokòs” - nel significato di “prodotto” -; e, cioè, “interesse prodotto dall'interesse”.

Il “Tasso Periodale” è il tasso di interesse rapportato ad un periodo infrannuale; esso è pari al “Tasso Annuale” diviso per il numero di periodi. Nei rapporti di conto corrente bancario, il “Tasso Periodale” è un “Tasso Trimestrale”; pertanto, esso è pari a: Tasso Annuale / 4.

Il “Tasso Effettivo” è il tasso di interesse annuo, equivalente al “Tasso Periodale” di periodo n, capitalizzato n volte all'anno. Il Tasso Effettivo è normalmente maggiore del Tasso Annuo, giacché risente dell'effetto di capitalizzazione degli interessi; il Tasso Effettivo coincide con il Tasso Annuo soltanto nel caso in cui n = zero, ovvero n = 1, e, cioè, nell'ipotesi in cui la capitalizzazione non intervenga nel corso dell'anno (capitalizzazione annuale o assenza di capitalizzazione).

I parametri “ufficiali”

La normativa primaria e secondaria assume a riferimento parametri - quali il Tasso Annuo Nominale (c.d. T.A.N.), il Tasso Annuo Effettivo Globale (c.d. T.A.E.G.) e il Tasso Effettivo Globale (c.d. T.E.G.) - non sempre coincidenti con quelli formalizzati dalla matematica finanziaria.

Il Tasso Annuo Nominale (T.A.N.) corrisponde al “Tasso Annuo” (v. supra); esso, in presenza di capitalizzazione infrannuale, non fornisce un'informazione significativa del “costo del credito”. Al contrario, il “Tasso Effettivo” (ibidem) dà un'indicazione del “costo del credito” generato dalla sola componente finanziaria; in sintesi, esprime - per così dire - l'“onerosità finanziaria annua” del credito.

Tuttavia, come è noto, l'“onerosità complessiva annua” del credito risente anche delle componenti “non finanziarie” del “costo del credito”. La misura dell'“onerosità complessiva annua” del credito è correttamente espressa dal Tasso Annuo Effettivo Globale (T.A.E.G.). La formula di calcolo di tale grandezza è di seguito riportata:

(Interessi e Oneri) * 36.500

T.A.E.G.

--------------------------------------------------

Numeri Debitori

Pare opportuno sottolineare il fatto che sia il T.A.E.G. sia il T.E.G. (v. infra) non sono tassi di interesse, poiché tengono conto anche della componente “non finanziaria” del “costo del credito”; pare, quindi, preferibile qualificare gli stessi in termini di “tassi di onerosità”.

La formula di calcolo del Tasso Effettivo Globale (T.E.G.) è di seguito riportata:

Interessi * 36.500 Oneri * 100

T.E.G.

-------------------- + --------------------------

Numeri Debitori Accordato

La determinazione del Tasso Effettivo Globale Medio (T.E.G.M.) da parte del Ministero del Tesoro - ai sensi dell'

art. 2, comma 1, legge n. 108 del 1996

- prende le mosse dai Tassi Effettivi Globali (T.E.G.) comunicati dalle Banche sulla base delle Istruzioni della Banca d'Italia.

La Commissione di Massimo Scoperto

La Commissione di Massimo Scoperto ha natura di interesse (aggiuntivo) - ovviamente in senso tecnico - soltanto nel caso in cui sia calcolata in funzione del massimo scoperto - e, cioè, dell'affidamento accordato, effettivamente utilizzato - e dei giorni di effettivo utilizzo; infatti, soltanto in tale ipotesi essa è funzione del capitale, del tasso e del periodo di riferimento.

In tutti gli altri casi, come ad esempio nell'ipotesi in cui essa sia calcolata in funzione dell'affidamento accordato, ha natura di onere aggiuntivo del finanziamento, prescindendo del “tempo di utilizzo”.

La nozione di tasso di interesse “reale”

La matematica finanziaria opera, altresì, una distinzione fra tasso di interesse “nominale” e tasso di interesse “reale”.

Il tasso di interesse “reale” corrisponde al tasso di interesse “nominale”, depurato degli effetti dell'inflazione. Esso non viene in considerazione nei rapporti di conto corrente bancario, ma può assumere rilevanza nella quantificazione - o, meglio, nell'“attualizzazione” - del danno risarcibile.

Normalmente, l'“attualizzazione” del danno risarcibile viene operata mediante il riconoscimento dell'effetto composito della rivalutazione e degli interessi nella misura legale.

Il cumulo della rivalutazione e degli interessi legali persegue l'obiettivo di reintegrare il “danneggiato” nella stessa situazione patrimoniale nella quale si sarebbe trovato se il danno non fosse stato prodotto, ove la rivalutazione costituisce una riespressione a valori attuali del capitale originario - cioè non “contaminato” dall'effetto inflattivo - e gli interessi legali rappresentano la compensazione del danno subito a causa del ritardo nella corresponsione del capitale originario.

Al proposito, occorre sottolineare come - da un punto di vista strettamente finanziario - il risultato che si ottiene per effetto del “cumulo” della rivalutazione monetaria e degli interessi legali conduce soltanto ad un'approssimazione dell'interesse “reale” e, cioè, di una grandezza compensativa depurata dagli effetti dell'inflazione. Infatti, non è assolutamente detto che il tasso di interesse legale esprima un tasso di interesse reale e non risenta - in senso positivo o negativo - del tasso di inflazione.

Ma se la funzione degli interessi legali è quella di compensare il danno subito a causa del ritardo nella corresponsione del capitale originario, bisogna forse richiamare la Sentenza della Cassazione (

Cass. S.U. 16 luglio 2008, n. 19499

), ove - seppure nel contesto dei debiti di valuta - si osserva che: «la più comune e prudente forma di investimento del denaro ha una redditività superiore al tasso dell'interesse legale, con la conseguenza che, per il debitore di un'obbligazione pecuniaria, in linea di massima continua a poter essere economicamente conveniente non adempiere tempestivamente, così lucrando la differenza tra quello che è agevolmente in grado di ricavare dal denaro non versato al creditore durante la mora debendi e quello che dovrà al creditore quando adempirà la propria obbligazione».

Sulla base di tale premessa, la Suprema Corte esprime il principio secondo cui «nelle obbligazioni pecuniarie, in difetto di discipline particolari dettate da norme speciali, il maggior danno di cui all'

art. 1224 c.c.

, comma 2 (rispetto a quello già coperto dagli interessi legali moratori non convenzionali che siano comunque dovuti) è in via generale riconoscibile in via presuntiva, per qualunque creditore che ne domandi il risarcimento - dovendo ritenersi superata l'esigenza di inquadrare a tal fine il creditore in una delle categorie a suo tempo individuate - nella eventuale differenza, a decorrere dalla data di insorgenza della mora, tra il tasso del rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi ed il saggio degli interessi legali determinato per ogni anno ai sensi dell'

art. 1284 c.c.

, comma 1».

Ci si dovrebbe, pertanto, interrogare se - nelle controversie bancarie - possa essere in qualche modo “adattato” il principio espresso dalla Suprema Corte in ordine all'opportunità di sostituire il tasso di rendimento dei titoli di Stato al tasso di interesse legale, attesa la maggiore rappresentatività del primo. Peraltro, occorrerebbe - forse - operare la scelta del tasso di riferimento alla luce dell'intervallo di tempo intercorso fra la sottoscrizione della polizza e la domanda risarcitoria, e, cioè, adottare un tasso di interesse di breve termine o di medio termine a seconda dei casi; ciò sul riflesso che - come è noto - può essere significativamente diverso il tasso dei Buoni Ordinari del Tesoro (B.O.T.) rispetto a quello dei Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.). La soluzione più semplice - tenuto conto dell'intervallo di tempo normalmente di medio termine - consisterebbe, peraltro, nell'adozione del c.d. “Rendistato”, indice calcolato dalla Banca d'Italia sulla base di un paniere composto da tutti i Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) quotati sul Mercato Obbligazionario Telematico (M.O.T.) e aventi vita residua superiore ad un anno.

Ma anche utilizzando un tasso di interesse maggiormente espressivo del rendimento ritraibile da un investimento alternativo, non si perverrebbe ad un completo ristoro del danno subito dal correntista, giacché non si terrebbe conto del vantaggio - economicamente e finanziariamente corretto - ritraibile dal reinvestimento, di anno in anno, dei frutti di tale investimento alternativo. Occorrerebbe, quindi, maggiorare il risultato derivante dall'applicazione cumulata della rivalutazione e degli interessi compensativi attraverso la loro “capitalizzazione”, così da poter tenere conto della misura del danno “reale” cagionato al correntista.

D'altronde, la matematica finanziaria insegna che il conteggio degli interessi secondo il c.d. “regime dell'interesse semplice” - e, cioè, senza capitalizzazione - ha senso soltanto per periodi molto brevi e, in ogni caso, inferiori all'anno. Per periodi superiori, l'unico regime finanziario razionalmente applicabile è il c.d. “regime dell'interesse composto”, e, cioè, con capitalizzazione (almeno) annuale.

Prendendo, quindi, le mosse dalla constatazione per cui il riconoscimento dell'interesse nella misura legale o sulla base del c.d. “Rendistato” o di altro parametro desunto dai mercati finanziari, in periodi superiori all'anno, si pone in contrasto con qualsiasi principio di razionalità sia economica sia finanziaria, si potrebbe ritenere che la quantificazione del danno non possa prescindere dalla capitalizzazione (almeno) annuale.

In merito all'eventuale sussistenza di un eventuale danno non patrimoniale, vale la pena di richiamare quanto affermato dall'Arbitro Bancario Finanziario (

Decisione 26 marzo 2010, n. 169

), in cui il ricorrente - nell'ambito di un contratto bancario - «imputando alla banca inadeguata diligenza professionale

ex art. 1176, comma 2, c.c.

- per non avere tempestivamente rilevato l'anomalia delle operazioni di prelievo eseguite sul suo conto - lamentava un danno non patrimoniale conseguente ad “ansia, turbamento, grave limitazione del diritto di autodeterminazione”». Il Giudice adito si è pronunciato nei seguenti termini: «A questo riguardo, è pertinente il richiamo alla pronuncia della

Cass., S.U., n. 26972/2008

che, offrendo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'

art. 2059 c.c.

, condiziona la risarcibilità del danno non patrimoniale derivante dalla lesione di un diritto della persona - nei casi in cui tale risarcibilità non sia prevista espressamente dalla norma - alla sussistenza di tre condizioni: a) che l'interesse leso abbia rilevanza costituzionale; b) che la lesione dell'interesse leso sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia di minima tollerabilità; c) che il danno non sia futile, ossia che non consista in meri disagi o fastidi”. Nella fattispecie in esame, valutando le allegazioni fattuali che il ricorrente ha enumerato a corredo della domanda risarcitoria, alla luce del principio giurisprudenziale innanzi richiamato, non vi è alcun dubbio che la pretesa risarcitoria risulti infondata in quanto carente delle tre circostanze condizionanti la risarcibilità del danno non patrimoniale esistenziale».

Il quesito

Un quesito da formularsi al consulente tecnico d'ufficio, potrebbe - ovviamente nei limiti delle questioni sottoposte al vaglio del Giudice - prendere le mosse dalla seguente formulazione, per così dire, composita:

«Il Consulente Tecnico d'Ufficio, acquisita la documentazione presente agli atti del giudizio e - soltanto con il consenso delle Parti - l'eventuale ulteriore documentazione ritenuta utile, predisponga una relazione scritta attenendosi ai criteri di seguito indicati:

  • prenda in considerazione esclusivamente i seguenti rapporti: conto corrente n. …; conto anticipi n. …; conto misto n. …;

  • predisponga un prospetto riassuntivo, per ciascun rapporto, nel quale dia atto dell'acquisizione (o meno) dei documenti di seguito elencati: contratto di apertura del conto (specificandone la data); estratti conto dall'epoca di apertura del conto a quella di chiusura (con indicazione di quelli eventualmente mancanti); conti scalari dall'epoca di apertura del conto a quella di chiusura (con indicazione di quelli eventualmente mancanti); comunicazioni di variazione delle condizioni contrattuali e documentazione attestante l'avvenuta pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale; comunicazione della chiusura del conto (specificandone la data); documentazione attestante gli affidamenti concessi nella loro evoluzione cronologica;

  • predisponga un prospetto analitico, per ciascun rapporto, recante l'indicazione delle condizioni economiche applicate, specificando - in particolare - la misura delle competenze (interessi, commissioni, spese e remunerazioni a qualsiasi titolo) e il loro criterio di calcolo; dia atto della presenza - agli atti del giudizio - della relativa pattuizione scritta ovvero dei fogli informativi analitici mediante i quali le competenze medesime siano state adeguatamente pubblicizzate (art. 117, comma 7, lett. b),

    T.U.B

    .);

  • predisponga un prospetto analitico, per ciascun rapporto, recante - in successione cronologica - il Tasso Annuo Nominale (T.A.N), il Tasso Annuo Effettivo Globale (T.A.E.G.) ed il Tasso Effettivo Globale (T.E.G.); nella determinazione di quest'ultimo adotti, sino al 31 dicembre 2009, la formula contenuta nelle Istruzioni della Banca d'Italia (versione febbraio 2006) ed includa la commissione di massimo scoperto nel primo addendo della formula, nel caso la stessa sia stata calcolata in funzione dell'affidamento utilizzato, e nel secondo addendo della formula, nel caso in cui la stessa sia stata calcolata in funzione dell'affidamento accordato; includa, altresì, le spese e le remunerazioni a qualsiasi titolo (fatta eccezione per le imposte e tasse previste per legge) nel secondo addendo della formula; a partire dal 1° gennaio 2010, adotti la formula contenuta nelle Istruzioni della Banca d'Italia (versione agosto 2009) ed includa la commissione di massimo scoperto, nonché le spese e le remunerazioni a qualsiasi titolo (fatta eccezione per le imposte e tasse previste per legge) nel secondo addendo della formula;

  • accerti se vi sia stato accordo scritto in ordine al computo dei cc.dd. giorni valuta e, in caso contrario, proceda all'azzeramento degli stessi;

  • elimini - nel limite della prescrizione (decennale) della ripetizione di indebito - gli effetti di eventuali competenze addebitate per le quali non constino, agli atti del giudizio, la relativa pattuizione scritta ovvero i fogli informativi analitici mediante i quali le competenze medesime siano state adeguatamente pubblicizzate (art. 117, comma 7, lett. b),

    T.U.B

    .); l'eventuale eliminazione non deve ricomprendere le imposte e tasse previste per legge;

  • predisponga un conteggio ad hoc, ove si elimini l'effetto anatocistico delle competenze diverse dagli interessi;

  • per i contratti stipulati a partire dal 1° luglio 2012, elimini - in caso di affidamento e nei limiti dello stesso - gli effetti di eventuali oneri eccedenti l'interesse calcolato sull'ammontare e per la durata dell'affidamento e la c.d. “commissione onnicomprensiva”, nella misura massima dello 0,5%, per trimestre, da calcolarsi in misura proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del correntista e alla durata dell'affidamento; elimini - in caso di sconfinamento - gli effetti di eventuali oneri eccedenti l'interesse calcolato sull'ammontare e per la durata dello sconfinamento e la c.d. “commissione di istruttoria veloce”, determinata in misura fissa ed espressa in valore assoluto (Decreto d'urgenza del Ministro e Presidente del CICR 30 giugno 2012);

  • per i contratti stipulati in epoca antecedente al 1° luglio 2012, proceda allo stesso modo a partire dal 1° ottobre 2012;

  • nel caso in cui la documentazione contabile relativa al periodo iniziale del rapporto sia parziale o incompleta e manchi qualsiasi giustificazione del saldo iniziale (passivo), ed a condizione che il correntista abbia eccepito tempestivamente la mancata dimostrazione dello stesso, assuma il saldo iniziale in misura pari a zero; qualora, invece, la circostanza non sia stata eccepita tempestivamente dal correntista, assuma il saldo iniziale in misura pari alla somma indicata dalla banca;

  • nel caso in cui sia parziale o incompleta la documentazione contabile relativa a trimestri intermedi, ed a condizione che la circostanza sia stata eccepita tempestivamente dalla banca, effettui i calcoli partendo dal trimestre per il quale esista idonea documentazione; qualora, invece, la circostanza non sia stata eccepita tempestivamente dalla banca, proceda ad una interpolazione lineare dei numeri debitori e dei numeri creditori per i trimestri per i quali la documentazione contabile risulti parziale o incompleta;

  • nel caso in cui sia stata eccepita la prescrizione, effettui i calcoli tenendo presente che il termine decennale - da computarsi (dies ad quem) avendo riguardo al primo atto interruttivo ovvero alla data di notifica dell'atto introduttivo del giudizio - decorre (dies a quo) dall'annotazione della rimessa (a copertura delle competenze maturate nel trimestre precedente) nell'ipotesi in cui la stessa abbia natura solutoria, il che si verifica nel caso in cui la rimessa sia imputabile al c.d. “sconfinamento in assenza di fido” ovvero al c.d. “utilizzo extrafido”; mentre il termine decennale decorre (dies a quo) dalla chiusura del conto nel caso in cui la rimessa (a copertura delle competenze maturate nel trimestre precedente) abbia natura ripristinatoria della provvista, e cioè in presenza di affidamento e nei limiti dello stesso; al proposito, assuma l'esistenza di un affidamento nel caso in cui agli atti del giudizio risulti idonea documentazione giustificativa ovvero nell'ipotesi in cui sia prospettabile un “affidamento di fatto” (e, cioè, in presenza di reiterata ed univoca tolleranza allo sconfinamento da parte della banca); nell'effettuazione dei ricalcoli, proceda all'imputazione delle rimesse prima agli interessi maturati e poi a capitale (

    art. 1194 c.c.

    );

  • accerti se la commissione di massimo scoperto - addebitata, per i contratti in corso, sino al 28 giugno 2009 (data di decorrenza degli effetti della

    legge 28 gennaio 2009, n. 2

    ) - sia stata prevista per iscritto e, in caso affermativo, quali criteri di calcolo siano stati concordati: commissione sull'accordato, commissione sull'accordato al netto dell'utilizzato, commissione sull'ammontare massimo dell'utilizzato nel periodo, commissione sulla media dell'utilizzato nel trimestre, commissione sullo sconfinamento; proceda, quindi, all'eliminazione degli effetti dell'addebito della commissione di massimo scoperto nel caso in cui la stessa non sia stata prevista per iscritto ovvero nel caso in cui non risulti la specificazione dei relativi criteri di calcolo; proceda, attraverso un conteggio alternativo, all'eliminazione degli effetti dell'addebito della commissione di massimo scoperto, indipendentemente dalla ricorrenza delle condizioni testé esposte (pattuizione scritta e specificazione dei criteri di calcolo);

  • accerti se la commissione di massimo scoperto - addebitata, per i contratti in corso, a partire dal 28 giugno 2009 (data di decorrenza degli effetti della

    legge 28 gennaio 2009, n. 2

    ) - sia stata prevista per iscritto e sia stata calcolata sulla base del saldo risultante a debito per periodi pari o superiori a trenta giorni e in presenza di affidamento; accerti, inoltre, se il corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme - addebitato, per i contratti in corso, a partire dal 28 giugno 2009 (data di decorrenza degli effetti della

    legge 28 gennaio 2009, n. 2

    ) - sia stato predeterminato, unitamente al tasso debitore per le somme effettivamente utilizzate, con patto scritto non rinnovabile tacitamente, in misura onnicomprensiva e proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento (nei limiti dello 0,5%, per trimestre, dell'importo dell'affidamento:

    legge 3 agosto 2009, n. 102

    ), e sia stato specificamente evidenziato e rendicontato al correntista con cadenza massima annuale attraverso l'indicazione dell'effettivo utilizzo avvenuto nello stesso periodo; in caso contrario, provveda ad eliminarne gli effetti;

  • nel caso in cui il rapporto sia iniziato anteriormente al 9 luglio 1992 (data di decorrenza degli effetti della legge sulla Trasparenza Bancaria:

    Legge

    17 febbraio 1992, n. 154

    ) e non risulti agli atti la pattuizione scritta ab origine del tasso di interesse, ma sia presente la clausola “uso piazza”, assuma a riferimento - se inferiore - il tasso di interesse legale; per le variazioni del tasso di interesse intervenute successivamente, adotti lo stesso criterio; adotti, invece, i tassi convenzionali oggetto di successiva variazione soltanto se il contratto preveda la facoltà di variazione unilaterale delle condizioni e se agli atti del giudizio siano presenti le relative comunicazioni periodiche, nonché la dimostrazione dell'avvenuta pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;

  • nel caso in cui il rapporto sia iniziato successivamente al 9 luglio 1992 (data di decorrenza degli effetti della legge sulla Trasparenza Bancaria), assuma a riferimento il tasso convenzionale soltanto se, agli atti del giudizio, risulti la relativa pattuizione scritta ab origine; assuma, poi, i tassi convenzionali oggetto di successiva variazione soltanto se il contratto preveda la facoltà di variazione unilaterale delle condizioni e se, agli atti del giudizio, siano presenti le relative comunicazioni periodiche, ovvero - sino al 4 luglio 2006 (data di entrata in vigore

    decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223

    , convertito dalla

    legge 4 agosto 2006, n. 248

    ) - la dimostrazione dell'avvenuta pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale; in caso contrario, per i trimestri per i quali non siano soddisfatte tali condizioni, assuma - se più favorevole per il correntista - il tasso di interesse minimo dei Buoni Ordinari del Tesoro annuali (emessi nell'anno precedente alla chiusura del trimestre di riferimento) per le operazioni attive della banca (intendendosi per tali quelle che producono interessi a credito della banca) ed il tasso nominale massimo dei Buoni Ordinari del Tesoro annuali (emessi nell'anno precedente alla chiusura del trimestre di riferimento) per le operazioni passive (art. 117, comma 7, lett. a),

    T.U.B

    .); nel caso in cui, agli atti del giudizio, non risulti la pattuizione scritta ab origine del tasso convenzionale, assuma - se più favorevole per il correntista - il tasso nominale dei Buoni Ordinari del Tesoro annuali relativo all'anno antecedente alla data di stipulazione del contratto per la prima applicazione e il tasso di interesse minimo dei Buoni Ordinari del Tesoro annuali relativo all'anno antecedente ad ogni chiusura del trimestre di riferimento;

  • nel caso in cui il contratto sia stato stipulato prima del 22 aprile 2000 (data di decorrenza degli effetti della Delibera CICR 9 febbraio 2000), proceda all'eliminazione dell'effetto della capitalizzazione, fino alla data di comunicazione al correntista (specificamente approvata da quest'ultimo) della clausola di reciprocità della capitalizzazione trimestrale (entro il 30 dicembre 2000), previa pubblicazione della stessa sulla Gazzetta Ufficiale (entro il 30 giugno 2000); proceda, secondo gli stessi criteri, al relativo conteggio con capitalizzazione annuale degli interessi;

  • nel caso in cui il contratto sia stato stipulato a partire dal 22 aprile 2000 (data di decorrenza degli effetti della Delibera CICR 9 febbraio 2000), proceda all'eliminazione dell'effetto della capitalizzazione soltanto nel caso in cui non risulti, agli atti del giudizio, la pattuizione scritta della clausola di reciprocità; in tale ultimo caso, proceda - altresì - al relativo conteggio con capitalizzazione annuale degli interessi;

  • accerti l'eventuale superamento del “tasso-soglia” al momento della sottoscrizione del contratto o per effetto della variazione delle condizioni applicate; al proposito, la verifica del superamento del tasso-soglia dovrà essere operata considerando distintamente i singoli trimestri ed il Tasso Effettivo Globale Medio (T.E.G.M.), rilevato trimestralmente dalla Banca d'Italia, dovrà essere maggiorato secondo i criteri indicati nell'

    art. 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108

    (successivamente modificati dall'

    art. 8 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70

    );

  • ai fini della verifica dell'eventuale superamento del tasso-soglia, sino al quarto trimestre 2009 (data di decorrenza delle nuove Istruzioni della Banca d'Italia, Aggiornamento agosto 2009), adotti l'algoritmo di calcolo del Tasso Effettivo Globale (T.E.G.) indicato dalla Banca d'Italia nelle “Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura” (Aggiornamento febbraio 2006); a tale riguardo, includa la commissione di massimo scoperto nel primo addendo della formula, nel caso la stessa sia stata calcolata in funzione dell'affidamento utilizzato, e nel secondo addendo della formula, nel caso in cui la stessa sia stata calcolata in funzione dell'affidamento accordato; includa, altresì, le spese e le remunerazioni a qualsiasi titolo (fatta eccezione per le imposte e tasse previste per legge) nel secondo addendo della formula, assumendo, a denominatore, l'affidamento accordato al termine del trimestre di riferimento e, in caso di mancato accordo, l'utilizzo effettivo nel trimestre di riferimento; attraverso conteggio alternativo, consideri separatamente la commissione di massimo scoperto, in applicazione del c.d.

    regime del margine (Banca d'Italia, Nota del 2 dicembre 2005);

  • sempre ai fini della verifica dell'eventuale superamento del tasso-soglia, a partire dal primo trimestre 2010 (data di decorrenza delle nuove Istruzioni della Banca d'Italia, Aggiornamento agosto 2009), adotti l'algoritmo di calcolo del Tasso Effettivo Globale (T.E.G.) indicato dalla Banca d'Italia nelle “Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura” (Aggiornamento agosto 2009), includendo la commissione di massimo scoperto e il corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme fra gli oneri (secondo addendo della formula);

  • in caso di superamento del tasso-soglia, prospetti due ipotesi di calcolo: la prima, procedendo all'eliminazione degli interessi soltanto se risulti esservi stato il superamento del tasso-soglia ab origine e, cioè, al momento della pattuizione del relativo tasso (ignorando, quindi, eventuali superamenti per effetto delle mere variazioni successive del tasso-soglia); la seconda, procedendo all'eliminazione degli interessi in ogni trimestre in cui risulti esservi stato il superamento del tasso-soglia (e, quindi, anche per effetto della mera variazione del tasso-soglia);

  • in caso di presenza di un conto misto, proceda alla verifica dell'eventuale superamento del tasso-soglia attraverso la ponderazione delle singole componenti (primo e secondo addendo della prima formula, relativa agli interessi ed oneri, e seconda formula, relativa alla commissione di massimo scoperto) sulla base dei numeri debitori complessivi per ciascun trimestre;

  • determini, alla luce dei criteri sopra esposti, il saldo dei rapporti oggetto del giudizio, effettuando - ove indicato - conteggi alternativi ed esponendo in apposite tabelle di sintesi i risultati ottenuti.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.

Sommario