L'equo indennizzo nel contratto di leasing: un approccio finanziario

17 Gennaio 2013

La Legge Fallimentare - con riferimento al tema oggetto della presente trattazione - prende in considerazione il contratto di leasing nell'ambito sia dell'accertamento del passivo fallimentare, sia della quantificazione del passivo concordatario.
I riferimenti normativi

La

Legge Fallimentare

- con riferimento al tema oggetto della presente trattazione - prende in considerazione il contratto di leasing nell'ambito sia dell'accertamento del passivo fallimentare, sia della quantificazione del passivo concordatario.

In particolare, sotto il primo profilo, l'

art. 72-

quater

, comma

2, l

.

f

all

., stabilisce che «In caso di scioglimento del contratto, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a versare alla curatela l'eventuale differenza fra la maggiore somma ricavata dalla vendita o da altra collocazione del bene stesso avvenute a valori di mercato rispetto al credito residuo in linea capitale»; il successivo comma 3 aggiunge: «Il concedente ha diritto ad insinuarsi nello stato passivo per la differenza fra il credito vantato alla data del fallimento e quanto ricavato dalla nuova allocazione del bene».

Sotto il secondo profilo, l'

art. 169-

bis

, comma

1, l

.

f

all

., prevede che «Il debitore nel ricorso di cui all'articolo 161 può chiedere che il Tribunale o, dopo il decreto di ammissione, il giudice delegato lo autorizzi a sciogliersi dai contratti in corso di esecuzione alla data della presentazione del ricorso. Su richiesta del debitore può essere autorizzata la sospensione del contratto per non più di sessanta giorni, prorogabili una sola volta»; il successivo comma 2 aggiunge: «In tali casi, il contraente ha diritto ad un indennizzo equivalente al risarcimento del danno conseguente al mancato adempimento. Tale credito è soddisfatto come credito anteriore al concordato».

La disciplina nel contesto fallimentare. Il contenuto della norma

La norma contenuta nell'

art. 72-

quater

, comma 3,

l. fall

., trova applicazione nel caso in cui, alla data di apertura del concorso, sia pendente un contratto di leasing e presuppone lo scioglimento del contratto ad opera del curatore, una volta ottenute le autorizzazioni di legge.

Essa reca una disciplina, per così dire “speciale”, in termini di quantificazione della somma oggetto di domanda di ammissione al passivo; e detta linee-guida in ordine alla quantificazione della somma che deve formare oggetto di retrocessione alla procedura.

In tal caso, la somma oggetto di domanda di ammissione al passivo - sulla base del comma 3 - deve limitarsi alla «differenza fra il credito vantato alla data del fallimento e quanto ricavato dalla nuova allocazione del bene»

Si potrebbe, quindi, ritenere - nel caso in cui il bene oggetto del contratto, restituito alla società concedente, non sia ancora stato (nuovamente) allocato - che la somma oggetto di ammissione al passivo debba corrispondere all'importo dei canoni maturati sino alla data di apertura del concorso non puntualmente onorati dall'utilizzatore, maggiorato degli interessi di mora sino a tale data; il concedente sarebbe - peraltro - legittimato a presentare una nuova domanda di ammissione al passivo all'atto della nuova allocazione del bene, recante la differenza fra il debito residuo in linea capitale e la «somma ricavata dalla vendita o da altra collocazione del bene stesso avvenute a valori di mercato rispetto al credito residuo in linea capitale», con l'impegno a retrocedere l'eventuale eccedenza.

In alternativa, la somma oggetto di ammissione al passivo potrebbe essere determinata interamente in sede di prima domanda in misura pari alla differenza - da una parte - della somma dei canoni maturati sino alla data di apertura del concorso non puntualmente onorati dall'utilizzatore, maggiorata degli interessi di mora sino a tale data, e del debito residuo in linea capitale alla data di apertura del concorso e - dall'altra - dal valore teorico del bene alla data di apertura del concorso.

Relativamente all'ipotesi di scioglimento del contratto in epoca antecedente all'apertura del concorso, fatti salvi i casi di completo regolamento contrattuale dei relativi effetti, si potrebbe ritenere che, pur non essendo dettata una disciplina “speciale” in ordine alla somma oggetto di domanda di ammissione al passivo, se la nuova allocazione del bene è avvenuta prima dell'apertura del concorso la somma oggetto di ammissione al passivo debba essere costituita dall'importo dei canoni maturati sino alla risoluzione del contratto non puntualmente onorati dall'utilizzatore e del debito residuo in linea capitale, maggiorato degli interessi di mora fino alla data della nuova allocazione del bene; tale somma dovrebbe, peraltro, essere ridotta del prezzo ottenuto dalla nuova allocazione del bene ed il residuo maggiorato degli interessi di mora sino alla data di apertura del concorso.

Nel caso in cui la nuova allocazione del bene avvenga, invece, dopo l'apertura del concorso, il primo addendo sarebbe costituito dalla somma dei canoni maturati sino alla data di apertura del concorso non puntualmente onorati dall'utilizzatore, maggiorata degli interessi di mora sino a tale data e del debito residuo in linea capitale; tale somma, in sede di ammissione al passivo, dovrebbe essere ridotta del valore teorico del bene alla data di apertura del concorso.

Il prospetto di calcolo

Per un'agevole quantificazione degli importi sopra delineati si è costruito un articolato prospetto di calcolo, dal quale è agevole desumere - quantomeno in astratto - la somma oggetto di ammissione al passivo fallimentare e l'importo che deve formare oggetto di retrocessione alla procedura.

La ricostruzione ha preso le mosse dalle seguenti ipotesi di base:

ACQUISTO DEL BENE

VALORE DEL BENE ALL'EPOCA ZERO

100.000,00

VITA UTILE DEL BENE

10 anni

CONTRATTO DI LEASING

DURATA DEL CONTRATTO DI LEASING

5 anni

PERIODICITA' DEI CANONI DI LEASING

mensile

NUMERO DI CANONI

60

IMPORTO DEI CANONI

1.800,00

MAXI-CANONE INIZIALE

10.000,00

PREZZO DI RISCATTO

5.000,00

TASSO INTERNO DI RENDIMENTO ANNUO

9,34%

TASSO INTERNO DI RENDIMENTO MENSILE EQUIVALENTE

0,75%

TASSO DI MORA ANNUO

12,00%

TASSO DI MORA MENSILE EQUIVALENTE

0,95%

RENDISTATO ANNUO

3,00%

RENDISTATO MENSILE EQUIVALENTE

0,25%

Nel caso di scioglimento del contratto in epoca successiva all'apertura del concorso, la somma oggetto di ammissione al passivo e quella che deve formare oggetto di restituzione – nella prima ipotesi applicativa – dovrà essere come di seguito determinata:

FALLIMENTO - SCIOGLIMENTO POSTERIORE - PRIMA IPOTESI

DATA DI APERTURA DEL CONCORSO

30/6/2013

DEBITO RESIDUO (DATA DI APERTURA DEL CONCORSO)

68.342,90

ULTIMI TRE CANONI (DATA DI APERTURA DEL CONCORSO)

5.503,13

SOMMA OGGETTO DI AMMISSIONE AL PASSIVO

5.503,13

DATA DI NUOVA ALLOCAZIONE DEL BENE

30/9/2013

VALORE DEL BENE (DATA DI NUOVA ALLOCAZIONE)

74.250,00

SOMMA OGGETTO DI RESTITUZIONE

5.907,10

Invece, nel caso di scioglimento del contratto in epoca successiva all'apertura del concorso, la somma oggetto di ammissione al passivo e quella che deve formare oggetto di restituzione - nella seconda ipotesi applicativa - dovrà essere come di seguito determinata:

FALLIMENTO - SCIOGLIMENTO POSTERIORE - SECONDA IPOTESI

DATA DI APERTURA DEL CONCORSO

30/6/2013

DEBITO RESIDUO (DATA DI APERTURA DEL CONCORSO)

68.342,90

ULTIMI TRE CANONI (DATA DI APERTURA DEL CONCORSO)

5.503,13

DEBITO ATTUALIZZATO (DATA DI APERTURA DEL CONCORSO)

73.846,03

DATA DI NUOVA ALLOCAZIONE DEL BENE

30/9/2013

VALORE TEORICO DEL BENE

74.250,00

SOMMA OGGETTO DI AMMISSIONE AL PASSIVO

-403,97

Per contro, nel caso di risoluzione del contratto e di nuova allocazione del bene in epoca antecedente all'apertura del concorso, la somma oggetto di ammissione al passivo dovrà essere come di seguito determinata:

FALLIMENTO - SCIOGLIMENTO ANTERIORE - ALLOCAZIONE ANTERIORE

DATA DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

31/3/2013

DEBITO RESIDUO (DATA DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO)

72.154,42

ULTIMI TRE CANONI (DATA DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO)

5.503,13

DEBITO ATTUALIZZATO (DATA DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO)

77.657,54

DATA DI NUOVA ALLOCAZIONE DEL BENE

30/6/2013

DEBITO ATTUALIZZATO (DATA DI NUOVA ALLOCAZIONE) EX ANTE

79.914,37

VALORE DEL BENE (DATA DI NUOVA ALLOCAZIONE)

76.500,00

DEBITO ATTUALIZZATO (DATA DI NUOVA ALLOCAZIONE) EX POST

3.414,37

DATA DI APERTURA DEL CONCORSO

30/9/2013

SOMMA OGGETTO DI AMMISSIONE AL PASSIVO

3.513,72

Infine, nel caso di risoluzione del contratto in epoca antecedente all'apertura del concorso e di nuova allocazione del bene in epoca successiva, la somma oggetto di ammissione al passivo dovrà essere come di seguito determinata:

FALLIMENTO - SCIOGLIMENTO ANTERIORE - ALLOCAZIONE POSTERIORE

DATA DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

31/3/2013

ULTIMI TRE CANONI (DATA DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO)

5.503,13

DATA DI APERTURA DEL CONCORSO

30/9/2013

DEBITO RESIDUO (DATA DI APERTURA DEL CONCORSO)

64.445,34

DEBITO ATTUALIZZATO (DATA DI APERTURA DEL CONCORSO)

70.274,81

VALORE DEL BENE (DATA DI APERTURA DEL CONCORSO)

74.250,00

SOMMA OGGETTO DI AMMISSIONE AL PASSIVO

-3.975,19

La disciplina in sede concordataria: il contenuto della norma

In sede concordataria, la Legge Fallimentare

si fa carico - in ipotesi di scioglimento del contratto - di prevedere un criterio di partecipazione al passivo che tiene conto sia del credito maturato in capo alla società concedente sia del risarcimento del danno da quest'ultima patito. Il credito, peraltro, non assume - quantomeno in tale caso - carattere prededuttivo, giacché - come precisato dalla norma - deve essere «soddisfatto come credito anteriore al concordato».

In particolare, l'

art. 169-

bis

, comma

2, l

.

f

all

., prevede che il concedente abbia «diritto ad un indennizzo equivalente al risarcimento del danno conseguente al mancato adempimento».

La quantificazione del debito concordatario deve, quindi, tenere conto sia del debito maturato sia dell'eventuale maggior danno subìto in conseguenza del mancato adempimento.

Il Legislatore, peraltro, non offre indicazioni sul criterio di quantificazione del debito concordatario e dell'eventuale maggior danno.

In merito al debito concordatario (puro) pare ragionevole prendere le mosse dalla disciplina dettata in materia fallimentare ed assumere, quindi, lo stesso in misura pari ai canoni maturati sino alla data di apertura del concorso non puntualmente onorati dall'utilizzatore, maggiorati degli interessi di mora sino a tale data.

Quanto all'eventuale maggior danno, esso potrebbe essere determinato in misura pari alla differenza fra il debito finanziario residuo, determinato tenendo conto del minor tasso di reimpiego delle somme finanziate (assumendo, ad esempio, il Rendistato) rispetto al tasso interno di rendimento, e il valore teorico del bene alla data di apertura del concorso.

Il prospetto di calcolo

Per un'agevole quantificazione degli importi sopra delineati si è costruito un articolato prospetto di calcolo, dal quale è agevole desumere - quantomeno in astratto - il debito concordatario e l'eventuale maggior danno.

In particolare, nel caso di risoluzione del contratto in epoca successiva all'apertura del concorso, il debito concordatario dovrà essere come di seguito determinato:

CONCORDATO PREVENTIVO - SCIOGLIMENTO

DATA DI APERTURA DEL CONCORSO

30/6/2013

ULTIMI TRE CANONI (DATA DI APERTURA DEL CONCORSO)

5.503,13

EQUO INDENNIZZO

76.240,97

VALORE TEORICO DEL BENE

76.500,00

DEBITO CONCORDATARIO

5.244,10

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