I compiti del commissario giudiziale nel concordato: cenni sulle procedure contabili da adottare

Antonino Trommino
05 Marzo 2013

Nell'attuale contesto normativo i creditori sanno che la decisione di accettare o meno, attraverso il voto, la proposta concordataria formulata dal debitore, dipende dall'esame di due importanti elementi di valutazione: la relazione del professionista, incaricato dal debitore, che attesta la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano e quella del commissario giudiziale.

Nell'attuale contesto normativo i creditori sanno che la decisione di accettare o meno, attraverso il voto, la proposta concordataria formulata dal debitore, dipende dall'esame di due importanti elementi di valutazione: la relazione del professionista, incaricato dal debitore, che attesta la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano e quella del commissario giudiziale.

Quest'ultimo è investito dal giudice delegato del compito di effettuare un esame approfondito e puntuale sulla proposta, compatibilmente con la durata - ragionevole - del procedimento, tenendo conto dello stato di crisi e del patrimonio aziendale che deve essere dettagliatamente illustrato al fine di rilevarne le dinamiche, la possibile evoluzione e l'effettiva realizzazione.

E' compito del commissario segnalare ai creditori eventuali criticità e rilevare le mutate condizioni di fattibilità del piano.

L'incarico affidato al commissario giudiziale non si esaurisce, quindi, in un mero racconto (più o meno dettagliato) dei fatti economico/finanziari/amministrativi accaduti alla società debitrice prima, dopo la presentazione del ricorso per l'ammissione e durante l'iter procedurale ante omologa né, tantomeno, nella mera elencazione di commenti ai saldi di bilancio, spettandogli sostanziali compiti valutativi che, in relazione al grado di complessità e dimensione dell'impresa proponente la procedura, impongono l'ausilio di esperti di tecnica e revisione contabile (non solo in materia fiscale, come comunemente accade).

In sostanza egli è chiamato ad espletare un controllo a trecentosessanta gradi sui dati aziendali e sulla proposta nel suo complesso, partendo dall'analisi delle scritture contabili, dalla verifica estimativa delle componenti patrimoniali, per poi arrivare al raffronto con quanto dichiarato dal debitore nel piano e nella allegata documentazione, a sua volta oggetto di attestazione da parte del professionista incaricato.

La conclusione a cui deve giungere il commissario, nell'interesse di una massima informativa ai creditori, è quella di redigere all'interno della propria relazione conclusiva unasituazionepatrimoniale rettificata che possa evidenziare gli scostamenti fra quanto proposto dalla società ai creditori in relazione alle classi di appartenenza e le determinazioni raggiunte dal commissario (per riaccertamenti, errori o sopravvenienze non oggettivamente determinabili al momento della stesura del piano), sulla base dell'indispensabile ausilio di un revisore contabile.

In assenza di una situazione patrimoniale contabile rettificata e della conseguente rappresentazione delle variazioni delle percentuali di soddisfo, la relazione finale del c.g. non potrà mai consentire ai creditori di comprendere agevolmente se il proprio credito abbia subito variazioni negative o se le abbia subite in modo non significativo rispetto all'originaria percentuale di soddisfo prevista dalla società debitrice.

E' il caso di precisare che in ragione delle dimensioni di talune imprese che ricorrono alla procedura concordataria, ai fini valutativi/estimativi il commissario non può attivare schemi standard (siano essi di tipo descrittivo o numerico) valevoli per tutti i tipi di società (piccole, medie e grandi), ma ha l'obbligo di dotarsi di quelle risorse professionali e di quei sistemi e strumenti idonei ad un compiuto e diligente svolgimento del complesso incarico affidatogli.

L'assenza di una situazione contabile rettificata conclusiva, accompagnata, come si è detto, da una rideterminazione delle relative percentuali di soddisfo nonché da una eventuale rettifica delle classi rispetto alle previsioni formulate dalla società ricorrente (le cui variazioni potrebbero derivare non solo da errori, ma anche da modifiche normative intervenute successivamente al deposito della proposta), lederebbero fortemente il debitore proponente in quanto è pacifico che i creditori, in assenza di precise indicazioni numerarie sulla propria posizione, supportati solo da commenti su sopraggiunte variazioni o, come a volte avviene, da segnalazioni sulle difficoltà nel reperimento della documentazione e/o su incertezze in ambiti contrattuali fra le diverse parti interessate alla procedura, tendano inevitabilmente ad esprimere parere negativo alla proposta.

Molte volte le imprese in crisi si trovano in assenza di dipendenti amministrativi (posti in c.i.g., mobilità, ecc.) e quindi non sono nelle condizioni di fornire tempestivamente tutte le ulteriori informazioni richieste dal commissario giudiziale durante la fase propedeutica alla stesura della propria relazione.

In questo contesto, le tardività nell'inoltro di informative o il mancato reperimento di documentazione, non possono costituire un motivato impedimento all'espletamento delle attività del commissario proprio perché egli ha il potere/dovere, anche per il tramite dei propri ausiliari, di raccogliere in via diretta le informative presso i tenutari/consulenti delle scritture contabili e del lavoro, gli uffici finanziari e previdenziali competenti e di espletare in loco (presso l'azienda e gli studi professionali che assistono il debitore) tutte le necessarie attività di esame e valutazione sia ai fini contabili - fiscali che legali.

Tale procedura di external auditing è coerente con le disposizioni contenute al primo comma dell'

art. 167

l. fall

. (“Durante la procedura di concordato, il debitore conserva l'amministrazione dei suoi beni e l'esercizio dell'impresa, sotto la vigilanza del commissario giudiziale”) ed al secondo comma dell'

art. 170

l. fall

. (“I libri sono restituiti al debitore, che deve tenerli a disposizione del giudice delegato e del commissario giudiziale”).

A giudizio dello scrivente, il commissario giudiziale, preso atto, preliminarmente, delle dimensioni e del grado di complessità della società richiedente la procedura, al fine di garantire la veridicità dei saldi contabili riportati in proposta ed attestati dal professionista, nonché di quelli indicati dalla società debitrice nelle eventuali integrazioni, dovrà necessariamente affidare ad un Revisore legale il compito di accertare, avvalendosi dei Principi di Revisione sopra richiamati, che detti valori (iscritti nella situazione patrimoniale ed economica presentata), rispondano ai principi di “completezza, esistenza, accuratezza e competenza, valutazione e classificazione”.

L'audit avrebbe il duplice effetto di consentire ai creditori di procedere ad una votazione corretta ed informata, sulla base di elementi numerari attendibili e di mettere in luce, con ragionevole certezza (e non mediante presunzioni), una o più cause di revoca dell'ammissione al concordato così come previste dall'

art. 173, comma

1

,

l. fall

. (occultamenti o dissimulazioni di parte dell'attivo, omissioni di crediti o esposizioni di passività insussistenti da parte del debitore).

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