Le note di variazione IVA alla luce delle novità introdotte dalla Legge 208/2015 (Stabilità 2016): gli aspetti per le procedure preconcorsuali e concorsuali
07 Marzo 2016
Premessa
Nell'assurdo calderone della L egge di S tabilità 2016 (un articolo con 999 commi!) i commi 126 e 127 si occupano rispettivamente dell' articolo 26 legge IVA (che viene interamente sostituito) e degli aspetti temporali quanto all'entrata in vigore.
Importante, in questa sede, è l'analisi del momento nel quale sorge il presupposto dell'infruttuosità per le procedure di gestione preconcorsuale e concorsuale, essenziale per poter operare la detrazione IVA.
Si ricorda che l' articolo 26, comma 2, L egge IVA , prevede una particolare applicazione facoltativa in base alla quale il cedente o il prestatore (di beni o servizi) può emettere nota di credito a rettifica dell'IVA applicata in via di rivalsa e versata all'Erario, ma non corrisposta dal committente o cessionario perché sottoposti a procedure concorsuali o interessati da accordi di ristrutturazione debiti (art. 182-bis) o piani attestati ( art. 67, co mma 3, lett. d) l . fall .). Situazione a tutto il 31/12/2015
Stante la premessa, il committente o cessionario, dopo avere annotato la originaria fattura emessa dal prestatore o dal cedente e dedotto la relativa IVA, ricevuta la nota di credito, devono procedere a rettificare la detrazione IVA operata all'origine, considerato il mancato pagamento, contraendo di conseguenza un debito verso l'Erario per IVA in precedenza detratta.
Prima dell'intervento normativo di cui al D.Lgs. 175/2014 , le procedure concorsuali interessate dall' art. 26 legge IVA erano solo il fallimento, il concordato preventivo e la liquidazione coatta amministrativa (non rientra curiosamente nella fattispecie per la quale è ammessa la procedura di variazione l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi).
La novità di cui al citato D.Lgs. è stata quella di prevedere, sempre nel secondo comma, che la nota di variazione può essere emessa dal cedente o dal prestatore anche a seguito:
Problema rimasto aperto, anche dopo la novella normativa, era quello dei profili temporali concernenti l'emissione delle note di variazione.
L'Agenzia delle Entrate, sul tema, era ferma alle circolari n. 77 E del 2000 e n. 89/2002 in forza delle quali il momento di emissione della nota rilevava:
La dottrina, e in particolare la norma di comportamento dell'AIDC n. 192 del 2015, hanno contestato la rigida impostazione ministeriale, in particolare perché non rispettosa della direttiva 2006/112/CE su cui la norma nazionale si fonda; con la norma di comportamento citata, il momento nel quale emettere la nota di variazione per il cedente o prestatore deve essere coerente con la normativa comunitaria.
Di conseguenza, secondo il parere della Associazione, il dies a quo è individuabile nel momento in cui rileva l'accadimento che determina l'estinzione totale o parziale della originaria cessione o prestazione, con la conseguenza che non è necessario attendere, come rileva l'Agenzia delle Entrate, momenti quali la scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni al piano di riparto nel fallimento, o il passaggio in giudicato della sentenza di omologa nel concordato fallimentare o il termine della chiusura della procedura per il concordato preventivo. Il nuovo articolo 26 legge IVA
La relazione illustrativa alla Legge di Stabilità ( L. 208/2015 ) esordisce sul punto precisando: “Con il comma (…) si sostituisce l'attuale testo dell' articolo 26 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 , per superare le attuali criticità della disciplina. Infatti, in caso di mancato pagamento dei crediti le disposizioni vigenti nell'ordinamento domestico rendono l'IVA addebitata dal cedente o prestatore essenzialmente non recuperabile. Tale assetto non appare idoneo a garantire il rispetto di uno dei principi essenziali che presiedono al funzionamento dell'IVA: il principio di neutralità”. E ancora: “Disposizioni innovative sono previste alla lettera a) del comma 4 del nuovo articolo 26 del D.P.R. n. 633 del 1972 e riguardano le procedure concorsuali. Tali disposizioni mirano sostanzialmente a replicare l'impostazione adottata ai fine delle imposte sui redditi”.
Sulla base della novità normativa la nota di variazione si potrà emettere:
Una ulteriore significativa modifica è contenuta nel comma 5 del novellato articolo 26. In particolare:
Relativamente al concordato preventivo , fatta salva l'ipotesi di quello liquidatorio, si ritiene preferibile, anzi opportuno per il cessionario o committente, registrare exart. 23/25 l egge IVA la nota di variazione.
Nel comma 6 si stabilisce che il cedente o prestatore, che si è avvalso della possibilità di emettere la nota di variazione in diminuzione per totale o parziale mancato pagamento, se successivamente venga pagato in tutto o in parte, dal proprio cessionario o committente, dovrà procedere alla variazione in aumento per riversare l'imposta corrispondente a quanto incassato.
Per quanto attiene infine all'aspetto temporale, il comma 127 prevede con riguardo alle note di variazione emesse a seguito del mancato pagamento risultante da procedure concorsuali (fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria grandi imprese in crisi e concordato preventivo) l'applicazione delle nuove disposizioni a decorrere dal 1/01/2017 per le procedure dichiarate successivamente al 31/12/2016. |