Fallibilità dell'impresa agricola nel contesto industrializzato dell'agricoltura

27 Luglio 2012

I recenti interventi legislativi che hanno affrontato, per la prima volta, la regolazione della crisi dell'impresa agricola, fanno riaffiorare il tema della definizione di imprenditore agricolo e il dibattito sull'attualità del relativo statuto, caratterizzato ancora oggi dall'esenzione dal fallimento.La ricostruzione degli attuali confini di tale soggetto, analiticamente svolta nel testo, rivela come la legislazione speciale e la novellazione dell'art. 2135 c.c., intervenuta nel 2001, hanno dilatato notevolmente la nozione codicistica di imprenditore agricolo includendovi realtà economiche fortemente industrializzate o terziarizzate. Si è così accentuata l'antistoricità dell'esclusione dai soggetti fallibili, connotatasi oramai come un ingiustificato privilegio e non adeguatamente bilanciata dalla possibilità, ora offerta, di attivare accordi di ristrutturazione dei debiti o di composizione della crisi da sovraindebitamento.
Lo statuto dell'imprenditore agricolo

All'imprenditore agricolo si associa, com'è noto, uno statuto “speciale”, differenziato da quello proprio dell'imprenditore commerciale e imperniato sul suo esonero dal fallimento, ricavabile dal disposto dell'

art. 1 l. fall

. (per un primo inquadramento, v. BERTACCHINI, GUALANDI, S. PACCHI, G. PACCHI, G. SCARSELLI, Manuale di diritto fallimentare, Milano, 2011, 32 e ss.; PAJARDI, PALUCHOWSKI, Manuale di diritto fallimentare, Milano, 2008, 74 e ss.; CAPO, Fallimento e impresa, in Trattato di diritto fallimentare, diretto da BUONOCORE, Padova, 2010, I, I, Presupposti - La dichiarazione di fallimento le soluzioni concordatarie, 28 e ss.; APRILE, BELLE', in La legge fallimentare. Commentario teorico pratico, a cura di FERRO, Padova, 2011, 13 ss.).

Da qui la necessità di individuare, con la nozione di imprenditore agricolo, l'estensione e i confini di tale esonero, nonché di verificarne l'attualità, specie in relazione al fenomeno, ormai risalente, dell'industrializzazione dell'agricoltura e, più recentemente, della sua terziarizzazione, tali da attrarla definitivamente, almeno da un punto di vista economico, all'area della commercialità.

Di tale fenomeno il legislatore, sia pure con un ritardo enorme, si è reso conto, ridefinendo nel 2001 la nozione codicistica di imprenditore agricolo e rimodulandone, anche con interventi normativi successivi, lo statuto, con un risultato complessivo di netto avvicinamento (ma non ancora di equiparazione), appunto, all'imprenditore commerciale.

Ciò è avvenuto, in particolare, per l'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese.

Con la l. 29 dicembre 1993, n. 280, l'esenzione di cui all'

art. 2136 c.c.

ha subito una prima grave incrinatura, anche se l'iscrizione dell'impresa agricola veniva introdotta per finalità diverse da quelle di cui agli

artt. 2188 e segg. c.c.

. Con l'

art. 2 del

d.l

gs. 18 maggio 2001, n. 228

, l'iscrizione degli imprenditori agricoli, dei coltivatori diretti e delle società semplici esercenti attività agricola nell'apposita sezione speciale del Registro delle imprese ha acquistato l'efficacia di cui all'

art. 2193 c.c.

, configurandosi così non più una semplice pubblicità notizia, ma la pubblicità dichiarativa già prevista per le imprese commerciali (v. sul punto ALESSI, op. cit., 260, ove si segnala peraltro il paradosso dell'assoggettamento all'obbligo di iscrizione per i coltivatori diretti - ossia per i piccoli imprenditori agricoli - e per le società semplici agricole, mentre gli omologhi soggetti che svolgano attività commerciale ne sono esentati, ai sensi degli

artt. 2200

e

2202 c.c.

). Ne consegue l'abrogazione tacita dell'

art. 2136 c.c.

e il dissolvimento di un punto rilevante di differenziazione dello statuto dell'impresa agricola rispetto a quella commerciale (così BONFANTE, COTTINO, in Trattato dir. comm., dir. da COTTINO, Padova, 2001, 461).

Quanto alle scritture contabili, seppure non si è giunti all'abolizione dell'esonero dall'obbligo di tenuta, la disciplina comunitaria ha introdotto, a carico dell'imprenditore agricolo che volesse ottenere l'erogazione di contributi pubblici, un onere (ma non un obbligo) di tenuta di scritture equivalenti a quelle civilistiche (BONFANTE, COTTINO, op. cit., 467; ALESSI, op. cit., 277 e ss., anche per il problema dell'efficacia probatoria delle scritture contabili tenute volontariamente dall'imprenditore agricolo, ritenendo tale autrice l'applicabilità ad esse delle disposizioni di cui agli

artt. 2709

e

2710 c.c.

in quanto tenute da un soggetto - ora - obbligato all'iscrizione nel Registro delle imprese).

Resiste (oltre all'esclusione della necessità dell'autorizzazione del giudice tutelare all'esercizio dell'impresa agricola da parte del minore: v.

art. 320,

comma

5

, c.c.

) l'esonero dal fallimento (ed anche, conseguentemente, dalla procedura di concordato preventivo, da quella di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi di cui agli artt. 1 e

2

d.l

gs. n. 270/1999

e da quella di cui alla

l

. 18 febbraio 2004, n. 39

: v. MINUTOLI, L'impresa agricola e ittica e le procedure concorsuali tra nuovoart. 2135 c.c.e prospettiva di riforma della legge fallimentare, in Dir. fall., 2005, I, 587), pur denunciandosene ormai pressoché unanimemente l'inattualità.

Anche su questo fronte, tuttavia, qualcosa si muove nella direzione di un approccio più moderno al tema dell'insolvenza dell'imprenditore agricolo, sebbene in modo non disorganico e frammentario. L'

art. 23, comma 43, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98

, conv. con modif. dalla

l.

15 luglio 2011, n. 111

, ha infatti stabilito che “in attesa di una revisione complessiva della disciplina dell'imprenditore agricolo in crisi e del coordinamento delle disposizioni in materia, gli imprenditori agricoli in stato di crisi o di insolvenza possono accedere alle procedure cui agli artt. 182-bis e 182-ter del r.d. 16.3.1942, n. 267 e successive modificazioni”.

Da ultimo, la

L. 27 gennaio 2012, n. 3

, recante la disciplina del procedimento per la composizione delle crisi da sovraindebitamento, ha introdotto, agli artt. 6 e segg., la possibilità per il debitore, a

condizione che questo non sia

assoggettabile alle procedure concorsuali di cui all'

art. 1 l.

fall.

, di concludere un accordo con i creditori avente ad oggetto la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, al fine di fare fronte al perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile, ovvero alla definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni (per una prima informazione sul nuovo istituto, si rimanda a FABIANI, Crescita economica, crisi, e sovraindebitamento, in Corriere giur., 2012, 449; MACARIO, La nuova disciplina del sovra-indebitamento e dell'accordo di ristrutturazione per i debitori non fallibili, in Contratti, 2012, 229; BERSANI, La composizione della crisi da sovraindebitamento per le imprese non fallibili nella L. n. 3/2002, in Il fisco, 2012, 1960).

All'imprenditore agricolo vengono così assegnati, per la prima volta, strumenti utili alla definizione concordata della crisi d'impresa. La parzialità di tali recenti interventi legislativi appare evidente, tuttavia, ove si consideri l'impossibilità per i creditori di attivare, nell'inerzia del proprio debitore, istituti idonei a provocare la regolazione concorsuale dell'insolvenza dell'impresa agricola.

La nozione di imprenditore agricolo dal codice di commercio del 1882 al codice civile del 1942

Nel codice di commercio del 1882 la netta distinzione tra la materia agricola e la materia commerciale costituisce uno degli architravi dell'impalcatura normativa e trova espressione positiva nel disposto dell'art. 5, in forza del quale viene negata natura commerciale (in un sistema fondato sulla nozione di atti oggettivi di commercio) alla vendita che il proprietario o il coltivatore fa dei prodotti del fondo suo o da lui coltivato. Dottrina e giurisprudenza dell'epoca affermano pertanto che la “produzione dei fondi”, e più ampiamente tutto il complesso degli atti inerenti alla produzione fondiaria (coltivazione del fondo, silvicoltura e pastorizia), devono escludersi dall'area degli atti di commercio restando di pertinenza esclusiva del diritto comune e, precisamente, della disciplina della proprietà e di quella dei contratti (BIONE, L'imprenditore agricolo, in Trattato di dir. comm., diretto da GALGANO, Padova, 1978, II, L'impresa, 450 e 454, ove si pone in luce l'intimo collegamento che viene così a delinearsi tra attività agricola e coltivazione del fondo attraverso il richiamo normativo ai prodotti del fondo; JANNARELLI, in JANNARELLI, VECCHIONE, L'impresa agricola, Torino, 2009, 10).

Ben presto il baricentro del sistema viene a imperniarsi decisamente sulla nozione di impresa (nozione già presente nel codice di commercio del 1882, ma quale sottospecie della nozione generale di atto di commercio: v. GALGANO, L'impresa, in Trattato dir. comm., diretto da GALGANO, vol. II, Padova, 1978, 2; AMBROSIO, Attività e impresa agricola, Milano, 2008, 8).

Ogni attività economica organizzata al fine della produzione e dello scambio di beni o servizi assume la qualità di impresa a prescindere dalla sua natura e tipologia, mentre il diffondersi in tutti i settori di modalità organizzative e produttive sempre più industriali rende difficilmente giustificabili statuti differenziati (AMBROSIO, op. cit., 18 e ss.).

L'evoluzione in atto coinvolge l'attività agricola, ponendo in luce come anch'essa sia suscettibile di costituire oggetto di impresa, proprio in quanto le nuove tecniche di produzione, che cominciano ad essere utilizzate almeno in alcune parti del Paese, ne fanno sempre più un'attività organizzata (JANNARELLI, op. cit., 27).

Nel dibattito che precede l'emanazione del nuovo codice civile, alla quale si accompagnerà, com'è noto, l'abolizione del codice di commercio, una parte importante viene svolta dalla visione ideologica corporativa, propria del regime in allora vigente, che concepisce un sistema economico unitario, basato sulla collaborazione tra classi sociali e, precipuamente, tra produttori, identificati nei lavoratori salariati oppure gli esercenti attività professionali o gli imprenditori (le matrici ideologiche alla base della codificazione in materia di impresa e lavoro sono ben esposte in BONFANTE, COTTINO, op. cit., 460).

In quest'ottica, il superamento di un sistema, quale quello dell'atto di commercio, ritenuto troppo “di classe” perché ritagliato sulla figura del commerciante, e l'adozione della nozione “neutra” di imprenditore, idonea ad accogliere al suo interno sia la figura dell'imprenditore commerciale sia quella dell'imprenditore agricolo, appare in linea con il modello corporativo voluto dal regime fascista, in cui tutte le figure economiche devono essere poste sul medesimo piano quali produttori che collaborano in funzione del superiore interesse della nazione.

Il legislatore codicistico elabora, allora, la nozione di imprenditore agricolo (a dire il vero scritta, salvo alcune correzioni marginali, direttamente dalla Confederazione degli agricoltori) con la preoccupazione sistematica di innestarla nella nozione più generale di imprenditore di cui all'

art. 2082 c.c.

, rispetto alla quale deve risultare in rapporto di specie a genere, calandola tuttavia in una realtà economica caratterizzata ancora, nonostante l'inizio del processo di trasformazione cui si è fatto cenno, da un sistema agrario arretrato e, per molti versi, “primitivo” (COSTATO, Imprenditore agricolo, novità codicistiche e polemiche retrò, in Riv. dir. civ., 2006, 91). L'impresa agricola si caratterizza in questo momento storico (condizionato, peraltro, dal perdurante conflitto bellico) per una ridottissima apertura al mercato e per una conseguente minima portata della sua proiezione esterna nonché da una rilevante presenza del fenomeno dell'autoconsumo. La commercializzazione, del resto, non interessa tutti i prodotti e ad essa l'imprenditore agricolo si rivolge soprattutto per acquisire il numerario necessario all'acquisto di beni strumentali alla coltivazione del fondo. Poco numerosi sono gli interlocutori di siffatta impresa, la quale vede la propria produzione destinata a confluire pressoché interamente, in regime di monopolio di fatto, nei magazzini dei Consorzi agrari e della Federconsorzi se non negli ammassi obbligatori (COSTATO, op. cit., 89). Non priva di rilievo è poi la circostanza che l'imprenditore agricolo è quasi sempre il proprietario del fondo ed appartiene a ceti (spesso professionali: medici, avvocati, notai, etc.) tradizionalmente estranei all'applicazione dello statuto dell'imprenditore commerciale.

Tutti questi fattori sostengono e richiedono uno statuto dell'imprenditore agricolo nettamente differenziato, in termini essenzialmente negativi, da quello dell'imprenditore commerciale e giustificano, in particolare, l'esenzione dall'obbligo di tenuta delle scritture contabili civilistiche e, soprattutto, dal fallimento. Il favore politico per la classe dei proprietari terrieri-imprenditori agricoli, la considerazione del c.d. doppio rischio cui l'attività agricola è esposta (oltre a quello economico, proprio di tutte le attività economiche, si riconosce infatti la specificità del rischio ambientale, legato a fattori meteorologici o climatici, e di quello biologico, intrinseco in tutti i processi produttivi aventi ad oggetto esseri viventi: GALGANO, Diritto commerciale.L'imprenditore, Bologna, 1982, 62 ss.), la preponderanza dei capitali fissi sul capitale circolante e la subordinazione della velocità di rotazione del capitale agrario al ciclo biologico, a sua volta caratterizzato da elevata rigidità, sono quindi reputati alla base dell'esenzione.

Una disciplina speciale positiva dell'attività produttiva agricola si rinviene invece in complessi normativi di carattere civilistico (si veda la disciplina codicistica dei contratti agrari) in cui risultano preponderanti il ruolo della proprietà fondiaria e i poteri del proprietario–imprenditore agricolo (ALESSI, in ALESSI, PISCIOTTA, L'impresa agricola. Artt. 2135-2140, in Comm. cod. civ., diretto da BUSNELLI, Milano, 2010, 7-8; AMBROSIO, op. cit., 52). E' in queste diverse sedi che si regola positivamente l'assetto degli interessi inerenti all'esercizio dell'attività agricola.

In definitiva, la riconduzione dell'attività agricola al concetto di impresa appare oggi come uno sforzo legislativo non aderente alla realtà delle cose, dato che l'agricoltura è in quell'epoca un settore dell'economia poco sviluppato (almeno nella maggior parte del Paese), nel quale non si sono ancora affermati, in modo profondo e omogeneo, quei modi di organizzazione dell'attività produttiva di tipo capitalistico che erano stati alla base dell'elaborazione della nozione di imprenditore (ALESSI, op. cit., 5).

Una traccia di questa consapevolezza si può forse rinvenire nella resistenza di parte (rimasta peraltro isolata) della dottrina commercialistica a consentire il pieno innesto dell'impresa agricola nella categoria generale dell'impresa, sulla base del rilievo per il quale nell'attività agricola la destinazione allo scambio (quale elemento essenziale della nozione di impresa di cui all'

art. 2082 c.c.

) dei prodotti ottenuti dal fondo sarebbe un elemento eventuale, in quanto l'attività di alienazione è contemplata dall'

art. 2135, comma 2, c.c.

tra le attività connesse (tesi che si trova esposta in FERRI, L'impresa agraria è impresa in senso tecnico ?, in Atti del III Congresso nazionale di diritto agrario, Milano, 1954). In altra prospettiva, si osserva che l'agricoltore, in realtà, non produrrebbe, ma metterebbe il fondo in condizione di produrre limitandosi dunque ad amministrarlo (su tale tesi, in senso critico, v. FERRARA, CORSI, L'imprenditore e le società, Milano, 1994, 62, nt. 1).

Si giunge così alla negazione all'impresa agricola della qualificazione di impresa vera e propria e alla sua relegazione, così come definita dal codice civile del 1942, a mero esercizio dei diritti del proprietario di sfruttamento del fondo rustico, sovrapponendola così alla disciplina e agli istituti proprietari.

In opposizione a tali orientamenti, rimasti minoritari, vi è la negazione dell'assenza di una differenza intrinseca tra impresa commerciale e impresa agricola - in entrambe le quali si scorgono gli elementi dell'organizzazione dei fattori produttivi propri della nozione generale di cui all'

art. 2082 c.c.

- e del carattere empirico della definizione di cui all'

art. 2135 c.c.

(ad esempio, FERRARA, CORSI, op. cit., 62).

Ciò nondimeno, l'interpretazione della definizione codicistica, cui si aggancia uno statuto meramente negativo di differenziazione dall'impresa commerciale, resta ancorata ad una nozione sociologica ed economica di agricoltura propria di un contesto preindustriale.

Le direttive cardine

sulla base delle quali la nozione di impresa agricola è stata declinata sono riassumibili nella centralità del collegamento dell'attività agricola con il fondo rustico - necessario fattore produttivo nelle attività c.d. essenzialmente agricole - e nel criterio della normalitàquale limite alla configurazione delle attività connesse (per un approfondimento dell'esegesi della previgente definizione normativa v. ALESSI, L'impresa agricola, in Comm. cod. civ., diretto da SCHLESINGER, Milano, 1990, 87 e ss.; LAZZARA, Impresa agricola. Disposizioni generali, in Comm. cod. civ., diretto da SCIALOJA, BRANCA, Bologna-Roma, 1980, 45 e ss.).

L'elaborazione della teoria del ciclo agro-biologico e la revisione della nozione legislativa di imprenditore agricolo

Gli sforzi della dottrina sono tesi da sempre ad individuare l'elemento unificante attorno al quale elaborare una nozione unitaria di impresa agricola e giustificarne uno statuto speciale.

Negli anni '70 si avverte la necessità di superare il tradizionale riferimento alla “terra”, ossia al fondo rustico conosciuto nell'economia preindustriale, attraverso l'elaborazione una “nuova” definizione dell'impresa agricola che possa attualizzare la lettura interpretativa dell'

art. 2135 c.c.

. L'elemento caratterizzante dell'attività agricola risiede, secondo tale nuova impostazione, nel fatto che essa svolge un ciclo biologico concernente l'allevamento di animali o di vegetali e legato direttamente o indirettamente allo sfruttamento delle forze e delle risorse naturali, risultando condizionata dall'imperio di forze naturali, mentre viene degradata ad elemento meramente accidentale la presenza o meno del fondo rustico e diventano sostanzialmente irrilevanti la tipologia di organizzazione produttiva e la destinazione alimentare o meno dei prodotti ottenuti (la definizione adottata è quella di CARROZZA, Problemi generali e profili di qualificazione del diritto agrario, I, Milano, 1988, 74-85, riportata anche in ALESSI, op. cit., 60). A tale impostazione, che enfatizza la specificità dei rischi (non controllabili dall'imprenditore) connessi all'esercizio dell'attività agricola, si deve l'iniziale esclusione del produttore agricolo dal rigoroso regime di responsabilità per i prodotti difettosi di cui al

d.p.r.

24.5.1988, n. 224

, esclusione, tuttavia, successivamente revocata a seguito dell'espressa estensione operata dalla direttiva 1999/34CE ed ora, nel diritto statale, dall'

art. 115, comma 2

bis

,

d.l

gs. 6 settembre 2005, n. 206

(D'ADDEZIO, La responsabilità civile dell' “impresa agroalimentare”, in Riv. dir. agr., 2011, 41).

La teoria ricostruttiva, appena illustrata nei suoi tratti essenziali, incontra la critica di quanti evidenziano come essa qualifichi l'attività agricola a partire non già dal modo del suo svolgimento e della sua proiezione sul mercato, ma dalla sua natura intrinseca e dal suo oggetto, dati questi di valore meramente tecnico (ALESSI, op. cit., 62). Essa, invero, costituisce il frutto di una lettura antiformalistica della norma positiva, che porta ad emancipare dal fondo la nozione unitaria di agrarietà, consentendo di includervi attività che non richiedono la presenza del fondo quale elemento essenziale del ciclo produttivo, come accade per i c.d. allevamenti senza terra (JANNARELLI, op. cit., 109 e ss.).

In realtà, tra gli stessi sostenitori della teoria surriferita si è avvertita l'esigenza di introdurre un correttivo al criterio agro-biologico. Tale correttivo è stato individuato nel collegamento con il fondo, ossia con la base produttiva dell'attività agricola (COSTATO, Criterio agrobiologico e coltivazione del terreno, in MASSART (a cura di), Impresa zootecnica e agrarietà, Milano, 1989, 49). Il criterio agro-biologico non è sufficiente, così, a reggere la nozione normativa di impresa agricola, dovendo esso cooperare con un criterio oggettivo e, in definitiva, merceologico per delimitare meglio l'area dell'agrarietà ed escludere dal suo campo imprese estranee alla tradizione socio-economica dell'agricoltura, pur sempre identificabile con la produzione di vegetali e animali destinati all'alimentazione (così

Corte cost., 13 gennaio 2004, n. 12

, in Foro it., 2004, I, 1357, con nota di BELLANTUONO, e in Dir. e giur. agr. e ambiente, 2004, 221, con nota di COSTATO).

L'adozione, da parte del legislatore, della definizione biologica di agricoltura costituisce il risultato dei mutamenti verificatisi nella composizione dei fattori produttivi nell'impresa agricola: nel corso degli anni si è avuta un'erosione forte della centralità del fondo e dell'importanza del fattore lavoro mentre si sono sviluppati fortemente altri fattori quali la chimica, la meccanica, le informazioni (VECCHIONE, op. cit., 221, 222, 223). La riscrittura dell'

art. 2135 c.c.

, intervenuta nel 2001, fotografa proprio la perdita di importanza della “terra” tra i diversi fattori produttivi organizzati nell'impresa agricola.

L'intervento del 2001 si articola in tre apparati normativi distinti, contenuti nei tre decreti legislativi, attuativi della

legge delega n. 57 del 5 marzo 2001

, recante disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati (si tratta dei

d.l

gs. 18 maggio 2001, n. 226

in tema di pesca e acquacoltura, n. 227 in tema di attività forestali e n. 228 in tema di agricoltura).

Prendendo le mosse dalla ridefinizione dell'impresa agricola contenuta, in particolare, nell'

art. 1 del

d.l

gs. 18 maggio 2001, n. 228

, occorre soffermarsi sui punti caratterizzanti della nuova previsione normativa, precisandosi immediatamente che essa è una norma innovativa e non di interpretazione autentica, come tale insuscettibile di applicazione retroattiva (Cass., 2 dicembre 2002, n. 17042 e

Cass., 5 dicembre 2002, n. 17251

, in Fall., 2003, 1156 e ss., con nota di MINUTOLI, Il “nuovo” imprenditore agricolo tra non fallibilità e privilegio codicistico del coltivatore diretto. In senso contrario, in dottrina, CARMIGNANI, La qualificazione giuridica del vivaista tra vecchio e nuovo art. 2135 c.c.,in Riv. dir agr., 2003, II, 212).

Unanime è la valutazione dell'impatto delle novità introdotte: il campo dell'impresa agricola di cui al nuovo

art. 2135 c.c.

appare fortemente dilatato rispetto a quello della norma previgente, in quanto capace di includere non solo attività assai lontane dalla tradizionale “azienda agricola” incentrata sul fondo, ma, soprattutto, perché sostanzialmente insensibile al profilo della complessità organizzativa, del rilievo di diversi fattori produttivi e delle dimensioni dell'impresa (si vedano in particolare gli sconcertati rilievi di BUONOCORE, Il “nuovo” imprenditore agricolo, l'imprenditore ittico e l'eterogenesi dei fini, in Giur. comm., 2002, I, 5 e ss.).

Le attività principali o agricole ex se

Nella nuova norma si rinviene, al primo comma, la definizione di imprenditore agricolo come colui che esercita, anche alternativamente e disgiuntamente, attività di coltivazione del fondo, di selvicoltura, di allevamento di animali, definite dal successivo secondo comma, ovvero le attività connesse di cui al terzo comma.

La vecchia formulazione del primo comma dell'

art. 2135 c.c.

conteneva l'esaustiva definizione delle attività agricole c.d. ex se come attività “dirette” alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura e all'allevamento del bestiame, cogliendo un profilo funzionale, oltre che oggettivo, utile all'inclusione in dette attività delle c.d. attività preparatorie (dissodamento, bonifica, irrigazione etc.). L'attuale struttura della norma riduce l'elencazione del primo comma a mera semplificazione descrittiva, lasciando al secondo comma la definizione di attività agricola principale (VECCHIONE, op. cit., 212).

Ciò avviene attraverso il ricorso alla teoria del ciclo agrobiologico, ma con il correttivo, anticipato nell'elaborazione dottrinaria (COSTATO, Criterio agrobiologico e coltivazione del terreno, cit., 49), del legame almeno potenziale con il fondo: l'impresa agricola deve cioè svolgere un'attività che utilizza o può utilizzare il fondo. Occorre dunque una base produttiva fondiaria, che finisce con il delimitare la stessa tipologia di prodotti ottenibili dall'attività in esame, mentre risulterà del tutto irrilevante la tipologia delle tecniche produttive utilizzate, le quali possono anche prescindere dall'utilizzo effettivo del terreno.

L'imprenditore può, in altri termini, decidere di fare a meno del fondo e sostituirlo con metodologie produttive alternative, senza con questo privarsi della sua qualifica di imprenditore agricolo, mentre perderà tale qualifica, divenendo a tutti gli effetti imprenditore commerciale, qualora svolga la stessa attività di cura e sviluppo di specie vegetali o animali in ambienti artificiali e in condizioni non presenti né riproducibili in natura (VECCHIONE, op. cit., 224).

Lo stesso concetto di fondo, non più identificabile semplicemente nel fondo rustico, si è a sua volta dilatato fino ad intendersi come base produttiva nella quale può ricomprendersi sia il fondo rustico che il fondo acqueo (base produttiva delle attività di acquacoltura e ittiche) e il fondo boscato (ROMAGNOLI, Il “fondo” nell'art. 2135, vecchio e nuovo, codice civile, in Dir. e giur. agr. e dell'ambiente, 2001, 497 e ss.)

Si dubita, in dottrina, circa il significato del legame potenziale con il fondo, se cioè detto legame debba essere inteso “in astratto” ovvero “in concreto” (si pongono tale interrogativo, senza peraltro proporre una risposta, GERMANO', BASILE ROOK, Impresa agricola, voce del Digesto, disc. priv., Torino, 2009, 296).

E' stato ritenuto, in particolare, che una verifica di natura meramente virtuale ben difficilmente potrebbe svolgere un effettivo ruolo limitativo della nozione di impresa agricola in quanto, in linea teorica, qualsiasi specie animale o vegetale potrebbe essere allevata o curata sul fondo, mentre a tal fine occorrerebbe riferire l'utilizzabilità del fondo all'impresa concretamente esercitata, verificando che essa possa, in alternativa ad altre modalità produttive che ne prescindano, utilizzare il fondo “mantenendo la sua struttura economica, senza trasformarsi in un organismo produttivo completamente diverso, come avverrebbe se la messa in produzione del fondo rustico fosse possibile solo sovvertendo i flussi finanziari” (MONTANARI, Le attività che “utilizzano o possono utilizzare” il fondo nella nozione d'imprenditore agricolo, in Giur. comm., 2005, I, 464, il quale attribuisce importanza dirimente all'esame del piano finanziario dell'impresa). Così come formulata, la tesi appena riferita finirebbe con l'imporre all'impresa che utilizza tecniche non tradizionali di disporre concretamente - pur non inserito nel ciclo produttivo - di un fondo idoneo ad ospitare le medesime colture o allevamenti, vanificando così il vantaggio, in termini di minori immobilizzazioni, conseguente all'essersi avvalsa di tecniche più moderne che consentono un “risparmio” di terra.

Più convincente appare la tesi di quanti ritengono che il collegamento potenziale con il fondo debba essere riscontrato sotto il profilo merceologico del prodotto vivente, ottenibile, almeno in astratto, utilizzando il fondo: è agricola, si dice, l'attività che prescinda in concreto dall'utilizzo del fondo, ma che potrebbe utilmente realizzarsi mediante lo sfruttamento di tale fattore con i medesimi risultati produttivi, spostandosi così l'attenzione sul profilo merceologico del prodotto ottenuto dai diversi processi produttivi astrattamente praticabili (FORTUNATO, op. cit., 228. Non si può tuttavia sottacere che il legislatore, con l'

art. 14,

d.l

gs. 20 marzo 2004, n. 99

, introdotto dall'

art. 4,

d.l

gs. 27 maggio 2005, n. 101

abbia qualificato come coltivazione del fondo l'attività di cura e sviluppo del ciclo biologico di organismi vegetali destinati esclusivamente alla produzione di biomasse con cicli colturali non superiori al quinquennio e reversibili al termine di tali cicli, su terreni non boscati, individuando così un'attività agricola con finalità diverse da quella alimentare: v. GERMANO', ROOK BASILE, op. cit., 301-302).

L'utilizzo di tecniche moderne, la complessità dell'attività anche sotto il profilo organizzativo e le stesse dimensioni assunte dall'impresa agricola appaiono, in ogni caso, circostanze irrilevanti (GERMANO', ROOK BASILE, op. cit., 290; VACCHIANO, Impresa agricola, società di “agriturismo” e fallimento, in Fall., 2005, 1377; Trib. Brescia, 6 dicembre 2002, in Dir. fall., 2003, II, 959, con nota di BAGNULO, L'imprenditore agricolo alla luce del novellato art. 2135 c.c. e i limiti di fallibilità;Trib. S. Maria Capua Vetere, 23 luglio 2002, in Fall., 2003, 1161, cit.; Trib. Lamezia Terme, 17 marzo 2005, in Dir. fall., 2006, II, 33, con nota di CECCARELLI, Brevi note sulla fallibilità delle società agricole; App. Napoli, 16 gennaio 2003, in Dir. fall., 2003, II, 948, con nota di DI FEO, Il novellato art. 2135 c.c. e le dimensioni dell'impresa agricola; App. Torino, 26 ottobre 2007, in Fall., 2007, 1484. In senso parzialmente diverso, Trib. Mantova, 4 dicembre 2003, in Riv. dir. agrario, 2005, II).

E' interessante notare come la S.C. abbia recepito il nuovo indirizzo impresso dal legislatore cassando con rinvio la decisione impugnata, la quale aveva qualificato come commerciale un'impresa casearia in relazione alla sua rilevante dimensione e alla sua complessa organizzazione, ritenendo tali elementi, sostanzialmente quantitativi, non più decisivi ai fini dell'applicazione dell'

art. 2135 c.c.

novellato e riconoscendo l'avvenuto superamento della nozione “fondiaria” dell'agricoltura e della centralità dell'elemento territoriale (

Cass., 10 dicembre 2010, n. 24995

, in Fall., 2011, 542, con nota di CARMIGNANI, Presupposto soggettivo del fallimento e confini dell'impresa agraria; App. Bologna, 9 maggio 2011, in Dir. Giur. Agr., 2011, 552, con nota di MEGHA, L'

art. 2135 c.c. dopo il D.Lgs 18.5.2001, n. 228: nozione di imprenditore agricolo ed esenzione dalle procedure concorsuali

).

Essenziale è, in ogni caso, l'azione dell'imprenditore, il cui intervento deve incidere sul ciclo biologico favorendolo (VECCHIONE, op. cit., 227), ciò che non si ravvisa nell'attività di cattura di animali e di raccolta di frutti (si veda l'attività di pesca, equiparata ex lege all'attività agricola, ma altrimenti non riconducibile alla nozione di cui al nuovo

art. 2135 c.c.

: VECCHIONE, op. cit., 227; CASADEI, op. cit., 327) così come nella mera lavorazione e trasformazione di ortaggi, non accompagnata dalla coltivazione (v. Trib. Agrigento, 14 aprile 2003, in Giur.it., 2004, 1431, con nota di DE RENTIIS e in Fall., 2004, 213, con nota di GENOVIVA, “Nuova” nozione di imprenditore agricolo e conseguente applicabilità in ambito fallimentare).

L'attività dell'imprenditore agricolo deve, dunque, avere ad oggetto il ciclo biologico di vita del vivente, ma non necessariamente nella sua interezza, in quanto, precisa il legislatore, essa può limitarsi alla cura di singole “fasi necessarie” dello stesso ciclo. Il concetto di “fase necessaria” non deve essere inteso in senso biologico, in quanto tutte le fasi dello sviluppo di un essere vivente appaiono “necessarie”, ma in senso economico, avendo riguardo alla possibilità di isolare segmenti del ciclo biologico del vivente ciascuno suscettibile di costituire l'oggetto di una distinta e autonoma attività d'impresa agricola, in una prospettiva che intende favorire la divisione e specializzazione del lavoro agricolo al fine di razionalizzarlo e modernizzarlo (CASADEI, op. cit., 334-335; v. anche GALLONI, Impresa agricola. Disposizioni generali, in Comm. cod. civ., diretto da SCIALOJA, BRANCA, Bologna-Roma, 2003, 55).

La coltivazione del fondo

L'attività di coltivazione del fondo comprende una serie di attività che vanno dalla preparazione del terreno, alla semina e alla piantagione, alla difesa delle piante dalle avversità, alla raccolta e confezionamento dei prodotti (VECCHIONE, op. cit., 239). Come già accennato, devono ritenersi attività preparatorie quelle di dissodamento, di bonifica, di irrigazione e di trasformazione fondiaria in genere, realizzate dal medesimo imprenditore agricolo (si discute se tali attività integrino in realtà attività connesse c.d. atipiche, qualificate come agrarie ai sensi del terzo comma dell'

art. 2135 c.c.

, piuttosto che mere operazioni e lavorazioni nelle quali si articola la cura del fondo: nel primo senso VECCHIONE, op. cit., 297, mentre nel secondo senso ALESSI, op. cit., 239. Dovrebbe configurarsi invece una distinta e diversa impresa, di natura commerciale, nel caso in cui le stesse attività fossero svolte da un soggetto diverso che presti tali servizi in favore dell'imprenditore agricolo: VECCHIONE, op. cit., nota 13 e la dottrina ivi citata).

La “nuova frontiera” dell'attività di coltivazione è quella delle c.d. colture senza terra, realizzate cioè al di fuori del fondo rustico in senso stretto e in ricoveri protetti dagli agenti esterni ed atmosferici, come avviene nelle colture idroponiche e aeroponiche.

Tradizionalmente, di fronte a tali tipologie di colture, nella vigenza del vecchio articolo, si registrava l'assenza dell'elemento essenziale del collegamento dell'attività con il fondo, affermandosi che l'attività economica avrebbe dovuto svolgersi “con la terra o sulla terra” e che l'organizzazione aziendale avrebbe dovuto ruotare attorno al “fattore terra” (

Cass. 5 dicembre 2002, n. 17251

, cit., anche in Dir. fall., 2003, II, 559, con nota di ALU e in Dir. e giur. agr., 2003, 213, con nota di MASINI. Per una nutrita citazione delle pronunce giurisprudenziali che, nel vigore della vecchia norma, imponevano la verifica di uno stretto collegamento con il fondo dell'attività, v. VECCHIONE, op. cit., 242, nota 24. Per un recente arresto giurisprudenziale nel medesimo senso, sempre con riguardo alla nozione previgente, v.

Cass., 24 marzo 2011, n. 6853

, in Dir. e giur. agr., 2011, II, 629, con nota di CARMIGNANI, Associazione di cerealicoltori e fallimento), derivandone in difetto l'esclusione della qualifica agraria dell'impresa.

Il superamento della necessità del collegamento con il fattore terra è stato preparato da alcuni interventi della legislazione speciale quale, ad esempio, quello in materia di funghicoltura. La

l.

5 aprile 1985, n. 126

ha espressamente qualificato la coltivazione di funghi, a tutti gli effetti, come attività imprenditoriale agricola di cui all'

art. 2135 c.c.

La coltivazione di funghi avviene in ambienti artificiali, ove gli organismi vengono riprodotti in impasti di terra, concime naturale e artificiale oppure in grotte, certamente contesti non riconducibili alla tradizionale nozione di fondo rustico. Proprio quest'ultima constatazione è stata alla base della categorica esclusione dalla nozione di attività di coltivazione del fondo nella giurisprudenza di legittimità (Cass., 14 dicembre 1979, n. 6520).

Viceversa, la giurisprudenza di merito si è mostrata talora sensibile ad accogliere il portato della teoria del ciclo agrobiologico, riconoscendo ad esempio la natura agricola dell'attività ortoflorovivaistica indipendentemente dal suo collegamento effettivo con il fondo (App. Venezia, 10 febbraio 2000, in Riv. dir. agr., 2000, II, 108, con nota di COSTATO, Impresa agricola, fallimento e criterio biologico).

L'attività florovivaistica, consistente nella produzione, vendita e messa a dimora delle piante prodotte su terreni coltivati e caratterizzata dall'impiego di tecniche e accorgimenti anche sofisticati, presenta diversi profili problematici legati alla frequente assenza del fondo, sostituito dalle serre, e alla frequente prestazione, da parte dell'imprenditore, di servizi accessori alla vendita dei vegetali, quali la messa a dimora delle piante e, talora, la predisposizione del sedime se non la realizzazione di parchi e giardini.

La giurisprudenza tributaria interpretava l'

art. 2135 c.c.

, testo previgente (cui la normativa tributaria faceva rinvio), includendo l'attività florovivaistica fra le attività agricole solo ove non fossero superati in misura rilevante i limiti della potenzialità del terreno e dell'esercizio normale dell'agricoltura (Cass., sez. trib., 5 giugno 2008, n. 14842; 14 sttembre 2004, n. 18488. In dottrina, v. anche VECCHIONE, op. cit., 243, nota 25).

La nuova formulazione dell'

art. 2135 c.c.

non può ora lasciare dubbi sul carattere agricolo di coltivazioni in serra o capannoni o delle coltivazioni di funghi o della florovivaistica e della floricoltura (nella giurisprudenza di merito, in tal senso, v. Trib. Sulmona, 1 dicembre 2005, in Fall., 2006, 354, s.m., secondo cui l'imprenditore che esercita l'attività di vivaista è imprenditore agricolo sottratto al fallimento. In dottrina, ALESSI, op. cit., 121).

Non riconducibile a detta peculiare attività deve ritenersi, invece, il servizio di giardinaggio o di manutenzione di parchi e giardini, non ricollegandosi appunto ad un'attività di cura ma potendo tuttavia riconfluire nell'area dell'agrarietà quale attività connessa (VECCHIONE, op. cit., 324 nonché 243, nt. 25).

La silvicoltura

La silvicoltura deve definirsi come la coltivazione “avente ad oggetto l'impianto, la conservazione e l'estrazione dei prodotti del bosco, inteso quale terreno in cui predomina la vegetazione di specie legnose selvatiche riunite in associazioni spontanee o d'origine artificiale” (VECCHIONE, op.cit., 251).

Anche con riguardo a tale attività è risultata essenziale, nel vigore della previgente norma, la funzione del fondo, ed anzi non si è presentato, per tale specifico settore, il dilemma della natura agricola o meno di attività di coltura eseguite in assenza di tale supporto fondiario, non ipotizzabili.

In tal senso, la funzione ineliminabile del fondo nella silvicoltura emerge chiaramente dall'esclusione dall'area dell'agrarietà delle attività di mero taglio, lavorazione e trasporto del legname esercitate da soggetto diverso dal silvicoltore ovvero dall'attività di mera estrazione del legname fino alla distruzione del bosco (VECCHIONE, op. cit., 252, nt. 49).

Distinta dalla selvicoltura è l'arboricoltura da legno, attività consistente nella realizzazione e cura di piantagioni arboree industriali al fine della produzione di legname, fattispecie oggi definita espressamente dall'

art. 2, comma 5,

d.l

gs. 18 maggio 2001, n. 227

, come coltivazione di alberi su terreni non boscati. Siffatta attività è stata tradizionalmente esclusa dal novero delle attività agricole (e considerata come commerciale), perché in essa difetta la coltura del peculiare “fondo” rappresentato dal bosco, restando priva di collegamento sia con il bosco che con il fondo rustico della tradizione (in tal senso, ancora dopo la riforma del 2001, CAMPOBASSO, Diritto commerciale, I, Diritto dell'impresa, Torino, 2006, 50). Oggi essa dovrebbe, invece, essere qualificata come attività essenzialmente agricola di coltivazione suscettibile di essere realizzata sul fondo (PISCIOTTA, op. cit., 126).

L'allevamento di animali

L'attività di allevamento viene ora inclusa con ampiezza nell'area dell'impresa agricola, grazie al superamento delle restrizioni indotte dall'utilizzo, nella vecchia norma, del sostantivo “bestiame”, sostituito con il sostantivo “animali”. Il termine bestiame ha significato limitazione dell'allevamento “agricolo” alle sole specie animali legate al fondo rustico in quanto ausiliarie del lavoro agricolo ovvero alimentate con i prodotti su di esso coltivati. La giurisprudenza, soprattutto di legittimità, ha ritenuto tradizionalmente che l'allevamento di cui all'

art. 2135 c.c. f

osse esclusivamente quello degli animali da carne, da latte, da lana, da lavoro in quanto solo per questi vi sarebbe il requisito essenziale dell'afferenza allo sfruttamento del fondo ovvero alla sua coltivazione (v., ad esempio,

Cass., 19 settembre 2000, n. 12410

, in Dir. fall., 2001, II, 685, con nota di DI LAURO; 23 ottobre 1998, n. 10527; 23 luglio 1997, n. 6911; 7 marzo 1992, n. 2767, in Dir e giur. agr., 1992, 421, con nota di RAUSEO). In concreto, occorreva che gli animali fossero nutriti con i prodotti del fondo ovvero che fossero utilizzati quale forza motrice nei lavori agricoli di aratura, ovvero ancora per la produzione di concime naturale da impiegare per la fertilizzazione del terreno (PORRI, Fallimento dell'allevatore tra il vecchio e il nuovo art. 2135 c.c. Nuove attività connesse ed agrarietà dell'impresa zootecnica, nota a Trib. Mantova, 4 dicembre 2003, in Riv. dir. agr., 2005, II, 38, nt. 11). Conseguente a tale affermazione di principio era l'esclusione dall'area dell'agrarietà di un numero cospicuo di attività di allevamento c.d. senza terra (ad esempio di suini - sui quali v. in particolare PORRI, op. cit., 43, nt. 28 –, delle specie avicole, degli animali da cortile, dei bachi da seta, delle api, etc., attività peraltro suscettibili di costituire attività connesse ai sensi del secondo comma dell'

art. 2135 c.c.

previgente. Per l'esclusione della natura agricola dell'allevamento di polli in batteria v. Cass., 4 novembre 1980, n. 5914, in Giur. comm., 1981, II, 580. Si veda anche

Cass., 5 giugno 2007, n. 13177

, secondo la quale la qualificazione dell'avicoltore come imprenditore agricolo può giustificarsi solo a condizione che egli svolga la sua attività in collegamento necessario e funzionale con il fondo).

Tale impostazione risaliva ancora una volta a quella visione dell'attività agricola che subordinava l'agrarietà dell'impresa allo stretto collegamento di questa al fondo rustico (JANNARELLI, op. cit., 111), individuando nel fondo, cioè nel fattore naturale terra, l'elemento centrale e unitario (dunque imprescindibile, qualunque sia la tipologia di impresa agricola) dell'agrarietà.

Numerosa e autorevole dottrina, invece, aveva colto il dato testuale dell'indipendenza di ciascuna delle attività individuate dal primo comma del vecchio

art. 2135 c.c.

, norma che non richiedeva alcun nesso tra l'una e le altre ed era giunta, coerentemente, a negare - e ad imputare ad una tradizione non corroborata dal dato normativo - la pretesa necessità di un collegamento tra allevamento del bestiame e coltivazione del fondo: v. gli autori citati da PORRI, op. cit., 38, nt. 9; JANNARELLI, op. cit., 111, nt. 179).

L'attuale previsione consente di estendere l'area dell'agrarietà ad altre specie animali, ma tenendo presente la necessità del collegamento almeno potenziale con la base produttiva, rappresentata non più solo dal fondo rustico, ma anche dalle acque dolci, salmastre o marine (si pensi all'acquacoltura) o dal bosco (nel quale, secondo PISCIOTTA, op. cit., 128, potrebbe svolgersi l'allevamento di specie destinate al popolamento delle riserve di caccia).

In altri termini, l'allevamento è agricolo se la specie animale che ne è oggetto, pur suscettibile di essere curata nel suo sviluppo biologico con tecniche diverse da quelle tradizionali e che prescindono dal “fondo” (largamente inteso nei termini appena detti), sia tra quelle che possono essere curate altresì nel fondo stesso e che, dunque, possono essere inserite nel ciclo produttivo che ha nel fondo la sua base.

Se, dunque, non appare più attuale la tradizionale affermazione secondo la quale la qualifica agricola dell'attività di allevamento del bestiame presuppone il necessario collegamento attuale con il fondo nel senso che dal suo sfruttamento debba trarre occasione e forza (

Cass., 23 ottobre 1998, n. 10527

; Trib. Mantova, 4 dicembre 2003, cit.), resta pur sempre necessario verificare il ricordato collegamento potenziale con il fondo.

Deve essere così confermata l'esclusione dell'allevamento di specie animali carnivore o da pelliccia e di quelle destinate all'esibizione in giardini zoologici o in spettacoli e, del pari, l'inclusione di specie erbivore non “tradizionali” quali ad esempio gli struzzi. Quanto all'apicoltura, la collocazione di tale forma di “allevamento” nell'area dell'agrarietà si deve all'intervento normativo di cui alla

l

. 24 dicembre 2004, n. 313, il cui art. 2

qualifica espressamente l'attività di apicoltura, a tutti gli effetti, come agricola ai sensi dell'

art. 2135 c.c.

anche se non necessariamente correlata alla gestione del terreno (v.

TAR Veneto, 7 ottobre 2008, n. 3133

e, in dottrina, ALESSI, op. cit., 133).

Come per tutte le attività agricole, anche di coltivazione, l'attività zootecnica deve consistere nella cura e sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria dello stesso, intesa questa come tappa, di apprezzabile durata temporale, del ciclo di vita dell'essere vivente (GERMANO', L'impresa agricola, in Dir. e giur. agr., 2001, 510), venendo in rilievo i diversi momenti della gestazione, della nascita, della crescita, del c.d. ingrassamento, della riproduzione. Non si ravvisa perciò attività agricola nella semplice custodia degli animali (anche per lunghi periodi) per la rivendita o la macellazione, attività da ricomprendersi agevolmente nel campo della commercialità (PISCIOTTA, in ALESSI, PISCIOTTA, op. cit., 145) in quanto le operazioni di ricovero, alimentazione e cura dei capi hanno carattere accessorio e strumentale alla rivendita e non sono finalizzate invece alla cura e sviluppo dell'organismo vivente nell'arco del suo ciclo biologico o quantomeno di una fase necessaria dello stesso (VECCHIONE, op. cit., 261, nota 67).

Al campo dell'allevamento non può ricondursi, come detto, l'attività di caccia e non lo sarebbe nemmeno quella di pesca (in quanto in entrambi i casi difetterebbe l'attività di cura dell'animale) se non fosse per l'espressa equiparazione dell'itticoltura (attività di pesca professionale diretta alla cattura o alla raccolta di organismi acquatici in ambienti marini, salmastri o dolci) all'attività agricola di cui all'

art. 2

d.l

gs 18 maggio 2001, n. 226

, come novellato dall'

art. 6

d.l

gs. 26 maggio 2004, n. 154

(Trib. S. Maria Capua Vetere, 23 luglio 2002, in Fall. 2003, 1161, con nota di MINUTOLI, Il “nuovo” imprenditore agricolo tra non fallibilità e privilegio codicistico del coltivatore diretto).

Le attività connesse

La nuova norma individua due tipologie di connessione. La prima riguarda quelle attività che si collocano a valle del ciclo produttivo primario in vista del collocamento sul mercato dei prodotti dell'impresa agricola (c.d. connessione di prodotto), svolgendo una funzione strumentale al ciclo stesso. La seconda riguarda invece l'offerta (il termine codicistico “fornitura” deve intendersi in senso atecnico di produzione-prestazione: CASADEI, op. cit., 341; contra VECCHIONE, op. cit., 321 ss.) di beni e servizi, mediante la prevalente utilizzazione di attrezzature o risorse normalmente impiegate nell'attività agricola primaria (connessione d'azienda) ed assume connotazione di complementarietà (ALESSI, op. cit., 148 e 174).

Presupposto, in entrambe le ipotesi, è l'esercizio congiunto, da parte del medesimo soggetto, di più attività economiche diversamente qualificabili e il problema che si pone è quello di stabilire fino a che punto l'esercizio di tali attività possa ricondursi alla figura dell'imprenditore agricolo senza alterarne la natura, trasformandolo in commerciante o industriale (ALESSI, op. cit., 158).

Il problema si interseca con quello, più generale, dell'impresa mista o complessa, caratterizzata, cioè, dall'esercizio di plurime attività, autonomamente qualificabili come impresa, da parte di uno stesso soggetto. Ad esso è stata data, per lo più, soluzione nel senso di ritenere conciliabile tale pluralità con l'unicità dell'impresa e di ammettere l'imputabilità di tali diverse attività allo stesso soggetto, affermandosi il principio della c.d. unisoggettività dell'impresa (ALESSI, op. cit., 162).

Occorre tuttavia individuare, tra le diverse attività svolte, quella qualificante e, perciò, idonea a determinare lo statuto giuridico applicabile al soggetto che le esercita. Per rispondere a tale istanza si delinea la regola di connessione, fondata essenzialmente su una relazione accessorio/principale per cui “l'esercizio di attività che si integrano con quella principale non tocca l'unità dell'impresa e non interferisce con la qualificazione che l'unico imprenditore riceve per effetto dell'esercizio dell'attività principale medesima, sempreché le altre attività mantengano rispetto a quella un carattere strumentale e/o complementare” (ALESSI, op. cit., 163).

In sintesi, le attività c.d. connesse sono attività che, se fossero esercitate senza collegamento con l'impresa agricola, avrebbero carattere commerciale e, più precisamente, se non fossero inserite nell'organizzazione dell'impresa agricola sarebbero suscettibili di integrare distinte e autonome imprese nella titolarità del medesimo soggetto (ROMAGNOLI, L'impresa agricola, in Trattato dir. priv., diretto da RESCIGNO, Torino, I, 2, 1986, 1145 ss.). Dunque attività, per definizione, non agricole, ma assimilate a quella agricola ai fini della disciplina ad esse applicabile.

Già nel vigore della previgente norma, la connessione si identifica con il “collegamento economico-funzionale dell'attività connessa rispetto a quella essenzialmente agricola, nel senso che la prima deve integrare il rendimento naturale dell'azienda agricola e valorizzarne i fattori produttivi e la produzione, formando con la seconda un unico complesso organico” (la definizione è di BASSANELLI, Impresa agricola, cit., 418 e si ritrova in numerosi arresti giurisprudenziali tra cui Cass., 16 novembre 1985, n. 5635), condividendone le finalità.

Il criterio della normalità offerto dal previgente secondo comma dell'

art. 2135 c.c.

, va quindi considerato come strumento di verifica della sussistenza o meno della connessione. Esso è stato inteso come criterio statistico dell' id quod plerumque accidit oppure tecnico (con riferimento al “normale ciclo produttivo”), valorizzando talora la specie di attività svolta e il suo grado di diffusione, tal'altra i modi di svolgimento della stessa e altre volte entrambi i parametri (ALESSI, L'impresa agricola, cit., 159 e ss.). In ogni caso, si tratta di un criterio che assumeva valore integrativo o sussidiario rispetto a quello della prevalenza, insito nella nozione di connessione unitamente all'assenza di autonomia dell'attività accessoria (ALESSI, op. ult. cit., 163, la quale ammetteva attività connesse pur se “non normali” ove fosse verificato in via principale il collegamento economico-funzionale tra le attività).

Il concetto di normalità scompare nella nuova norma, sostituito interamente da quello della prevalenza, che implica un'indagine di tipo economico incentrata sul ruolo servente della redditività dell'impresa agricola svolto dall'attività connessa, proiezione, completamento e integrazione della prima sul mercato (ALESSI, op. cit., 2010, 175).

Resta, pertanto, essenziale una verifica delle proporzioni reciproche tra le attività, dovendo quella connessa evidenziare un dimensionamento (sotto il profilo delle modalità organizzative) congruo alla sua funzione servente dell'attività primaria e produttiva (ALESSI, op. cit., 2010, 177).

Appare così chiaro che il rapporto di connessione esprime un principio, implicito sia nel vecchio che nel nuovo testo dell'

art. 2135 c.c.

, di prevalenza dell'attività principale: “l'attività connessa, per restare agraria, non può che essere minore, sul piano quantitativo, rispetto a quella principale, cui si collega e si appoggia, variamente traendone alimento e sostegno” (CASADEI, op. cit., 343 ss., il quale avverte peraltro della necessità di rinvenire il parametro di confronto più adeguato, tra quelli del reddito, del tempo-lavoro, degli investimenti e altri).

Si deve quindi proprio al criterio della prevalenza l'avere posto un argine all'eccessivo dilatarsi dell'area dell'agrarietà, in quanto la relatività dimensionale della “struttura agricola di base” fa sì che non possa aspirare alla qualifica agraria la grande impresa di trasformazione industriale di prodotti agroalimentari (salvo che, come si vedrà, tali attività siano svolte in forma associata dagli imprenditori agricoli: JANNARELLI, L'impresa agricola nel sistema agro-industriale, in Dir. e giur. agr., 2002, 214).

Maggioritaria è la tesi che ravvisa, anche dopo la novella, attività connesse c.d. tipiche (quelle individuate espressamente dal terzo comma dell'

art. 2135 c.c.

: attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione) e atipiche, tra cui sono state collocate in passato alcune fattispecie di attività zootecnica senza fondo oppure attività preparatorie quali la bonifica, il dissodamento e l'irrigazione del fondo (sul punto v. sinteticamente FORTUNATO, La nuova nozione di impresa agricola, in Riv. dir. comm., 2002, 224).

Alcune tipologie indicate dal legislatore (manipolazione, conservazione, valorizzazione del prodotto) appaiono operazioni che ben potrebbero connotarsi quali semplici fasi dell'attività agricola principale (ALESSI, op. cit., 202). Con riferimento ad esse si osserva, in via più generale, che saranno le modalità organizzative ed i mezzi impiegati a tramutarle in attività distinte, seppure connesse (ALESSI, op. cit., 202). A prescindere dalle dimensioni assunte da siffatte attività, ove sia rispettato il limite della prevalenza, esse saranno oggi senz'altro qualificate come connesse, risultato al quale peraltro si giungeva agevolmente già nel vigore della previgente norma con riguardo alle più rilevanti attività di trasformazione (la vinificazione, l'oleificazione, l'attività casearia, sulle quali v. VECCHIONE, op. cit., 310).

Anche le attività di vendita e di trasformazione sono, entro certi limiti, da ricomprendere nell'attività produttiva quali fasi del normale ciclo produttivo agricolo, anche alla luce del fatto che la stessa nozione generale di impresa implica, quando riferita ad attività produttive, l'inclusione del momento della vendita del prodotto (cfr. ALESSI, op. cit., 188). In questo senso, parte della dottrina valorizza l'utilizzo, da parte del legislatore del 2001, della dizione “commercializzazione” in luogo della precedente (“alienazione”), per distinguere attività diverse. La seconda, imprescindibile, consisterebbe nell' “ordinaria immissione dei prodotti sul mercato realizzata attraverso l'affidamento dei medesimi a operatori commerciali o a industriali trasformatori, e come tale costituente atto terminale, di natura negoziale, dell'attività produttiva essenzialmente agraria”; la prima integrerebbe invece un'attività aggiuntiva più complessa, non necessaria ma eventuale, finalizzata al conseguimento del valore aggiunto prodotto da operazioni successive alla produzione attraverso attività preparatorie organizzate al fine della presentazione del prodotto, della sua pubblicizzazione e distribuzione, in altre parole alla sua collocazione più efficace sul mercato (CASADEI, La nozione di impresa agricola dopo la riforma del 2001, in Riv. dir. agr., 2009, I, 311).

Secondo una diversa lettura, l'ottica codicistica muoverebbe tuttavia in direzione diversa con riguardo all'impresa agricola, nella quale le attività di vendita del prodotto vengono sempre attratte all'area dell'agrarietà attraverso la regola della connessione (ALESSI, op. cit., 179). Il Codice considera infatti l'agricoltore tale anche quando trasforma i propri prodotti in quanto ciò sia necessario al fine della loro migliore collocazione sul mercato, restando all'interno del normale ciclo agrario, a condizione che sia la materia prima che il prodotto finito e la sua destinazione conservino natura agricola (ALESSI, op. cit., 180-181). Su questa linea di pensiero si attesta la giurisprudenza che, nel vigore del previgente

art. 2135 c.c.

, aveva escluso la natura agraria delle attività di essiccamento del letame e di trasformazione dell'uva in alcool proprio per la natura non strettamente agricola del prodotto ottenuto (v. rispettivamente,

Cass. 22 ottobre 1986, n. 6210

e Cass., 17 maggio 1985, n. 3036).

La parziale provenienza da terzi della materia prima non ha effetto ostativo del riconoscimento dell'agrarietà dell'attività di trasformazione, a condizione che sia rispettato il limite della prevalente provenienza dei prodotti dall'azienda agricola e, al contempo, quello della necessità dell'approvvigionamento da terzi in relazione alla natura del prodotto, delle tecniche di lavorazione e dell'esigenza di razionale utilizzo degli impianti (ALESSI, op. cit., 182). Si avverte altresì la necessità di una traduzione numerica del criterio della prevalenza e di una sua collocazione attorno alla fatidica soglia del 50 % rinvenibile, in particolare, nella legislazione tributaria e previdenziale. La quantità dei prodotti interessati e il confronto tra quantità e valore dei prodotti ottenuti dall'attività produttiva principale e di quelli acquistati da terzi, costituiranno un più sicuro indizio dell'effettiva strumentalità all'attività di produzione (ALESSI, op. cit., 206).

L'attività di vendita dei prodotti agricoli è stata oggetto di speciale attenzione da parte del legislatore del 2001: l'art. 4 d.l

gs. 18 maggio 2001,

n. 228

, sottrae al regime autorizzatorio del commercio l'attività dell'imprenditore agricolo (singolo o associato) di vendita diretta al dettaglio dei prodotti agricoli (in forma itinerante, telematica o presso punti vendita non necessariamente ubicati presso l'azienda), a condizione che: a) l'imprenditore sia iscritto nel Registro delle imprese; b) i prodotti provengano in misura prevalente dalla stessa impresa agricola; c) il “giro d'affari” derivante dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell'anno solare precedente non deve eccedere i valori di € 160.000,00 per le imprese individuali o di € 4.000.000,00 per le imprese collettive (i valori sono così stati aggiornati dall'art. 1, comma 1064, lett. b), l.

27 dicembre 2006 ).

E' discusso il rapporto tra la fattispecie appena delineata e la nozione di attività agricola per connessione di cui all'

art. 2135 c.c.

Secondo un primo orientamento, l'attività di vendita risulterebbe automaticamente connessa in virtù della semplice verifica della prevalenza quantitativa dei prodotti dell'azienda rispetto a quelli acquistati da terzi e del rispetto delle soglie massime di ricavi, ma, specularmente, andrebbe negata la stessa connessione e riconosciuta altrettanto automaticamente natura commerciale alla vendita che conseguisse ricavi superiori (AGNOLI, La vendita diretta dei prodotti agricoli fra disciplina civilistica e fiscale, in Dir. e giur. agr., 2010, 369. In tal senso v. anche VECCHIONE, op. cit., 411). Un diverso orientamento riduce il citato art. 4 a disposizione derogatoria del solo regime autorizzatorio amministrativo dell'attività di vendita, inidonea come tale ad incidere sulla nozione di connessione di cui all'

art. 2135 c.c.

(ALESSI, op. cit., 192 e ss.). A sostegno di tale prospettiva vi è l'eterogeneità dei criteri forniti dalle due disposizioni e la difficoltà sistematica di fondare il giudizio di connessione dell'attività di vendita su un dato non già relativo (frutto, cioè, di una comparazione tra attività agricola principale e attività di vendita), bensì assoluto (l'entità dei ricavi) che smentisce il criterio generale della prevalenza dettato dall'

art. 2135,

comma

3

, c.c.

Non pare privo di rilievo, in quest'ottica, il fatto che la legge preveda espressamente, nel caso di superamento dei limiti di fatturato, il solo ripristino del regime autorizzatorio, lasciando impregiudicata la qualifica civilistica della medesima attività di vendita, da apprezzare alla stregua del criterio di cui all'

art. 2135 c.c.

Senza contare, infine, che l'utilizzo del termine “vendita” nell'art. 4 cit. e il confronto con il diverso termine “commercializzazione” utilizzato dall'

art. 2135,

comma

3

, c.c.

, appaiono sintomatici del fatto che la vendita al dettaglio diretta, per la quale vi è l'esonero dal regime autorizzatorio previsto dalla disciplina del commercio, non costituisce necessariamente attività connessa, ma può rivelarsi semplice atto finale necessario del ciclo produttivo.

Con riguardo alla c.d. connessione per azienda, di cui alla seconda parte del comma 3 del nuovo

art. 2135 c.c.

, questa si caratterizza per la funzione di favorire una più razionale e completa utilizzazione dei mezzi aziendali impiegati (tra cui si ritiene rientrino anche le c.d. risorse soggettive ovvero la manodopera) nell'attività principale, consentendo all'imprenditore agricolo di integrare con l'attività connessa il proprio reddito d'impresa (ALESSI, op. cit., 207). Viene dunque valorizzato il più razionale e redditizio impiego dei mezzi facenti parte del complesso aziendale, entro il limite in cui detto utilizzo sia prevalente e riguardi quei mezzi (attrezzature o risorse) normalmente impiegati nell'attività agricola principale, dovendosi verificare la compatibilità funzionale di tali attrezzature e risorse rispetto alla tipologia di attività agricola in senso proprio svolta dall'imprenditore (ALESSI, op. cit., 208). E'attraverso tale tipologia di connessione che, nel campo dell'agrarietà, fa il suo ingresso l'attività di prestazione di servizi e il fenomeno della c.d. terziarizzazione.

Il caso più sintomatico di attività di servizi connesse all'agricola è rappresentato dall'attività agrituristica (cui si affiancano le attività di pesca turismo e di ittiturismo), già oggetto di ripetuti interventi normativi già nel vigore della previgente versione dell'

art. 2135 c.c.

, tra cui si segnala per brevità solo il più recente, avutosi con la

l

. 20 febbraio 2006, n. 96

(sul tema dell'agriturismo, vista l'impossibilità di una trattazione compiuta in questa sede, si rimanda a PAOLONI, L'agriturismo come attività agricola, in Dir. e giur. agr., 2009, 743 e ss.).

L'imprenditore agricolo professionale

La giurisprudenza ha affermato stabilmente che, ai fini civilistici e, in particolare, della

legge fallimentare

, la qualifica di imprenditore agricolo dovesse essere attribuita esclusivamente sulla base della nozione codicistica di cui all'

art. 2135 c.c.

, relegandosi le diverse e molteplici definizioni dettate dalle leggi speciali (tributarie, previdenziali etc.) allo specifico settore e finalità per le quali erano state dettate (ad esempio, v.

Cass., 23 ottobre 1998, n. 10527

, cit.).

Tale principio è stato posto a dura prova dalla produzione normativa di nuove nozioni di impresa agricola che, frutto di istanze di armonizzazione provenienti soprattutto dal diritto comunitario dell'agricoltura, hanno finito con il mettere in dubbio l'esclusività della nozione codicistica di imprenditore agricolo.

Il discorso va riferito, soprattutto, alla nozione di imprenditore agricolo professionale (i.a.p.) posta dall'

art. 1,

comma

1

, d.l

gs. 29.3.2004, n. 99

: “Ai fini dell'applicazione della normativa statale, è imprenditore agricolo professionale colui il quale, in possesso delle conoscenze e competenze professionali … dedichi alle attività agricole di cui all'art. 2135 c.c., direttamente o in qualità di socio di società, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro”.

Proprio il tenore letterale della disposizione (dettata “ai fini dell'applicazione della normativa statale”) è alla base della tesi secondo la quale lo stesso

art. 2135 c.c.

, in quanto norma appartenente alla normativa statale, dovrebbe applicarsi solo a chi risponda ai requisiti di cui al citato art. 1, comma 1 (BUONOCORE, L'imprenditore agricolo e la “professionalità” concessa per legge, in Giur. comm., 2005, I, 280).

In contrario, si è osservato che il riferimento alla “normativa statale” deve essere diretto alla sola legislazione speciale premiale e promozionale, di natura fiscale, previdenziale o agevolativa, finalizzata al sostegno delle imprese agricole in possesso di determinati requisiti (VECCHIONE, op. cit., 361) sicchè l'i.a.p. sarebbe una particolare figura di imprenditore agricolo che, munito dei requisiti di cui all'

art. 2135 c.c.

nonché degli ulteriori richiesti dalla legge speciale, è ammesso a godere di particolari benefici.

Sul piano sistematico, in effetti, la sovrapposizione alla nozione codicistica della figura in esame comporterebbe gravi problemi, perchè la nozione di professionalità adottata dal legislatore speciale appare disarmonica rispetto a quella codicistica in quanto incentrata anche su profili quantitativi a quest'ultima sconosciuti (CIAN, Note sui rapporti tra la nuova figura dell'imprenditore agricolo professionale (I.A.P.) e le categorie del diritto commerciale, in Riv. dir. agr., 2005, I, 72 e ss.).

Attività agricola e utilizzo della forma societaria

L'esercizio in forma collettiva dell'impresa agricola non conosce limitazioni circa il tipo societario prescelto (VECCHIONE, op. cit., 364 e ss. ove si ricorda l'ammissibilità di società agricole in forma commerciale, come del resto riconosciuto dall'

art. 2249,

comma

2

, c.c.

). Vige cioè un principio di libertà degli schemi contrattuali adottabili, che consente l'utilizzo di tipi sociali diversi da quello riservato all'esercizio delle attività diverse dalle commerciali, rappresentato dalla società semplice (PELLEGRINO, Fallimento delle società, Padova, 2007, 94). E' quindi ammesso l'esercizio di attività agricola da parte di società aventi “forma” commerciale (s.n.c., s.a.s., s.p.a., s.r.l., s.a.p.a. nonché le cooperative agricole), con l'avvertenza che il tipo sociale comporta la deviazione da alcune regole proprie dello statuto dell'imprenditore agricolo. In particolare, ciò vale per l'obbligo di iscrizione nel Registro delle imprese e di tenuta della contabilità, i quali sono legati alla forma di esercizio dell'impresa e non alla natura dell'attività esercitata, riprendendo vigore ove l'agricoltore sia una società costituita secondo uno dei tipi regolati nei capi III e seguenti del titolo V (ovvero tutte le società ad eccezione della società semplice) o una società cooperativa (

art. 2200 c.c.

per l'obbligo di iscrizione nel Registro delle imprese,

artt. 2302,

2315,

2421,

2478,

2519 c.c.

per la tenuta delle scritture contabili).

Quanto all'assoggettamento alle procedure concorsuali, tale esito prescinde dalla forma dell'impresa e si aggancia direttamente alla natura dell'attività concretamente esercitata, sfuggendo l'impresa agricola al fallimento anche se svolta in forma societaria (in tal senso Trib. Mantova, 30 agosto 2007

).

Tale principio vale, tuttavia, a condizione che l'oggetto sociale, come codificato nello statuto, si mantenga rigorosamente entro i confini dell'agrarietà di cui all'

art. 2135 c.c.

, in quanto, per orientamento giurisprudenziale e dottrinario prevalente, l'inserimento nell'oggetto sociale di attività di carattere commerciale comporterebbe l'immediata assoggettabilità a fallimento della società indipendentemente dall'esercizio effettivo di attività agricola (in tal senso,

Cass., 28 aprile 2005, n. 8849

, in Fall., 2005, 1373, con nota di VACCHIANO, Impresa agricola, società di agriturismo e fallimento; Trib. Trani, 6 febbraio 2002, in Società, 2003, 87, con nota di LOLLI). Ciò per la ragione che la semplice costituzione della società con oggetto commerciale comporta la configurabilità, anche agli effetti fallimentari, dell'impresa commerciale, essendo irrilevante l'esercizio anche di fatto di tale attività (PELLEGRINO, op. cit., 95, nt. 150. In tema v. anche MINUTOLI, op. cit., 596).

Pur con tali precisazioni, la qualifica di imprenditore agricolo ai sensi dell'

art. 2135 c.c.

può essere assunta, dunque, anche da una società, la quale deve a tal fine avere ad oggetto l'esercizio esclusivo di attività essenzialmente agricole e, eventualmente, attività connesse, e non deve svolgere, di fatto, attività commerciali.

Nella vigenza della vecchia nozione di impresa agricola, la giurisprudenza di legittimità ha elaborato un percorso interpretativo utile ad estendere la qualifica di cui all'

art. 2135 c.c.

a soggetti collettivi esercenti esclusivamente attività connesse, tali in base al secondo comma della norma richiamata, ad attività essenzialmente agricole esercitate da soggetti diversi e muniti della qualità di imprenditori agricoli.

Ad esempio, si è statuito: “il principio che, sebbene intrinsecamente industriale, la trasformazione dei prodotti della terra costituisce attività agricola quando l'imprenditore, pur non limitandola ai prodotti del proprio fondo, la svolga al fine di favorire la redditività del medesimo secondo il normale esercizio dell'agricoltura, è applicabile anche nel caso in cui detta attività sia svolta da un organismo unitario (consorzio, cooperativa, cantina sociale e simili), sia pure munito di autonoma personalità giuridica, dovendosi l'attività di questo ritenere meramente sostitutiva di quella dei singoli coltivatori associati e, perciò, connessa, soggettivamente ed oggettivamente, con l'attività agricola primaria degli stessi; anche in tal caso, pertanto, il fatto che l'attività di trasformazione non sia limitata ai prodotti conferiti dagli associati, ma riguardi anche prodotti acquistati presso terzi, è, di per se stesso, insufficiente ad escludere il carattere agricolo dell'attività medesima, ferma, peraltro, al fine di affermare o escludere l'anzidetto carattere, la necessità di ricorrere al criterio della prevalenza, qualora l'attività di trasformazione sia svolta anche in favore di soggetti non associati” (Cass., 24 marzo 1980, n. 1974, rappresentativa di un orientamento pacifico. V. anche

Cass., 18 agosto 1999, n. 8697

, in Riv. dir. agr., 2000, II, 217, con nota di SGARBANTI, La qualificazione “agraria” di un consorzio, costituito in forma di cooperativa di cooperative agricole, per la tenuta della contabilità).

L'ostacolo principale a tale operazione “estensiva” risiedeva nello schermo della personalità giuridica della cooperativa o del consorzio e nel conseguente venir meno del profilo soggettivo della connessione: l'attività oggettivamente connessa era cioè svolta da un soggetto diverso da quello che svolgeva l'attività principale e ciò impediva di travasare semplicemente nel soggetto collettivo la qualità (presupposta come requisito imprescindibile dell'operazione suddetta) di imprenditore agricolo dei suoi partecipanti.

Ebbene, la giurisprudenza di cui si è detto ha ritenuto che “nel caso di riunione degli agricoltori di una determinata zona in un organismo (nella specie, cantina sociale), al quale conferiscono il prodotto della loro coltivazione, affinché svolga, in via sostitutiva ed esclusiva, la medesima attività accessoria (nella specie, vinificazione), rientrante per connessione nel normale esercizio dell'agricoltura, che essi dovrebbero compiere, l'eventuale personalità giuridica autonoma dell'organismo associativo (nella specie, società cooperativa) non è di ostacolo alla qualificazione della suddetta attività come agricola, anche se l'azienda assuma notevoli dimensioni e provveda alla vendita-trasformazione di prodotti conferiti da terzi, allorché ciò rappresenti attività marginale e comunque indispensabile per il migliore sfruttamento della produzione dei soci” (Cass., 7 novembre 1986, n. 6537).

Ciò è potuto avvenire in virtù del peculiare rapporto organico che lega le imprese consorziate al consorzio o del particolare rapporto tra socio e società derivante dalla mutualità cooperativa.

Il carattere mutualistico degli organismi prescelti per l'esercizio di attività oggettivamente connesse all'attività agricola, in altri termini, avrebbe permesso la trasmissione della qualità di imprenditore agricolo dal singolo socio all'entità collettiva di cui fa parte (si parla in tal senso di “trasparenza” dello schermo societario). Il socio della cooperativa deve considerarsi anche imprenditore e gestore dell'attività sociale (GERMANO', ROOK BASILE, op. cit., 311) realizzandosi una “coincidenza” tra interesse individuale del socio e interesse della società, tale da far ritenere che la società sia solo uno strumento dell'esercizio imprenditoriale dell'attività agricola del socio (v. CARMIGNANI, Società agricola e attività connesse, in Dir. e giur. agr., 2007, 446). Conseguentemente, la giurisprudenza esclude, così, il fallimento della cooperativa agricola che commercializzi prodotti conferiti dagli associati pur se, contestualmente, svolga l'ulteriore attività di vendita di concimi e fitofarmaci a soci e a terzi (Cass., 2 luglio 2003, n. 10401, in Fall., 2004, 1303, con osservazioni di SILVESTRINI).

Il legislatore del 2001, su tale falsariga e contraddicendo il principio dell'unisoggettività sancito dal terzo comma dell'

art. 2135 c.c.

(VECCHIONE, op. cit., 368; BUONOCORE, Il nuovo imprenditore agricolo, l'imprenditore ittico e l'eterogenesi dei fini, in Giur. comm., 2002, I, 18), ha stabilito espressamente (

art. 1,

comma

2

,

d.l

gs. 18 maggio 2001, n. 228

) che si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'

art. 2135 c.c.

, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.

Viene così abbandonato il principio della unisoggettività dell'impresa, prima essenziale per il riconoscimento della connessione e ammessa espressamente la possibilità di esercizio di attività connesse da parte di un soggetto diverso da quello cui viene imputata l'attività agricola principale.

Occorre peraltro avvertire che, seppure ammessa la natura agricola ex art. 2135 c.c. di siffatte società con conseguente esonero delle stesse dal fallimento, esse restano soggette alla procedura di liquidazione coatta amministrativa prevista per tale tipo societario a norma degli artt. 2450 c.c. e 194 l. fall., previa dichiarazione dello stato di insolvenza da parte del tribunale (PELLEGRINO, op. cit., 98).

La rilevanza dell'utilizzo dello strumento societario in ambito agricolo appare ulteriormente rafforzata dalle norme che allargano tale possibilità alle società personali e alle società di capitali, sia pure limitatamente a quelle a responsabilità limitata (si veda il

d.l

gs. 29 marzo 2004, n. 99

), ma deve avvertirsi, come già precisato con riferimento all'I.A.P. individuale, che si tratta in questo caso di norme dettate a fini specifici, che individuano cioè una nozione di impresa agricola non pienamente sovrapponibile a quella di cui all'

art. 2135 c.c.

ed anzi introducono figure, quale quella dell'imprenditore agricolo professionale (suscettibile appunto di assumere forma collettiva), che costituiscono il presupposto soggettivo per accedere a provvidenze pubbliche o a erogazioni agevolate del credito (VECCHIONE, op. cit., 361. In senso contrario, però, con riferimento alle società I.A.P., v. BUONOCORE, L'imprenditore agricolo e la “professionalità” concessa per legge, 281 e ss.. Analoghe considerazioni devono svolgersi in relazione all'estensione alle società agricole qualificate dall'

art. 1, comma 1094, l

.

27 dicembre 2006, n. 296

della qualità di imprenditore agricolo, estensione operante ai soli fini fiscali).

La (non) fallibilità dell'impresa agricola

Al termine dell'excursus compiuto, necessariamente sommario, si ricava una netta conferma dell'acuirsi dell'inadeguatezza dell'esonero dal fallimento dell'impresa agricola.

La considerazione del c.d. doppio rischio appare oggi insufficiente a giustificare tale esonero, in quanto i rischi naturali tipici dell'attività agricola tradizionale (climatici, meteorologici, biologici etc.) appaiono ormai comparabili con quelli sopportati da altre tipologie di attività, esposte anch'esse a fattori di rischio non controllabili dall'uomo. Inoltre, l'impresa dispone di strumenti di controllo, gestione e trasferimento dei rischi suddetti (a cominciare dagli strumenti assicurativi) il cui utilizzo pone in luce proprio l'omogeneità dei comportamenti dell'imprenditore agricolo e di quelli dell'imprenditore commerciale.

Altresì insufficiente appare il riferimento alle caratteristiche specifiche del mercato agricolo, nel quale si registra un elevato grado di rigidità della domanda: l'agricoltura soddisferebbe bisogni (di natura essenzialmente alimentare) non quantitativamente inducibili, sicchè, secondo tale tesi, il grado di non inducibilità della domanda segnerebbe il limite tra attività agricola e attività commerciale (CARMIGNANI, Agrarietà, allevamento del bestiame e società cooperativa: questioni in tema di socio sovrano, in Dir. e giur. agr., 1999, 155)

Si osserva, condivisibilmente, che le innegabili specificità dell'impresa agricola sorreggono e sono alla base di una legislazione premiale e promozionale di sostegno, la cui direzione oggi si va peraltro orientando verso motivi di interesse diversi da quelli del passato (con riferimento al problema dello spopolamento delle campagne, alla necessità di promuovere un'agricoltura eco-compatibile, all'esigenza di incentivare le funzioni di controllo e presidio del territorio tradizionalmente svolte dall'agricoltore nella difesa del suolo e del suo equilibrio idrogeologico: si parla, in tal senso, di multifunzionalità dell'impresa agricola quale centro di riferimento di interessi diversi e molteplici, non più limitati a quelli produttivi).

Ma le stesse specificità non paiono sufficienti alla definizione di uno statuto speciale di impresa che, semmai, andrebbe legato alle dimensioni dell'attività d'impresa e all'intensità dei suoi rapporti commerciali, ma non già alla natura della stessa.

Il dato di fatto che convince della necessità di apprestare strumenti di gestione dell'impresa agricola insolvente con criteri di universalità e con regole ispirate da un più forte rispetto della par condicio creditorum, è rappresentato soprattutto dall'ampiezza del ricorso al credito (nelle sue diverse forme tecniche, dal mutuo fondiario e non, alle varie forme di affidamento bancario in conto corrente, al leasing, al factoring, etc.) e da una marcata proiezione sul mercato, sia con le attività tradizionali o essenzialmente agricole, sia con quelle connesse, oggi anche di prestazione di servizi (NIGRO, La nuova impresa agricola in stato di insolvenza, in Dir. e giur. agr., 2004, 135). Dunque la numerosità e importanza dei rapporti debitori dell'impresa agricola esige forme di regolazione dell'insolvenza diverse da quella dell'azione esecutiva individuale.

Non sembra praticabile un'interpretazione “correttiva” del dato normativo vigente. Va esclusa, infatti, ogni possibilità di interpretare “riduttivamente” la disposizione di cui all'

art. 2135 c.c.

ammettendo il fallimento dell'imprenditore agricolo che adotti processi fortemente tecnologizzati ovvero integrati o condizionati da processi biologici non naturali che degradino il fattore naturale a fattore secondario, tanto da connotare l'attività svolta in senso agricolo industriale e a ricondurla al novero delle attività commerciali per il tramite dell'

art. 2195 n. 1 c.c.

(tesi sostenuta da POTITO, SANDULLI, Commento all'art. 1 l. fall.,in La legge fallimentare dopo la riforma, a cura di NIGRO, SANDULLI, SANTORO, Torino, 2010, I, 19. Si veda su tale tesi anche SPAGNUOLO, L'imprenditore agricolo, in Trattato delle procedure concorsuali, dir. da GHIA, PICCININNI, SEVERINI, Torino, 2010, I, La dichiarazione di fallimento, 272. In senso sostanzialmente analogo, FORTUNATO, op. cit., 235).

Solo un apposito intervento legislativo potrebbe, dunque, rimuovere l'ingiustificata differenziazione del trattamento delle imprese insolventi in ragione della natura dell'attività esercitata (in tal senso PELLEGRINO, op. cit., 112). Ciò tanto più in quanto la diffusione tra i paesi comunitari di forme di fallimento dell'imprenditore agricolo (su cui alcuni cenni in SCHIANO DI PEPE, op. cit., 663) e la possibilità di applicazione della procedura di insolvenza transfrontaliera, di cui al Reg. CE n. 1346/2000 del 29 maggio 2000, a qualsiasi debitore, persona fisica o giuridica, commerciante o non commerciante (PISCIOTTA, Il Regolamento (CE) n. 1346/2000 sulle procedure d'insolvenza e il suo impatto nell'ordinamento italiano, in Europa e diritto privato, 2001, 415) acuiscono l'isolamento dell'opzione del nostro legislatore nel panorama comunitario.

Resta, tuttavia, l'alternativa (prospettata da numerosi autori) della rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell'

art. 1 l. fall

. nella parte in cui esclude dal fallimento l'imprenditore diverso da quello commerciale, per contrasto con il principio di uguaglianza (

art. 3 Cost.

), che dovrebbe imporre una soluzione normativa analoga nella regolazione dell'insolvenza dell'imprenditore commerciale e agricolo, in considerazione dell'accertata identità di situazioni sottese a tali distinte nozioni e dell'irragionevolezza di un trattamento differenziato (in argomento, CORDOPATRI, Esenzione dal fallimento dell'imprenditore agricolo e legittimità costituzionale, nota a Trib. Torre Annunziata, 12 gennaio 2011, in Dir. e pratica soc., 2011, n. 10, 65).

A ben vedere, tale conclusione non può ritenersi indebolita, ma piuttosto rafforzata, dall'accesso dell'imprenditore agricolo agli istituti dell'accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'

art. 182-

ter

l. fall

. e della composizione della crisi da sovraindebitamento di cui agli

artt. 6 e segg.

l

. 27 gennaio 2012, n. 3

.

Proprio l'assenza dell'alternativa del fallimento fa venir meno pressoché tutti i meccanismi incentivanti predisposti dal legislatore in funzione agevolativa del ricorso all'istituto di cui all'

art. 182

-ter

l. fall

. quali la prededucibilità di finanziamenti, l'esenzione da revocatoria, il riconfinamento del reato di bancarotta (SABATELLI, Il precario ingresso dell'impresa agricola nella

legge fallimentare,

in Nuova giur. civ. comm., 2012, II, 73-74). L'accesso alla transazione fiscale, poi, non è percorribile al di fuori del contesto dell'accordo di ristrutturazione dei debiti (SABATELLI, op. cit., 76).

Infine, la procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, riservata indistintamente ai soggetti non fallibili (debitori non imprenditori, imprenditori c.d. sottosoglia, imprenditore agricolo), appare inadeguata a gestire i problemi specifici dell'insolvenza dell'impresa.

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