Il riconoscimento della sentenza di fallimento nella confederazione elvetica: sintesi del procedimento

Dario Radice
07 Settembre 2012

L'Autore svolge una breve sintesi sulla procedura di riconoscimento delle sentenze dichiarative del fallimento emanate dalle autorità giudiziarie italiane nella Confederazione Elvetica, soffermandosi sui presupposti necessari richiesti dalla normativa, sulla modalità di presentazione dell'istanza e sui documenti da allegare.

La procedura di riconoscimento di una sentenza dichiarativa di fallimento emessa da un tribunale italiano nella Confederazione Elvetica è disciplinata dalla Legge Federale sul Diritto Internazionale Privato (artt. 166-175 L.D.I.P., 18 dicembre 1987).

In breve, l'atto straniero dichiarativo di fallimento, per essere efficace nell'ordinamento svizzero, deve essere riconosciuto da parte dell'autorità giudiziaria svizzera, che, a seguito di un'apposita istanza, verifica la presenza dei requisiti richiesti dall'art. 166 L.D.I.P., tra i quali si evidenziano la compatibilità con l'ordine pubblico e con i principi processuali interni allo Stato svizzero, la competenza del giudice straniero del luogo in cui si trova il domicilio del debitore, l'esecutività dell'atto di dichiarazione di fallimento nello Stato straniero e la reciprocità.

L'avvio della procedura di riconoscimento si attua se, in primo luogo, sussistono i presupposti necessari richiesti dalla normativa, tra cui: la competenza del tribunale o dell'autorità che ha pronunciato l'atto o la sentenza dichiarativa di fallimento, la natura definitiva e/o non impugnabile dell'atto o della sentenza dichiarativa di fallimento, ed infine la non sussistenza di motivi che possano giustificare il rifiuto dell'istanza di riconoscimento da parte dell'autorità elvetica competente (art. 25 L.D.I.P.).

Per questa procedura è considerato obbligatorio il ministero di un legale che sia iscritto nel registro cantonale degli avvocati; a fronte di ciò un legale UE deve sempre e comunque essere perlomeno affiancato nella sottoscrizione e presentazione dell'istanza di riconoscimento da un avvocato del Cantone di competenza dell'autorità giudiziaria preposta al giudizio sul riconoscimento (artt. 23 e 27 L.L.C.A.).

Il procedimento viene avviato attraverso la presentazione di un'istanza di riconoscimento da doversi proporre all'autorità competente del Cantone dove si trovano i beni nella Confederazione Elvetica.

All'istanza devono essere allegati

: copia completa ed autenticata della decisione oggetto del ricorso, nonché un documento con cui si dimostra la natura definitiva e non più impugnabile della decisione e, in caso di sentenza contumaciale, un documento attraverso cui si attesta la regolarità della procedura di citazione ed il tempo congruo concesso alla controparte per presentare le proprie difese (art. 29 L.D.I.P.).

Un'

ulteriore formalità

di cui

, pur non sussistendone l'obbligatorietà, potrebbe essere richiesto l'adempimento a discrezione della singola competente autorità cantonale, consisterebbe nell'apposizione di Apostille all'atto oggetto della richiesta di riconoscimento, secondo quanto indicato nella Convenzione dell'Aja del 1961 (Convenzione che sopprime la legalizzazione degli atti pubblici esteri, 5 ottobre 1961).

Tale formalità avrebbe come unico scopo quello di attestare la veridicità della firma, del titolo in virtù del quale il firmatario ha agito e, ove occorra, dell'autenticità del sigillo o del bollo quando l'atto ne è munito, rilasciata dall'autorità competente dello Stato dal quale proviene il documento (art. 3.1 Conv. dell'Aja).

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.