Speciale Decreto Sviluppo - Il contenuto del piano ex art. 161, comma 2, lettera e), l. fall. nell'ambito della proposta concordataria

17 Settembre 2012

l “Decreto Sviluppo” ha modificato anche l'art. 161, prevedendo un'integrazione alla documentazione che il debitore deve presentare con il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo. La nuova formulazione, infatti, impone al debitore di depositare anche un piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta concordataria.L'Autore esamina, quindi, nel dettaglio il contenuto del piano.

Con le integrazioni all'

art. 161 l

.

fall

. apportate dall'

art. 33 del

d.l

. 22 giugno 2012, n. 83

viene completato l'insieme dei documenti da allegare al ricorso per la domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo nonché resa coerente sotto il profilo logico la previsione di cui al comma 3 dell'

art. 161

l. fall

. che richiede che “Il piano e la documentazione di cui ai commi precedenti” siano “accompagnati dalla relazione di un professionista […]”.

Orbene, il “piano” di cui al comma 3 si riferisce al contenuto della proposta di concordato preventivo secondo quanto previsto dall'

art. 160

l. fall

. e, in particolare, alle lettere a) e b) che individuano le due tipiche modalità di soluzione negoziale della crisi dell'impresa all'interno di tale di procedura. Di fatto, quindi, il rinvio del comma 3 dell'

art. 161

l. fall

. non era propriamente al “piano” quanto al (contenuto del)la “proposta” formulata dall'imprenditore.

L'intervento di modifica di cui al Decreto convertito prevede - come accennato - l'integrazione dell'elencazione della documentazione che deve essere presentata dal debitore con il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo.

Il debitore deve infatti predisporre e presentare unitamente al ricorso “un piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta” di concordato preventivo.

Si tratta di un'importante modifica normativa che dà completezza all'intero istituto del concordato preventivo; in particolare viene in tal modo separato il contenuto (formale) della domanda di ammissione dal contenuto (sostanziale) del piano sottostante alla proposta contenuta nella domanda di ammissione alla procedura che sarà assoggettata alla valutazione da parte dei creditori.

Si tratta, quindi, di un allegato al ricorso di particolare importanza che deve contenere, in particolare:

  • la descrizione analitica delle modalità di adempimento della proposta;

  • la descrizione analitica dei tempi di adempimento della proposta.

In considerazione della modifica normativa, può quindi ritenersi che il riferimento al “piano” di cui all'art. 160, primo comma (“L'imprenditore che si trova in stato di crisi può proporre ai creditori un concordato preventivo sulla base di un piano […]”) non abbia tanto un contenuto tecnico sotto il profilo economico-aziendale e giuridico, quanto, piuttosto, la funzione di individuare il possibile contenuto e l'articolazione della “proposta” di concordato (prevedendo la ristrutturazione dell'indebitamento, l'attribuzione delle attività ad un assuntore, etc.).

E, infatti, il comma 2 dell'art. 160 fa riferimento alla “proposta” (“La proposta può prevedere che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca […]”). Ne consegue, quindi, che le lettere c) e d) del comma 1, nonché il comma 2 dell'art. 160, costituiscono ulteriori specificazioni del possibile contenuto della proposta di concordato preventivo articolata secondo le lettere a) e b) dell'

art. 160

l. fall

..

Tale proposta trova poi completa formalizzazione nel piano vero e proprio di cui alla nuova lettera e) dell'art. 161 (piano che costituisce parte integrante del ricorso).

E'chiaro che l'elemento fondamentale che informerà il piano (che costituisce “l'ossatura” della proposta formulata alle diverse categorie di creditori e che costituisce la traduzione della proposta in termini di programmazione economico-aziendale e giuridica) è o la prospettiva della conservazione e della prosecuzione dell'attività economica dell'impresa oppure la sua progressiva liquidazione. Come noto, peraltro, proprio la conservazione dell'attività dell'impresa diviene una condizione necessaria per il superamento della crisi attraverso il ripristino della solvibilità dell'azienda (secondo le modalità e le tempistiche contenute nel piano).

Il piano conseguentemente sarà o un piano di risanamento o un piano di liquidazione.

Nel secondo caso, il piano di liquidazione appare assimilabile al programma di liquidazione di cui all'

art. 104-

ter

l

.

fall

., secondo cui “il programma [di liquidazione] costituisce l'atto di pianificazione e di indirizzo in ordine alle modalità e ai termini previsti per la realizzazione dell'attivo” e di estinzione del passivo.

Nel primo caso, invece, il piano è un piano industriale vero e proprio (business plan di riferimento della gestione aziendale cui sottostà il turnaround dell'impresa e che dà evidenza delle mutue relazioni tra dimensione patrimoniale, dimensione economica e dimensione finanziaria della gestione aziendale).

In entrambi i casi, il piano che deve essere allegato al ricorso dovrà quindi dettagliare in modo analitico:

  • le modalità di ristrutturazione dei debiti e le richieste di dilazione conseguenti (ad esempio, pagamento integrale delle spese di procedura, pagamento integrale dei crediti privilegiati senza riconoscimento di interessi, pagamento dei creditori chirografari nelle presumibili percentuali attribuite per effetto della segmentazione in classi, etc.);

  • gli strumenti attraverso i quali procedere alla ristrutturazione dei debiti (cessione dei beni ai creditori, nuova finanza, recupero di efficienza e redditività, operazioni di finanzia straordinaria, etc.);

  • la tempistica entro cui ragionevolmente, sulla base dell'informazioni disponibili, si prevede si realizzeranno i singoli interventi finalizzati alla soluzione negoziale della crisi dell'impresa (timing delle singole operazioni e dei connessi flussi finanziari in entrata e in uscita) o alla liquidazione della stessa.

Il piano ha quindi una duplice funzione:

  • una funzione interna, nel senso che fornisce all'impresa gli strumenti gestionali per il risanamento, definendo i ruoli, le mansioni, le responsabilità, gli interventi e gli obiettivi che man mano dovranno essere raggiunti;

  • una funzione esterna, intesa come capacità di dimostrare ai terzi le effettive possibilità di risanare l'impresa, e in questo senso assume una funzione anche giuridica divenendo lo strumento di prova nei confronti del tribunale e degli altri organi delle procedure.

Ciò appare coerente con quanto dottrina e giurisprudenza hanno analizzato in relazione alla abrogata procedura di amministrazione controllata, per la quale il piano di risanamento doveva prevedere di volta in volta le attività imprenditoriali destinate alla prosecuzione, l'eventuale liquidazione dei beni non funzionali all'esercizio dell'impresa, le previsioni economiche e finanziarie connesse alla prosecuzione dell'esercizio dell'impresa, i modi della copertura del fabbisogno finanziario, le dismissioni possibili, gli interventi di ricapitalizzazione, le eventuali operazioni straordinarie ipotizzabili e i tempi di soddisfacimento dei creditori, etc. A tal fine, una tappa fondamentale (ed una componente essenziale del piano) è l'analisi del flusso di cassa generato dalla gestione caratteristica dell'impresa (come accennato, liquidità in entrata e liquidità in uscita) al fine di un'adeguata programmazione finanziaria sia su base pluriennale sia su base mensile (nel limite della capacità di previsione puntuale) per il monitoraggio delle disponibilità di risorse finanziarie di cassa nel corso dell'attuazione del piano di risanamento.

Il piano - in sostanza - prefigura gli andamenti aziendali sul duplice livello di un orizzonte temporale pluriennale e annuale e in termini patrimoniali, economici e finanziari, atteso il perseguimento di una liquidità della gestione che risulti compatibile sia con il riequilibrio della struttura finanziaria sia con l'equilibrio della situazione reddituale (

G. Ferrero

, Il controllo finanziario nelle imprese. Strumenti del controllo di sintesi, Milano, 1984, 143)

.

Le previsioni economiche, patrimoniali e finanziarie - tenuto conto delle ipotesi di base e delle assunzioni - e dei parametri tecnici definiti dal piano (in particolare, la struttura previsionale dei costi e il rapporto tra il capitale circolante e il fatturato) consentono altresì una verifica della sostenibilità (“robustezza”) del piano al fine di un confronto dei differenziali rispetto ai risultati del passato.

Il piano, per quanto riguarda la componente quantitativo-monetaria ed il collegato timing previsto, si articola tipicamente nei seguenti elementi:

- situazione patrimoniale dell'impresa alla data di riferimento assunta nel ricorso;

- conto economico dell'impresa alla data di riferimento assunta nel ricorso;

- conto economico previsionale con un arco temporale di riferimento coerente con le previsioni temporali di superamento della situazione di tensione finanziaria e di stabilizzazione dei benefici conseguenti al completamento degli interventi previsti (dismissioni, nuova finanza, operazione straordinarie);

- piano finanziario analitico per un arco temporale di riferimento coerente con le previsioni di cui sopra.

La variabile finanziaria rilevante è rappresentata dall'andamento del capitale circolante e dalla capacità della gestione di generare la liquidità sufficiente a rispettare i vincoli negoziali sottesi alla proposta di concordato.

Come noto, le principali misure per la generazione di liquidità e la raccolta all'esterno di mezzi finanziari che possono essere prese in considerazione sono rappresentate da:

  • realizzo di attività patrimoniali;

  • consolidamento dei debiti, con il cd. pactum de non petendo, parziale o totale;
  • ristrutturazioni di prestiti;
  • datio in solutum di beni;
  • conversione di debiti in capitale.

Il conto economico pluriennale dà ragione delle scelte strategiche dell'impresa in coerenza con i contenuti della proposta formulata ai creditori, ai modi ed ai mezzi per la loro realizzazione.

Il piano finanziario analitico traduce, in termini finanziari, le risultanti del conto economico pluriennale attraverso una scansione intermedia la cui predisposizione ha la funzione di consentire la verifica della coerenza e della validità delle scelte con gli obiettivi della ristrutturazione (ristrutturazione dell'indebitamento a breve o a medio/lungo termine, riposizionamento strategico dell'impresa, ridimensionamento dimensionale, ridefinizione dell'assetto organizzativo, etc.).

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.