La Cassazione precisa le regole per l'IVA di rivalsa nei concordati preventivi

22 Aprile 2014

Con la sentenza n. 24970 del 6 novembre 2013, i la Cassazione ha affermato la non applicabilità dell'art. 54 l. fall. in sede di concordato preventivo. Il principio espresso dalla Corte contrasta con la prassi che ha sinora degradato il credito privilegiato derivante da rivalsa IVA a chirografo qualora il patrimonio fosse insufficiente per il pagamento integrale; l'Autore si sofferma su tale specifico aspetto, studiando quali potranno essere i risvolti pratici della pronuncia in esame.Conseguenze pratiche dei principi espressi dalla Cassazione
L'obbligo di pagamento integrale del credito di rivalsa IVA nel concordato preventivo

La

Corte di cassazione, con la sentenza n. 24970 del 6 novembre

2013

, ha confermato un principio, già enunciato in precedenza per i concordati preventivi “ante-riforma”, con riferimento al riconoscimento del privilegio sul credito di rivalsa IVA ai sensi dell'

art. 2758, comma 2, c.c.

a favore del creditore concordatario (cedente di beni o prestatore di servizi).

In particolare la Corte sostiene, richiamando la precedente sentenza n. 12064 del 2013, di “aver già accolto tale tesi con riferimento alla disciplina del concordato preventivo anteriore alla modifica della

legge fallimentare

, articolo 160,

introdotta dal

Decreto Legislativo 12 settembre 2007, n. 169

, affermando che in quel contesto normativo, caratterizzato dalla inapplicabilità al concordato preventivo della

legge fallimentare

, articolo 54

(non richiamato dall'articolo 169) e dalla condizione essenziale e indefettibile dell'integrale pagamento dei creditori privilegiati, la mancanza nel compendio patrimoniale del debitore del bene gravato da privilegio non impedisce,

a differenza che nel fallimento, l'esercizio del privilegio stesso, con la conseguenza che il credito va soddisfatto integralmente (e, correlativamente, il creditore non è ammesso al voto sulla proposta di concordato). Ciò in considerazione della particolarità del privilegio di essere una qualità del credito riconosciuta dall'ordinamento in ragione della sua causa…

Ad avviso del Collegio l'orientamento espresso nella sentenza 12064/2013 … resta valido anche per il concordato preventivo come riformato dal

d.lgs. n. 169 del 2007

, che ha introdotto la facoltà per il proponente di limitare la soddisfazione dei creditori privilegiati alla sola parte del loro credito che troverebbe capienza nell'ipotesi di liquidazione del bene gravato (

art. 160, comma 3

, l. fall

. riformato). Tale limitazione, invero, è configurata dalla legge come l' effetto di un patto concordatario; dunque in mancanza di una proposta che dia luogo a un tale patto … non può che farsi applicazione della regola generale”.

L'

art.

54 l. fall

., applicabile alle procedure fallimentari, stabilisce che i creditori garantiti da pegno, ipoteca o privilegio fanno valere il loro diritto di prelazione sul prezzo dei beni vincolati per il capitale, gli interessi e le spese e se non vengono soddisfatti integralmente concorrono, per quanto è ancora loro dovuto, con i creditori chirografari nella ripartizione dell'attivo.

L'

art.

169 l

.

fall

. però, come ricorda la Cassazione nella sentenza in commento, elencando le norme del fallimento applicabili al concordato preventivo, non richiama anche l'

art. 54

l. fall

., con la conseguenza che la regola indicata dall'

art.

54 l

.

fall

. non si applica ai concordati preventivi.

Pertanto la regola generale nei concordati preventivi è che i creditori privilegiati debbano essere pagati per intero con la possibilità, solo per i concordati “post riforma del 2007”, di prevedere una loro parziale soddisfazione come espressa condizione della proposta

ed adottando le previsioni dell'

art. 160, comma

2, l. fall

.

La proposta di concordato può infatti prevedere che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca non vengano soddisfatti integralmente, purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione indicato nella relazione giurata di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'

art.

67, comma

3

, lettera d) l. fall

.

Conseguenze pratiche dei principi espressi dalla Cassazione

Secondo l'indicazione della Cassazione, dunque, al cedente del bene o al prestatore di servizi deve essere riconosciuto il privilegio speciale di cui al combinato disposto degli

articoli 2758, comma 2, e 2778 n. 7) c.c.

sui beni che hanno formato oggetto della cessione o ai quali si riferisce il servizio, indipendentemente dalla circostanza che tali beni siano rinvenuti o meno; la possibilità di collocare in chirografo il credito di rivalsa IVA è subordinata ad un espresso patto di concordato, in base all'

articolo 160, comma 2, della legge fallimentare

.

Ne consegue che nel concordato preventivo, in assenza di tale espresso patto, il creditore privilegiato (ad esempio un professionista) dovrà essere integralmente soddisfatto non solo per la parte imponibile e, ove spettante, per il contributo previdenziale integrativo, ma anche per il credito di rivalsa IVA, e ciò anche qualora il bene gravato dal privilegio non sia presente nel patrimonio del debitore.

Di norma invece nei concordati preventivi, in analogia a quanto avviene nei fallimenti, il credito di rivalsa iva

viene degradato in chirografo, e questo sul presupposto che, trattandosi di privilegio speciale, il suo riconoscimento sarebbe possibile solo sul ricavato dei beni che hanno formato oggetto di cessione o ai quali si riferisce il servizio prestato, mentre non vi potrebbe essere alcuna collocazione di tipo preferenziale sugli altri beni inventariati.

Ora, poiché la prova dell'esistenza dei beni su cui far gravare il privilegio è, nel caso di cessione, molto difficile, e, nel caso di prestazione di servizi (non esistendo un bene ceduto e quindi inventariato), pressoché impossibile, e non essendo altresì ipotizzabile la collocazione preferenziale sugli altri beni inventariati, il più delle volte nei piani concordatari il credito di rivalsa iva

viene inserito nella categoria dei creditori chirografari escludendosi la natura privilegiata per mancanza dei beni oggetto della cessione o della prestazione.

Poiché, come evidenzia la Cassazione, nel concordato “la facoltà per il proponente di limitare la soddisfazione dei creditori privilegiati alla sola parte del loro credito che troverebbe capienza nell'ipotesi di liquidazione del bene gravato (

art. 160, comma 3

, l. fall

. riformato) … è configurata dalla legge come l' effetto di un patto concordatario”, in assenza di tale patto i creditori privilegiati, anche se il loro credito è incapiente rispetto ai beni su cui grava il privilegio, devono essere pagati per intero; e ciò varrebbe anche per il credito da rivalsa iva.

La soluzione proposta non pare di poco conto, atteso che il privilegio che assiste il credito per la rivalsa iva

riguarda tutti i beni che hanno formato oggetto di cessione o ai quali si riferisce il servizio, in relazione ai quali il debitore concordatario, quale cessionario del bene o committente del servizio, non abbia adempiuto la propria obbligazione, e ciò indipendentemente dalla circostanza che il credito principale, ossia l'imponibile, abbia natura chirografaria o privilegiata.

L'effetto concreto di tale orientamento della Corte di cassazione potrà avere un impatto su tutti i concordati preventivi in corso, potendosi verificare da parte dei creditori richieste di riconoscimento del privilegio

ex

art. 2758, comma 2, c.c.

con il grado VII dell'art. 2778 ai crediti derivanti dalla rivalsa iva

, originariamente collocati in chirografo.

Per i nuovi piani di concordato, per poter considerare i crediti di rivalsa iva

in chirografo si dovrà prevederne una specifica degradazione quale patto concordatario, subordinatamente alla verifica, ai sensi dell'

art. 160, comma 2,

l. fall

., che il piano di concordato ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in caso di liquidazione, tenuto conto del valore di mercato dei beni su cui sussiste la causa di prelazione indicato nella relazione giurata di un esperto.

Qualora i beni oggetto di cessione vengano effettivamente individuati, si dovrà verificare se le previsioni di soddisfazione del credito di rivalsa iva

formulate nel piano di concordato non siano inferiori rispetto alle prospettive di realizzazione dei beni su cui grava il privilegio in fase liquidatoria, sulla base del valore attribuito ai beni medesimi con asseverazione dell'esperto.

Se però il bene che ha originato il credito da rivalsa iva

non viene individuato in sede concordataria (e ciò si verifica, ad esempio, nel caso in cui il credito per rivalsa sia sorto in dipendenza di una prestazione professionale) di fatto non sarebbe possibile la predisposizione di alcuna relazione giurata da parte dell'esperto e quindi non si comprende quale senso avrebbe, in assenza dei beni oggetto della cessione o della prestazione, subordinare la degradazione in chirografo del credito da rivalsa

iva

alla comparazione prevista dal secondo comma dell'

articolo 160 della legge fallimentare

.

E' evidente infatti che, in assenza dei beni, da un lato, l'esperto non avrebbe alcunché da valutare e, dall'altro, qualsiasi percentuale attribuita al credito chirografario sarebbe più elevata rispetto a quella derivante dalla realizzazione di un cespite che non esiste!

Di conseguenza se un piano concordatario prevede la collocazione in chirografo dei crediti per iva

di rivalsa in funzione dell'assenza dei beni oggetto della cessione o della prestazione da cui sono sorti i crediti medesimi, detto piano risponderebbe implicitamente ai requisiti di cui al secondo comma dell'

art. 160 l. fall

., prospettando al creditore una percentuale di soddisfazione, quella appunto assegnata ai chirografari, comunque superiore rispetto al valore realizzabile dalla liquidazione di un bene che, in quanto inesistente, sarebbe pari a “zero”.

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