Un occhio alla prassi: le indagini del curatore

05 Febbraio 2014

Il curatore ha il potere di reperire i documenti necessari alla ricostruzione della situazione patrimoniale dell'imprenditore fallito. L'Autore affronta il tema attraverso una disamina specifica sui diversi tipi di documenti a cui il curatore può accere e l'analisi di casi pratici.
La ricostruzione della contabilità aziendale da parte del Curatore

In alcuni fallimenti il Curatore potrebbe non rinvenire documentazione contabile di compendio dell'impresa fallita o beni mobili della medesima, né reperire il legale rappresentante.

In tali occasioni il Curatore potrebbe essere indotto a chiedere subito agli Organi della Procedura l'autorizzazione a chiudere rapidamente il fallimento ex art. 102 l. fall.

Ritengo che tale ipotesi sia da considerare solo come extrema ratio, da applicare solo a pochi fallimenti.

Infatti, il Curatore può legittimamente acquisire numerosi documenti da varie fonti e, quindi, reperire una vasta mole di informazioni che saranno correlate al fine di ricostruire le cause del fallimento, accertare responsabilità civili e/o penali dell'organo amministrativo e reperire eventuale attivo.

Le analisi che mi accingo ad indicare di seguito sono legittimate dal ruolo del Curatore, che è nominato a tale carica dal Tribunale al fine di tutelare al meglio le ragioni creditorie di coloro che non sono stati soddisfatti dall'impresa in bonis.

In tale contesto il Curatore ricostruisce i fatti accaduti al fine di esporre quanto accertato al Giudice Delegato e al Sostituto Procuratore della Repubblica.

È certamente vero che il Curatore non è un poliziotto, ma è innegabile che egli sia un pubblico ufficiale, che, come tale, ha il dovere giuridico di evidenziare fattispecie, anche penalmente rilevanti, che, con la propria competenza ed esperienza professionale, ha potuto, e dovuto, individuare.

È bene rammentare che la contabilità sociale altro non è che la sistematica e ordinata rappresentazione dei fatti aziendali accaduti.

Tuttavia i fatti aziendali sono esposti anzitutto nei documenti originali ricevuti o emessi dal soggetto fallito, quali: fatture di acquisto e vendita, contratti, documentazione bancaria.

Pertanto, l'acquisizione dei predetti documenti consente la ricostruzione, in via extra contabile, dei fatti aziendali accaduti e quindi di individuare eventuali responsabilità oppure residuo attivo da liquidare.

Il problema è come acquisire la predetta documentazione.

Qui di seguito indicherò i documenti che possono essere acquisiti dal Curatore, da cui possono emergere dati e notizie che, opportunamente correlati, possono far comprendere i fatti accaduti.

I documenti che possono essere acquisiti
  • Agenzia delle Entrate

Una delle più utili fonti di informazione è costituita dalla richiesta di abilitazione ad uno dei servizi telematici gratuiti resi dall' Agenzia delle Entrate, denominati “cassetto fiscale” e “Fisconline”.

Il nome è diverso, ma in effetti il servizio è identico.

Il Curatore, per il tramite dell'abilitazione ad uno dei due predetti servizi, accede alla storia fiscale del soggetto dichiarato fallito, potendo estrarre dall'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate: tutte le dichiarazioni fiscali inviate; i codici fiscali degli intermediari che hanno effettuato l'invio telematico delle dichiarazioni; tutti i Mod. F24 presentati per il pagamento, anche mediante compensazione, di tributi e contributi; le richieste di rimborsi d'imposta; gli estremi degli atti registrati.

Dall'esame delle dichiarazioni fiscali è possibile individuare il codice fiscale dell'intermediario che ha inviato le dichiarazioni fiscali e, quindi, per il tramite di visura o di software per la ricostruzione del cognome e nome dal codice fiscale, è possibile individuare il soggetto che ha inviato le dichiarazioni fiscali e che potrebbe avere ancora documenti originali, contabili e non, di compendio del soggetto fallito.

Dall'esame delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta Mod. 770 si ricavano poi i codici fiscali di tutti i dipendenti della fallita.

Dall'esame dei Mod. F24 si rilevano CAB e ABI di tutte le banche di appoggio utilizzate per il pagamento di tributi e contributi presso cui, evidentemente, il soggetto dichiarato fallito aveva aperto un conto corrente.

L'analisi degli atti registrati consente di individuare contratti registrati, in particolare di locazione, che non possono essere reperiti per il tramite di Notai.

  • INPS

Il Curatore, dopo aver reperito i codici fiscali di tutti i dipendenti della società fallita, acquisirà l'estratto storico contributivo rilasciato dall'ufficio Inps competente individuato sulla base della sede legale della società fallita.

Tale documento è individuale per ciascun dipendente.

In particolare, l'atto riepiloga il codice fiscale di ciascun soggetto giuridico con cui il singolo lavoratore dipendente ha stipulato contratti di lavoro.

Il Curatore, reperiti tutti i codici fiscali, chiederà al Giudice Delegato di essere autorizzato a chiedere all'Inps competente estratto storico contributivo per tutti i dipendenti.

Il Curatore invierà richiesta all'Inps via Pec e, normalmente dopo poche settimane, riceverà via mail i documenti richiesti.

Dall'esame dell'estratto può emergere il trasferimento, anche nella medesima data, di più dipendenti dalla società fallita ad altra, o altre, società. Tale fattispecie costituisce valido indizio di tutti i soggetti giuridici che, storicamente, hanno stipulato contratti di lavoro dipendente con quel lavoratore.

È forse superfluo rilevare che dall'esame del documento potranno anche emergere indizi utili a dimostrare la cessione a titolo gratuito, nonché la distrazione, dell'azienda ovvero di rami d'azienda.

  • Banca d'Italia

Uno dei documenti che il Curatore può acquisire dalla Banca d'Italia è la certificazione della Centrale Rischi. Tale documento evidenzia la data in cui l'insolvenza del soggetto è stata conosciuta dal primo istituto bancario ed è stata comunicata, con i noti differenziali temporali, a tutto il sistema bancario. L'acquisizione di tale documento è utile per esperire azioni revocatorie, ordinarie e fallimentari. Il limite del predetto documento è costituito dall'acquisizione dei soli contratti di conto corrente passivi.

Tuttavia, la Banca d'Italia può consegnare, se richiesto, anche il documento riepilogativo di tutti i contratti di conto corrente, e quindi anche di quelli con saldo attivo per il soggetto fallito, stipulati dal soggetto dichiarato fallito con qualunque banca.

Anche tale richiesta deve essere inviata alla Centrale Rischi.

  • Registro delle Imprese

Preliminarmente il Curatore acquisirà il fascicolo storico della società fallita tenuto presso il Registro delle Imprese ove la medesima aveva la sede legale. È bene rimarcare che la migliore utilità è rappresentata dal fascicolo storico e non dalla visura storica, in quanto tale secondo documento è molto più sintetico del primo.

Inoltre, saranno acquisiti gli eventuali ulteriori fascicoli storici tenuti dal (o dai) Registri delle Imprese di provenienza nell'ipotesi di uno o più trasferimenti di sede legale.

Ulteriore documento di utilità per il Curatore è costituito dalla scheda persona storica dei soggetti reperiti esaminando il fascicolo. L'analisi di tale documento consentirà di acquisire dati anagrafici e/o codici fiscali delle persone fisiche e giuridiche che, nel tempo, hanno intrattenuto rapporti giuridici con il soggetto dichiarato fallito. Si tratta dei legali rappresentanti, degli altri membri dell'organo amministrativo, dei componenti dell'organo di controllo, dei membri dell'organo di vigilanza.

Elemento rilevante è costituito dai soggetti che hanno stipulato contratti di affitto, acquisto, vendita di azienda e/o rami d'azienda.

Acquisiti i predetti elementi, sarà possibile ottenere, noto il codice fiscale, la scheda socio storico. Tale atto consente di apprendere i dati sintetici di tutti gli enti in cui il soggetto di riferimento ha ricoperto cariche sociali (amministratore unico, consigliere di amministrazione, liquidatore).

Presso il Registro delle Imprese è possibile anche acquisire copia di tutti i fascicoli relativi ai bilanci depositati: Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa, Verbale di assemblea, nota di deposito del bilancio e di approvazione del bilancio. Inoltre potranno essere reperitie le relazioni di organo amministrativo, Collegio Sindacale e Revisore Contabile.

  • Banche

Il Curatore, dopo aver acquisito da Banca d'Italia e/o dal cassetto fiscale/fisconline i dati relativi alle banche che hanno stipulato contratti con il soggetto dichiarato fallito, chiederà di acquisire: contratto di apertura del conto corrente; nomi e dati anagrafici completi di codice fiscale di tutti i soggetti che, nel tempo, sono stati abilitati a operare, a qualunque titolo, su ciascun conto corrente; estratti di conto corrente relativi agli ultimi dieci anni antecedenti la data della sentenza dichiarativa di fallimento ovvero dalla data di apertura del conto.

Tali documenti sono, normalmente, inviati via e-mail.

L'esame degli estratti conto potrebbe rendere utile l'acquisizione di contabili bancarie relative ad alcune tipologie di operazioni quali: prelievi di denaro contante ed emissione di assegni bancari e/o circolari.

Il Curatore individuerà le operazioni di cui vuole acquisire le contabili ed invierà, formalmente, la richiesta a: filiale della banca, sede legale della banca, Banca d'Italia– Direzione relazioni intermediari e clienti. Tale ultima richiesta sarà inviata all'Ufficio della Banca d'Italia che si trova nella medesima città ove è ubicata la sede legale della banca. Normalmente la banca adempie alla richiesta senza pretendere pagamento di spese; nell'ipotesi di pretese economiche potrà essere data comunicazione alla Procura della Repubblica affinchè i medesimi documenti siano reperiti per il tramite dei funzionari della Banca d'Italia che collaborano stabilmente con le Procure della Repubblica.

  • Agenzia del Territorio – catasto e conservatoria dei registri immobiliari

Preliminarmente, il Curatore acquisirà con riferimento al singolo soggetto la visura catastale nazionale, onde conoscere in quali Comuni sono ubicati gli immobili che risultano intestati al medesimo.

La predetta ricerca preliminare è resa necessaria dalla struttura dei Pubblici Registri, in quanto solo la visura catastale può essere estesa a livello nazionale, mentre per la Conservatoria dei Registri Immobiliari la ricerca deve essere fatta nominativamente per ogni singola conservatoria con costi improponibili, in quanto sono addebitati anche i costi relativi alle ricerche con esito negativo.

Pertanto, dopo aver rinvenuto la presenza di immobili intestati al soggetto mediante la visura catastale, il Curatore, al fine di verificarne l'effettiva titolarità e gli eventuali gravami, acquisirà presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari l'elenco delle formalità relative al nominativo, dal quale risulta il nome del notaio rogante con gli estremi del repertorio ovvero altro soggetto (Tribunale o altro Ufficio Giudiziario ecc.), e il Comune ove sono ubicati gli immobili.

Successivamente, il Curatore acquisirà le note rilevanti, dalle quali è possibile ricavare ulteriori elementi, quali le controparti e tutti i soggetti coinvolti; peraltro, in tale atto non sono esposte le pattuizioni particolari e il prezzo pagato.

Per conoscere tali dati dovrà farsi un accesso diretto in conservatoria per consultare i “titoli”, vale a dire la copia degli atti, ma si potrà anche ottenere una copia (per avere la quale sarà necessario fare espressa richiesta al notaio rogante).

  • Notai

Il Curatore chiederà a ciascun Notaio copia degli atti rogati.

Normalmente i Notai rilasciano le copie chiedendo il pagamento dei diritti di copia, ma, occasionalmente, è possibile ottenere copia in carta semplice ovvero semplice file in formato elettronico.

  • Creditore istante, dipendenti, fornitori e clienti

Il Curatore chiederà al creditore istante copia della documentazione bancaria in suo possesso relativa ai rapporti intrattenuti con la fallita.

Di assoluta rilevanza sono le copie degli assegni emessi dall'impresa fallita per conoscere con immediatezza almeno gli estremi di una banca che operava con essa.

Il Curatore potrà acquisire informazioni utili alla procedura invitando ex dipendenti, reperiti per il tramite del cassetto fiscale, presso il proprio Studio.

Anche clienti e fornitori, reperiti dall'esame della documentazione bancaria, potranno fornire, anche per corrispondenza, dati e notizie utili.

È mia consuetudine inviare una richiesta d'informazioni che contiene specifici quesiti in ordine a chi erano le persone fisiche che svolgevano attività commerciali (decisione su quantità e qualità degli ordini nonché modifiche alle medesime) e attività finanziarie (decisione su prezzo, sconti, modo e termini di pagamento).

La medesima comunicazione contiene anche richiesta di copia di fatture di acquisto e vendita, documenti di trasporto, contratti.

I dipendenti della fallita potranno essere di ausilio anche per conoscere le modalità operative di svolgimento dell'attività aziendale.

In futuro

Le recenti modifiche legislative hanno introdotto due utili strumenti per il curatore.

L'anagrafe dei conti correnti potrà consentire l'acquisizione dei dati di tutte le banche che operavano con la fallita; per l'acquisizione di tali dati riteniamo cruciale la collaborazione tra Curatore e Procuratore della Repubblica.

L'elenco clienti e fornitori – per l'anno 2012 la scadenza per l'invio della dichiarazione è stabilita per il 31.01.2014 – consentirà di acquisire dati sintetici relativi a tutti i soggetti che hanno intrattenuto rapporti commerciali con il soggetto dichiarato fallito.

Casi pratici

Si tratta di due fallimenti in cui non sono stati reperiti: contabilità, beni e legale rappresentante.

Nella prima procedura abbiamo riscontrato con l'aiuto del creditore istante un'ipotesi di cessione a titolo gratuito di azienda. Il medesimo ci ha consegnato copia di assegno bancario emesso dalla società poi fallita.

Le analisi effettuate su documenti estratti dal Registro delle Imprese – fascicoli storici di due società, schede persone e schede soci - ci hanno consentito di ritenere plausibile l'ipotesi. In particolare, le due società avevano in comune: amministratore(i), soci, sede legale, unità locale, delegato all'invio telematico del bilancio (commercialista).

L'estratto storico contributivo ha consentito di accertare che nella stessa data numerosi dipendenti avevano cessato la loro attività per la società fallita e avevano iniziato l'attività per la presunta cessionaria.

L'analisi della documentazione bancaria ha evidenziato rilevantissimi prelievi per contanti imputati a soggetti precisi; sono state esaminate le copie delle distinte di prelievo e le copie fronte retro di assegni bancari.

Inoltre la banca, dopo il cambio degli amministratori, ha consentito ai vecchi amministratori di effettuare prelievi di denaro contante; vi erano anche altri indizi idonei a censurare la condotta della banca.

Incontri con il legale rappresentante del creditore istante hanno consentito di acquisire documentazione da cui risultava che cedente e cessionaria avevano: stessi clienti, stessi fornitori, medesimi indirizzi di posta elettronica, medesima insegna commerciale.

Le visure in catasto e Conservatoria dei registri Immobiliari hanno consentito di accertare che tutti gli amministratori della fallita erano proprietari di cospicuo patrimonio immobiliare libero da gravami, così come la società presunta cessionaria di azienda.

È stata deposita articolata relazione ex art. 33 l. fall. per esporre quanto accaduto.

Il G.I.P. ha disposto il rinvio a giudizio degli amministratori ex artt. 216 e 223 l. fall. (bancarotta fraudolenta per distrazione).

Il Giudice Delegato ha autorizzato l'esercizio dell'azione di responsabilità ex art. 146 l. fall. nei confronti di tutti gli ex amministratori della fallita nonché ex art. 2055 c.c. nei confronti della presunta cessionaria per condotte relative a:

  • illegittima e non conservativa prosecuzione dell'attività di impresa dopo la perdita del capitale sociale;
  • illegittimo prelievo di denaro da conto corrente della società;
  • distrazione dell'azienda della fallita a vantaggio di altra società, partecipata ed amministrata dai medesimi soggetti e quindi responsabile in solido, ex art. 2055 c.c., dell'illecito in oggetto

nonché autorizzazione ad agire nei confronti della banca ex artt. 1374,1710,1711 e 1856 c.c. e/o 2043 e 2055 c.c con petitum quantificato.

Alla prima udienza avanti il Tribunale tutti i convenuti hanno manifestato intenzione di transigere. La transazione è stata definita con il pagamento di importo pari all'84% del passivo ammesso. Il fallimento ha ripartito il 58% ai creditori chirografari ed è stato chiuso in meno di tre anni.

Nella seconda procedura l'esame correlato di rogito di vendita immobiliare e di estratti conto ha evidenziato l'esistenza di un presunto credito di importo superiore al passivo ammesso oltre a tutte le spese di giustizia.

Abbiamo invitato il debitore a versare il limitato importo dell'intero credito della procedura astenendoci dal chiedere l'eccedenza per evidente carenza di interesse ad agire della procedura.

Il debitore ha versato bonariamente l'importo chiesto.

Il fallimento ha ripartito il 100% ai creditori chirografari ed è stato chiuso in meno di due anni.

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