Falcidia dell'IVA e delle ritenute: quando è ammissibile la proposta di concordato preventivo
24 Ottobre 2013
La dottrina che tende a considerare ammissibile il concordato preventivo che contenga una proposta che preveda la falcidia dell'IVA e delle ritenute, sostiene che la giustificazione al maggior onere derivante dall'attivazione del sub procedimento della transazione fiscale con pagamento integrale del debito IVA e delle ritenute, trovi il suo fondamento (bilanciamento di interessi) nel “vantaggio” rappresentato dal c.d. “consolidamento dei debiti”, da intendersi come cristallizzazione della posizione erariale e contributiva al momento della accettazione della proposta di transazione fiscale.
Gli effettiprodotti dalla transazione fiscale sono infatti essenzialmente due:
Il secondo effetto è sicuramente di tutto interesse per il proponente in quanto una cristallizzazione del debito derivante dall'accettazione di una transazione fiscale sterilizza il piano di concordato preventivo da futuri ed ulteriori debiti erariali che potrebbero emergere a seguito di avvisi di accertamento.
In conclusione se si condivide la tesi della ammissibilità del concordato che preveda la falcidia dell'IVA e delle ritenute, il contribuente che intende procedere con il deposito di una domanda di concordato preventivo può scegliere due strade alternative:
Fonte: fiscopiu.it |