Falcidia dell'IVA e delle ritenute: quando è ammissibile la proposta di concordato preventivo

Giuseppe Acciaro
24 Ottobre 2013

Gli Autori si occupano dei profili fiscali nel concordato preventivo, con particolare riferimento alla falcidia dell'IVA, fornendo una risposta al seguente quesito: se si ritiene comunque ammissibile la proposta di concordato che contiene una proposta di falcidia dell'IVA e delle ritenute, quale sarebbe per il debitore il vantaggio ad attivare anche il sub procedimento della transazione fiscale, considerato che in tal frangente ne conseguirebbe un maggior onere derivante dalla obbligatorietà del pagamento integrale del credito?

La dottrina che tende a considerare ammissibile il concordato preventivo che contenga una proposta che preveda la falcidia dell'IVA e delle ritenute, sostiene che la giustificazione al maggior onere derivante dall'attivazione del sub procedimento della transazione fiscale con pagamento integrale del debito IVA e delle ritenute, trovi il suo fondamento (bilanciamento di interessi) nel “vantaggio” rappresentato dal c.d. “consolidamento dei debiti”, da intendersi come cristallizzazione della posizione erariale e contributiva al momento della accettazione della proposta di transazione fiscale.

Gli effettiprodotti dalla transazione fiscale sono infatti essenzialmente due:

  • il pagamento in misura parziale e/o dilazionata dei debiti verso l'Erario con il consenso dell'Amministrazione finanziaria (fatta eccezione per IVA e ritenute);

  • la quantificazione certa dei debiti erariali e la definizione della posizione debitoria complessiva nei confronti dell'Erario (cosiddetto “consolidamento del debito fiscale”).

Il secondo effetto è sicuramente di tutto interesse per il proponente in quanto una cristallizzazione del debito derivante dall'accettazione di una transazione fiscale sterilizza il piano di concordato preventivo da futuri ed ulteriori debiti erariali che potrebbero emergere a seguito di avvisi di accertamento.

In conclusione se si condivide la tesi della ammissibilità del concordato che preveda la falcidia dell'IVA e delle ritenute, il contribuente che intende procedere con il deposito di una domanda di concordato preventivo può scegliere due strade alternative:

  1. I Alternativa

    : presentare proposta di concordato preventivo che contenga al suo interno anche il sub procedimento di transazione fiscale: in tal caso il maggior onere derivante dal pagamento integrale dell'IVA e delle ritenute sarebbe controbilanciato dalla sicurezza della cristallizzazione del debito erariale cosi come quantificato a seguito della accettazione della proposta di transazione fiscale. Tale cristallizzazione del debito erariale conferirebbe al concordato preventivo eventualmente omologato anche maggiore stabilità in quanto il debito erariale risulterebbe certo e non soggetto a modificazioni;

  2. II Alternativa

    : avanzare una proposta di concordato preventivo che non preveda al suo interno anche il sub procedimento di transazione fiscale; in tal caso il minor onere derivante dalla falcidia dell'iva e delle ritenute sarebbe controbilanciato dal rischio che eventuali ed ulteriori avvisi di accertamento aumentino il debito concordatario e che quindi rendano non perseguibile il concordato preventivo anche se già omologato.

Fonte: fiscopiu.it

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